Sentenza 11 agosto 2004
Massime • 2
La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato.
Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo.
Commentario • 1
- 1. Quando una dichiarazione assume efficacia di confessioneSamuele Vaggelli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La confessione è una dichiarazione di scienza resa dalla parte per rendere noti fatti per sé sfavorevoli, ma favorevoli alla controparte. È disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del Codice Civile. La confessione è qualificata come atto giuridico con valenza probatoria, e può essere resa all'interno di un processo, facendo ora riferimento alla confessione c.d. giudiziale, disciplinata dall'art. 228 e ss. c.p.c. e dall'art. 2733 c.c. Regola generalmente accettata è quella, secondo cui, chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso, afferma il vero. Occorre fare una distinzione tra la confessione spontanea e quella provocata. La confessione spontanea è il risultato di un qualsiasi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/2004, n. 15618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15618 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRBSTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO GALLOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LIDL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIER RODOLFO MENICHETTI, ANDREA DELL'OMARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 757/01 del Tribunale di FERRARA, depositata il 04/09/01 R.G.N. 2535/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
Udito l'Avvocato RAMADORI;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 2001 il Tribunale di Ferrara - nel riformare la sentenza del locale Pretore del lavoro del 28 settembre 1998 con cui la Lidi Italia srl era stata condannata a corrispondere all'ex dipendente OT RO la somma di lire 7.103.761 a titolo di compenso per lavoro straordinario - rigettava integralmente la domanda di cui al ricorso introduttivo proposto dalla predetta. Il Tribunale accoglieva uno dei sette motivi d'appello proposti dalla società, ritenendo assorbente il fatto che dai fogli presenza redatti dal lavoratore per tutto il periodo e dal medesimo sottoscritti, che erano stati prodotti dalla società in primo grado, risultava un orario di lavoro pari a 7-8 ore giornaliere e quindi inferiore rispetto a quello preteso;
il Tribunale infatti attribuiva alle dichiarazioni di cui a detti documenti il valore di confessione stragiudiziale, avente la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2732 cod. civ. che ne consente la revoca solo ove sia dimostrato che le stesse siano state, determinate da errore di fatto ovvero da violenza, con mezzi di prova idonei a provare non già la loro contrarietà ai fatti, ma la ragione che aveva determinato l'errore sulle circostanze dichiarate, ovvero i fatti di violenza subiti. La OT, rilevava il Tribunale, non aveva provato ne' chiesto di provare ne' Terrore, ne' la violenza in ordine alla redazione dei fogli presenza e d'altra parte le emergenze processuali del primo giudizio conducevano ad escludere l'esistenza di qualsivoglia imposizione in merito alla compilazione. Avverso detta sentenza la OT propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste la Lidi Italia srl con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., dell'art. 2735 cod. civ. e difetto di motivazione. Premesso che la disciplina della simulazione è applicabile anche alla confessione stragiudiziale, si sostiene che, anche a ritenere che la sottoscrizione dei fogli presenza possa integrare confessione stragiudiziale, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nel rito del lavoro il giudice ha facoltà di ammettere la prova testimoniale al di mori dei limiti stabiliti anche in tema di simulazione ex art. 1417 cod. civ., prova che sarebbe stata fornita con le deposizioni testimoniali, che avevano dimostrato che non corrispondeva al vero l'orario di lavoro indicato nei fogli di presenza e l'imposizione in merito da parte del datore di lavoro. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2735 cod. civ., nonché difetto di motivazione, per non avere il Tribunale motivato in ordine alle risultanze delle deposizioni testimoniali, il cui contenuto viene ampiamente riportato in ricorso, che contraddicevano le indicazioni sull'orario di lavoro di cui ai fogli presenza senza spiegare le ragioni per cui aveva privilegiato quel mezzo di prova. Il ricorso non merita accoglimento.
È stato infetti più volte ritenuto (Cass. n. 5459 del 3 giugno 1998, n. 547 del 21 gennaio 1999, n. 1309 del 3 febbraio 1995) che l'art. 2732 c.c., con la formula "la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza" pone in primo luogo il principio assoluto generale della irrevocabilità che sanziona il vincolo con il quale il confitente è assoggettato alla propria dichiarazione "contra se" in ragione dell'efficacia di prova legale o libera dell'atto (artt. 2733, 2735 c.c.). La norma consente che quella dichiarazione possa essere invalidata (apparendo, infatti, la locuzione "revocata", quale manifestazione di una volontà successiva e contraria, incongrua all'istituto in esame che produce effetti d'ordine processuale e sostanziale non connessi alla volontà del dichiarante, ma secondo i casi, a quella della legge o alla valutatone discrezionale del giudice) con la dimostrazione che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Questa invalidazione è consentita nel duplice intento di garantire la verità della dichiarazione confessoria e di tutelare il confitente dal rischio di subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non veridica compiuta per errore o per costrizione:
così che la obiettività delle tutele apprestate fornisce anche il limite ed il contenuto del potere di invalidazione.
Ne discende che, per privare di efficacia la dichiarazione confessoria, non è sufficiente dedurre e fornire la prova della non rispondenza a verità del dichiarato come vero, ma è necessario anche dedurre e provare che un certo decadimento storico sia stato, per l'erronea sua rappresentazione o percezione, ritenuto vero ignorandone la falsità o che quell'accadimento sia stato affermato come vero a seguito di costrizione: in altri termini l'allegazione e la prova concernono il vizio d'origine della dichiarazione confessoria e non la rispondenza al vero del "fatto" confessato. Pertanto, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non è sufficiente che le prove testimoniali avessero dimostrato la non corrispondenza al vero dell'orario di lavoro risultante dai fogli di presenza, essendo invece necessario dimostrare anche le circostanze che hanno indotto il confidente all'errore ovvero i fatti di violenza.
Quanto poi al mancato ricorso ai poteri istruttori ufficiosi ai sensi dell'art. 421 cod. civ. si osserva che è principio consolidato (Cass. n. 8220 del 23 maggio 2003, n. 12477 del 25 agosto 2003) che nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex ari 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione;
tuttavia è pur sempre indispensabile che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo, non essendovi dubbio che l'attività del giudice può sopperire alla fase probatoria, non già alla fase che attiene alla esposizione dei fatti, e nella specie parte ricorrente non assume di avere dedotto nel ricorso introduttivo di essere incorso in errore, ne' di avere subito violenze all'atto della sottoscrizione dei fogli presenza. In tale contesto, non assume rilevanza tale da inficiare la sentenza impugnata, la mancata valutazione della omessa produzione delle bolle di consegna delle merci, asseritamene intese a dimostrare l'orario di arrivo degli automezzi.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004