Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Nel procedimento n. 1281/2024 R.G. introdotto da
(C.F. , con l'avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Distaso
- opponente
contro
(C.F. ), con l'avv. Maria Antoniazzi CP_1 C.F._2
- opposta
* * *
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bruno
Casciarri, ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e comunque dichiararsi la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 29.02.2024 da CP_1
e, in ogni caso, dichiararsi non dovuti gli importi di cui a predetto atto di precetto poiché in parte non richiedibili per carenza di legittimazione attiva dell'intimante, in parte non dovuti per carenza di consenso e in ogni caso non supportati da valido titolo esecutivo.
1
In via riconvenzionale: condannarsi al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 ella somma di € 12.850,00 in linea capitale quale differenza fra gli assegni di mantenimento
[...] pagati alla signora nella misura complessiva di € 32.380,00 da agosto 2023 fino ad aprile 2024 CP_1 compreso, ed € 19.530,00 effettivamente dovuti.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi di lite.”
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis, rigettarsi l'opposizione all'esecuzione, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermarsi il diritto della resistente a procedere all'esecuzione forzata per la somma di euro 7.484,74 - così ridotta per effetto della sentenza n. 756/2024 del
Tribunale di Treviso e della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1944/2024, nonché per
l'esibizione da parte del ricorrente della ricevuta di pagamento di euro 136,50.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione a precetto, a Parte_1 dedotto di aver ricevuto in data 29.02.2024 atto di precetto intimato da per la CP_1 somma di E. 12.471,40 per il credito residuo dovuto a titolo di rivalutazione ISTAT per il periodo agosto '23-febbraio '24 e a titolo di quota parte di competenza del marito per le spese straordinarie, per il 70%.
Il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza presidenziale nella causa di separazione.
L'opponente ha allegato l'erroneità nel computo della rivalutazione ISTAT, che non tiene conto della riduzione temporanea dell'assegno ad E. 2.500,00 per il periodo gennaio '24 - marzo '24. Ha dedotto la mancanza di una preventiva delibazione giudiziale sulla necessità
e l'importo di alcune spese straordinarie sostenute (ad es. visita oculistica privata, in luogo di quella a carico del SSN) e il difetto di legittimazione attiva in capo alla , atteso che CP_1
i pagamenti risultano eseguiti dalle due figlie e non dalla ex moglie. Ha censurato infine l'ingiustificata eccessività del compenso professionale per l'atto di precetto.
L'opponente ha pertanto concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito la declaratoria di invalidità del precetto, nonché in via subordinata la riduzione dell'importo precettato.
2 Costituendosi prima nel giudizio cautelare e poi in quello di merito, ha chiesto CP_1 il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Nello specifico, ha riconosciuto che alcuni importi dalla somma precettata non erano dovuti, riducendo corrispondentemente il credito azionato. Ha eccepito la sufficienza del titolo ai fini della ripetizione pro quota delle spese straordinarie, ripetizione che non è esclusa dal dissenso dell'altro genitore se le spese sono state sostenute nell'interesse della prole.
All'udienza per la discussione sull'istanza cautelare, il GI ha disposto il rinvio a data successiva su richiesta delle parti per trattative pendenti.
In seguito, per la medesima ragione il GI ha disposto plurimi rinvii dell'udienza per la sospensiva.
Successivamente, stante l'impossibilità delle parti di raggiungere un componimento bonario della lite e a seguito di rinuncia delle stesse alla istanza di sospensiva, il Giudice ha dichiarato il non luogo a provvedere con riferimento al sub-procedimento cautelare e, nel procedimento principale, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine alle parti per memoria conclusiva.
In quella sede, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., co. 3 c.p.c.
* * *
Con rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., ha Parte_1 promosso opposizione al precetto notificato in data 29.02.2024 per la somma di E. 12.471,40, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale del 07.03.2021 (cfr. doc.
2 opponente).
Nelle more del presente giudizio, il predetto provvedimento, per sua natura provvisorio, è stato sostituito dalla sentenza 756/2024 resa dal Tribunale di Treviso sulla causa di separazione. Le statuizioni attinenti al profilo economico, per la parte che ivi interessa, non sono state oggetto di modifica: oltre all'assegno di mantenimento mensile da versare direttamente alle figlie maggiorenni, a carico di vi è anche la quota, rimasta Pt_1 invariata, del 70% delle spese straordinarie in favore delle medesime (v. pag. 10 doc. 1 opposta).
In data 06.11.2024, con la sentenza 1944/2024, la Corte d'Appello di Venezia ha poi parzialmente accolto l'appello, riformando la pronuncia di primo grado anche in punto di statuizioni sul piano economico. Nella parte che ivi interessa, i giudici di seconde cure hanno revocato il contributo al mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie per la
3 figlia , adulta ed economicamente indipendente;
inoltre, hanno posto le spese Per_1 straordinarie per a carico del 50% dei coniugi (cfr. doc. 11). L'efficacia esecutiva di Per_2 tali statuizioni è stata fatta retroagire sin dall'agosto '23, momento da cui il reddito di si è sensibilmente contratto per la perdita di un rilevante incarico di lavoro (cfr. Pt_1 doc. 11 opponente).
Ne discende che le vicende patrimoniali inerenti alle figlie nel periodo ante agosto '23 rimangono regolate in base all'ordinanza presidenziale del 07.03.21 (e dalla sentenza del
Tribunale del 26.03.24), secondo la ripartizione 70/30.
La pronuncia della Corte d'Appello non esplica alcun effetto nel presente giudizio perché tutte le poste creditorie post agosto '23 sono state oggetto di rinuncia, o non rientravano in origine nel credito azionato in precetto.
Nello specifico, la stessa creditrice ha riconosciuto che l'importo originariamente precettato di E. 12.471,40 andava ridotto di complessivi E. 4.986,66 per:
➢ la rinuncia al credito per rivalutazione ISTAT per i mesi agosto '23 – febbraio '24 sull'assegno di mantenimento di E. 2.500,00 originariamente stabilito nel provvedimento presidenziale, e poi ridotto (per E. 4.472,16);
➢ l'esclusione dalla somma precettata dell'importo di E. 136,50 dovuto a titolo di rifusione pro quota di una spesa straordinaria, che il debitore ha documentato di aver pagato (doc. 4);
➢ il ricalcolo per E. 378,00 delle spese di locazione per la figlia , studente Per_2 universitaria fuori sede, che da E. 5.649,00 in precetto vengono rideterminate in E.
5.271,00 (v. pag. 8 note conclusive resistente).
Alla luce di ciò, la pretesa creditoria richiesta da è pertanto circoscritta al minor CP_1 importo di complessivi E. 7.484,74 (= 12.471,40 – 4.986,66).
Venendo ora al merito della controversia, con un primo motivo di opposizione ha Pt_1 dedotto il difetto di legittimazione attiva della ex moglie, atteso che le spese straordinarie sono state pagate dalle figlie, cui dunque spetta il diritto al rimborso.
Secondo la giurisprudenza, il genitore creditore deve allegare e provare gli esborsi indicati nel titolo e la relativa quantificazione (cfr. Cass. civ. 4182/2016).
Nel caso in esame, ha allegato al precetto molteplici fatture a titolo di spese CP_1 straordinarie: per parte di esse risulta in via indiziaria che il genitore affidatario abbia sostenuto l'esborso, producendo il relativo scontrino (avente valore di quietanza) in suo possesso o disponendo direttamente il bonifico;
invece, per parte di esse di tale circostanza non vi è prova, e dunque tali esborsi non possono essere riconosciuti.
4 Peraltro, le fatture munite di scontrino non sono state contestate dall'opponente sotto il profilo della riferibilità delle spese alle figlie.
Nello specifico, con riferimento ad e alla luce delle considerazioni sopra Persona_3 svolte, sono state adeguatamente documentate le poste che fanno riferimento a:
➢ doc 1 (essendovi prova dei bonifici effettuati da ); CP_1
➢ doc. 3, 6 e 7 (essendo stato allegato per tali voci il relativo scontrino).
Invece, dal credito precettato devono essere escluse:
➢ le spese per le utenze dell'alloggio universitario, in quanto l'ordinante dei bonifici risulta essere (tot. 268,35 E. – cfr. doc. 2); Persona_3
➢ simmetricamente, le spese per l'attività sportiva, in quanto le quietanze sono state rilasciate in favore della figlia (tot. 54,60 – v. doc. 8);
➢ le spese per la visita oculistica (E. 87,50 – doc. 5) e per la patente (E. 35,00 – doc.9), alcune spese di ottica (E. 66,00+E. 50,00+ E. 93,00 x 70%= 146,30 E. – doc. 6), prive di scontrino per tot. 233,80 E.;
Pertanto, dal credito precettato deve essere sottratta la somma complessiva di E. 591,75.
Con riferimento a , non vi è prova che le spese straordinarie siano state Persona_4 sostenute da . Infatti, tutte le fatture sono intestate alla figlia, e non vi è alcun CP_1 documento fiscale, quietanza o ricevuta contabile di bonifico che dia evidenza di una diversa provenienza della provvista – cfr. docc. 10-13 allegati a precetto.
La riduzione è dunque di E. 808,50 (= 106,40+359,80+90,30+252,00).
Pertanto, dall'importo totale di E. 7.484,74 – già al netto della riduzione operata dalla stessa creditrice di cui si è detto - vanno scomputate le somme di E. 591,75 e di E. 808,50, così ottenendo la somma di E. 6.084,49.
Con un secondo motivo di opposizione, l'opponente ha evidenziato l'assenza della preventiva concertazione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, requisito imprescindibile ai fini della rimborsabilità delle stesse. In particolare, il non avrebbe prestato il proprio consenso ad alcune tipologie di spesa, come quella Pt_1 per i canoni di locazione per l'alloggio universitario di , studente fuori Persona_3 sede, e ad alcune spese mediche e/o oculistiche.
In buona sostanza, la censura del debitore involge due distinti profili giuridici, tra loro connessi: da un lato la necessità del consenso del genitore non affidatario, dall'altro l'idoneità dei provvedimenti giurisdizionali che si sono succeduti a fungere da titolo esecutivo per la ripetizione pro quota delle spese straordinarie.
5 La natura indefettibile del consenso del genitore non affidatario alle spese straordinarie non deve essere intesa in senso rigoroso, ma piuttosto come necessità di un diniego motivato
(come richiesto dal Protocollo del Tribunale, a pag. 17).
In altri termini, il genitore non affidatario può negare il proprio assenso alle spese straordinarie in favore dei figli a carico, ma è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. Altrimenti, sorgerebbe in capo al medesimo un mero diritto di veto, incompatibile con i diritti del figlio sanciti dall'art. 315 bis c.p.c.
Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato:
➢ che i canoni per l'alloggio universitario della figlia a Ferrara siano stati Per_2 interamente anticipati da;
CP_1
➢ di aver prestato il proprio consenso all'iscrizione e frequentazione da parte della figlia dei corsi dell'Università a Ferrara, con conseguente esigenza di sostenere gli esborsi propri di uno studente fuori sede.
ha unicamente eccepito l'impossibilità a far fronte al canone mensile della figlia Pt_1 studente di E. 189,00 (270,00 x 70%) per “sopraggiunta carenza reddituale” (cfr. pag. 4 memoria autorizzata).
La tesi non persuade.
Infatti, in sede di separazione l'opponente aveva chiesto di tenere conto del peggioramento della propria situazione reddituale sia al Tribunale che alla Corte d'Appello. I giudici hanno valutato tale circostanza, mantenendo però impregiudicato il diritto in capo ad (già Per_2 studente universitaria al momento delle pronunce) a percepire sia l'assegno di 800,00
E/mese, sia le spese straordinarie secondo la ripartizione 70/30 - sino ad agosto '23.
Né il padre può pretendere che la figlia faccia anche fronte alle spese straordinarie con l'assegno di mantenimento ch'egli le versa al fine di sostenere le esigenze ordinarie di vita
(come l'abbigliamento, la mensa, spese di trasporto…), perché sarebbe contrario alla stessa ratio sottesa all'assegno. Peraltro, in questa sede l'invito rivolto alla figlia a reperire un lavoro per arrotondare non ha alcun rilievo giuridico, ma solo finalità di persuasione morale.
Non vi è pertanto alcuna valida ragione a supporto del diniego al rimborso, che è dunque illegittimo e del tutto inefficace.
La seconda questione (l'idoneità del provvedimento di separazione a valere come titolo esecutivo) si ricollega al tema generale delle condizioni entro cui è ammissibile l'integrazione extra-testuale del titolo esecutivo.
6 Con specifico riferimento al diritto di famiglia, la giurisprudenza all'interno del concetto di spese straordinarie distingue:
➢ le spese straordinarie certe nel loro prevedibile ripetersi, cd. “routinarie”, nelle quali vengono generalmente ricomprese le spese mediche e scolastiche;
➢ le spese straordinarie del tutto imprevedibili o anche “spese straordinarie tout court”.
Ai fini dell'azionabilità del diritto al rimborso, per le prime è ritenuto sufficiente l'originario titolo di condanna al mantenimento dei figli e al pagamento delle spese ulteriori, mentre rispetto alle seconde è necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento e quindi di un titolo ad hoc (Cass. n. 379/2021).
Quanto alle spese routinarie, dopo diverse oscillazioni giurisprudenziali, la Suprema Corte
è approdata all'opinione intermedia secondo cui il provvedimento con il quale, in sede di separazione (o di divorzio), si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota tali spese costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore “possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” con documentazione idonea e sempreché la “allegazione e documentazione” sia compiuta rispetto all'atto di precetto.
Tale posizione interpretativa è condivisibile perché coerente col principio di economia processuale e perché conforme alla tesi secondo cui la integrazione extra-testuale è ammessa nei limiti in cui i dati estrinseci al titolo esecutivo possano essere agevolmente verificati dal debitore che non resta, pertanto, esposto al rischio di subire un ulteriore accertamento del credito in ambito endo-esecutivo.
La contribuzione alle spese mediche e scolastiche non si riferisce a fatti meramente eventuali, né a eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici. Ciò in quanto sui genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole ai sensi dell'art. 148 cod. civ., e quindi può qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione. Si tratta pertanto di un credito (oltre che certo) liquido ed esigibile una volta allegati i giustificativi delle spese.
Venendo al caso in esame, come detto, le spese per l'alloggio universitario di non Per_2 rientrano tra gli esborsi imprevedibili o straordinari. Infatti, almeno sin dal 2022 (anno in cui la figlia ha iniziato l'università) tali spese erano ragionevolmente prevedibili e quantificabili, sulla base di conoscenze di comune esperienza.
7 Del resto, si ribadisce, l'opponente era a conoscenza della scelta della figlia di frequentare l'università a Ferrara, scelta rispetto alla quale non si è mai formalmente opposto, salvo limitarsi a non rimborsare alla moglie gli esborsi anticipati.
In relazione a tale credito, il precetto è pertanto corretto.
Anche le spese mediche e di oculistica (su cui le parti hanno preso partitamente posizione) costituiscono esborsi costanti e prevedibili nel ripetersi, sicché non devono essere previamente concordati né oggetto di ulteriore vaglio giurisdizionale.
Tali spese – peraltro di importo non eccessivo – appaiono coerenti con il tenore di vita di cui godeva in precedenza il nucleo familiare.
Inoltre, la creditrice ha richiesto in precetto spese legali di redazione per E. 354,00, pari al massimo dovuto secondo lo scaglione di valore di riferimento. L'importo deve essere ridotto al valore medio (E. 236,00), atteso che non ha specificamente illustrato le ragioni CP_1 alla base di tale richiesta, alla luce dei parametri di determinazione del compenso ex art. 4.1
DM 55/2014 (come ad es. la complessità dell'attività prestata o delle questioni giuridiche trattate).
Alla luce di quanto sopra, ha diritto ad agire in via esecutiva per il credito di E. CP_1
5.966,49.
Il ricorrente ha chiesto in riconvenzionale la condanna della creditrice alla restituzione della somma di E. 12.850,00, pari alla differenza tra l'importo lordo versato e quello effettivamente dovuto degli assegni di mantenimento per la per il periodo agosto '23- CP_1 aprile '24.
Trattasi di domanda riconvenzionale (e non di eccezione riconvenzionale) poiché non è diretta a provocare unicamente l'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria della convenuta, ma è tesa all'ulteriore declaratoria di condanna dell'importo eccepito in compensazione, ampliando così il thema decidendum. (cfr. Cass. civ. 4233/2012).
Dalla predetta qualificazione discende la tardività della sua proposizione, essendo stata avanzata solo con le memorie autorizzate in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi ben dopo il termine di decadenza della prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., co.
3.
La riconvenzionale è dunque inammissibile.
Le spese vengono liquidate tenuto conto dei parametri tabellari minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità della controversia. Il cautelare si è concluso con
8 provvedimento di non luogo a provvedere sicché si considerano solo la fase di studio e introduttiva. Per la fase di merito è invece esclusa la fase istruttoria, che non si è tenuta.
Le spese di lite per complessivi E. 2.532,00 (832,00 E. per il cautelare + 1.700,00 E. per il merito) sono parzialmente compensate per la quota di 1/3 (E. 844,00), atteso che da un lato il credito originariamente precettato (12.471,40 E.) è stato oggetto di plurime riduzioni in corso di causa, sia per stessa iniziativa della creditrice che in conseguenza delle due pronunce sopravvenute;
dall'altro lato, l'opposizione è stata parzialmente accolta, per una frazione di 1/5.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione o istanza, e assorbita ogni ulteriore domanda, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, accerta che ha diritto ad agire CP_1 in via esecutiva nei confronti di er l'importo di E. 5.966,49; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del ricorrente;
3) condanna alla corresponsione in favore di di due Parte_1 CP_1 terzi delle spese di lite, quota liquidata complessivamente in E. 1.688,00 per onorari, oltre al 15% spese generali, e cpa e IVA come per legge, con compensazione del residuo.
Treviso, lì 21 marzo 2025
Il Giudice
Bruno Casciarri
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