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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1819/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
CF: ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. dall'Avv. Luigi Borlone, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. Marco Ticozzi, come da procura allegata all'atto di all'atto di precetto notificato il 3.12.21; appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1497 emessa il 5/9/23 dal Tribunale di
Treviso
CONCLUSIONI
Per parte appellante: nel merito, salvo gravame: 1. in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo motivo di appello, accertato e dichiarato il carattere indebito del preteso saldo passivo di conto corrente in quanto frutto di operazioni finanziarie illecite e di violazioni di norme imperative nonché il collegamento negoziale tra il predetto conto ed il mutuo ipotecario del
4.03.2013, dichiarare, per l'effetto, nullo ex artt. 1344 c.c. e 1418 c.c. il predetto negozio di mutuo in quanto fittiziamente utilizzato per estinguere questo apparente saldo passivo di conto, in realtà del tutto insussistente, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
2. in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'assenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, per nulla corrispondente al negozio di mutuo ipotecario del 4.03.2013, nonché la nullità dello stesso per carenza di causa, nonché perché atto in frode alla legge e poiché, nei fatti, volto a costituire una garanzia ipotecaria e non a concedere reale credito (ad eccezione di € 153.180,50 già ripagata), dichiarare, per l'effetto, che nulla è dovuto dal sig.
[...]
in favore di Pt_1 CP_1
3. ancora, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del terzo motivo di appello, a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario, del connesso contratto di acquisto di n. 465 obbligazioni a tasso fisso Parte_2
18.02.2013-2016 – cod. isin [...] – e del connesso atto costitutivo di pegno per violazione degli artt. 2358 c.c., 2637 c.c., 3 lett. “d” della legge 287/90, nonché per l'illiceità della causa ex art. 1322, 2 comma, c.c. e per violazione del canone di buona fede oggettivo e per simulazione ex art. 1344 c.c. e 1418 c.c., nonché b) accertare e dichiarare l'inesigibilità e l'irripetibilità delle somme pretese da giacché CP_1
frutto di illeciti penalmente rilevanti e, per effetto delle violazioni denunciate, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
ancora nel merito, in via principale:
4. in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del quarto motivo di appello, annullare ex artt. 1343 c.c, 1344 c.c., 1418 c.c., 1427 c.c., 1434 c.c., 1439 c.c. il contratto di mutuo ipotecario del 4.03.2013 perché il consenso del sig. è Parte_1 stato estorto con violenza o carpito con dolo dall'allora e, per Parte_3
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
pag. 2/25 ancora nel merito:
5. in accoglimento del quinto motivo di appello, accertare e dichiarare l'indeterminatezza, illiquidità e l'assoluta inesigibilità del preteso credito avversario perché inglobante somme illegittimamente duplicate, interessi anatocistici frutto dell'invalido metodo di ammortamento alla francese, metodo di calcolo oscuro e non trasparente nel calcolo delle rate, produttivo di interessi in violazione degli artt. 1283
c.c., 1284, comma 3, c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., nonché in violazione dell'artt. 117 TUB
e per effetto delle violazioni denunciate, dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
[...]
in favore di Pt_1 CP_1
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse in prime cure e, precisamente,
• si domanda l'integrazione o, la rinnovazione della CTU tecnico-contabile resa in primo grado perché nulla nelle parti in cui ha omesso di fornire una risposta integrale e completa al primo, al secondo e al terzo quesito peritale e svolto valutazioni di “tipo giuridico” anziché di “natura tecnica” in relazione al quarto quesito, al fine così accertare e verificare l'effettivo rapporto di dare e avere tra le parti individuando quanto illegittimamente imposto nell'ambito del rapporto in contestazione a titolo di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, indeterminati e/o indeterminabili in maniera oggettiva;
• si chiede disporsi ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di CP_1 della copia del contratto di apertura del conto corrente n. 24557, nell'ambito del quale è stato regolato il mutuo in contestazione e le illecite gestioni patrimoniali, nonché copia degli estratti conto, degli estratti scalare e dei relativi documenti di sintesi dalla data di apertura alla data di chiusura dello stesso nonché copia degli estratti conto, degli estratti scalare e dei relativi documenti di sintesi del conto corrente n. 225277 dalla data di apertura alla data di chiusura le cui competenze sono state regolate sul principale c/c n.
24557, a fronte dell'omesso riscontro alla richiesta ex art. 119 TUB trasmessa in data
5.09.2018;
• si domanda l'ammissione di prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli di prova, non ammessi in primo grado pur relativi a dipendenti della Banca:
pag. 3/25 1. Vero che la durante i mesi di gennaio e febbraio 2013 ha contattato diverse Pt_2
volte il sig. al fine di chiedergli di sottoscrivere una nuova linea di Parte_1
credito garantita da ipoteca da utilizzare per chiudere contabilmente le precedenti posizioni intestate al medesimo cliente?
2. Vero che il sig. ha obbiettato che non fosse giusto perché la gli aveva Pt_1 Pt_2
fatto solo perdere un sacco di soldi;
3. Vero che durante i colloqui di cui al capitolo di prova precedente il sig. ha Tes_1
comunicato al sig. la volontà della Banca di agire legalmente nei suoi Pt_1 confronti (con decreti ingiuntivi e atti d'iscrizione d'ipoteca e di pignoramento) se il medesimo avesse rifiutato di accettare la nuova linea di credito garantita da ipoteca?
4. Vero che la banca con lettera priva di data e firma del sig. ha presentato al Tes_1
sig. la richiesta rappresentata nella lettera suddetta che si mostri al teste (doc. Pt_1
17) consigliandogli di accettarla se voleva evitare problemi e indicando come sarebbe stata destinata l'erogazione;
5. Vero che tale lettera allegava il prospetto precompilato per la richiesta di mutuo (doc.
17);
6. Vero che la procedeva anche a scegliere e incaricare il notaio impartendogli le Pt_2
disposizioni come da documento che mostri al testimone (doc. 18).
Sono stati indicati quali testimoni i seguenti dipendenti della Banca:
- il sig. , domiciliato presso la sede sociale dell'allora Testimone_2 Parte_4
Piazza G. B. Dall'Armi, 1 Montebelluna (TV);
[...]
- la sig.ra , domiciliata presso la sede sociale dell'allora Testimone_3 Parte_4
Piazza G. B. Dall'Armi, 1 Montebelluna (TV);
[...]
nonché la sig.ra , via Mazzini 5, Montebelluna. Testimone_4
In via accessoria:
- Disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Sole 24 Ore a caratteri doppi del normale a cura dell'appellante e a spese dell'appellata.
- Trasmettere gli atti di causa alla procura della Repubblica competente territorialmente stante la presenza di reati.
- Trasmettere gli atti alla BCE affinché sia valutato il comportamento di
[...]
(C.F. ) e di coloro che hanno posto in Controparte_2 P.IVA_1
pag. 4/25 essere le operazioni di cessione di credito e di messa di esecuzione di titoli quale quello in commento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Nel merito e in via istruttoria rigettarsi ogni domanda di parte appellante perché inammissibile e infondata e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Spese di lite rifuse relative a entrambi i gradi del giudizio. rimborso spese generali, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, conveniva Parte_1 in giudizio per accertare l'assenza di titolo Controparte_2 per procedere in executivis nei confronti dell' a fronte della notifica di atto di Pt_1
precetto per la somma complessiva di E. 3.918.417,44, dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario n. 50.360959 (poi n. 30007811) concluso in data 04.03.2013 tra l'allora e e rimasto impagato. Il credito, a seguito Parte_4 Parte_1
della messa in liquidazione di veniva ceduto a (poi Parte_3 CP_3
in attuazione del D.L. 25 giugno 2017, n. 99. CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva:
➢ assenza di titolo esecutivo per carenza di formula esecutiva;
➢ nullità del mutuo per carenza di causa e per frode alla legge, essendo stato il mutuo deliberato dalla banca esclusivamente per ripianare pregresse asserite esposizioni debitorie, costituendosi una garanzia ipotecaria in luogo della pregressa natura chirografaria del credito e non essendovi stata alcuna materiale traditio della somma ma solo una operazione contabile;
➢ nullità del negozio per violazione dell'art. 2358 c.c., nonché dell'art. 3, lett. D) della L. 287/90 e nullità per illiceità della causa ex art. 1322, II comma, cc. e per violazione del canone di buona fede oggettiva e per simulazione dello scopo, in quanto il finanziamento concesso era stato utilizzato per acquistare obbligazioni di Parte_2
pag. 5/25 ➢ annullabilità del contratto di mutuo ex art. 1427 c.c. per violenza e/o dolo per essere stato indotto a sottoscrivere un mutuo con la promessa che così Pt_1
facendo avrebbe azzerato la propria posizione debitoria quando in realtà
l'avrebbe maggiormente impoverita vista la costituzione dell'ipoteca sul proprio ingente patrimonio;
➢ l'inesigibilità e l'irripetibilità del paventato credito in quanto frutto di reato;
➢ duplicazione degli importi precettati;
➢ indeterminatezza, illiquidità ed assoluta inesigibilità del credito precettato per l'illegittimo metodo dell'ammortamento alla francese nel calcolo delle rate nonché per la prassi anatocistica in violazione dell'art. 1283 c.c. e 1346 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande attoree.
Disposta ed espletata la consulenza tecnica, con sentenza n. 1497/2023, il Tribunale di
Treviso accertava il diritto di procedere ad esecuzione per un importo di CP_4
poco inferiore a quello precettato ovvero euro 3.912.673,94 anziché 3.918.016,95, essendo stato riconosciuto dalla stessa in sede di CTU che alcune somme (euro CP_1
522,44 ed euro 4.820,57) non erano dovute o erano relative a spese non documentate.
Rigettava per il resto i motivi di opposizione formulati da sulla base delle Pt_1
seguenti considerazioni:
- insussistenza della nullità del contratto per difetto di traditio, trattandosi di mutuo solutorio, tenuto conto che l'esposizione debitoria dell' al 31.12.12 Pt_1
risultava pari ad euro 2.412.271,54 e che, dopo il mutuo, lo scoperto del conto corrente veniva ripianato con un residuo attivo di euro 63.180,50 nel c/c alla data del
06.03.2013; inoltre, in sede di mutuo, lo stesso rilasciava quietanza (art. 2 del Pt_1
contratto) e risultava con la somma aver acquistato titoli (Fondi Arca) per 90 mila euro;
- insussistenza della natura simulata del contratto, in quanto la causa del contratto
è rinvenibile nell'esigenza di liquidità, mentre irrilevanti sono i motivi personali sottesi alla stipula;
- insussistenza della nullità del mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c., trattandosi di norma che fa riferimento alle sole azioni e obbligazioni convertibili e non ai meri titoli obbligazionari quali quelli in oggetto (in essa ritenute assorbite le altre eccezioni di pag. 6/25 violazione dell'art. 3, lett. d l. 287/1990 e di legittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1 lett. c) d.l. 25.06.2017, n.99), mentre le doglianze relative all'immeritevolezza del contratto e alla violazione del canone di buona fede sono state considerate generiche e sfornite di riscontro probatorio;
- insussistenza di annullabilità del contratto per dolo o violenza morale, ritenuti essere stati dedotti solo in via generica senza specificare quali minacce, raggiri e intimidazioni fossero state poste in essere nei confronti dell' e logicamente Pt_1
incompatibili tra loro sulla base della seguente osservazione: o il soggetto passivo si è determinato a contrarre in forza di minaccia psicologica di un male ingiusto riconducibile alla controparte o ad un terzo - il cd. metus ad intrinseco, ossia una mera rappresentazione interna di un pericolo non è da sola idonea ad inficiare il contratto - ovvero il raggirato è stato indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, ad es. con menzogne. Nel primo caso, il negozio non è voluto, al contrario, nel secondo caso il contratto risponde alla volontà contrattuale, pur dolosamente carpita, della vittima;
- insussistenza della nullità del precetto per essere le pretese creditorie derivanti da illeciti penali che hanno portato la condanna di per i reati di ostacolo alla Pt_5 vigilanza e falso in prospetto, in quanto esulanti dall'oggetto del procedimento circoscritto al diritto di di procedere esecutivamente in forza del contratto di CP_1 mutuo ipotecario e non involgente l'accertamento e il risarcimento del danno da reato;
- insussistenza di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e per violazione dell'art. 1283 c.c., tenuto conto degli esiti della CTU svolta dal dott. . Per_1
Sulla base di tali premesse, il giudice di primo grado poneva a carico di le Pt_1
spese di CTU e le spese processuali in virtù del principio di soccombenza sostanziale, in considerazione del fatto che la differenza rispetto all'importo precettato è risultata irrisoria rispetto ai valori in causa.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza chiedendone la Pt_1 totale riforma con accoglimento integrale dell'opposizione.
Si costituiva tempestivamente resistendo al Controparte_2
gravame.
pag. 7/25 Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell' 11.3.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti.
2. Preliminarmente, sul motivo afferente la carenza di titolarità del rapporto e quindi difetto di legittimazione attiva della precettante sollevato CP_1 dall'appellante solo con la comparsa conclusionale in grado di appello del
20.12.2024.
La contestazione della titolarità in capo ad del credito azionato si rinviene CP_1
solo a pagina 3 della comparsa conclusionale in appello di laddove si afferma Pt_1 come si sia limitata a sostenere di esser divenuta cessionaria “di un CP_1
complesso di crediti ed altri attivi e rapporti originariamente di titolarità di
[...]
considerati (sulla base della Parte_6
situazione registrata alla data del 26 giugno 2017) di problematica recuperabilità, ivi inclusi i crediti precettati” senza fornire prova alcuna di tale “problematica recuperabilità” alla data del 26.06.2017, pur risultando dagli atti che tutte le rate di pre- ammortamento del mutuo erano state pagate, che in data 28.12.2016 era intervenuto un accordo di sospensione del pagamento di 4 rate e che la segnalazione a “sofferenza” della centrale rischi di Banca d'Italia era intervenuta solo nel corso dell'anno 2021.
Si evidenzia che, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, Pt_1
produceva (sub doc. 19) un rendiconto del portafoglio titoli alla data del 31.12.2022
(asseritamente pervenuto solo allora, quindi si sostiene tempestivamente allegato) a firma di anziché di a riprova della diversa titolarità Controparte_5 CP_1
del credito in capo a . CP_5
Il motivo presenta profili di inammissibilità e infondatezza.
Richiamata la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva fatta valere, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
2951/2016, hanno chiarito che la carenza della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (quale quella che forma oggetto della censura in questa sede esaminata) appartiene alle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno e, trattandosi di un elemento costitutivo del pag. 8/25 diritto fatto valere con la domanda, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva.
Tale prova può essere fornita non solo in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. punti 55 e 63).
Nel caso di specie, – in tal senso essendo mutata la denominazione di CP_1
giusta atto ai rogiti del TO , notaio in Roma, in data CP_3 Persona_2
19.07.2019, segnato al numero 59590 del Repertorio, debitamente iscritto nel competente Registro delle Imprese in data 04.09.2019 – ha allegato, ai fini della titolarità del credito, di essere divenuta cessionaria del credito vantato nei confronti di in forza del D.M. n. 221 del 22 febbraio 2018, che, in attuazione degli articoli Pt_1
3, comma 2 e 5, comma 1 del D.L. 25 giugno 2017, n. 99 convertito in l. 31 luglio 2017
n. 12, ha determinato il trasferimento a Controparte_6
per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato di un Parte_7
complesso di crediti ed altri attivi e rapporti originariamente di titolarità di
[...]
in liquidazione coatta amministrativa, considerati (sulla base della Parte_3
situazione registrata alla data del 26 giugno 2017) di problematica recuperabilità, tra cui quello dell' L'avvenuta cessione è stata pubblicata sul sito della Banca d'Italia Pt_1 in data 12 aprile 2018 (come previsto dall'art. 3 co.3 DL 99/17 per l'efficacia della cessione).
Si osserva, allora, come nel corso del giudizio di primo grado, non solo non Pt_1
ha mai contestato la titolarità del credito, ma, anzi, ha riconosciuto, esplicitamente o quantomeno implicitamente, la titolarità in parola, giacchè:
- ha addebitato ad condotte penalmente rilevanti (estorsione e CP_1
riciclaggio, cfr. pag. 29-31 atto di citazione in opposizione) nel procedere esecutivamente alla riscossione del credito;
- ha prodotto (doc.7) la richiesta dallo stesso formulata ex art. 119 TUB Pt_1
anche alla cessionaria del credito di consegna di documentazione bancaria inerente vari rapporti tra cui quello di conto corrente in cui è confluita la somma mutuata;
pag. 9/25 - ha prodotto l'ulteriore diffida rivolta in data 17.2.2020 esclusivamente ad CP_1
(doc.8) di richiesta di documentazione bancaria in cui nell'incipit si dà pure
[...]
atto di pregressi incontri avvenuti presso gli uffici della cessionaria del credito;
- ha formulato nei confronti di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. CP_1
(correttamente rigettata dal giudice di prime cure in quanto di carattere esplorativo e comunque irrilevante e comunque inutile in assenza di prova della successione di soggetto che non svolge attività bancaria, nel rapporto di CP_1
conto corrente nr. 24457); comportamenti e difese che presuppongono la titolarità del credito in capo ad e CP_1 che, dal punto di vista dell' implicano il riconoscimento della titolarità Pt_1
sostanziale (cfr. anche pag.7 comparsa conclusionale di primo grado) o, comunque, sono incompatibili con la negazione della titolarità, che si rinviene per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di appello.
Inconferente anche il rendiconto titoli depositato in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (doc.19), peraltro prodotto al solo fine di sostenere il compimento di condotte di aggiotaggio, in quanto un conto è il profilo di gestione patrimoniale, altro è quello dei crediti oggetto di cessione, atteso il perimetro della cessione come delineato dal D.L.99/2017.
Il profilo fattuale della titolarità del credito si è pertanto consolidato in primo grado e non è stato oggetto di impugnazione, pur a fronte della statuizione del giudice di primo grado sul punto (pag.7 sentenza di primo grado: In data 11 aprile 2018, a Parte_3
posta in liquidazione coatta amministrativa, in attuazione del D.L. 25 giugno
[...]
2017, n. 99, subentrava (poi ), resasi cessionaria di un complesso di CP_3 CP_1
crediti e rapporti attivi facenti capo alla Banca cedente, ivi compreso quello di cui si discute).
Va aggiunto, comunque, come la segnalazione a sofferenza della posizione di Pt_1
solo nel 2021 non sia dirimente, tenuto conto che la cessione ha riguardato i crediti deteriorati (art. 5 DL 99/17) che è nozione ben più ampia e che in data 28.12.16
NI aveva sottoscritto l'accordo di rinegoziazione e sospensione delle rate del mutuo proprio perché insolvente nel pagamento dal 30.6.2016, tant'è che in quell'accordo si dà conto della rata scaduta e non pagata pari ad euro 254.991,56.
pag. 10/25 Si tratta, dunque, di credito riconducibile con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete così come delineate dagli artt.3 e 5 DL 99/2017 e conseguentemente art. 1 DM 221 del 2018, sicchè, per giurisprudenza costante, è sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti.
Il tutto, in ogni caso, in un contesto in cui il cessionario è risultato in possesso dei documenti afferenti al credito (contratto di pre-finanziamento, contratto di mutuo, rinegoziazione, estratti conto) che, come noto, ai sensi dell'art. 1262 c.c. devono essere trasmessi dal cedente al cessionario, il che corrobora ulteriormente la titolarità del credito.
La censura non può trovare, dunque, accoglimento.
3. Primo motivo d'appello: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto generiche ed inconferenti le operazioni finanziarie e di conto corrente che hanno preceduto la stipula dell'avverso mutuo ipotecario.
L'appellante deduce la nullità del contratto di mutuo ex 1418 c.c. quale conseguenza del collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente (e, dunque, l'indebita formazione del saldo passivo di conto) e il mutuo contratto al fine di ripianare la passività, sulla base dell'argomento per cui il mutuo sarebbe stato posto in essere al solo fine di ripianare una passività derivante da una, asseritamente illecita, operatività finanziaria della banca nella gestione degli investimenti fatti da che avrebbe Pt_1
portato alla passività di conto ripianata tramite il mutuo ipotecario in esame.
L'appellante descrive una serie di operazioni di investimento fatte da tra il Pt_1
2000 e il 2006 quali determinanti l'esposizione debitoria (pagg.18-21 atto di citazione in appello), richiama le vicende penali che hanno portato alla condanna dell'allora amministratore delegato e, per quel che si comprende, introduce Controparte_7 anche una eccezione di compensazione definita “atecnica” volta a paralizzare la pretesa creditoria avversaria a fronte di un danno risarcitorio autostimato in oltre 4 milioni di euro (pagg.17 e 21 atto di citazione in appello, somma così lievitata in grado di appello rispetto al primo grado ove si accennava, peraltro solo genericamente, ad un pag. 11/25 ingentissimo credito risarcitorio di almeno 3 milioni di euro pag.4 atto di citazione in opposizione).
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Sfugge, né l'appellante lo spiega, il fondamento giuridico prima che fattuale dell'addotto collegamento negoziale riverberante sulla causa del contratto di mutuo rispetto ad un conto corrente (n. 24557) utilizzato da per l'ordinaria Pt_1
operatività (si veda estratto conto al 31.3.2012 sub doc.8 opponente e la stessa documentazione che l'appellante vorrebbe, tardivamente, produrre a sostegno – doc.D, inammissibile in quanto prodotto solo con atto di citazione in appello – che evidenzia proprio un utilizzo delle risorse per operazioni ordinarie) piuttosto che con le singole operazioni di gestione patrimoniale, che, però, non solo sono state poste in essere in un diverso conto titoli e non nel conto in cui è confluita la somma data a mutuo, ma, per stessa allegazione dell'appellante, si collocano in arco temporale che va dal 2000 al
2006 a fronte di un mutuo contratto nel 2013, quindi ben sette anni dopo e a fronte di una esposizione debitoria maturata solo nell'ultimo periodo.
Il motivo è, tuttavia, inammissibile in quanto proposto per la prima volta in appello.
Le conclusioni del giudizio di primo grado di erano nel senso di dichiarare Pt_1
“che nulla è dovuto dal sig. a favore di a tale titolo, con Parte_1 CP_1
riserva di agire in separata sede di giudizio, differente dalla fase di merito della presente opposizione all'esecuzione, al fine di accertare - ove legittimata risultasse essere e non l'allora in bonis, l'esatto rapporto di CP_1 Parte_3
dare/avere tra le parti e di condannare la medesima al risarcimento di CP_1 tutti i danni per le violazioni commesse nell'ambito dei rapporti di gestione patrimoniale…” (pag.39-40 atto di citazione in opposizione, pagg.
3-4 foglio di precisazione conclusioni di primo grado).
E, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado precisava che “… Pt_1 per le plurime illiceità poste in essere dall'allora nell'ambito Parte_4 delle criticabili ed inadeguate gestioni dei fondi del sig. (…), il sig. Pt_1 Pt_1
vanta un ingentissimo credito risarcitorio, liquidabile in almeno tre milioni di euro oltre interessi e rivalutazione dal momento del danno, per il cui accertamento e condanna, lo si precisa sin da ora, ci si riserva di agire in separata sede di giudizio,
pag. 12/25 nell'ambito della quale si avrà modo di contestare anche i plurimi inadempimenti incorsi nell'ambito della conduzione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con
l'odierno opponente per l'addebito di interessi usurari, anatocistici, indeterminati ed indeterminabili, oltre a tutta una serie di indebite commissioni e spese, indebito quantificabile in almeno 500 mila euro, agendo non solo nei confronti della medesima
ma anche nei confronti di CP_1 Parte_6
e di .” (pagg.4, 5 atto di citazione in opposizione),
[...] Parte_8 tant'è che la descrizione delle operazioni finanziarie effettuate nel corso degli anni vengono elencate ai soli fini di “antefatto storico” (pag.5 e ss. atto di citazione in opposizione).
Va condivisa pertanto la valutazione del giudice di primo grado, qui censurata, secondo cui eventuali profili di illegittimità delle operazioni verificatasi in un lasso temporale ben anteriore alla stipula del mutuo, esulano dall'oggetto del giudizio (pag.9 sentenza di primo grado).
Nè l'argomento può rientrare sotto il diverso profilo dell'eccezione di compensazione, anche se asseritamente impropria, che presuppone che il credito abbia il requisito della certezza e che le circostanze fattuali generatrici del credito risarcitorio e il suo ammontare siano tempestivamente allegate in modo da consentirne l'accertamento, il che è da escludere nel caso di specie, risultando agli atti solo la descrizione di operazioni di investimento di varia natura effettuate sette anni prima della stipula del mutuo e da soggetto diverso dal cessionario e le vicende penali di Parte_2
dedotte con la sola produzione della sentenza di condanna in primo grado, non appaiono direttamente riconducibili a quelle operazioni, tanto più che i fatti di reato a carico di di cui alla sentenza prodotta (doc.14 opponente) risultano accertati nel 2013. Pt_5
A ciò si aggiunge l'assenza di qualsivoglia collegamento tra quelle operazioni di investimento e l'esposizione debitoria maturata, tenuto conto che l'esposizione debitoria al 31.3.2012 era pari ad euro 136.424,34 (doc.8 opponente) lievitata solo al 31.12.12 ad euro 2.412.271,54 (doc.6 opposta).
4. Secondo motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813 c.c.,
1814 c.c., 1418 c.c., 1344 c.c. e 1345 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto titolare di un valido ed efficace titolo esecutivo. CP_1
pag. 13/25 Il motivo accorpa i profili di nullità del mutuo per:
- mancanza di traditio, essendosi verificata una mera operazione contabile;
- carenza di causa, in quanto il capitale sarebbe stato utilizzato per una finalità diversa da quella indicata nel contratto;
- simulazione per essere stato il contratto di mutuo contratto al solo fine di costituire una garanzia ipotecaria su un credito chirografario già esistente.
Il motivo è infondato.
In punto di validità del mutuo cosiddetto solutorio è sufficiente richiamare i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.5841 del
05/03/2025, che ha chiarito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
La Corte ha ulteriormente precisato “né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento” , chiarendo che la previsione, già nel contratto di mutuo ordinario, di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti costituisce “una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio” restando giuridicamente irrilevante l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario “e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
Né nel caso di specie una diversa valenza può avere l'essere stato il mutuo preceduto da un prefinanziamento di 2,5 milioni di euro, in quanto il prefinanziamento non aveva determinato alcuna erogazione in favore di ma solo una apertura di credito in Pt_1
conto corrente in vista del mutuo erogando, come risulta anche dall'art. 2 bis del pag. 14/25 contratto di mutuo – nei documenti di concessione del finanziamento si parla infatti di
'prefinanziamento su mutuo da erogare' a valere fino al 10.3.2013 – concessa sin dal dicembre 2012, che si aggiungeva alla apertura di credito per 'elasticità di cassa' di 50 mila euro concessa sin dal 23.8.2011 a revoca;
solo con il rogito del mutuo ipotecario, in data 4.3.13, avveniva l'erogazione della somma con accredito sul conto corrente
(docc.3,4,5,6,7 opposta).
Nel caso di specie, poi, pur restando assorbenti le precisazioni di cui alla citata sentenza delle SU nr. 5841 del 05/03/2025 in ordine alla valenza della finalità del mutuo,
l'esigenza di liquidità esplicitata nell'art. 1 del contratto di mutuo è confermata dal fatto che, a fronte di un passivo di conto per euro 2.450.859,78, dopo l'erogazione del mutuo, il conto presenta un saldo attivo di euro 619.082,62.
Somma che risulta essere stata utilizzata per acquisto di obbligazioni per Parte_2 euro 465.302,12, per operazioni diverse per 600 euro e per l'acquisto in data 6.3.2024 di
Fondi Arca per euro 90.000,00, con un residuo attivo al 6.3.2013 di euro 63.180,50
(pagg. 7, 8 relazione CTU dott. ). Per_1
5. Terzo motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2358 c.c.,
2637 c.c., art. 3, lett. D) della L. 287/90, 1322, comma 2, cc. e del principio di buona fede oggettiva nella parte in cui la sentenza ha rigettato sia l'eccezione di nullità del titolo in quanto eziologicamente collegato con il negozio di acquisto delle obbligazioni sia l'eccezione di irripetibilità delle somme precettate in Parte_2
quanto frutto di illeciti penalmente rilevanti.
Si sostiene la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c. e dell'art. 3, lett. d) l. 287/1990, in quanto le somme sarebbero state utilizzate per acquistare obbligazioni di poi costituite in pegno a garanzia del rimborso in un Parte_2
periodo in cui stando alle relazioni ispettive di vigilanza emerse nel Parte_2
corso della vicenda penale, si trovava già in stato di dissesto nonché, in ogni caso,
l'irripetibilità delle somme perché frutto di illecita operatività.
Il motivo è infondato.
L'art. 2358 c.c. è norma posta a tutela dell'effettività del capitale che, per espressa disposizione normativa si applica alle sole azioni e viene estesa, a livello interpretativo
(tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 co. 4 TUB), alle (sole) obbligazioni pag. 15/25 convertibili, perché si tratta di obbligazioni che indirettamente potrebbero trasformarsi in azioni a seguito di conversione.
Non trova, invece, applicazione per le obbligazioni ordinarie quali quelle di specie e tale profilo è evidentemente assorbente ai fini del rigetto del motivo.
Va aggiunto che, in ogni caso, affinché la violazione di detta norma si riverberi sul contratto di finanziamento non basta che vi sia stato un utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l'acquisto azionario, ma è necessario che vi sia un collegamento tra negozi tale da evidenziare che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa, non essendo sufficiente che, senza averlo preventivamente specificamente concordato, il cliente che abbia già ottenuto un finanziamento o linee di credito abbia poi impiegato detti finanziamenti o linee di credito per gli acquisti de quibus.
E allora va evidenziato che dagli atti depositati non risulta provato alcun nesso causale e/o funzionale tra il negozio di mutuo e l'acquisto di titoli obbligatori della banca mutuante e, anzi, le evidenze sono in senso contrario, tenuto conto dalla non corrispondenza tra l'importo di obbligazioni acquistate (465.302,12 Euro) e la somma erogata in prestito (Euro 3.100.000,00) e dell'irrisoria incidenza dell'importo utilizzato per l'acquisto, tenuto conto che la maggior parte somma è stata utilizzata dall' Pt_1 in altro modo, a riprova della effettività dell'esigenza per cui il mutuo era stato concesso, come da art. 1 del contratto.
Il che porta ad escludere anche la violazione dell'art. 3, lett. d) l. 287/1990.
L'eccezione di irripetibilità delle somme è parimenti infondata per le considerazioni già esposte sub 3 in ordine all'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'asserita illecita operatività della banca e la somma concessa a mutuo, in tal senso restando assorbita anche l'allegazione della violazione del canone di buona fede fondata sui medesimi presupposti (ovvero gli illeciti penali che hanno portato alla condanna di . Pt_5
6. Quarto motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427 c.c.,
1434 c.c., 1438 c.c., 1439 c.c. e 167 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha rigettato
l'eccezione di annullabilità del contratto in quanto viziato da violenza o dolo.
Deduce l'appellante che sarebbe stato indotto a stipulare il contratto di mutuo Pt_1
dalla minaccia di azioni giudiziarie al fine di soddisfare un diritto del tutto inconsistente pag. 16/25 e conseguire vantaggi completamente indebiti ed abusivi, come tali, espressione di violenza morale nonché configurabili il reato di estorsione, tenuto conto che Pt_1
non aveva alcun interesse a concludere il contratto di mutuo visto che la Banca lo aveva già affidato.
L'inganno sarebbe consistito nell'aver indotto il sig. a concludere un negozio Pt_1 assolutamente privo di logica per l'esponente ed il cui rimborso non avrebbe certamente estinto la pretesa esposizione debitoria pregressa perché questa era già stata contabilmente estinta dalla medesima a seguito della stipula del contratto: il Pt_2
mutuo si è solo sostituito alla pregressa (apparente) debitoria creata ad hoc tre giorni prima, aggravando la posizione del sig. Pt_1
Il motivo è infondato.
Al netto delle condivisibili considerazioni del giudice di primo grado in punto di genericità delle deduzioni e incompatibilità logica tra i due vizi, è sufficiente osservare come - escluso per le ragioni già esposte sub 3 ogni profilo di illiceità del passivo di conto corrente e infondato, per le ragioni esposte sub 4, l'assunto per cui l'esposizione debitoria sarebbe stata estinta dal pre-finanziamento – la minaccia di far valere un diritto, qual è la prospettazione di azioni giudiziarie per il recupero del credito, assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso, ex art. 1438 cc, solo se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto e non certo a riscuotere un credito effettivamente vantato, mentre il dolo presuppone la falsa rappresentazione della realtà mentre il mutuo era effettivamente finalizzato a garantire ad la liquidità necessaria ad assolvere Pt_1
alle proprie esigenze, consistenti, come già evidenziato, non solo nel ripianamento della passività di conto corrente ma anche in altra operatività.
Da tanto consegue che le richieste istruttorie (prova per testi) rigettate dal Tribunale sono, prima ancora che irrilevanti, del tutto ultronee.
7. Quinto motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.,
1346 c.c. e 1418 c.c. e 117 TUB nella parte in cui la sentenza ha ritenuto immune da critiche la CTU e quindi rigettato il sesto ed il settimo motivo di opposizione all'esecuzione.
Il motivo di appello involge tre profili:
- quello di indeterminatezza del tasso di interesse, legato al piano di pag. 17/25 ammortamento alla francese e alla mancata specificazione del regime di interesse applicato, semplice o composto;
- quello dell'anatocismo derivante dalla capitalizzazione degli interessi;
- quello della duplicazione degli importi sulla base della considerazione per cui il preteso “debito residuo al 31.12.2020 di € 972.581,51” sarebbe già ricompreso nella voce “n. 6 rate impagate fino al 31.12.2020 pari ad € 1.553.054,38” e che gli interessi di mora andrebbero calcolati sulla sola componente in conto capitale delle rate sospese e non sull'intero debito residuo.
Contiene poi la censura al mancato inserimento nel quesito peritale della verifica dell'accertamento delle modalità di formazione del passivo di conto legata alla ritenuta rilevanza di eventuali profili di illiceità nell'operatività della banca nella gestione finanziaria del patrimonio dell' (pagg.46-48 atto di citazione in appello). Pt_1
Il motivo è infondato.
Quanto all'irrilevanza di demandare al CTU la verifica delle modalità di formazione del passivo di conto si rimanda a quanto già evidenziato sub 3 e 5, conseguentemente è stata correttamente esclusa dall'indagine peritale la disamina della formazione dell'esposizione debitoria.
7.1. Sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto con riferimento al sistema di calcolo degli interessi, va richiamato il principio ribadito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 29/05/2024 n.15130 secondo cui “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
Il contratto di mutuo contratto da esplicita: Pt_1
- l'ammontare finanziato (€ 3.100.000,00);
- la durata del prestito (sette anni);
- la periodicità delle rate (n. 14 rate semestrali posticipate);
- il tasso di interesse nominale annuo del 4,320% e la sua composizione, costituita dallo spread pari al 4% in più sull'euribor 360 a 6 mesi pubblicato sul quotidiano Il sole 24
pag. 18/25 Ore l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare antecedente la data della stipula e, successivamente, di ogni trimestre solare (art. 4);
- la convenzione sui giorni (anno commerciale);
- l'ammontare della prima rata di € 258.958,42;
- il sistema di ammortamento 'alla francese'.
Va anche considerato che al contratto di mutuo (doc.1 opposta) è allegato il documento di sintesi debitamente sottoscritto dalle parti (allegato C al rogito notarile), dunque – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - facente parte integrante del contratto, in cui viene riepilogato il tasso di interesse nominale annuo e i parametri di calcolo, il parametro di indicizzazione, la tipologia di ammortamento alla francese e indicata la tipologia di rata (costante), la periodicità (semestrale), il TAEG e anche uno schema esemplificativo del calcolo della rata.
Dunque, nel caso di specie, la specificazione del parametro di calcolo del tasso di interesse adeguatamente predeterminato nel contratto, della durata del prestito e della periodicità del rimborso, consente una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi, agevolata, in tal senso, anche dalla specificazione dell'importo della prima rata e dall'ulteriore indicazione delle modalità del piano di ammortamento scelto (alla francese) e della tipologia di rata (costante) e dello schema esemplificativo del calcolo della rata contenuto nel documento di sintesi, che indica, tra l'altro, anche l'incidenza di una variazione percentuale del tasso.
L'obiezione per cui non risulta specificato se viene adottato un sistema di calcolo dell'interesse semplice o composto è irrilevante sotto il profilo della determinatezza
(potendo semmai incidere sul diverso profilo della convenienza, in tal senso le stesse
SU 15130/2024) nella misura in cui i riferimenti contenuti nel contratto consentono, come nel caso di specie, al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Il CTU ha confermato che con gli elementi indicati in contratto è possibile costruire un solo piano di ammortamento che li possa soddisfare tutti ed è quello riportato alla pagina 10 della relazione, costruito prevedendo un tasso nominale semestrale pari alla metà del tasso annuo nominale (ossia pari al 2,160%).
Né la conclusione risulta smentita dalle considerazioni dei CTP basate sulla possibilità
pag. 19/25 di elaborare un piano alternativo di ammortamento (a riprova dell'indeterminatezza del tasso) quale proposto dai CTP nelle considerazioni preliminari, perché basato su diversi criteri di calcolo degli interessi e senza tener conto di tutti i parametri indicati nel contratto e, precisamente, quello dell'importo della prima rata che, associato agli altri indicatori precisati, consente di elaborare un unico piano di ammortamento per le rate successive.
Spiega infatti il CTU (pag. 11 relazione): “il CTP di parte opponente nelle sue osservazioni preliminari si sofferma sulle diverse modalità di calcolo degli interessi (tra regime semplice e composto) arrivando ad affermare che sia possibile costruire diversi piani di ammortamento con utilizzo delle stesse informazioni del mutuo in termini di: importo, durata, tasso annuo nominale e rata costante. Egli, tuttavia, non prende in considerazione un'altra informazione contrattuale, data dall'ammontare della rata, che rende univoca la soluzione. Ed infatti il piano di ammortamento 'alternativo' da lui proposto giunge ad una rata diversa (252 mila euro invece di 258 mila euro contrattuale), che peraltro è la conseguenza dell'utilizzo di un tasso di interesse periodale inferiore alla metà di quello nominale. In sostanza, può anche essere vero che la semplice informazione 'piano di ammortamento alla francese' non sia sufficiente a determinare una modalità univoca di ammortamento del capitale (senza indicazione del tasso di interesse nominale annuo, della convenzione sui giorni e dell'ammontare rata), ma ciò è del tutto indifferente ai nostri fini, posto che nel contratto di cui si discute detti elementi sono precisati”.
Sul punto, le osservazioni del CTP alla relazione CTU si sono limitate a contestare: il sistema di elaborazione del piano di ammortamento sulla base della variabilità del tasso di interesse;
l'avere il CTU fatto riferimento a documenti – quale quello di sintesi – estranei al contratto;
il fatto che la determinazione ex-ante delle rate è del tutto ipotetica, anche solo perché condizionata dall'andamento non noto a priori dei tassi di interesse di mercato.
Sul punto il CTU ha osservato che (pagg.25,26 della relazione):
- è evidente che il tasso del 4,320% è solo quello iniziale destinato a variare durante il rapporto ed è altrettanto evidente che il piano di ammortamento contrattuale deve necessariamente essere calcolato sul detto tasso iniziale, a meno che non si pretenda che pag. 20/25 la banca 'predica il futuro' nel contratto;
- come già osservato, al CTU è stato chiesto se sia presente una indeterminatezza sul piano di ammortamento del mutuo e, sulla base degli elementi contrattuali, è possibile costruire uno ed uno solo piano di ammortamento. Ciò esclude qualsivoglia forma di indeterminatezza.
- il piano di ammortamento calcolato dal CTU non è una 'esemplificazione', ma rappresenta l'unico possibile piano di ammortamento del mutuo qui in esame, né i
CCTTPP ne propongono uno diverso (che, beninteso, soddisfi il contratto nella sua interezza).
Il motivo di appello si limita a riproporre le argomentazioni svolte dai CCTTPP nelle osservazioni preliminari, superate dagli esiti della CTU e dalla risposta alle osservazioni degli stessi CCTTPP sul punto, che si sono limitati a contestazioni generiche e apodittiche, senza individuare quale altro piano di ammortamento alternativo potrebbe essere elaborato che tenga conto della rata dell'importo specificamente indicato in contratto.
7.2. La contestazione in materia di anatocismo si limita a riportare le osservazioni preliminari dei CCTTPP secondo cui “il metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti stilato in capitalizzazione composta implica quindi, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e, conseguentemente, la presenza di una forma di anatocismo. In particolare, mentre il debito residuo in regime composto include gli interessi pagati con le rate precedenti, al contrario, il capitale residuo calcolato in regime semplice non comprende tali interessi.
L'effetto anatocistico si produce in conseguenza del calcolo del debito residuo nei piani di ammortamento a capitalizzazione composta”.
Circostanza questa esclusa dal CTU che ha evidenziato (pagg.13-15) come “il meccanismo contrattuale di ammortamento del mutuo in esame prevede che al termine di ogni semestre la banca calcoli gli interessi maturati esclusivamente sull'ammontare del prestito residuo in sola linea capitale all'inizio del semestre. Detti interessi vengono corrisposti dal mutuatario nell'ambito della rata semestrale posticipata del mutuo, mediante un meccanismo di imputazione dell'importo della rata ad interessi e capitale ben noto ad origine. Pertanto, in situazione di regolare pagamento (diverso è infatti il
pag. 21/25 tema degli interessi di mora sulle rate scadute di seguito trattato), la banca esige dal cliente unicamente interessi calcolati sul prestito residuo e mai sugli interessi scaduti”.
Sul punto l'appello si limita a riportare apoditticamente che la conclusione non sarebbe valida in caso di tasso variabile e calcolo in regime composto degli interessi, ma il CTU ha dimostrato (si veda calcolo esemplificativo e analitico di cui alle pagg.26, 27 della relazione) come gli interessi risultano calcolati unicamente sul capitale residuo e non sulla quota di interessi, perché gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Il che esclude un fenomeno anatocistico non essendovi interessi scaduti che passano a capitale.
Diverso il discorso sugli interessi di mora sulle rate scadute, su cui però l'appello si limita a evidenziare che sarebbe “conseguentemente errata la successiva parte di sentenza di seguito ritrascritta che si basa sulla tesi dell'asserita irrilevanza del regime finanziario di determinazione della quota degli interessi” (pag.50).
In realtà la legittimità del sistema di calcolo si fonda sull'atto di rinegoziazione del
28.12.2016, che, concordando interessi di mora calcolati sull'intera rata di mutuo, notoriamente composta da una quota a titolo di rimborso del capitale e una quota a titolo di interessi corrispettivi, ha introdotto una deroga pattizia legittima all'art. 1283 c.c. sulla base della delibera CICR del 9.2.2000 (emessa in attuazione dell'art 120 TUB all'epoca vigente) e non essendovi stata ulteriore capitalizzazione degli interessi di mora.
7.3. Il CTU ha analiticamente spiegato i conteggi che portano alla determinazione del dovuto in complessivi euro 3.912.673,94, che deriva dalla sommatoria dei seguenti importi:
➢ n. 4 rate sospese per € 1.021.230,52 come da accordo del 28.12.2016;
➢ gli interessi su dette per € 248.000,00 come da accordo del 28.12.2016;
➢ successive n. 6 rate impagate per € 1.533.054,38;
pag. 22/25 ➢ gli interessi moratori su dette fino al 3.3.2021 per € 130.999,46;
➢ debito residuo del mutuo al 31.12.2020 di € 972.581,51
➢ il rateo di interessi successivi su detto fino al 3.3.2021 per € 6.808,07,
In altri termini, il medesimo importo può essere espresso come segue:
➢ debito in conto capitale del mutuo non pagato di € 3.095.785,58 (pari ad €
3.100.000,00 dedotti i modesti pagamenti intervenuti per € 4.214,42);
➢ componente interessi per € 816.888,36, di cui:
- interessi convenzionali sulle n. 10 rate scadute fino al 31.12.2020 (comprese quelle sospese) per € 431.080,83;
- ulteriori interessi per la moratoria del 18.12.2016 per € 248.000,00;
- interessi di mora sulle n. 6 rate impagate per € 130.999,46;
- rateo di interessi sul capitale residuo dal 31.12.2020 al 3.3.2021 per € 6.808,07.
Non risulta alcuna duplicazione degli importi, tenuto conto della legittimità della pattuizione degli interessi moratori come già evidenziata sub 7.2., tanto più che l'accordo di rinegoziazione del 28.12.2016 prevede un calcolo 'forfetario' degli interessi sulle rate scadute (4% sul debito residuo per i due anni di sospensione), con la conseguenza, evidenziata dal CTU, che l'alternativa consistente nel calcolare gli interessi sulle rate sospese dalla loro scadenza (dal 30.6.2016 al 31.12.2017) fino alla ripresa dei pagamenti (dal 30.6.2023 al 31.12.2024), porterebbe ad un ammontare di interessi di 286 mila euro, quindi maggiore di quanto pattuito con la moratoria (pagg.
27, 28 relazione peritale).
La nozione di debito residuo quale riferito all'intero importo del dovuto e non solo alle rate sospese, come invece intende sostenere l'appellante, trova conferma nel fatto che nulla aveva pagato in conto capitale e che l'accordo di rinegoziazione mirava Pt_1
a consentire la sospensione dei pagamenti per 24 mesi ma non anche degli interessi che,
a fronte del mancato pagamento di rate relative alla quota capitale, non potevano che riferirsi all'intero importo di capitale dovuto.
L'art. 1 dell'accordo di rinegoziazione, infatti, non fa riferimento a interessi che
“matureranno sul capitale via via residuo nel periodo di sospensione”, ma sul “debito residuo” con “interessi calcolati al tasso indicato nelle premesse”, riferendosi pag. 23/25 evidentemente al capitale residuo all'atto della rinegoziazione, giacchè l'interesse di riferimento è quello relativo all'intero capitale.
8. Sesto ed ultimo motivo d'appello. Erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato il sig. al versamento delle spese di lite Pt_1
liquidate nella complessiva somma di Euro 50.000,00, oltre oneri di legge e a quelle di CTU.
Si contesta il criterio utilizzato dal giudice di primo grado per l'addebito delle spese con riferimento alla soccombenza sostanziale, evidenziando come sia risultato Pt_1
vittorioso, ancorché in parte e, dunque, tale esito mai avrebbe potuto integrare il presupposto della soccombenza per l'attore ma, tutt'al più, era idoneo a giustificare una compensazione (totale o parziale) delle spese di lite e/o di CTU.
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione a sez. un., 31/10/2022, n.32061 (proprio in un caso di opposizione a precetto accolta per una differenza quantitativa minima) ha precisato che
“il rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice non integra soccombenza reciproca” chiarendo che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado avrebbe potuto compensare le spese (in tutto o in parte) ma mai porre a carico dell' le spese in favore di tenuto Pt_1 CP_1
conto che, benchè in misura minima, egli è risultato vittorioso.
Con riferimento alle spese di CTU, va considerata l'incidenza della CTU rispetto alle posizioni delle parti.
Nel caso di specie va tenuto conto che, solo in sede di CTU, la creditrice CP_1
attraverso il proprio CTP, ha riconosciuto la non debenza di euro 5.343,0,1 frutto in parte di un errore di calcolo e in parte a spese non documentate, sicchè le spese di CTU
pag. 24/25 non potevano essere addebitate integralmente ad non potendo ravvisarsi una Pt_1
integrale sua soccombenza rispetto agli esiti della CTU.
9. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata unicamente per quanto riguarda il capo relativo alla regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in attuazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio atteso il minimo divario tra l'importo richiesto da e quello riconosciuto CP_1 come dovuto da in primo grado e tenuto conto dell'accoglimento dell'appello Pt_1
unicamente con riferimento al motivo afferente la regolamentazione delle spese.
Le spese di CTU, attesa la minima incidenza della CTU (neanche l'1%) rispetto alle prospettazioni attoree, vanno poste a carico per 9/10 di e per 1/10 di Pt_1 CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 1497 emessa il 5/9/23 dal Tribunale di Treviso, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- pone le spese di CTU per 1/10 a carico di Controparte_1
per 9/10 a carico di;
[...] Parte_1
2. compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1819/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
CF: ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. dall'Avv. Luigi Borlone, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. Marco Ticozzi, come da procura allegata all'atto di all'atto di precetto notificato il 3.12.21; appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1497 emessa il 5/9/23 dal Tribunale di
Treviso
CONCLUSIONI
Per parte appellante: nel merito, salvo gravame: 1. in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo motivo di appello, accertato e dichiarato il carattere indebito del preteso saldo passivo di conto corrente in quanto frutto di operazioni finanziarie illecite e di violazioni di norme imperative nonché il collegamento negoziale tra il predetto conto ed il mutuo ipotecario del
4.03.2013, dichiarare, per l'effetto, nullo ex artt. 1344 c.c. e 1418 c.c. il predetto negozio di mutuo in quanto fittiziamente utilizzato per estinguere questo apparente saldo passivo di conto, in realtà del tutto insussistente, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
2. in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'assenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, per nulla corrispondente al negozio di mutuo ipotecario del 4.03.2013, nonché la nullità dello stesso per carenza di causa, nonché perché atto in frode alla legge e poiché, nei fatti, volto a costituire una garanzia ipotecaria e non a concedere reale credito (ad eccezione di € 153.180,50 già ripagata), dichiarare, per l'effetto, che nulla è dovuto dal sig.
[...]
in favore di Pt_1 CP_1
3. ancora, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del terzo motivo di appello, a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario, del connesso contratto di acquisto di n. 465 obbligazioni a tasso fisso Parte_2
18.02.2013-2016 – cod. isin [...] – e del connesso atto costitutivo di pegno per violazione degli artt. 2358 c.c., 2637 c.c., 3 lett. “d” della legge 287/90, nonché per l'illiceità della causa ex art. 1322, 2 comma, c.c. e per violazione del canone di buona fede oggettivo e per simulazione ex art. 1344 c.c. e 1418 c.c., nonché b) accertare e dichiarare l'inesigibilità e l'irripetibilità delle somme pretese da giacché CP_1
frutto di illeciti penalmente rilevanti e, per effetto delle violazioni denunciate, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
ancora nel merito, in via principale:
4. in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del quarto motivo di appello, annullare ex artt. 1343 c.c, 1344 c.c., 1418 c.c., 1427 c.c., 1434 c.c., 1439 c.c. il contratto di mutuo ipotecario del 4.03.2013 perché il consenso del sig. è Parte_1 stato estorto con violenza o carpito con dolo dall'allora e, per Parte_3
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
pag. 2/25 ancora nel merito:
5. in accoglimento del quinto motivo di appello, accertare e dichiarare l'indeterminatezza, illiquidità e l'assoluta inesigibilità del preteso credito avversario perché inglobante somme illegittimamente duplicate, interessi anatocistici frutto dell'invalido metodo di ammortamento alla francese, metodo di calcolo oscuro e non trasparente nel calcolo delle rate, produttivo di interessi in violazione degli artt. 1283
c.c., 1284, comma 3, c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., nonché in violazione dell'artt. 117 TUB
e per effetto delle violazioni denunciate, dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
[...]
in favore di Pt_1 CP_1
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse in prime cure e, precisamente,
• si domanda l'integrazione o, la rinnovazione della CTU tecnico-contabile resa in primo grado perché nulla nelle parti in cui ha omesso di fornire una risposta integrale e completa al primo, al secondo e al terzo quesito peritale e svolto valutazioni di “tipo giuridico” anziché di “natura tecnica” in relazione al quarto quesito, al fine così accertare e verificare l'effettivo rapporto di dare e avere tra le parti individuando quanto illegittimamente imposto nell'ambito del rapporto in contestazione a titolo di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, indeterminati e/o indeterminabili in maniera oggettiva;
• si chiede disporsi ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di CP_1 della copia del contratto di apertura del conto corrente n. 24557, nell'ambito del quale è stato regolato il mutuo in contestazione e le illecite gestioni patrimoniali, nonché copia degli estratti conto, degli estratti scalare e dei relativi documenti di sintesi dalla data di apertura alla data di chiusura dello stesso nonché copia degli estratti conto, degli estratti scalare e dei relativi documenti di sintesi del conto corrente n. 225277 dalla data di apertura alla data di chiusura le cui competenze sono state regolate sul principale c/c n.
24557, a fronte dell'omesso riscontro alla richiesta ex art. 119 TUB trasmessa in data
5.09.2018;
• si domanda l'ammissione di prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli di prova, non ammessi in primo grado pur relativi a dipendenti della Banca:
pag. 3/25 1. Vero che la durante i mesi di gennaio e febbraio 2013 ha contattato diverse Pt_2
volte il sig. al fine di chiedergli di sottoscrivere una nuova linea di Parte_1
credito garantita da ipoteca da utilizzare per chiudere contabilmente le precedenti posizioni intestate al medesimo cliente?
2. Vero che il sig. ha obbiettato che non fosse giusto perché la gli aveva Pt_1 Pt_2
fatto solo perdere un sacco di soldi;
3. Vero che durante i colloqui di cui al capitolo di prova precedente il sig. ha Tes_1
comunicato al sig. la volontà della Banca di agire legalmente nei suoi Pt_1 confronti (con decreti ingiuntivi e atti d'iscrizione d'ipoteca e di pignoramento) se il medesimo avesse rifiutato di accettare la nuova linea di credito garantita da ipoteca?
4. Vero che la banca con lettera priva di data e firma del sig. ha presentato al Tes_1
sig. la richiesta rappresentata nella lettera suddetta che si mostri al teste (doc. Pt_1
17) consigliandogli di accettarla se voleva evitare problemi e indicando come sarebbe stata destinata l'erogazione;
5. Vero che tale lettera allegava il prospetto precompilato per la richiesta di mutuo (doc.
17);
6. Vero che la procedeva anche a scegliere e incaricare il notaio impartendogli le Pt_2
disposizioni come da documento che mostri al testimone (doc. 18).
Sono stati indicati quali testimoni i seguenti dipendenti della Banca:
- il sig. , domiciliato presso la sede sociale dell'allora Testimone_2 Parte_4
Piazza G. B. Dall'Armi, 1 Montebelluna (TV);
[...]
- la sig.ra , domiciliata presso la sede sociale dell'allora Testimone_3 Parte_4
Piazza G. B. Dall'Armi, 1 Montebelluna (TV);
[...]
nonché la sig.ra , via Mazzini 5, Montebelluna. Testimone_4
In via accessoria:
- Disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Sole 24 Ore a caratteri doppi del normale a cura dell'appellante e a spese dell'appellata.
- Trasmettere gli atti di causa alla procura della Repubblica competente territorialmente stante la presenza di reati.
- Trasmettere gli atti alla BCE affinché sia valutato il comportamento di
[...]
(C.F. ) e di coloro che hanno posto in Controparte_2 P.IVA_1
pag. 4/25 essere le operazioni di cessione di credito e di messa di esecuzione di titoli quale quello in commento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Nel merito e in via istruttoria rigettarsi ogni domanda di parte appellante perché inammissibile e infondata e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Spese di lite rifuse relative a entrambi i gradi del giudizio. rimborso spese generali, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, conveniva Parte_1 in giudizio per accertare l'assenza di titolo Controparte_2 per procedere in executivis nei confronti dell' a fronte della notifica di atto di Pt_1
precetto per la somma complessiva di E. 3.918.417,44, dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario n. 50.360959 (poi n. 30007811) concluso in data 04.03.2013 tra l'allora e e rimasto impagato. Il credito, a seguito Parte_4 Parte_1
della messa in liquidazione di veniva ceduto a (poi Parte_3 CP_3
in attuazione del D.L. 25 giugno 2017, n. 99. CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva:
➢ assenza di titolo esecutivo per carenza di formula esecutiva;
➢ nullità del mutuo per carenza di causa e per frode alla legge, essendo stato il mutuo deliberato dalla banca esclusivamente per ripianare pregresse asserite esposizioni debitorie, costituendosi una garanzia ipotecaria in luogo della pregressa natura chirografaria del credito e non essendovi stata alcuna materiale traditio della somma ma solo una operazione contabile;
➢ nullità del negozio per violazione dell'art. 2358 c.c., nonché dell'art. 3, lett. D) della L. 287/90 e nullità per illiceità della causa ex art. 1322, II comma, cc. e per violazione del canone di buona fede oggettiva e per simulazione dello scopo, in quanto il finanziamento concesso era stato utilizzato per acquistare obbligazioni di Parte_2
pag. 5/25 ➢ annullabilità del contratto di mutuo ex art. 1427 c.c. per violenza e/o dolo per essere stato indotto a sottoscrivere un mutuo con la promessa che così Pt_1
facendo avrebbe azzerato la propria posizione debitoria quando in realtà
l'avrebbe maggiormente impoverita vista la costituzione dell'ipoteca sul proprio ingente patrimonio;
➢ l'inesigibilità e l'irripetibilità del paventato credito in quanto frutto di reato;
➢ duplicazione degli importi precettati;
➢ indeterminatezza, illiquidità ed assoluta inesigibilità del credito precettato per l'illegittimo metodo dell'ammortamento alla francese nel calcolo delle rate nonché per la prassi anatocistica in violazione dell'art. 1283 c.c. e 1346 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande attoree.
Disposta ed espletata la consulenza tecnica, con sentenza n. 1497/2023, il Tribunale di
Treviso accertava il diritto di procedere ad esecuzione per un importo di CP_4
poco inferiore a quello precettato ovvero euro 3.912.673,94 anziché 3.918.016,95, essendo stato riconosciuto dalla stessa in sede di CTU che alcune somme (euro CP_1
522,44 ed euro 4.820,57) non erano dovute o erano relative a spese non documentate.
Rigettava per il resto i motivi di opposizione formulati da sulla base delle Pt_1
seguenti considerazioni:
- insussistenza della nullità del contratto per difetto di traditio, trattandosi di mutuo solutorio, tenuto conto che l'esposizione debitoria dell' al 31.12.12 Pt_1
risultava pari ad euro 2.412.271,54 e che, dopo il mutuo, lo scoperto del conto corrente veniva ripianato con un residuo attivo di euro 63.180,50 nel c/c alla data del
06.03.2013; inoltre, in sede di mutuo, lo stesso rilasciava quietanza (art. 2 del Pt_1
contratto) e risultava con la somma aver acquistato titoli (Fondi Arca) per 90 mila euro;
- insussistenza della natura simulata del contratto, in quanto la causa del contratto
è rinvenibile nell'esigenza di liquidità, mentre irrilevanti sono i motivi personali sottesi alla stipula;
- insussistenza della nullità del mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c., trattandosi di norma che fa riferimento alle sole azioni e obbligazioni convertibili e non ai meri titoli obbligazionari quali quelli in oggetto (in essa ritenute assorbite le altre eccezioni di pag. 6/25 violazione dell'art. 3, lett. d l. 287/1990 e di legittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1 lett. c) d.l. 25.06.2017, n.99), mentre le doglianze relative all'immeritevolezza del contratto e alla violazione del canone di buona fede sono state considerate generiche e sfornite di riscontro probatorio;
- insussistenza di annullabilità del contratto per dolo o violenza morale, ritenuti essere stati dedotti solo in via generica senza specificare quali minacce, raggiri e intimidazioni fossero state poste in essere nei confronti dell' e logicamente Pt_1
incompatibili tra loro sulla base della seguente osservazione: o il soggetto passivo si è determinato a contrarre in forza di minaccia psicologica di un male ingiusto riconducibile alla controparte o ad un terzo - il cd. metus ad intrinseco, ossia una mera rappresentazione interna di un pericolo non è da sola idonea ad inficiare il contratto - ovvero il raggirato è stato indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, ad es. con menzogne. Nel primo caso, il negozio non è voluto, al contrario, nel secondo caso il contratto risponde alla volontà contrattuale, pur dolosamente carpita, della vittima;
- insussistenza della nullità del precetto per essere le pretese creditorie derivanti da illeciti penali che hanno portato la condanna di per i reati di ostacolo alla Pt_5 vigilanza e falso in prospetto, in quanto esulanti dall'oggetto del procedimento circoscritto al diritto di di procedere esecutivamente in forza del contratto di CP_1 mutuo ipotecario e non involgente l'accertamento e il risarcimento del danno da reato;
- insussistenza di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e per violazione dell'art. 1283 c.c., tenuto conto degli esiti della CTU svolta dal dott. . Per_1
Sulla base di tali premesse, il giudice di primo grado poneva a carico di le Pt_1
spese di CTU e le spese processuali in virtù del principio di soccombenza sostanziale, in considerazione del fatto che la differenza rispetto all'importo precettato è risultata irrisoria rispetto ai valori in causa.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza chiedendone la Pt_1 totale riforma con accoglimento integrale dell'opposizione.
Si costituiva tempestivamente resistendo al Controparte_2
gravame.
pag. 7/25 Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell' 11.3.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti.
2. Preliminarmente, sul motivo afferente la carenza di titolarità del rapporto e quindi difetto di legittimazione attiva della precettante sollevato CP_1 dall'appellante solo con la comparsa conclusionale in grado di appello del
20.12.2024.
La contestazione della titolarità in capo ad del credito azionato si rinviene CP_1
solo a pagina 3 della comparsa conclusionale in appello di laddove si afferma Pt_1 come si sia limitata a sostenere di esser divenuta cessionaria “di un CP_1
complesso di crediti ed altri attivi e rapporti originariamente di titolarità di
[...]
considerati (sulla base della Parte_6
situazione registrata alla data del 26 giugno 2017) di problematica recuperabilità, ivi inclusi i crediti precettati” senza fornire prova alcuna di tale “problematica recuperabilità” alla data del 26.06.2017, pur risultando dagli atti che tutte le rate di pre- ammortamento del mutuo erano state pagate, che in data 28.12.2016 era intervenuto un accordo di sospensione del pagamento di 4 rate e che la segnalazione a “sofferenza” della centrale rischi di Banca d'Italia era intervenuta solo nel corso dell'anno 2021.
Si evidenzia che, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, Pt_1
produceva (sub doc. 19) un rendiconto del portafoglio titoli alla data del 31.12.2022
(asseritamente pervenuto solo allora, quindi si sostiene tempestivamente allegato) a firma di anziché di a riprova della diversa titolarità Controparte_5 CP_1
del credito in capo a . CP_5
Il motivo presenta profili di inammissibilità e infondatezza.
Richiamata la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva fatta valere, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
2951/2016, hanno chiarito che la carenza della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (quale quella che forma oggetto della censura in questa sede esaminata) appartiene alle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno e, trattandosi di un elemento costitutivo del pag. 8/25 diritto fatto valere con la domanda, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva.
Tale prova può essere fornita non solo in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. punti 55 e 63).
Nel caso di specie, – in tal senso essendo mutata la denominazione di CP_1
giusta atto ai rogiti del TO , notaio in Roma, in data CP_3 Persona_2
19.07.2019, segnato al numero 59590 del Repertorio, debitamente iscritto nel competente Registro delle Imprese in data 04.09.2019 – ha allegato, ai fini della titolarità del credito, di essere divenuta cessionaria del credito vantato nei confronti di in forza del D.M. n. 221 del 22 febbraio 2018, che, in attuazione degli articoli Pt_1
3, comma 2 e 5, comma 1 del D.L. 25 giugno 2017, n. 99 convertito in l. 31 luglio 2017
n. 12, ha determinato il trasferimento a Controparte_6
per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato di un Parte_7
complesso di crediti ed altri attivi e rapporti originariamente di titolarità di
[...]
in liquidazione coatta amministrativa, considerati (sulla base della Parte_3
situazione registrata alla data del 26 giugno 2017) di problematica recuperabilità, tra cui quello dell' L'avvenuta cessione è stata pubblicata sul sito della Banca d'Italia Pt_1 in data 12 aprile 2018 (come previsto dall'art. 3 co.3 DL 99/17 per l'efficacia della cessione).
Si osserva, allora, come nel corso del giudizio di primo grado, non solo non Pt_1
ha mai contestato la titolarità del credito, ma, anzi, ha riconosciuto, esplicitamente o quantomeno implicitamente, la titolarità in parola, giacchè:
- ha addebitato ad condotte penalmente rilevanti (estorsione e CP_1
riciclaggio, cfr. pag. 29-31 atto di citazione in opposizione) nel procedere esecutivamente alla riscossione del credito;
- ha prodotto (doc.7) la richiesta dallo stesso formulata ex art. 119 TUB Pt_1
anche alla cessionaria del credito di consegna di documentazione bancaria inerente vari rapporti tra cui quello di conto corrente in cui è confluita la somma mutuata;
pag. 9/25 - ha prodotto l'ulteriore diffida rivolta in data 17.2.2020 esclusivamente ad CP_1
(doc.8) di richiesta di documentazione bancaria in cui nell'incipit si dà pure
[...]
atto di pregressi incontri avvenuti presso gli uffici della cessionaria del credito;
- ha formulato nei confronti di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. CP_1
(correttamente rigettata dal giudice di prime cure in quanto di carattere esplorativo e comunque irrilevante e comunque inutile in assenza di prova della successione di soggetto che non svolge attività bancaria, nel rapporto di CP_1
conto corrente nr. 24457); comportamenti e difese che presuppongono la titolarità del credito in capo ad e CP_1 che, dal punto di vista dell' implicano il riconoscimento della titolarità Pt_1
sostanziale (cfr. anche pag.7 comparsa conclusionale di primo grado) o, comunque, sono incompatibili con la negazione della titolarità, che si rinviene per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di appello.
Inconferente anche il rendiconto titoli depositato in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (doc.19), peraltro prodotto al solo fine di sostenere il compimento di condotte di aggiotaggio, in quanto un conto è il profilo di gestione patrimoniale, altro è quello dei crediti oggetto di cessione, atteso il perimetro della cessione come delineato dal D.L.99/2017.
Il profilo fattuale della titolarità del credito si è pertanto consolidato in primo grado e non è stato oggetto di impugnazione, pur a fronte della statuizione del giudice di primo grado sul punto (pag.7 sentenza di primo grado: In data 11 aprile 2018, a Parte_3
posta in liquidazione coatta amministrativa, in attuazione del D.L. 25 giugno
[...]
2017, n. 99, subentrava (poi ), resasi cessionaria di un complesso di CP_3 CP_1
crediti e rapporti attivi facenti capo alla Banca cedente, ivi compreso quello di cui si discute).
Va aggiunto, comunque, come la segnalazione a sofferenza della posizione di Pt_1
solo nel 2021 non sia dirimente, tenuto conto che la cessione ha riguardato i crediti deteriorati (art. 5 DL 99/17) che è nozione ben più ampia e che in data 28.12.16
NI aveva sottoscritto l'accordo di rinegoziazione e sospensione delle rate del mutuo proprio perché insolvente nel pagamento dal 30.6.2016, tant'è che in quell'accordo si dà conto della rata scaduta e non pagata pari ad euro 254.991,56.
pag. 10/25 Si tratta, dunque, di credito riconducibile con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete così come delineate dagli artt.3 e 5 DL 99/2017 e conseguentemente art. 1 DM 221 del 2018, sicchè, per giurisprudenza costante, è sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti.
Il tutto, in ogni caso, in un contesto in cui il cessionario è risultato in possesso dei documenti afferenti al credito (contratto di pre-finanziamento, contratto di mutuo, rinegoziazione, estratti conto) che, come noto, ai sensi dell'art. 1262 c.c. devono essere trasmessi dal cedente al cessionario, il che corrobora ulteriormente la titolarità del credito.
La censura non può trovare, dunque, accoglimento.
3. Primo motivo d'appello: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto generiche ed inconferenti le operazioni finanziarie e di conto corrente che hanno preceduto la stipula dell'avverso mutuo ipotecario.
L'appellante deduce la nullità del contratto di mutuo ex 1418 c.c. quale conseguenza del collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente (e, dunque, l'indebita formazione del saldo passivo di conto) e il mutuo contratto al fine di ripianare la passività, sulla base dell'argomento per cui il mutuo sarebbe stato posto in essere al solo fine di ripianare una passività derivante da una, asseritamente illecita, operatività finanziaria della banca nella gestione degli investimenti fatti da che avrebbe Pt_1
portato alla passività di conto ripianata tramite il mutuo ipotecario in esame.
L'appellante descrive una serie di operazioni di investimento fatte da tra il Pt_1
2000 e il 2006 quali determinanti l'esposizione debitoria (pagg.18-21 atto di citazione in appello), richiama le vicende penali che hanno portato alla condanna dell'allora amministratore delegato e, per quel che si comprende, introduce Controparte_7 anche una eccezione di compensazione definita “atecnica” volta a paralizzare la pretesa creditoria avversaria a fronte di un danno risarcitorio autostimato in oltre 4 milioni di euro (pagg.17 e 21 atto di citazione in appello, somma così lievitata in grado di appello rispetto al primo grado ove si accennava, peraltro solo genericamente, ad un pag. 11/25 ingentissimo credito risarcitorio di almeno 3 milioni di euro pag.4 atto di citazione in opposizione).
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Sfugge, né l'appellante lo spiega, il fondamento giuridico prima che fattuale dell'addotto collegamento negoziale riverberante sulla causa del contratto di mutuo rispetto ad un conto corrente (n. 24557) utilizzato da per l'ordinaria Pt_1
operatività (si veda estratto conto al 31.3.2012 sub doc.8 opponente e la stessa documentazione che l'appellante vorrebbe, tardivamente, produrre a sostegno – doc.D, inammissibile in quanto prodotto solo con atto di citazione in appello – che evidenzia proprio un utilizzo delle risorse per operazioni ordinarie) piuttosto che con le singole operazioni di gestione patrimoniale, che, però, non solo sono state poste in essere in un diverso conto titoli e non nel conto in cui è confluita la somma data a mutuo, ma, per stessa allegazione dell'appellante, si collocano in arco temporale che va dal 2000 al
2006 a fronte di un mutuo contratto nel 2013, quindi ben sette anni dopo e a fronte di una esposizione debitoria maturata solo nell'ultimo periodo.
Il motivo è, tuttavia, inammissibile in quanto proposto per la prima volta in appello.
Le conclusioni del giudizio di primo grado di erano nel senso di dichiarare Pt_1
“che nulla è dovuto dal sig. a favore di a tale titolo, con Parte_1 CP_1
riserva di agire in separata sede di giudizio, differente dalla fase di merito della presente opposizione all'esecuzione, al fine di accertare - ove legittimata risultasse essere e non l'allora in bonis, l'esatto rapporto di CP_1 Parte_3
dare/avere tra le parti e di condannare la medesima al risarcimento di CP_1 tutti i danni per le violazioni commesse nell'ambito dei rapporti di gestione patrimoniale…” (pag.39-40 atto di citazione in opposizione, pagg.
3-4 foglio di precisazione conclusioni di primo grado).
E, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado precisava che “… Pt_1 per le plurime illiceità poste in essere dall'allora nell'ambito Parte_4 delle criticabili ed inadeguate gestioni dei fondi del sig. (…), il sig. Pt_1 Pt_1
vanta un ingentissimo credito risarcitorio, liquidabile in almeno tre milioni di euro oltre interessi e rivalutazione dal momento del danno, per il cui accertamento e condanna, lo si precisa sin da ora, ci si riserva di agire in separata sede di giudizio,
pag. 12/25 nell'ambito della quale si avrà modo di contestare anche i plurimi inadempimenti incorsi nell'ambito della conduzione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con
l'odierno opponente per l'addebito di interessi usurari, anatocistici, indeterminati ed indeterminabili, oltre a tutta una serie di indebite commissioni e spese, indebito quantificabile in almeno 500 mila euro, agendo non solo nei confronti della medesima
ma anche nei confronti di CP_1 Parte_6
e di .” (pagg.4, 5 atto di citazione in opposizione),
[...] Parte_8 tant'è che la descrizione delle operazioni finanziarie effettuate nel corso degli anni vengono elencate ai soli fini di “antefatto storico” (pag.5 e ss. atto di citazione in opposizione).
Va condivisa pertanto la valutazione del giudice di primo grado, qui censurata, secondo cui eventuali profili di illegittimità delle operazioni verificatasi in un lasso temporale ben anteriore alla stipula del mutuo, esulano dall'oggetto del giudizio (pag.9 sentenza di primo grado).
Nè l'argomento può rientrare sotto il diverso profilo dell'eccezione di compensazione, anche se asseritamente impropria, che presuppone che il credito abbia il requisito della certezza e che le circostanze fattuali generatrici del credito risarcitorio e il suo ammontare siano tempestivamente allegate in modo da consentirne l'accertamento, il che è da escludere nel caso di specie, risultando agli atti solo la descrizione di operazioni di investimento di varia natura effettuate sette anni prima della stipula del mutuo e da soggetto diverso dal cessionario e le vicende penali di Parte_2
dedotte con la sola produzione della sentenza di condanna in primo grado, non appaiono direttamente riconducibili a quelle operazioni, tanto più che i fatti di reato a carico di di cui alla sentenza prodotta (doc.14 opponente) risultano accertati nel 2013. Pt_5
A ciò si aggiunge l'assenza di qualsivoglia collegamento tra quelle operazioni di investimento e l'esposizione debitoria maturata, tenuto conto che l'esposizione debitoria al 31.3.2012 era pari ad euro 136.424,34 (doc.8 opponente) lievitata solo al 31.12.12 ad euro 2.412.271,54 (doc.6 opposta).
4. Secondo motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813 c.c.,
1814 c.c., 1418 c.c., 1344 c.c. e 1345 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto titolare di un valido ed efficace titolo esecutivo. CP_1
pag. 13/25 Il motivo accorpa i profili di nullità del mutuo per:
- mancanza di traditio, essendosi verificata una mera operazione contabile;
- carenza di causa, in quanto il capitale sarebbe stato utilizzato per una finalità diversa da quella indicata nel contratto;
- simulazione per essere stato il contratto di mutuo contratto al solo fine di costituire una garanzia ipotecaria su un credito chirografario già esistente.
Il motivo è infondato.
In punto di validità del mutuo cosiddetto solutorio è sufficiente richiamare i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.5841 del
05/03/2025, che ha chiarito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
La Corte ha ulteriormente precisato “né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento” , chiarendo che la previsione, già nel contratto di mutuo ordinario, di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti costituisce “una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio” restando giuridicamente irrilevante l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario “e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
Né nel caso di specie una diversa valenza può avere l'essere stato il mutuo preceduto da un prefinanziamento di 2,5 milioni di euro, in quanto il prefinanziamento non aveva determinato alcuna erogazione in favore di ma solo una apertura di credito in Pt_1
conto corrente in vista del mutuo erogando, come risulta anche dall'art. 2 bis del pag. 14/25 contratto di mutuo – nei documenti di concessione del finanziamento si parla infatti di
'prefinanziamento su mutuo da erogare' a valere fino al 10.3.2013 – concessa sin dal dicembre 2012, che si aggiungeva alla apertura di credito per 'elasticità di cassa' di 50 mila euro concessa sin dal 23.8.2011 a revoca;
solo con il rogito del mutuo ipotecario, in data 4.3.13, avveniva l'erogazione della somma con accredito sul conto corrente
(docc.3,4,5,6,7 opposta).
Nel caso di specie, poi, pur restando assorbenti le precisazioni di cui alla citata sentenza delle SU nr. 5841 del 05/03/2025 in ordine alla valenza della finalità del mutuo,
l'esigenza di liquidità esplicitata nell'art. 1 del contratto di mutuo è confermata dal fatto che, a fronte di un passivo di conto per euro 2.450.859,78, dopo l'erogazione del mutuo, il conto presenta un saldo attivo di euro 619.082,62.
Somma che risulta essere stata utilizzata per acquisto di obbligazioni per Parte_2 euro 465.302,12, per operazioni diverse per 600 euro e per l'acquisto in data 6.3.2024 di
Fondi Arca per euro 90.000,00, con un residuo attivo al 6.3.2013 di euro 63.180,50
(pagg. 7, 8 relazione CTU dott. ). Per_1
5. Terzo motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2358 c.c.,
2637 c.c., art. 3, lett. D) della L. 287/90, 1322, comma 2, cc. e del principio di buona fede oggettiva nella parte in cui la sentenza ha rigettato sia l'eccezione di nullità del titolo in quanto eziologicamente collegato con il negozio di acquisto delle obbligazioni sia l'eccezione di irripetibilità delle somme precettate in Parte_2
quanto frutto di illeciti penalmente rilevanti.
Si sostiene la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c. e dell'art. 3, lett. d) l. 287/1990, in quanto le somme sarebbero state utilizzate per acquistare obbligazioni di poi costituite in pegno a garanzia del rimborso in un Parte_2
periodo in cui stando alle relazioni ispettive di vigilanza emerse nel Parte_2
corso della vicenda penale, si trovava già in stato di dissesto nonché, in ogni caso,
l'irripetibilità delle somme perché frutto di illecita operatività.
Il motivo è infondato.
L'art. 2358 c.c. è norma posta a tutela dell'effettività del capitale che, per espressa disposizione normativa si applica alle sole azioni e viene estesa, a livello interpretativo
(tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 co. 4 TUB), alle (sole) obbligazioni pag. 15/25 convertibili, perché si tratta di obbligazioni che indirettamente potrebbero trasformarsi in azioni a seguito di conversione.
Non trova, invece, applicazione per le obbligazioni ordinarie quali quelle di specie e tale profilo è evidentemente assorbente ai fini del rigetto del motivo.
Va aggiunto che, in ogni caso, affinché la violazione di detta norma si riverberi sul contratto di finanziamento non basta che vi sia stato un utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l'acquisto azionario, ma è necessario che vi sia un collegamento tra negozi tale da evidenziare che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa, non essendo sufficiente che, senza averlo preventivamente specificamente concordato, il cliente che abbia già ottenuto un finanziamento o linee di credito abbia poi impiegato detti finanziamenti o linee di credito per gli acquisti de quibus.
E allora va evidenziato che dagli atti depositati non risulta provato alcun nesso causale e/o funzionale tra il negozio di mutuo e l'acquisto di titoli obbligatori della banca mutuante e, anzi, le evidenze sono in senso contrario, tenuto conto dalla non corrispondenza tra l'importo di obbligazioni acquistate (465.302,12 Euro) e la somma erogata in prestito (Euro 3.100.000,00) e dell'irrisoria incidenza dell'importo utilizzato per l'acquisto, tenuto conto che la maggior parte somma è stata utilizzata dall' Pt_1 in altro modo, a riprova della effettività dell'esigenza per cui il mutuo era stato concesso, come da art. 1 del contratto.
Il che porta ad escludere anche la violazione dell'art. 3, lett. d) l. 287/1990.
L'eccezione di irripetibilità delle somme è parimenti infondata per le considerazioni già esposte sub 3 in ordine all'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'asserita illecita operatività della banca e la somma concessa a mutuo, in tal senso restando assorbita anche l'allegazione della violazione del canone di buona fede fondata sui medesimi presupposti (ovvero gli illeciti penali che hanno portato alla condanna di . Pt_5
6. Quarto motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427 c.c.,
1434 c.c., 1438 c.c., 1439 c.c. e 167 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha rigettato
l'eccezione di annullabilità del contratto in quanto viziato da violenza o dolo.
Deduce l'appellante che sarebbe stato indotto a stipulare il contratto di mutuo Pt_1
dalla minaccia di azioni giudiziarie al fine di soddisfare un diritto del tutto inconsistente pag. 16/25 e conseguire vantaggi completamente indebiti ed abusivi, come tali, espressione di violenza morale nonché configurabili il reato di estorsione, tenuto conto che Pt_1
non aveva alcun interesse a concludere il contratto di mutuo visto che la Banca lo aveva già affidato.
L'inganno sarebbe consistito nell'aver indotto il sig. a concludere un negozio Pt_1 assolutamente privo di logica per l'esponente ed il cui rimborso non avrebbe certamente estinto la pretesa esposizione debitoria pregressa perché questa era già stata contabilmente estinta dalla medesima a seguito della stipula del contratto: il Pt_2
mutuo si è solo sostituito alla pregressa (apparente) debitoria creata ad hoc tre giorni prima, aggravando la posizione del sig. Pt_1
Il motivo è infondato.
Al netto delle condivisibili considerazioni del giudice di primo grado in punto di genericità delle deduzioni e incompatibilità logica tra i due vizi, è sufficiente osservare come - escluso per le ragioni già esposte sub 3 ogni profilo di illiceità del passivo di conto corrente e infondato, per le ragioni esposte sub 4, l'assunto per cui l'esposizione debitoria sarebbe stata estinta dal pre-finanziamento – la minaccia di far valere un diritto, qual è la prospettazione di azioni giudiziarie per il recupero del credito, assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso, ex art. 1438 cc, solo se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto e non certo a riscuotere un credito effettivamente vantato, mentre il dolo presuppone la falsa rappresentazione della realtà mentre il mutuo era effettivamente finalizzato a garantire ad la liquidità necessaria ad assolvere Pt_1
alle proprie esigenze, consistenti, come già evidenziato, non solo nel ripianamento della passività di conto corrente ma anche in altra operatività.
Da tanto consegue che le richieste istruttorie (prova per testi) rigettate dal Tribunale sono, prima ancora che irrilevanti, del tutto ultronee.
7. Quinto motivo d'appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.,
1346 c.c. e 1418 c.c. e 117 TUB nella parte in cui la sentenza ha ritenuto immune da critiche la CTU e quindi rigettato il sesto ed il settimo motivo di opposizione all'esecuzione.
Il motivo di appello involge tre profili:
- quello di indeterminatezza del tasso di interesse, legato al piano di pag. 17/25 ammortamento alla francese e alla mancata specificazione del regime di interesse applicato, semplice o composto;
- quello dell'anatocismo derivante dalla capitalizzazione degli interessi;
- quello della duplicazione degli importi sulla base della considerazione per cui il preteso “debito residuo al 31.12.2020 di € 972.581,51” sarebbe già ricompreso nella voce “n. 6 rate impagate fino al 31.12.2020 pari ad € 1.553.054,38” e che gli interessi di mora andrebbero calcolati sulla sola componente in conto capitale delle rate sospese e non sull'intero debito residuo.
Contiene poi la censura al mancato inserimento nel quesito peritale della verifica dell'accertamento delle modalità di formazione del passivo di conto legata alla ritenuta rilevanza di eventuali profili di illiceità nell'operatività della banca nella gestione finanziaria del patrimonio dell' (pagg.46-48 atto di citazione in appello). Pt_1
Il motivo è infondato.
Quanto all'irrilevanza di demandare al CTU la verifica delle modalità di formazione del passivo di conto si rimanda a quanto già evidenziato sub 3 e 5, conseguentemente è stata correttamente esclusa dall'indagine peritale la disamina della formazione dell'esposizione debitoria.
7.1. Sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto con riferimento al sistema di calcolo degli interessi, va richiamato il principio ribadito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 29/05/2024 n.15130 secondo cui “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
Il contratto di mutuo contratto da esplicita: Pt_1
- l'ammontare finanziato (€ 3.100.000,00);
- la durata del prestito (sette anni);
- la periodicità delle rate (n. 14 rate semestrali posticipate);
- il tasso di interesse nominale annuo del 4,320% e la sua composizione, costituita dallo spread pari al 4% in più sull'euribor 360 a 6 mesi pubblicato sul quotidiano Il sole 24
pag. 18/25 Ore l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre solare antecedente la data della stipula e, successivamente, di ogni trimestre solare (art. 4);
- la convenzione sui giorni (anno commerciale);
- l'ammontare della prima rata di € 258.958,42;
- il sistema di ammortamento 'alla francese'.
Va anche considerato che al contratto di mutuo (doc.1 opposta) è allegato il documento di sintesi debitamente sottoscritto dalle parti (allegato C al rogito notarile), dunque – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - facente parte integrante del contratto, in cui viene riepilogato il tasso di interesse nominale annuo e i parametri di calcolo, il parametro di indicizzazione, la tipologia di ammortamento alla francese e indicata la tipologia di rata (costante), la periodicità (semestrale), il TAEG e anche uno schema esemplificativo del calcolo della rata.
Dunque, nel caso di specie, la specificazione del parametro di calcolo del tasso di interesse adeguatamente predeterminato nel contratto, della durata del prestito e della periodicità del rimborso, consente una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi, agevolata, in tal senso, anche dalla specificazione dell'importo della prima rata e dall'ulteriore indicazione delle modalità del piano di ammortamento scelto (alla francese) e della tipologia di rata (costante) e dello schema esemplificativo del calcolo della rata contenuto nel documento di sintesi, che indica, tra l'altro, anche l'incidenza di una variazione percentuale del tasso.
L'obiezione per cui non risulta specificato se viene adottato un sistema di calcolo dell'interesse semplice o composto è irrilevante sotto il profilo della determinatezza
(potendo semmai incidere sul diverso profilo della convenienza, in tal senso le stesse
SU 15130/2024) nella misura in cui i riferimenti contenuti nel contratto consentono, come nel caso di specie, al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Il CTU ha confermato che con gli elementi indicati in contratto è possibile costruire un solo piano di ammortamento che li possa soddisfare tutti ed è quello riportato alla pagina 10 della relazione, costruito prevedendo un tasso nominale semestrale pari alla metà del tasso annuo nominale (ossia pari al 2,160%).
Né la conclusione risulta smentita dalle considerazioni dei CTP basate sulla possibilità
pag. 19/25 di elaborare un piano alternativo di ammortamento (a riprova dell'indeterminatezza del tasso) quale proposto dai CTP nelle considerazioni preliminari, perché basato su diversi criteri di calcolo degli interessi e senza tener conto di tutti i parametri indicati nel contratto e, precisamente, quello dell'importo della prima rata che, associato agli altri indicatori precisati, consente di elaborare un unico piano di ammortamento per le rate successive.
Spiega infatti il CTU (pag. 11 relazione): “il CTP di parte opponente nelle sue osservazioni preliminari si sofferma sulle diverse modalità di calcolo degli interessi (tra regime semplice e composto) arrivando ad affermare che sia possibile costruire diversi piani di ammortamento con utilizzo delle stesse informazioni del mutuo in termini di: importo, durata, tasso annuo nominale e rata costante. Egli, tuttavia, non prende in considerazione un'altra informazione contrattuale, data dall'ammontare della rata, che rende univoca la soluzione. Ed infatti il piano di ammortamento 'alternativo' da lui proposto giunge ad una rata diversa (252 mila euro invece di 258 mila euro contrattuale), che peraltro è la conseguenza dell'utilizzo di un tasso di interesse periodale inferiore alla metà di quello nominale. In sostanza, può anche essere vero che la semplice informazione 'piano di ammortamento alla francese' non sia sufficiente a determinare una modalità univoca di ammortamento del capitale (senza indicazione del tasso di interesse nominale annuo, della convenzione sui giorni e dell'ammontare rata), ma ciò è del tutto indifferente ai nostri fini, posto che nel contratto di cui si discute detti elementi sono precisati”.
Sul punto, le osservazioni del CTP alla relazione CTU si sono limitate a contestare: il sistema di elaborazione del piano di ammortamento sulla base della variabilità del tasso di interesse;
l'avere il CTU fatto riferimento a documenti – quale quello di sintesi – estranei al contratto;
il fatto che la determinazione ex-ante delle rate è del tutto ipotetica, anche solo perché condizionata dall'andamento non noto a priori dei tassi di interesse di mercato.
Sul punto il CTU ha osservato che (pagg.25,26 della relazione):
- è evidente che il tasso del 4,320% è solo quello iniziale destinato a variare durante il rapporto ed è altrettanto evidente che il piano di ammortamento contrattuale deve necessariamente essere calcolato sul detto tasso iniziale, a meno che non si pretenda che pag. 20/25 la banca 'predica il futuro' nel contratto;
- come già osservato, al CTU è stato chiesto se sia presente una indeterminatezza sul piano di ammortamento del mutuo e, sulla base degli elementi contrattuali, è possibile costruire uno ed uno solo piano di ammortamento. Ciò esclude qualsivoglia forma di indeterminatezza.
- il piano di ammortamento calcolato dal CTU non è una 'esemplificazione', ma rappresenta l'unico possibile piano di ammortamento del mutuo qui in esame, né i
CCTTPP ne propongono uno diverso (che, beninteso, soddisfi il contratto nella sua interezza).
Il motivo di appello si limita a riproporre le argomentazioni svolte dai CCTTPP nelle osservazioni preliminari, superate dagli esiti della CTU e dalla risposta alle osservazioni degli stessi CCTTPP sul punto, che si sono limitati a contestazioni generiche e apodittiche, senza individuare quale altro piano di ammortamento alternativo potrebbe essere elaborato che tenga conto della rata dell'importo specificamente indicato in contratto.
7.2. La contestazione in materia di anatocismo si limita a riportare le osservazioni preliminari dei CCTTPP secondo cui “il metodo di formazione degli interessi in un piano di ammortamento a rate costanti stilato in capitalizzazione composta implica quindi, per costruzione, il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e, conseguentemente, la presenza di una forma di anatocismo. In particolare, mentre il debito residuo in regime composto include gli interessi pagati con le rate precedenti, al contrario, il capitale residuo calcolato in regime semplice non comprende tali interessi.
L'effetto anatocistico si produce in conseguenza del calcolo del debito residuo nei piani di ammortamento a capitalizzazione composta”.
Circostanza questa esclusa dal CTU che ha evidenziato (pagg.13-15) come “il meccanismo contrattuale di ammortamento del mutuo in esame prevede che al termine di ogni semestre la banca calcoli gli interessi maturati esclusivamente sull'ammontare del prestito residuo in sola linea capitale all'inizio del semestre. Detti interessi vengono corrisposti dal mutuatario nell'ambito della rata semestrale posticipata del mutuo, mediante un meccanismo di imputazione dell'importo della rata ad interessi e capitale ben noto ad origine. Pertanto, in situazione di regolare pagamento (diverso è infatti il
pag. 21/25 tema degli interessi di mora sulle rate scadute di seguito trattato), la banca esige dal cliente unicamente interessi calcolati sul prestito residuo e mai sugli interessi scaduti”.
Sul punto l'appello si limita a riportare apoditticamente che la conclusione non sarebbe valida in caso di tasso variabile e calcolo in regime composto degli interessi, ma il CTU ha dimostrato (si veda calcolo esemplificativo e analitico di cui alle pagg.26, 27 della relazione) come gli interessi risultano calcolati unicamente sul capitale residuo e non sulla quota di interessi, perché gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Il che esclude un fenomeno anatocistico non essendovi interessi scaduti che passano a capitale.
Diverso il discorso sugli interessi di mora sulle rate scadute, su cui però l'appello si limita a evidenziare che sarebbe “conseguentemente errata la successiva parte di sentenza di seguito ritrascritta che si basa sulla tesi dell'asserita irrilevanza del regime finanziario di determinazione della quota degli interessi” (pag.50).
In realtà la legittimità del sistema di calcolo si fonda sull'atto di rinegoziazione del
28.12.2016, che, concordando interessi di mora calcolati sull'intera rata di mutuo, notoriamente composta da una quota a titolo di rimborso del capitale e una quota a titolo di interessi corrispettivi, ha introdotto una deroga pattizia legittima all'art. 1283 c.c. sulla base della delibera CICR del 9.2.2000 (emessa in attuazione dell'art 120 TUB all'epoca vigente) e non essendovi stata ulteriore capitalizzazione degli interessi di mora.
7.3. Il CTU ha analiticamente spiegato i conteggi che portano alla determinazione del dovuto in complessivi euro 3.912.673,94, che deriva dalla sommatoria dei seguenti importi:
➢ n. 4 rate sospese per € 1.021.230,52 come da accordo del 28.12.2016;
➢ gli interessi su dette per € 248.000,00 come da accordo del 28.12.2016;
➢ successive n. 6 rate impagate per € 1.533.054,38;
pag. 22/25 ➢ gli interessi moratori su dette fino al 3.3.2021 per € 130.999,46;
➢ debito residuo del mutuo al 31.12.2020 di € 972.581,51
➢ il rateo di interessi successivi su detto fino al 3.3.2021 per € 6.808,07,
In altri termini, il medesimo importo può essere espresso come segue:
➢ debito in conto capitale del mutuo non pagato di € 3.095.785,58 (pari ad €
3.100.000,00 dedotti i modesti pagamenti intervenuti per € 4.214,42);
➢ componente interessi per € 816.888,36, di cui:
- interessi convenzionali sulle n. 10 rate scadute fino al 31.12.2020 (comprese quelle sospese) per € 431.080,83;
- ulteriori interessi per la moratoria del 18.12.2016 per € 248.000,00;
- interessi di mora sulle n. 6 rate impagate per € 130.999,46;
- rateo di interessi sul capitale residuo dal 31.12.2020 al 3.3.2021 per € 6.808,07.
Non risulta alcuna duplicazione degli importi, tenuto conto della legittimità della pattuizione degli interessi moratori come già evidenziata sub 7.2., tanto più che l'accordo di rinegoziazione del 28.12.2016 prevede un calcolo 'forfetario' degli interessi sulle rate scadute (4% sul debito residuo per i due anni di sospensione), con la conseguenza, evidenziata dal CTU, che l'alternativa consistente nel calcolare gli interessi sulle rate sospese dalla loro scadenza (dal 30.6.2016 al 31.12.2017) fino alla ripresa dei pagamenti (dal 30.6.2023 al 31.12.2024), porterebbe ad un ammontare di interessi di 286 mila euro, quindi maggiore di quanto pattuito con la moratoria (pagg.
27, 28 relazione peritale).
La nozione di debito residuo quale riferito all'intero importo del dovuto e non solo alle rate sospese, come invece intende sostenere l'appellante, trova conferma nel fatto che nulla aveva pagato in conto capitale e che l'accordo di rinegoziazione mirava Pt_1
a consentire la sospensione dei pagamenti per 24 mesi ma non anche degli interessi che,
a fronte del mancato pagamento di rate relative alla quota capitale, non potevano che riferirsi all'intero importo di capitale dovuto.
L'art. 1 dell'accordo di rinegoziazione, infatti, non fa riferimento a interessi che
“matureranno sul capitale via via residuo nel periodo di sospensione”, ma sul “debito residuo” con “interessi calcolati al tasso indicato nelle premesse”, riferendosi pag. 23/25 evidentemente al capitale residuo all'atto della rinegoziazione, giacchè l'interesse di riferimento è quello relativo all'intero capitale.
8. Sesto ed ultimo motivo d'appello. Erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato il sig. al versamento delle spese di lite Pt_1
liquidate nella complessiva somma di Euro 50.000,00, oltre oneri di legge e a quelle di CTU.
Si contesta il criterio utilizzato dal giudice di primo grado per l'addebito delle spese con riferimento alla soccombenza sostanziale, evidenziando come sia risultato Pt_1
vittorioso, ancorché in parte e, dunque, tale esito mai avrebbe potuto integrare il presupposto della soccombenza per l'attore ma, tutt'al più, era idoneo a giustificare una compensazione (totale o parziale) delle spese di lite e/o di CTU.
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione a sez. un., 31/10/2022, n.32061 (proprio in un caso di opposizione a precetto accolta per una differenza quantitativa minima) ha precisato che
“il rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice non integra soccombenza reciproca” chiarendo che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado avrebbe potuto compensare le spese (in tutto o in parte) ma mai porre a carico dell' le spese in favore di tenuto Pt_1 CP_1
conto che, benchè in misura minima, egli è risultato vittorioso.
Con riferimento alle spese di CTU, va considerata l'incidenza della CTU rispetto alle posizioni delle parti.
Nel caso di specie va tenuto conto che, solo in sede di CTU, la creditrice CP_1
attraverso il proprio CTP, ha riconosciuto la non debenza di euro 5.343,0,1 frutto in parte di un errore di calcolo e in parte a spese non documentate, sicchè le spese di CTU
pag. 24/25 non potevano essere addebitate integralmente ad non potendo ravvisarsi una Pt_1
integrale sua soccombenza rispetto agli esiti della CTU.
9. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata unicamente per quanto riguarda il capo relativo alla regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in attuazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio atteso il minimo divario tra l'importo richiesto da e quello riconosciuto CP_1 come dovuto da in primo grado e tenuto conto dell'accoglimento dell'appello Pt_1
unicamente con riferimento al motivo afferente la regolamentazione delle spese.
Le spese di CTU, attesa la minima incidenza della CTU (neanche l'1%) rispetto alle prospettazioni attoree, vanno poste a carico per 9/10 di e per 1/10 di Pt_1 CP_1
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 1497 emessa il 5/9/23 dal Tribunale di Treviso, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- pone le spese di CTU per 1/10 a carico di Controparte_1
per 9/10 a carico di;
[...] Parte_1
2. compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 25/25