TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 23.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 22852/2023 vertente
TRA
, Parte_1
nato/a il 26/03/1967, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to ABAGNALE ANTONIO
ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
- dichiarare illegittimo e nullo il provvedimento di recupero dell'indebito da parte del ai sensi degli CP_1 art. 7e 8 della L. 241/90.
- dichiarare illegittima l'ingiunzione di la restituzione dell'indebito per la somma complessiva di 54.433,25 €, per l'assoluta buona fede del Sig. e per l'imputabilità della perpretazione dell'errore di calcolo Parte_1 all'amministrazione e ordinare la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla p.a., oltre interessi e rivalutazione;
- accogliere il ricorso, e ordinare il ricalcolo delle somme dovute all'amministrazione al netto e non al lordo;
- in via subordinata annullare l'ingiunzione di pagamento per errore nel calcolo della detrazione IRPEF;
- condannare in ogni caso il al risarcimento di tutti i danni morali e Controparte_2 materiali per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi ex art. 91 c.p.c..
All'uopo ha dedotto - di essere docente scuola superiore a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro trasformato da full time a tempo parziale per dodici ore settimanali di insegnamento a far data dal 26.07.2012;
- che nell'anno 2018 l'amministrazione si accorgeva di avergli dal 1.09.2012 per errore erogato indebitamente uno stipendio parametrato su di un inesistente part time a 18 ore settimanali, e che pertanto avviava un procedimento di recupero dell'indebito per euro 54.433,25, procedendo dall'aprile del 2018 alla trattenuta mensile di euro 258,97;
- che con ingiunzione di pagamento pervenuta in data 8.11.2023 il
[...]
nel dare atto di avere già recuperato ( a mezzo Controparte_3
60 trattenute mensili dell'importo di euro 258,97 effettuate nel periodo da aprile 2018 a marzo del
2023 ) 15.538,20 euro dall'importo indebitamente erogato in favore del ricorrente, ha chiesto il pagamento della somma netta di euro 26.863,56 , pari al lordo di euro 35.010,50 ancora da restituire.
La difesa di parte ricorrente ha poi dedotto:
- che il pagamento indebito era da imputarsi esclusivamente alla amministrazione, avendo egli sempre agito secondo buona fede comunicando sempre l'effettivo suo regime orario;
- che solo con la ordinanza ingiunzione comunicata in data 8.11.2023 la amministrazione, implicitamente dando ragione al prof. che da oltre cinque anni aveva inoltrato Parte_1 plurime istanze ( analiticamente indicate in ricorso) in tal senso, aveva deciso di chiedere la restituzione dell'indebito al netto. Ciò posto ha indicato la illegittimità del procedimento di recupero dell'indebito oltre che per vizi formali di carenza motivazionale e di istruttoria, per la irripetibilità dell' indebito attesa la non addebitabilità al percipiente dell'errore .
- che l'ordinanza ingiunzione dell'8.11.2023 era erronea anche nella parte in cui pur riconoscendo che la restituzione dell'indebito andava fatta al netto dell'Irpef, applicava tale criterio solo in relazione al residuo ancora da restituirsi, senza tener conto a tale scopo di quanto già fino a tale data recuperato attraverso le trattenute mensili;
- che egli negli anni di godimento dell'indebito, aveva anche esercitato la libera professione e che avendo cumulato agli introiti derivanti dalla libera professione redditi maggiorati a causa dell'errore del convenuto aveva ricevuto l' applicazione della aliquota IRPEF massima pari al 38%, CP_1 ben superiore a quella del 23,27% che il aveva detratto con l'ordinanza ingiunzione CP_1 impugnata.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio chiedendo la reiezione della intera domanda avanzata dal ricorrente, sostenendo la infondatezza delle doglianze proposte in merito a vizi formali del procedimento di recupero, oltre che la inesistenza nella vicenda concreta della irripetibilità dell'indebito; indicava che la ordinanza ingiunzione impugnata aveva applicato la detrazione per Irpef auspicata dal ricorrente.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 23 aprile 2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui appresso.
In primo luogo non si versa in ipotesi di irripetibilità dell'indebito e dunque non ricorre il diritto del Prof.
a trattenere quanto sine titulo ricevuto in considerazione dell'errore della amministrazione che Pt_1 ha parametrato nel periodo 2012-2018 la sua retribuzione su un regime orario difforme da quello effettivo.
Il ricorrente invoca il legittimo affidamento riposto nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio, quali fattori impeditivi del recupero dell'indebito, incidenti sulla buona fede dei percettori di tale trattamento e sulla convinzione della piena legittimità di tali previsioni. In ordine a tale questione, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. il giudice si richiama alla condivisibile ricostruzione in punto di diritto contenuta in recenti pronunzie rese da altro giudice di codesta sezione in fattispecie analoghe all'odierna ( dott. A. Urzini sent. n. nel giudizio ) che vengono qui riportate.
Si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 osservando che “nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (“«[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….. e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore
a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa
l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre
2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando
l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre,
a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Avuto riguardo al caso in esame, l'operato del che ha salvaguardato il legittimo affidamento e CP_1 la buona fede del percipiendo, attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, risulta conforme ai principi elaborati dalla
Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
Sul punto va evidenziato come la Consulta abbia precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze
27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Pertanto la richiesta pure formulata in ricorso di voler dichiarare illegittimo il procedimento di recupero avviato nel 2018 e l'ingiunzione di pagamento del novembre 2023 di cui sopra va senz'altro respinta.
Viceversa è illegittima la pretesa della amministrazione convenuta di recuperare ( in parte) l'indebito al lordo;
non è ulteriormente revocabile in dubbio che il pubblico dipendente che restituisca alla amministrazione datrice di lavoro somme indebitamente erogate dalla stessa in suo favore si tenuta a farlo al netto e non al lordo.
Orbene la ingiunzione del novembre 2023 impugnata, che interviene quando già è stata ottenuta in restituzione a mezzo dello strumento delle trattenute mensili principiate nel 2018 la somma di euro
15.538,20, è illegittima nella parte in cui opera la detrazione per l'Irpef nella misura del 23,27% solo in relazione al differenziale dell'importo di euro 54.433,25 ancora da recuperarsi e dunque solo in relazione alla somma lorda di 35.010,50, pervenendo al computo quale importo Irpef da detrarsi della somma di euro 8.146,94, e dunque ingiungendo il pagamento del netto di euro 26.863,56. Il diritto alla restituzione al netto involge l'intero indebito e dunque è evidente che – ferma restando la natura di indebito dell'importo lordo di euro 54,433,25 il Prof avrebbe avuto diritto di restituire detto indebito al Pt_1 netto e dunque alla detrazione della maggior somma di euro 12.666,62 ( pari all'Irpef al 23.27% su euro
54.433,25 ) in luogo della detrazione di euro 8.146,94 ( pari all'Irpef di 35.010,50 ). Per maggiore chiarezza e in sviluppo di quanto appena affermato, in relazione alla ordinanza ingiunzione opposta devesi dichiarare non dovuto l'intero importo (di euro 26.863,50 ) di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per essere dovuta viceversa per il titolo di cui alla ordinanza ingiunzione medesima il solo importo di euro 22.344,50 ( somma cui si perviene detraendo dall'importo residuo ancora dovuto di euro
35.010,50, di cui alla ordinanza ingiunzione, l'IRPEF totale di euro 12.666,00).
Pertanto la ordinanza ingiunzione deve essere annullata, dovendosi accertare il diritto del ministero convenuto al recupero della somma indebitamente erogata ( pari ad euro 54.433, 25 ) nei limiti del suo valore netto, così contenendo in assoluto la pretesa restitutoria, già in parte posta in essere con le trattenute stipendiali, alla sola somma complessiva di euro 41.767.00 ( importo cui si perviene detraendo la Irpef al 23.27 % pari ad euro 12.666,62 dall'importo di 54.433,25).
Va respinto ogni capo risarcitorio vista la genericità assoluta della allegazione fatta in ricorso circa il danno morale subito e circa la esistenza di un danno di tipo economico. Si noti che la difesa della parte ricorrente adombra nell'atto introduttivo che sia stato proprio il di più erroneamente erogato dal convenuto, sommandosi al reddito derivante dall'attività libero professionale, a far sì che il CP_1 ricorrente raggiungesse il tetto di reddito per la applicazione dell'aliquota contributiva massima del 38%; ma tale allegazione resta del tutto vaga e non matematicamente specificata, essendosi la parte ricorrente limitata a versare in atti le proprie dichiarazioni dei redditi, lasciandole inammissibilmente alla esplorazione del giudice, senza indicare anno per anno, negli anni solari dal 2012 al 2017, i redditi prodotti per l'attività libero professionale. Pertanto a parere della scrivente resta non dimostrato in giudizio la circostanza che sia stata proprio la indebita erogazione stipendiale fatta dalla parte convenuta a cagionare il danno della applicazione della maggiore aliquota, lamentato in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 vanno compensate per un terzo tra le parti, atteso, da un lato, gli esiti sostanziali della lite e, dall'altro, in considerazione del fatto che il riconoscimento in via amministrativa da parte della procedente al recupero del diritto del prof. a restituire l'indebito al Pt_1 netto e non al lordo, oltre ad essere stato inspiegabilmente riferito solo a parte della sorta capitale, è intervenuto anche in via del tutto tardiva rispetto alle plurime istanze avanzate in tal senso da parte del ricorrente .
P.Q.M.
previo accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione del solo netto indebitamente percepito,
e dunque al ricalcolo del residuo dovuto in applicazione di tanto, dichiara non dovuto dal ricorrente l'intero importo di euro 26.863,50 di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, per essere viceversa dovuta per il titolo di cui alla ordinanza ingiunzione medesima la sola somma di euro 22.344,50;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna il anche nella sua articolazione - CP_1 [...] come indicata in epigrafe a pagare in favore del ricorrente i residui due terzi, liquidati Controparte_1 in euro 2.000,00 oltre iva cpa e rimborsi nella misura di legge, se dovuti, con attribuzione all'avv. Antonio
Abagnale, anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 23.05.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 23.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 22852/2023 vertente
TRA
, Parte_1
nato/a il 26/03/1967, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to ABAGNALE ANTONIO
ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
- dichiarare illegittimo e nullo il provvedimento di recupero dell'indebito da parte del ai sensi degli CP_1 art. 7e 8 della L. 241/90.
- dichiarare illegittima l'ingiunzione di la restituzione dell'indebito per la somma complessiva di 54.433,25 €, per l'assoluta buona fede del Sig. e per l'imputabilità della perpretazione dell'errore di calcolo Parte_1 all'amministrazione e ordinare la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla p.a., oltre interessi e rivalutazione;
- accogliere il ricorso, e ordinare il ricalcolo delle somme dovute all'amministrazione al netto e non al lordo;
- in via subordinata annullare l'ingiunzione di pagamento per errore nel calcolo della detrazione IRPEF;
- condannare in ogni caso il al risarcimento di tutti i danni morali e Controparte_2 materiali per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi ex art. 91 c.p.c..
All'uopo ha dedotto - di essere docente scuola superiore a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro trasformato da full time a tempo parziale per dodici ore settimanali di insegnamento a far data dal 26.07.2012;
- che nell'anno 2018 l'amministrazione si accorgeva di avergli dal 1.09.2012 per errore erogato indebitamente uno stipendio parametrato su di un inesistente part time a 18 ore settimanali, e che pertanto avviava un procedimento di recupero dell'indebito per euro 54.433,25, procedendo dall'aprile del 2018 alla trattenuta mensile di euro 258,97;
- che con ingiunzione di pagamento pervenuta in data 8.11.2023 il
[...]
nel dare atto di avere già recuperato ( a mezzo Controparte_3
60 trattenute mensili dell'importo di euro 258,97 effettuate nel periodo da aprile 2018 a marzo del
2023 ) 15.538,20 euro dall'importo indebitamente erogato in favore del ricorrente, ha chiesto il pagamento della somma netta di euro 26.863,56 , pari al lordo di euro 35.010,50 ancora da restituire.
La difesa di parte ricorrente ha poi dedotto:
- che il pagamento indebito era da imputarsi esclusivamente alla amministrazione, avendo egli sempre agito secondo buona fede comunicando sempre l'effettivo suo regime orario;
- che solo con la ordinanza ingiunzione comunicata in data 8.11.2023 la amministrazione, implicitamente dando ragione al prof. che da oltre cinque anni aveva inoltrato Parte_1 plurime istanze ( analiticamente indicate in ricorso) in tal senso, aveva deciso di chiedere la restituzione dell'indebito al netto. Ciò posto ha indicato la illegittimità del procedimento di recupero dell'indebito oltre che per vizi formali di carenza motivazionale e di istruttoria, per la irripetibilità dell' indebito attesa la non addebitabilità al percipiente dell'errore .
- che l'ordinanza ingiunzione dell'8.11.2023 era erronea anche nella parte in cui pur riconoscendo che la restituzione dell'indebito andava fatta al netto dell'Irpef, applicava tale criterio solo in relazione al residuo ancora da restituirsi, senza tener conto a tale scopo di quanto già fino a tale data recuperato attraverso le trattenute mensili;
- che egli negli anni di godimento dell'indebito, aveva anche esercitato la libera professione e che avendo cumulato agli introiti derivanti dalla libera professione redditi maggiorati a causa dell'errore del convenuto aveva ricevuto l' applicazione della aliquota IRPEF massima pari al 38%, CP_1 ben superiore a quella del 23,27% che il aveva detratto con l'ordinanza ingiunzione CP_1 impugnata.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio chiedendo la reiezione della intera domanda avanzata dal ricorrente, sostenendo la infondatezza delle doglianze proposte in merito a vizi formali del procedimento di recupero, oltre che la inesistenza nella vicenda concreta della irripetibilità dell'indebito; indicava che la ordinanza ingiunzione impugnata aveva applicato la detrazione per Irpef auspicata dal ricorrente.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 23 aprile 2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui appresso.
In primo luogo non si versa in ipotesi di irripetibilità dell'indebito e dunque non ricorre il diritto del Prof.
a trattenere quanto sine titulo ricevuto in considerazione dell'errore della amministrazione che Pt_1 ha parametrato nel periodo 2012-2018 la sua retribuzione su un regime orario difforme da quello effettivo.
Il ricorrente invoca il legittimo affidamento riposto nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio, quali fattori impeditivi del recupero dell'indebito, incidenti sulla buona fede dei percettori di tale trattamento e sulla convinzione della piena legittimità di tali previsioni. In ordine a tale questione, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. il giudice si richiama alla condivisibile ricostruzione in punto di diritto contenuta in recenti pronunzie rese da altro giudice di codesta sezione in fattispecie analoghe all'odierna ( dott. A. Urzini sent. n. nel giudizio ) che vengono qui riportate.
Si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023 osservando che “nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (“«[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….. e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore
a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa
l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre
2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando
l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre,
a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Avuto riguardo al caso in esame, l'operato del che ha salvaguardato il legittimo affidamento e CP_1 la buona fede del percipiendo, attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, risulta conforme ai principi elaborati dalla
Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
Sul punto va evidenziato come la Consulta abbia precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze
27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione ( e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Pertanto la richiesta pure formulata in ricorso di voler dichiarare illegittimo il procedimento di recupero avviato nel 2018 e l'ingiunzione di pagamento del novembre 2023 di cui sopra va senz'altro respinta.
Viceversa è illegittima la pretesa della amministrazione convenuta di recuperare ( in parte) l'indebito al lordo;
non è ulteriormente revocabile in dubbio che il pubblico dipendente che restituisca alla amministrazione datrice di lavoro somme indebitamente erogate dalla stessa in suo favore si tenuta a farlo al netto e non al lordo.
Orbene la ingiunzione del novembre 2023 impugnata, che interviene quando già è stata ottenuta in restituzione a mezzo dello strumento delle trattenute mensili principiate nel 2018 la somma di euro
15.538,20, è illegittima nella parte in cui opera la detrazione per l'Irpef nella misura del 23,27% solo in relazione al differenziale dell'importo di euro 54.433,25 ancora da recuperarsi e dunque solo in relazione alla somma lorda di 35.010,50, pervenendo al computo quale importo Irpef da detrarsi della somma di euro 8.146,94, e dunque ingiungendo il pagamento del netto di euro 26.863,56. Il diritto alla restituzione al netto involge l'intero indebito e dunque è evidente che – ferma restando la natura di indebito dell'importo lordo di euro 54,433,25 il Prof avrebbe avuto diritto di restituire detto indebito al Pt_1 netto e dunque alla detrazione della maggior somma di euro 12.666,62 ( pari all'Irpef al 23.27% su euro
54.433,25 ) in luogo della detrazione di euro 8.146,94 ( pari all'Irpef di 35.010,50 ). Per maggiore chiarezza e in sviluppo di quanto appena affermato, in relazione alla ordinanza ingiunzione opposta devesi dichiarare non dovuto l'intero importo (di euro 26.863,50 ) di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per essere dovuta viceversa per il titolo di cui alla ordinanza ingiunzione medesima il solo importo di euro 22.344,50 ( somma cui si perviene detraendo dall'importo residuo ancora dovuto di euro
35.010,50, di cui alla ordinanza ingiunzione, l'IRPEF totale di euro 12.666,00).
Pertanto la ordinanza ingiunzione deve essere annullata, dovendosi accertare il diritto del ministero convenuto al recupero della somma indebitamente erogata ( pari ad euro 54.433, 25 ) nei limiti del suo valore netto, così contenendo in assoluto la pretesa restitutoria, già in parte posta in essere con le trattenute stipendiali, alla sola somma complessiva di euro 41.767.00 ( importo cui si perviene detraendo la Irpef al 23.27 % pari ad euro 12.666,62 dall'importo di 54.433,25).
Va respinto ogni capo risarcitorio vista la genericità assoluta della allegazione fatta in ricorso circa il danno morale subito e circa la esistenza di un danno di tipo economico. Si noti che la difesa della parte ricorrente adombra nell'atto introduttivo che sia stato proprio il di più erroneamente erogato dal convenuto, sommandosi al reddito derivante dall'attività libero professionale, a far sì che il CP_1 ricorrente raggiungesse il tetto di reddito per la applicazione dell'aliquota contributiva massima del 38%; ma tale allegazione resta del tutto vaga e non matematicamente specificata, essendosi la parte ricorrente limitata a versare in atti le proprie dichiarazioni dei redditi, lasciandole inammissibilmente alla esplorazione del giudice, senza indicare anno per anno, negli anni solari dal 2012 al 2017, i redditi prodotti per l'attività libero professionale. Pertanto a parere della scrivente resta non dimostrato in giudizio la circostanza che sia stata proprio la indebita erogazione stipendiale fatta dalla parte convenuta a cagionare il danno della applicazione della maggiore aliquota, lamentato in ricorso.
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 vanno compensate per un terzo tra le parti, atteso, da un lato, gli esiti sostanziali della lite e, dall'altro, in considerazione del fatto che il riconoscimento in via amministrativa da parte della procedente al recupero del diritto del prof. a restituire l'indebito al Pt_1 netto e non al lordo, oltre ad essere stato inspiegabilmente riferito solo a parte della sorta capitale, è intervenuto anche in via del tutto tardiva rispetto alle plurime istanze avanzate in tal senso da parte del ricorrente .
P.Q.M.
previo accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione del solo netto indebitamente percepito,
e dunque al ricalcolo del residuo dovuto in applicazione di tanto, dichiara non dovuto dal ricorrente l'intero importo di euro 26.863,50 di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, per essere viceversa dovuta per il titolo di cui alla ordinanza ingiunzione medesima la sola somma di euro 22.344,50;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna il anche nella sua articolazione - CP_1 [...] come indicata in epigrafe a pagare in favore del ricorrente i residui due terzi, liquidati Controparte_1 in euro 2.000,00 oltre iva cpa e rimborsi nella misura di legge, se dovuti, con attribuzione all'avv. Antonio
Abagnale, anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 23.05.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )