Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 778
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di mancata notifica in quanto la PEC utilizzata non è riferibile al contribuente, come dimostrato dalla consultazione dei pubblici registri e dal fatto che per gli atti di pignoramento è stato utilizzato un diverso sistema di notifica.

  • Accolto
    Decadenza

    La Corte non si pronuncia esplicitamente sulla decadenza, ma l'accoglimento del ricorso per mancata notifica implica la fondatezza delle eccezioni sollevate.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte non si pronuncia esplicitamente sulla prescrizione, ma l'accoglimento del ricorso per mancata notifica implica la fondatezza delle eccezioni sollevate.

  • Accolto
    Omesso invio avviso bonario

    La Corte non si pronuncia esplicitamente sull'omesso invio dell'avviso bonario, ma l'accoglimento del ricorso per mancata notifica implica la fondatezza delle eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 778
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 778
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo