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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2625/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202500000707001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione monocratica atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n.
09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n. 09420190019546469000 di € 1.136,20 e n.
09420200003309864000 di € 50,35, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato
Eccepiva:
- Mancata notifica atti presupposti
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio avviso bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione.
Agenzia Entrate rilevava la correttezza dell'operato proprio e del concessionario evidenziando che cartella di pagamento n. 09420240008230405000 era stata notificata il 03/04/2024
Nelle memorie illustrative parte ricorrente rilevava che la pec non era sua
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica ritiene che il ricorso vada accolto.
L'Ente impositore ha prodotto copia delle relate di notifica (effettuate via pec) della cartella in data 3 aprile 2024
Tuttavia è fondata l'eccezione afferente la mancata riferibilità della pec a Ricorrente_1
Vero è che a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida e la semplice contestazione apodittica non supera la presunzione.
Nel caso concreto, però, la IU non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri con il suo codice fiscale che identifica la riferibilità alla sua persona
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato da probabile omonimia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2625/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09484202500000707001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione monocratica atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n.
09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n. 09420190019546469000 di € 1.136,20 e n.
09420200003309864000 di € 50,35, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato
Eccepiva:
- Mancata notifica atti presupposti
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio avviso bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione.
Agenzia Entrate rilevava la correttezza dell'operato proprio e del concessionario evidenziando che cartella di pagamento n. 09420240008230405000 era stata notificata il 03/04/2024
Nelle memorie illustrative parte ricorrente rilevava che la pec non era sua
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica ritiene che il ricorso vada accolto.
L'Ente impositore ha prodotto copia delle relate di notifica (effettuate via pec) della cartella in data 3 aprile 2024
Tuttavia è fondata l'eccezione afferente la mancata riferibilità della pec a Ricorrente_1
Vero è che a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida e la semplice contestazione apodittica non supera la presunzione.
Nel caso concreto, però, la IU non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri con il suo codice fiscale che identifica la riferibilità alla sua persona
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato da probabile omonimia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese