TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5322
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio

    Il termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 non è perentorio. Pertanto, le osservazioni, anche se tardive, devono essere valutate dall'amministrazione se inoltrate prima dell'adozione dell'atto conclusivo. Il mancato rispetto di tale obbligo determina l'annullamento del provvedimento discrezionale.

  • Accolto
    Difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri motivi, in conseguenza della violazione delle garanzie partecipative. L'amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione della ricorrente, disaminando il suo inserimento sociale, la condotta di vita, i legami familiari e l'attività lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5322
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5322
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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