Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2026, n. 5322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5322 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01530/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Bloise e Francesco Moscariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 9 settembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 9 settembre 2022, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 6 ottobre 2018 dalla straniera di origine moldava, sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, risultando a suo carico la seguente vicenda penale: “ -OMISSIS- ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ E PARTECIPAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L.N. 241/90 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative in quanto l’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, non avrebbe considerato le osservazioni presentate in riscontro al preavviso di rigetto notificato ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIO DI PROPORZIONALITA’. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E DEL BUON ANDAMENTO.
III. ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 1 LETT. F), L. N.91/92. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA, INCONGRUA, ILLOGICA, INCOERENTE E IRRAGIONEVOLE. CARENZA DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Col secondo e col terzo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- del contesto in cui è stato commesso il fatto di reato, del tempo trascorso e della scarsa entità della condanna inflitta;
- delle condizioni lavorative, familiari e di integrazione nella comunità nazionale dal suo ingresso in Italia.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Nella propria memoria difensiva, l’Amministrazione conferma di non aver preso in considerazione le osservazioni formulate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 in quanto inoltrate in data 26 agosto 2022, oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, avvenuta il 15 giugno 2022.
A tal riguardo, secondo il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale, “ il termine di dieci giorni dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni degli interessati ancorché tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall’amministrazione procedente (T.A.R. Veneto, sez. II, 11.4.2018 n. 377 e nello stesso senso: T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 16/07/2021, n. 120; T.A.R. Molise sez. I - Campobasso, 29/04/2019, n. 144; T.A.R. Campania sez. II - Salerno, 12/12/2018, n. 1800)
In definitiva, se l’amministrazione deve necessariamente attendere il decorso dei dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l’acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell’adozione dell’atto conclusivo ” (T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 3 maggio 2024, n. 431).
In conseguenza, ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso, avendo l’Amministrazione violato le garanzie partecipative, non tenendo conto delle osservazioni che la ricorrente, seppur tardivamente, ha inoltrato prima dell’adozione del provvedimento impugnato (avvenuta il 9 settembre 2022).
Né l’Amministrazione può sostenere che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di atto ampiamente discrezionale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137), rispetto al quale vale il principio secondo cui “ il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, 8.10.2021, n. 6743) ” (Consiglio di Stato sez. I, 14 agosto 2023, n. 1138).
Per tale assorbente ragione, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento del decreto impugnato, con la precisazione che dalla presente pronuncia scaturisce soltanto l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale (e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale), prendendo in considerazione la sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, i suoi legami familiari, la sua attività lavorativa nonché tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
AN BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BU | ZO BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.