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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2522/2022
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel.
riunito in camera di consiglio il 6.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 2522/2022 R.G., vertente tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, V. Matteotti n. 43, presso lo studio dell'avv. Sabrina Pollini che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Grosseto, Viale G. Matteotti n. 84, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Castellani, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
premesso che
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , per ottenere la modifica delle
[...] Controparte_1 condizioni stabilite nel decreto emesso dal Tribunale di Grosseto in data
22.07.2021 nel procedimento R.G. n. 2785/21, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, nonché di modificare le Per_1 modalità di frequentazione madre-figlia al fine di tutelare il benessere psico- fisico della minore e disporre l'avvio di percorsi di sostegno psicologico sia per la resistente che per la minore.
In particolare, esponeva al Tribunale che:
- da fine del 2021, allorquando era tornata a vivere a Manciano, la resistente aveva tenuto plurimi comportamenti pregiudizievoli per la minore, poiché dedita ad un uso frequente di sostanza alcoliche, tale da alternarne la capacità di accudimento, come dimostrato da numerose annotazioni di Polizia giudiziaria e da diversi accessi al Pronto Soccorso;
- L'abuso di sostanze alcoliche si era tradotto in episodi di aggressione anche fisica della madre verso la figlia;
in particolare, il ricorrente riferiva di un episodio avvenuto in data 12.11.2021 allorquando, recatosi a prendere la figlia presso l'abitazione materna, vedeva quest'ultima urlare e chiedere aiuto e la madre “prendere per i capelli”; Per_1
- A seguito di tale episodio, si era rifiutata di pernottare presso la Per_1 madre;
- A seguito di altri episodi di aggressione la minore decideva di interrompere ogni frequentazione con la madre;
- Da plurimi episodi era emersa un'inadeguatezza della nel CP_1 prendersi cura in maniera adeguata della figlia, come, tra l'altro, già evidenziato nel procedimento n. 2785/2021 in sede di CTU.
Si costituiva la resistente, contestando gli episodi descritti dal ricorrente ed esponendo in fatto che:
- i rapporti tra le parti non erano mai stati sereni, se non per brevissimi periodi, e, nonostante la convivenza tra i due si fosse interrotta già dopo i primi mesi di vita della bambina, l'atteggiamento del nei Pt_1 confronti della era sempre stato molto possessivo, aggressivo e CP_1 violento, causando in quest'ultima un costante stato di agitazione e ansia, tanto da decidere nel 2019 di trasferirsi ad Abbadia San Salvatore unitamente alla minore;
- di aver sempre lavorato per provvedere ai bisogni della figlia anche in ragione dell'assenza di contribuzione del l mantenimento della Pt_1 minore, allorquando era collocata presso di sé e che il rapporto Per_1 tra madre e figlia era sempre stato ottimo;
- il si era opposto al trasferimento ad Abbadia San Salvatore, Pt_1 deducendo già all'epoca l'abuso di sostanze alcoliche da parte della resistente;
- nella causa n.2785/2019 R.g., seppure conclusasi con l'accoglimento della domanda di collocamento prevalente presso il padre a Manciano, la decisione del Tribunale non fu motivata sulla base di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dalla bensì sull'unico presupposto CP_1 che la bambina fosse nata e cresciuta a Manciano;
- anche in sede di CTU non erano emerse condotte pregiudizievoli della madre nei confronti della minore legati all'abuso di sostanze alcoliche anche in ragione dell'esito negativo degli esami effettuati dalla CP_1
- di soffrire di un'invalidante fibromialgia che le impone l'uso di farmaci antidolorifici, nonché di versare in uno stato di forte stress in ragione degli atteggiamenti ostili del ricorrente che hanno influito sul suo rapporto con . Per_1
Ciò detto, la resistente, dichiarandosi disponibile all'avvio di percorsi di sostegno, nonché a sottoporsi agli esami presso il Ser-D, chiedeva respingere le richieste del ricorrente e per l'effetto confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, rimodulando il diritto di visita ed il collocamento prevalente della minore secondo quanto ritenuto più opportuno.
All'udienza del 2.2.2023, celebrata davanti al giudice relatore, si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e con successiva ordinanza il Collegio, alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali, attivati all'esito delle segnalazioni trasmesse dal Comando dei Carabinieri di Manciano alla Procura
Minorile, disponeva la formale presa in carico del nucleo da parte dei Servizi.
Con ordinanza del 26.4.2023, emessa all'esito della relazione dei servizi del
20.4.2023, veniva incaricato il Servizio Sociale di delineare un programma di incontri settimanali tra madre e figlia presso la struttura indicata dal Servizio
e alla presenza degli assistenti sociali, nonché disposta l'attivazione di un percorso della resistente, ove consenziente, presso il SER.D. e la presa in carico da parte dell' CP_2
Con ordinanza del 10.5.2023, emessa all'esito delle criticità segnalate dei servizi sociali con relazione datata 24.4.2023, veniva disposta la frequentazione madre/figlia solo in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati, nonché che i contatti avvenissero solo con le modalità stabilite dal Servizio e sotto la supervisione di un operatore.
All'udienza del 21.9.2023, preso atto della certificazione rilasciata dal Ser-D e alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi, veniva disposto l'ampliamento della frequentazione madre/figlia con la previsione di almeno 2 incontri settimanali alla presenza degli assistenti sociali con le modalità ritenute più congrue dal Servizio.
All'udienza del 15.2.2024, preso atto del miglioramento del rapporto madre- figlia e del desiderio espresso dalla minore di vedere la madre con maggiore frequenza, venivano confermati gli incontri madre/figlia alla presenza degli assistenti sociali, con invito agli stessi, qualora ritenuto opportuno, ad una loro implementazione, nonché all'organizzazione di incontri liberi.
All'udienza del 17.10.2024, parte ricorrente dava atto del peggioramento del rapporto madre-figlia e il Collegio disponeva procedersi all'ascolto della minore.
All'udienza del 26.11.2024 si procedeva all'ascolto della minore . Per_1
Con ordinanza del 28.11.2024, all'esito delle dichiarazioni rese dalla minore, la causa veniva rinviata per la discussione.
All'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata la decisione.
Osserva il Collegio
Parte ricorrente ha chiesto disporsi, a modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 22.7.2021 dal Tribunale di Grosseto, l'affidamento esclusivo della minore, deducendo comportamenti pregiudizievoli della resistente, ritenuta inidonea, alla luce dello stato di alterazione dovuto al consumo di alcol, nell'accudimento della minore. In particolare, il ricorrente esponeva in fatto plurimi episodi ove la in stato di alterazione, avrebbe tenuto CP_1 comportamenti aggressivi nei confronti della minore, tali da indurre quest'ultima a interrompere la frequentazione.
In sede di comparsa conclusionale ha chiesto, inoltre, tenuto conto delle dichiarazioni della minore in sede di ascolto, disporsi l'affidamento cd. “super esclusivo” di al padre. Per_2 Nel corso del giudizio, invece, all'esito del percorso attivato con i Servizi Sociali
e in ragione dell'andamento degli incontri madre/figlia, la resistente, sebbene insistendo nella richiesta di conferma del regime di affidamento condiviso della minore, con note conclusive ha rinunciato alla domanda di modifica del collocamento.
Preliminarmente, dunque, occorre procedere alla disamina della domanda formulata dal ricorrente relativa alla modifica del regime di affidamento della minore.
Va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c. costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione
è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato;
ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. In merito la Corte di
Cassazione ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, dovendosi verificare in negativo la inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Inoltre, deve ribadirsi che la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). “In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n.
27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016)
e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016)” (cfr. da ultimo Cass. n.
4056/2023).
Ciò posto, si rappresenta che, già con relazione del 6.9.2023, valutazione poi ribadita anche nelle successive relazioni, i Servizi riferivano quanto al Sig. che lo stesso “si è mostrato un genitore adeguato, attento, presente Pt_1
e disponibile nei confronti di . Ha sempre collaborato in maniera Per_2 aperta, attiva e fiduciosa verso i Servizi Sociali e Sanitari, cercando di seguire le indicazioni che gli venivano date. Si dimostra in grado di mettersi in discussione, di riconoscere i suoi errori e la sua responsabilità soprattutto in merito agli episodi traumatici della sua vita familiare […]. Si ritiene che sia pienamente in grado di assumersi le proprie responsabilità e di attivare comportamenti riparativi per . Si ritiene che abbia dimostrato di avere Per_2 delle risorse e la capacità di aderire ad un progetto di intervento riparativo verso la figlia, ma anche verso se stesso”.
Diversamente, nonostante il percorso di sostegno alla genitorialità seguito da parte della resistente, il quale ha consentito, almeno per un periodo, una ripresa ed un miglioramento della relazione della madre con la minore, ancor oggi, tuttavia, il punto di maggiore criticità resta quello relativo all'assenza di consapevolezza da parte della madre delle difficoltà manifestate dalla minore, unitamente alla mancanza - manifestata dalla resistente - di una decisa volontà di costruirla, in quanto, allo stato, ancora rigida e condizionata dai vissuti pregressi.
Già in sede di CTU effettuata nell'ambito del procedimento n. 2785/2019 R.G. era emerso che in ragione del vissuto materno, “il rischio di strutturare con essa ] un legame con funzione risarcitoria che, essendo sbilanciato Per_2 sulle esigenza materne, non è sempre in linea con la corretta lettura dei bisogni della bambina” (cfr. CTU pag. 45).
Tanto si ricava anche dalla relazione dei Servizi Sociali del 30.9.2024, acquisita nel presente giudizio, nella quale i Servizi hanno evidenziato che “La sig.ra pare non rendersi conto di quanto accaduto e dello stato d'animo della CP_1 minore [riferendosi all'opposizione della figlia di vedere la madre durante gli ultimi incontri protetti], accusando l'educatrice e il sig. di essere la Pt_1 causa delle sue discussioni e il loro tentativo di annullarla nel ruolo di genitrice, inoltre, ripete più volte a me chi ci pensa?, come sto io? E il malumore vissuto negli ultimi anni per le dinamiche del nucleo”.
In particolare, nonostante un lieve miglioramento degli incontri, già con relazione del 7.9.2023 i Servizi rappresentavano che “la sig.ra non CP_1 sembra al momento in grado di mettere in atto competenze genitoriali per gestire autonomamente il rapporto con . Persona_3
Tuttavia, non può non evidenziarsi che il peggioramento dell'andamento degli incontri si sia verificato contestualmente al peggioramento delle condizioni di salute della e del suo ricovero. Ebbene, lungi dal considerare questo CP_1 aspetto come elemento di penalizzazione della madre, deve, tuttavia, evidenziarsi come tale circostanza abbia inciso ancor di più nella difficoltà della madre di comprendere i bisogni attuali della figlia.
Quest'ultima, invero, in sede di ascolto ha dichiarato “Andava tutto a periodi.
Dopo questo episodio [la minore si riferisce ad un episodio di due anni prima ove avrebbe insultato la madre perché quest'ultima avrebbe augurato la morte del fratello] non ci siamo parlate per un bel po'. Poi lei mi ha detto che mi voleva rivedere con gli assistenti sociali. Io mi sono sentita in colpa e le ho chiesto scusa. Ci siamo riappacificate quando è morto mio nonno materno anche se non gli ero molto affezionata. Il periodo bello c'è stato, ma è durato fino a poco prima del funerale. Poi la mia mamma si è arrabbiata perché non sono andata al funerale. Io le ho detto che dovevo andare con i servizi e non si poteva. Comunque lei si è rifiutata di averli. Poi mia mamma non mi ha parlato per un bel po'. Mi diceva che ero stronza perché non era andata a fare le condoglianze per la morte di mio nonno, che mi dovevo vergognare e facevo schifo”. Ha poi riferito “Parlare con lei è stato impossibile. In questi due anni ho provato a dirle come mi sentivo io. Lei però non hai messo me in primo piano, ma era lei sempre in prima linea. Quello che fa lei, la salute sua. Mia mamma che non fa qualcosa per me sono due anni. Io ho tagliato i rapporti con lei da luglio di quest'anno”.
Emerge, dunque, all'evidenza il bisogno della minore di essere ascoltata dalla madre che nonostante il percorso attivato non è riuscita ad anteporre ai propri bisogni quelli della figlia.
In particolare, nella relazione dei Servizi del 20.4.2023, l'educatrice riferisce che nel mese di marzo durante un incontro presso l'abitazione materna “in più di un'occasione è stata inopportuna nei confronti della figlia. Quando sul finire dell'ora a disposizione si è rivolta alla figlia dicendo che non capiva perché non volesse stare con lei, perché preferisse il padre, cominciando ad offenderlo, la minore ha fatto capire che voleva andare via”. Inoltre, la stessa operatrice del
Servizio relazionando circa un incontro nel mese di aprile riferisce “tutto
l'intervento è stato dominato dallo stato alterato della donna, che in più occasioni ha importunato la figlia, facendo affermazioni tendenziose e innescando nella minore meccanismi di difesa tipici dell'età, e volendole per forza farle il solletico nonostante questa le chiedesse di non farlo perché la infastidiva. Infatti poco prima di uscire la minore si è arrabbiata con la madre che, mentre insisteva con il solletico ricordandole che “non smetterò mai di fartelo anche se non vuoi”, nel trattenerla l'ha graffiata sulla schiena. Uscita dall'intervento la minore era visibilmente turbata, con le lacrime agli occhi”.
Invero, all'esito di tale periodo di osservazione il Servizio Sociale comunicava l'interruzione degli incontri madre/figlia in ragione del turbamento manifestato dalla minore e chiedeva una regolamentazione “protetta” anche dei colloqui telefonici.
Inoltre, la relazione dei Servizi dell'11.9.2023 conferma le dichiarazioni rese dalla minore in riferimento all'episodio accaduto in relazione alla mancata partecipazione di al funerale del nonno. In particolare, l'educatrice Per_2 riferisce “in seguito alla morte del nonno materno […] la appreso che CP_1 la figlia non poteva partecipare al funerale del nonno in data 13 maggio 2023, denigrava la figlia sostenendo che era “da vergognarsi a non partecipare al funerale del nonno perché conta più la nonna (paterna)”, obbligando
l'educatore a intervenire per ricordare che era l'ordinanza suddetta [ordinanza del 10.5.2023 ove all'esito della segnalazione dei servizi è stata disposta la frequentazione madre/figlia solo in spazio neutro alla presenza dei Servizi] a stabilire l'impossibilità alla partecipazione della minore alla funzione, non la volontà della minore stessa”.
Ciò detto, tuttavia, il Servizio nella medesima relazione riferiva che dagli incontri organizzati nel mese di agosto “la situazione è apparsa più distesa e serena”.
Occorre ribadire, inoltre, che sull'andamento positivo della relazione madre- figlia, sopra descritto, abbia inevitabilmente inciso il peggioramento delle condizioni di salute della stessa proprio in ragione della maggiore difficoltà di organizzare ulteriori incontri tenuto conto del ricovero della CP_1
Le condizioni di salute ovviamente, come già argomentato, lungi dall'essere valutate ai fini della verifica delle capacità genitoriali della madre, hanno di fatto inciso durante il periodo di osservazione sul riavvicinamento di Per_2 alla madre, sia sotto il profilo dell'organizzazione degli incontri stessi, ma soprattutto sulla difficoltà della madre, in un momento di grande complessità per la stessa, di anteporre i bisogni della figlia e di superare la conflittualità e le dinamiche pregresse.
Di fatto la percepisce di non essere stata compresa e di essere vittima CP_1 degli atteggiamenti del Talvolta l'esigenza di sentirsi tutelata è più Pt_1 forte rispetto alla volontà di prendersi cura della figlia. Tende, invero, a difendere le sue ragioni e sembra non riuscire a mettere al primo posto la protezione e rassicurazione della minore.
Diversamente quanto al dedotto consumo di sostanze alcoliche da parte della tali da inibirne le capacità, deve rilevarsi che tale aspetto è stato già CP_1 indagato in sede peritale nel precedente procedimento e, sebbene l'esperto officiato non avesse evidenza dei risultati degli esami, ha concluso per la possibile correlazione tra la patologia di cui è affetta la la fibromialgia, CP_1
e il lieve stato di alterazione, probabilmente cagionato dall'assunzione di farmaci.
Inoltre, nel presente giudizio la resistente si è spontaneamente sottoposta agli esami suggeriti presso il Ser-D, dai quali non è emerso il consumo abituale di sostanza alcoliche. Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che, allo stato attuale, l'affidamento esclusivo della minore al padre appaia essere la soluzione, anche temporaneamente, migliore per salvaguardare il benessere di quest'ultima, tutelandola da eventuali coinvolgimenti nel conflitto genitoriale, e ciò anche giacché, come rilevato anche nelle ultime relazione dei servizi, emerge la tendenza della resistente, come sopra chiarito, a difendere le sue ragioni, senza riuscire, dunque, a mettere al primo posto la protezione della minore.
Si ritiene, peraltro, di non doversi condividere la scelta dell'affidamento super esclusivo della minore al padre, stante, da un lato la necessità di preservare il diritto della minore alla bigenitorialità e, dunque, la ripresa dei rapporti con la madre, nonché, dall'altro, alla luce degli gli aspetti positivi emersi nel corso del procedimento.
In primo luogo, come già rilevato i Servizi, in data antecedente al ricovero della madre, riferivano di un miglioramento degli incontri madre-figlia, circostanza che consente di concludere per una possibile, seppur graduale, ripresa della relazione.
In secondo luogo, dalla valutazione psico-diagnostica della datata CP_1
20.10.2023, emerge un decisivo miglioramento della resistente nell'approcciarsi ai percorsi suggeriti dal Tribunale. In particolare, viene riferito
“la signora si mostra disponibile ed accessibile al colloquio, appare lucida, orientata nel tempo e nello spazio. Non è presente alcuna alterazione del pensiero e del comportamento”; inoltre, viene esclusa “la presenza di un disturbo psicopatologico di tipo psicotico”.
Non può di certo essere valutato ai fini del decidere l'interruzione dei percorsi individuali in ragione delle condizioni di salute della e dei suoi ricoveri, CP_1 né la conflittualità emersa nel mese di luglio 2024 in relazione alle riserve della madre di dare il consenso per il “patentino”.
Sul punto, occorre rilevare che tale circostanza ha inciso notevolmente sulla chiusura da ultimo rilevata in sede di ascolto della minore;
elemento che, tuttavia, non consente di escludere una ripresa dei rapporti in considerazione della prosecuzione dei percorsi attivati.
In conclusione, si ritiene che la scelta dell'affidamento super esclusivo - volto ad escludere l'esercizio della responsabilità genitoriale della resistente sotto ogni ambito - possa essere piuttosto pregiudizievole per l'interesse della stessa minore, oltre che potenzialmente vanificatore del percorso sinora espletato, da parte della sig.ra nell'ottica di un recupero della propria relazione con CP_1 la figlia.
L'affidamento esclusivo, invece, che, nel caso di specie, lungi dall'assumere una funzione punitiva e sanzionatoria per la resistente, ha solo quella di consentire una maggiore tutela per la minore - se, da un lato, esclude l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (così evitando una paralisi nelle decisioni ordinarie, afferenti alla minore, a causa delle difficoltà di comunicazione tra le parti), dall'altro lato, tuttavia, prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di maggiore rilevanza.
Si reputa, inoltre, necessario il mantenimento del monitoraggio dei Servizi
Sociali sul nucleo familiare - allo scopo di agevolare il coordinamento tra le parti nonché al fine di accompagnarle a fronte di eventuali criticità che possano emergere e di intervenire nell'ipotesi di situazioni pregiudizievoli per la minore.
Essenziale, è, poi, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra, che i Servizi mettano a disposizione del nucleo familiare tutti gli interventi di sostegno ad esso necessari e che entrambe le parti proseguano nel percorso di sostegno alla genitorialità. Del pari opportuno è, inoltre, che la minore - stante lo stato di fragilità della stessa – prosegua il percorso già attivato presso l' , CP_3 come tra l'altro, evidenziato da ultimo nella relazione del 30.9.2024 ove viene riferito “si conferma quindi la necessità per la ragazza di mantenere uno spazio di monitoraggio del quadro emotivo così da verificare il processo di integrazione dei vissuti e delle rappresentazioni interne”.
Si conferma, inoltre, l'attuale regime di visita della madre, organizzato e monitorato da parte dei Servizi Sociali incaricati, con delega a quest'ultimi, dunque, di modifica e di ampliamento progressivo degli incontri della minore con la madre, nel rispetto delle tempistiche ritenute più rispondenti all'interesse di ed in assenza, altresì, di situazioni a ciò ostative poiché Per_2 pregiudizievoli per la stessa minore.
Le spese di lite, alla luce dei percorsi posti in essere, dei segnali di miglioramento della resistente nel corso del monitoraggio, nonché nel precipuo interesse della minore, vanno compensate integralmente;
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Grosseto in data 22.7.2021 nell'ambito del procedimento n. 2785/2021 così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre;
Per_2
2) dispone che gli incontri tra madre e figlia avvengano alla presenza degli assistenti sociali, con le modalità dallo stesso individuate nell'esclusivo interesse del minore;
3) dispone la prosecuzione del percorso della resistente, ove consenziente, presso l' ; CP_3
4) dispone la prosecuzione del percorso della minore presso l' ; CP_3
5) invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità, se consenzienti;
6) dispone il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi sociali competenti, con espresso incarico di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, e vigilando sugli stessi sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'esclusivo interesse della minore;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Decreto esecutivo per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 6.3.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' Dott. Mario Venditti
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel.
riunito in camera di consiglio il 6.3.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 2522/2022 R.G., vertente tra
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, V. Matteotti n. 43, presso lo studio dell'avv. Sabrina Pollini che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Grosseto, Viale G. Matteotti n. 84, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Castellani, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
premesso che
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio , per ottenere la modifica delle
[...] Controparte_1 condizioni stabilite nel decreto emesso dal Tribunale di Grosseto in data
22.07.2021 nel procedimento R.G. n. 2785/21, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre, nonché di modificare le Per_1 modalità di frequentazione madre-figlia al fine di tutelare il benessere psico- fisico della minore e disporre l'avvio di percorsi di sostegno psicologico sia per la resistente che per la minore.
In particolare, esponeva al Tribunale che:
- da fine del 2021, allorquando era tornata a vivere a Manciano, la resistente aveva tenuto plurimi comportamenti pregiudizievoli per la minore, poiché dedita ad un uso frequente di sostanza alcoliche, tale da alternarne la capacità di accudimento, come dimostrato da numerose annotazioni di Polizia giudiziaria e da diversi accessi al Pronto Soccorso;
- L'abuso di sostanze alcoliche si era tradotto in episodi di aggressione anche fisica della madre verso la figlia;
in particolare, il ricorrente riferiva di un episodio avvenuto in data 12.11.2021 allorquando, recatosi a prendere la figlia presso l'abitazione materna, vedeva quest'ultima urlare e chiedere aiuto e la madre “prendere per i capelli”; Per_1
- A seguito di tale episodio, si era rifiutata di pernottare presso la Per_1 madre;
- A seguito di altri episodi di aggressione la minore decideva di interrompere ogni frequentazione con la madre;
- Da plurimi episodi era emersa un'inadeguatezza della nel CP_1 prendersi cura in maniera adeguata della figlia, come, tra l'altro, già evidenziato nel procedimento n. 2785/2021 in sede di CTU.
Si costituiva la resistente, contestando gli episodi descritti dal ricorrente ed esponendo in fatto che:
- i rapporti tra le parti non erano mai stati sereni, se non per brevissimi periodi, e, nonostante la convivenza tra i due si fosse interrotta già dopo i primi mesi di vita della bambina, l'atteggiamento del nei Pt_1 confronti della era sempre stato molto possessivo, aggressivo e CP_1 violento, causando in quest'ultima un costante stato di agitazione e ansia, tanto da decidere nel 2019 di trasferirsi ad Abbadia San Salvatore unitamente alla minore;
- di aver sempre lavorato per provvedere ai bisogni della figlia anche in ragione dell'assenza di contribuzione del l mantenimento della Pt_1 minore, allorquando era collocata presso di sé e che il rapporto Per_1 tra madre e figlia era sempre stato ottimo;
- il si era opposto al trasferimento ad Abbadia San Salvatore, Pt_1 deducendo già all'epoca l'abuso di sostanze alcoliche da parte della resistente;
- nella causa n.2785/2019 R.g., seppure conclusasi con l'accoglimento della domanda di collocamento prevalente presso il padre a Manciano, la decisione del Tribunale non fu motivata sulla base di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dalla bensì sull'unico presupposto CP_1 che la bambina fosse nata e cresciuta a Manciano;
- anche in sede di CTU non erano emerse condotte pregiudizievoli della madre nei confronti della minore legati all'abuso di sostanze alcoliche anche in ragione dell'esito negativo degli esami effettuati dalla CP_1
- di soffrire di un'invalidante fibromialgia che le impone l'uso di farmaci antidolorifici, nonché di versare in uno stato di forte stress in ragione degli atteggiamenti ostili del ricorrente che hanno influito sul suo rapporto con . Per_1
Ciò detto, la resistente, dichiarandosi disponibile all'avvio di percorsi di sostegno, nonché a sottoporsi agli esami presso il Ser-D, chiedeva respingere le richieste del ricorrente e per l'effetto confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, rimodulando il diritto di visita ed il collocamento prevalente della minore secondo quanto ritenuto più opportuno.
All'udienza del 2.2.2023, celebrata davanti al giudice relatore, si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e con successiva ordinanza il Collegio, alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali, attivati all'esito delle segnalazioni trasmesse dal Comando dei Carabinieri di Manciano alla Procura
Minorile, disponeva la formale presa in carico del nucleo da parte dei Servizi.
Con ordinanza del 26.4.2023, emessa all'esito della relazione dei servizi del
20.4.2023, veniva incaricato il Servizio Sociale di delineare un programma di incontri settimanali tra madre e figlia presso la struttura indicata dal Servizio
e alla presenza degli assistenti sociali, nonché disposta l'attivazione di un percorso della resistente, ove consenziente, presso il SER.D. e la presa in carico da parte dell' CP_2
Con ordinanza del 10.5.2023, emessa all'esito delle criticità segnalate dei servizi sociali con relazione datata 24.4.2023, veniva disposta la frequentazione madre/figlia solo in spazio neutro alla presenza di operatori specializzati, nonché che i contatti avvenissero solo con le modalità stabilite dal Servizio e sotto la supervisione di un operatore.
All'udienza del 21.9.2023, preso atto della certificazione rilasciata dal Ser-D e alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi, veniva disposto l'ampliamento della frequentazione madre/figlia con la previsione di almeno 2 incontri settimanali alla presenza degli assistenti sociali con le modalità ritenute più congrue dal Servizio.
All'udienza del 15.2.2024, preso atto del miglioramento del rapporto madre- figlia e del desiderio espresso dalla minore di vedere la madre con maggiore frequenza, venivano confermati gli incontri madre/figlia alla presenza degli assistenti sociali, con invito agli stessi, qualora ritenuto opportuno, ad una loro implementazione, nonché all'organizzazione di incontri liberi.
All'udienza del 17.10.2024, parte ricorrente dava atto del peggioramento del rapporto madre-figlia e il Collegio disponeva procedersi all'ascolto della minore.
All'udienza del 26.11.2024 si procedeva all'ascolto della minore . Per_1
Con ordinanza del 28.11.2024, all'esito delle dichiarazioni rese dalla minore, la causa veniva rinviata per la discussione.
All'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata la decisione.
Osserva il Collegio
Parte ricorrente ha chiesto disporsi, a modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 22.7.2021 dal Tribunale di Grosseto, l'affidamento esclusivo della minore, deducendo comportamenti pregiudizievoli della resistente, ritenuta inidonea, alla luce dello stato di alterazione dovuto al consumo di alcol, nell'accudimento della minore. In particolare, il ricorrente esponeva in fatto plurimi episodi ove la in stato di alterazione, avrebbe tenuto CP_1 comportamenti aggressivi nei confronti della minore, tali da indurre quest'ultima a interrompere la frequentazione.
In sede di comparsa conclusionale ha chiesto, inoltre, tenuto conto delle dichiarazioni della minore in sede di ascolto, disporsi l'affidamento cd. “super esclusivo” di al padre. Per_2 Nel corso del giudizio, invece, all'esito del percorso attivato con i Servizi Sociali
e in ragione dell'andamento degli incontri madre/figlia, la resistente, sebbene insistendo nella richiesta di conferma del regime di affidamento condiviso della minore, con note conclusive ha rinunciato alla domanda di modifica del collocamento.
Preliminarmente, dunque, occorre procedere alla disamina della domanda formulata dal ricorrente relativa alla modifica del regime di affidamento della minore.
Va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c. costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione
è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato;
ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. In merito la Corte di
Cassazione ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, dovendosi verificare in negativo la inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Inoltre, deve ribadirsi che la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). “In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n.
27348/2022). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016)
e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016)” (cfr. da ultimo Cass. n.
4056/2023).
Ciò posto, si rappresenta che, già con relazione del 6.9.2023, valutazione poi ribadita anche nelle successive relazioni, i Servizi riferivano quanto al Sig. che lo stesso “si è mostrato un genitore adeguato, attento, presente Pt_1
e disponibile nei confronti di . Ha sempre collaborato in maniera Per_2 aperta, attiva e fiduciosa verso i Servizi Sociali e Sanitari, cercando di seguire le indicazioni che gli venivano date. Si dimostra in grado di mettersi in discussione, di riconoscere i suoi errori e la sua responsabilità soprattutto in merito agli episodi traumatici della sua vita familiare […]. Si ritiene che sia pienamente in grado di assumersi le proprie responsabilità e di attivare comportamenti riparativi per . Si ritiene che abbia dimostrato di avere Per_2 delle risorse e la capacità di aderire ad un progetto di intervento riparativo verso la figlia, ma anche verso se stesso”.
Diversamente, nonostante il percorso di sostegno alla genitorialità seguito da parte della resistente, il quale ha consentito, almeno per un periodo, una ripresa ed un miglioramento della relazione della madre con la minore, ancor oggi, tuttavia, il punto di maggiore criticità resta quello relativo all'assenza di consapevolezza da parte della madre delle difficoltà manifestate dalla minore, unitamente alla mancanza - manifestata dalla resistente - di una decisa volontà di costruirla, in quanto, allo stato, ancora rigida e condizionata dai vissuti pregressi.
Già in sede di CTU effettuata nell'ambito del procedimento n. 2785/2019 R.G. era emerso che in ragione del vissuto materno, “il rischio di strutturare con essa ] un legame con funzione risarcitoria che, essendo sbilanciato Per_2 sulle esigenza materne, non è sempre in linea con la corretta lettura dei bisogni della bambina” (cfr. CTU pag. 45).
Tanto si ricava anche dalla relazione dei Servizi Sociali del 30.9.2024, acquisita nel presente giudizio, nella quale i Servizi hanno evidenziato che “La sig.ra pare non rendersi conto di quanto accaduto e dello stato d'animo della CP_1 minore [riferendosi all'opposizione della figlia di vedere la madre durante gli ultimi incontri protetti], accusando l'educatrice e il sig. di essere la Pt_1 causa delle sue discussioni e il loro tentativo di annullarla nel ruolo di genitrice, inoltre, ripete più volte a me chi ci pensa?, come sto io? E il malumore vissuto negli ultimi anni per le dinamiche del nucleo”.
In particolare, nonostante un lieve miglioramento degli incontri, già con relazione del 7.9.2023 i Servizi rappresentavano che “la sig.ra non CP_1 sembra al momento in grado di mettere in atto competenze genitoriali per gestire autonomamente il rapporto con . Persona_3
Tuttavia, non può non evidenziarsi che il peggioramento dell'andamento degli incontri si sia verificato contestualmente al peggioramento delle condizioni di salute della e del suo ricovero. Ebbene, lungi dal considerare questo CP_1 aspetto come elemento di penalizzazione della madre, deve, tuttavia, evidenziarsi come tale circostanza abbia inciso ancor di più nella difficoltà della madre di comprendere i bisogni attuali della figlia.
Quest'ultima, invero, in sede di ascolto ha dichiarato “Andava tutto a periodi.
Dopo questo episodio [la minore si riferisce ad un episodio di due anni prima ove avrebbe insultato la madre perché quest'ultima avrebbe augurato la morte del fratello] non ci siamo parlate per un bel po'. Poi lei mi ha detto che mi voleva rivedere con gli assistenti sociali. Io mi sono sentita in colpa e le ho chiesto scusa. Ci siamo riappacificate quando è morto mio nonno materno anche se non gli ero molto affezionata. Il periodo bello c'è stato, ma è durato fino a poco prima del funerale. Poi la mia mamma si è arrabbiata perché non sono andata al funerale. Io le ho detto che dovevo andare con i servizi e non si poteva. Comunque lei si è rifiutata di averli. Poi mia mamma non mi ha parlato per un bel po'. Mi diceva che ero stronza perché non era andata a fare le condoglianze per la morte di mio nonno, che mi dovevo vergognare e facevo schifo”. Ha poi riferito “Parlare con lei è stato impossibile. In questi due anni ho provato a dirle come mi sentivo io. Lei però non hai messo me in primo piano, ma era lei sempre in prima linea. Quello che fa lei, la salute sua. Mia mamma che non fa qualcosa per me sono due anni. Io ho tagliato i rapporti con lei da luglio di quest'anno”.
Emerge, dunque, all'evidenza il bisogno della minore di essere ascoltata dalla madre che nonostante il percorso attivato non è riuscita ad anteporre ai propri bisogni quelli della figlia.
In particolare, nella relazione dei Servizi del 20.4.2023, l'educatrice riferisce che nel mese di marzo durante un incontro presso l'abitazione materna “in più di un'occasione è stata inopportuna nei confronti della figlia. Quando sul finire dell'ora a disposizione si è rivolta alla figlia dicendo che non capiva perché non volesse stare con lei, perché preferisse il padre, cominciando ad offenderlo, la minore ha fatto capire che voleva andare via”. Inoltre, la stessa operatrice del
Servizio relazionando circa un incontro nel mese di aprile riferisce “tutto
l'intervento è stato dominato dallo stato alterato della donna, che in più occasioni ha importunato la figlia, facendo affermazioni tendenziose e innescando nella minore meccanismi di difesa tipici dell'età, e volendole per forza farle il solletico nonostante questa le chiedesse di non farlo perché la infastidiva. Infatti poco prima di uscire la minore si è arrabbiata con la madre che, mentre insisteva con il solletico ricordandole che “non smetterò mai di fartelo anche se non vuoi”, nel trattenerla l'ha graffiata sulla schiena. Uscita dall'intervento la minore era visibilmente turbata, con le lacrime agli occhi”.
Invero, all'esito di tale periodo di osservazione il Servizio Sociale comunicava l'interruzione degli incontri madre/figlia in ragione del turbamento manifestato dalla minore e chiedeva una regolamentazione “protetta” anche dei colloqui telefonici.
Inoltre, la relazione dei Servizi dell'11.9.2023 conferma le dichiarazioni rese dalla minore in riferimento all'episodio accaduto in relazione alla mancata partecipazione di al funerale del nonno. In particolare, l'educatrice Per_2 riferisce “in seguito alla morte del nonno materno […] la appreso che CP_1 la figlia non poteva partecipare al funerale del nonno in data 13 maggio 2023, denigrava la figlia sostenendo che era “da vergognarsi a non partecipare al funerale del nonno perché conta più la nonna (paterna)”, obbligando
l'educatore a intervenire per ricordare che era l'ordinanza suddetta [ordinanza del 10.5.2023 ove all'esito della segnalazione dei servizi è stata disposta la frequentazione madre/figlia solo in spazio neutro alla presenza dei Servizi] a stabilire l'impossibilità alla partecipazione della minore alla funzione, non la volontà della minore stessa”.
Ciò detto, tuttavia, il Servizio nella medesima relazione riferiva che dagli incontri organizzati nel mese di agosto “la situazione è apparsa più distesa e serena”.
Occorre ribadire, inoltre, che sull'andamento positivo della relazione madre- figlia, sopra descritto, abbia inevitabilmente inciso il peggioramento delle condizioni di salute della stessa proprio in ragione della maggiore difficoltà di organizzare ulteriori incontri tenuto conto del ricovero della CP_1
Le condizioni di salute ovviamente, come già argomentato, lungi dall'essere valutate ai fini della verifica delle capacità genitoriali della madre, hanno di fatto inciso durante il periodo di osservazione sul riavvicinamento di Per_2 alla madre, sia sotto il profilo dell'organizzazione degli incontri stessi, ma soprattutto sulla difficoltà della madre, in un momento di grande complessità per la stessa, di anteporre i bisogni della figlia e di superare la conflittualità e le dinamiche pregresse.
Di fatto la percepisce di non essere stata compresa e di essere vittima CP_1 degli atteggiamenti del Talvolta l'esigenza di sentirsi tutelata è più Pt_1 forte rispetto alla volontà di prendersi cura della figlia. Tende, invero, a difendere le sue ragioni e sembra non riuscire a mettere al primo posto la protezione e rassicurazione della minore.
Diversamente quanto al dedotto consumo di sostanze alcoliche da parte della tali da inibirne le capacità, deve rilevarsi che tale aspetto è stato già CP_1 indagato in sede peritale nel precedente procedimento e, sebbene l'esperto officiato non avesse evidenza dei risultati degli esami, ha concluso per la possibile correlazione tra la patologia di cui è affetta la la fibromialgia, CP_1
e il lieve stato di alterazione, probabilmente cagionato dall'assunzione di farmaci.
Inoltre, nel presente giudizio la resistente si è spontaneamente sottoposta agli esami suggeriti presso il Ser-D, dai quali non è emerso il consumo abituale di sostanza alcoliche. Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che, allo stato attuale, l'affidamento esclusivo della minore al padre appaia essere la soluzione, anche temporaneamente, migliore per salvaguardare il benessere di quest'ultima, tutelandola da eventuali coinvolgimenti nel conflitto genitoriale, e ciò anche giacché, come rilevato anche nelle ultime relazione dei servizi, emerge la tendenza della resistente, come sopra chiarito, a difendere le sue ragioni, senza riuscire, dunque, a mettere al primo posto la protezione della minore.
Si ritiene, peraltro, di non doversi condividere la scelta dell'affidamento super esclusivo della minore al padre, stante, da un lato la necessità di preservare il diritto della minore alla bigenitorialità e, dunque, la ripresa dei rapporti con la madre, nonché, dall'altro, alla luce degli gli aspetti positivi emersi nel corso del procedimento.
In primo luogo, come già rilevato i Servizi, in data antecedente al ricovero della madre, riferivano di un miglioramento degli incontri madre-figlia, circostanza che consente di concludere per una possibile, seppur graduale, ripresa della relazione.
In secondo luogo, dalla valutazione psico-diagnostica della datata CP_1
20.10.2023, emerge un decisivo miglioramento della resistente nell'approcciarsi ai percorsi suggeriti dal Tribunale. In particolare, viene riferito
“la signora si mostra disponibile ed accessibile al colloquio, appare lucida, orientata nel tempo e nello spazio. Non è presente alcuna alterazione del pensiero e del comportamento”; inoltre, viene esclusa “la presenza di un disturbo psicopatologico di tipo psicotico”.
Non può di certo essere valutato ai fini del decidere l'interruzione dei percorsi individuali in ragione delle condizioni di salute della e dei suoi ricoveri, CP_1 né la conflittualità emersa nel mese di luglio 2024 in relazione alle riserve della madre di dare il consenso per il “patentino”.
Sul punto, occorre rilevare che tale circostanza ha inciso notevolmente sulla chiusura da ultimo rilevata in sede di ascolto della minore;
elemento che, tuttavia, non consente di escludere una ripresa dei rapporti in considerazione della prosecuzione dei percorsi attivati.
In conclusione, si ritiene che la scelta dell'affidamento super esclusivo - volto ad escludere l'esercizio della responsabilità genitoriale della resistente sotto ogni ambito - possa essere piuttosto pregiudizievole per l'interesse della stessa minore, oltre che potenzialmente vanificatore del percorso sinora espletato, da parte della sig.ra nell'ottica di un recupero della propria relazione con CP_1 la figlia.
L'affidamento esclusivo, invece, che, nel caso di specie, lungi dall'assumere una funzione punitiva e sanzionatoria per la resistente, ha solo quella di consentire una maggiore tutela per la minore - se, da un lato, esclude l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (così evitando una paralisi nelle decisioni ordinarie, afferenti alla minore, a causa delle difficoltà di comunicazione tra le parti), dall'altro lato, tuttavia, prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di maggiore rilevanza.
Si reputa, inoltre, necessario il mantenimento del monitoraggio dei Servizi
Sociali sul nucleo familiare - allo scopo di agevolare il coordinamento tra le parti nonché al fine di accompagnarle a fronte di eventuali criticità che possano emergere e di intervenire nell'ipotesi di situazioni pregiudizievoli per la minore.
Essenziale, è, poi, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra, che i Servizi mettano a disposizione del nucleo familiare tutti gli interventi di sostegno ad esso necessari e che entrambe le parti proseguano nel percorso di sostegno alla genitorialità. Del pari opportuno è, inoltre, che la minore - stante lo stato di fragilità della stessa – prosegua il percorso già attivato presso l' , CP_3 come tra l'altro, evidenziato da ultimo nella relazione del 30.9.2024 ove viene riferito “si conferma quindi la necessità per la ragazza di mantenere uno spazio di monitoraggio del quadro emotivo così da verificare il processo di integrazione dei vissuti e delle rappresentazioni interne”.
Si conferma, inoltre, l'attuale regime di visita della madre, organizzato e monitorato da parte dei Servizi Sociali incaricati, con delega a quest'ultimi, dunque, di modifica e di ampliamento progressivo degli incontri della minore con la madre, nel rispetto delle tempistiche ritenute più rispondenti all'interesse di ed in assenza, altresì, di situazioni a ciò ostative poiché Per_2 pregiudizievoli per la stessa minore.
Le spese di lite, alla luce dei percorsi posti in essere, dei segnali di miglioramento della resistente nel corso del monitoraggio, nonché nel precipuo interesse della minore, vanno compensate integralmente;
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Grosseto in data 22.7.2021 nell'ambito del procedimento n. 2785/2021 così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre;
Per_2
2) dispone che gli incontri tra madre e figlia avvengano alla presenza degli assistenti sociali, con le modalità dallo stesso individuate nell'esclusivo interesse del minore;
3) dispone la prosecuzione del percorso della resistente, ove consenziente, presso l' ; CP_3
4) dispone la prosecuzione del percorso della minore presso l' ; CP_3
5) invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità, se consenzienti;
6) dispone il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi sociali competenti, con espresso incarico di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, e vigilando sugli stessi sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'esclusivo interesse della minore;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Decreto esecutivo per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 6.3.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Nicolo' Dott. Mario Venditti