TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERTOCCHI SARA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/I; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTI CRISTINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA VITTORIO BOTTEGO, 3 PARMA, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. HAZAN MAURIZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LARGO AUGUSTO 3 MILANO, giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione, depositate per via telematica.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'avvocato allegando i gravi Parte_1 Controparte_1 inadempimenti da questi consumati nella esecuzione del mandato professionale conferitogli nell'ambito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, iscritta al n. 5199/16 RG del Tribunale di
Parma.
Costituitosi in giudizio, il ON ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata e ha chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione . CP_2
Costituitasi in giudizio, la Compagnia assicurativa ha chiesto il rigetto di ogni pretesa contestando l'invalidità della chiamata, l'inoperatività della polizza, l'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata.
Il fatto storico a fondamento della pretesa è di facile ed immediata lettura.
Come riferito dal teste avv. De Michele l'attrice si recò a fine Agosto del 2016 presso lo studio professionale, di cui faceva parte anche il convenuto, per chiedere assistenza legale contro un decreto ingiuntivo notificatole da tale che, come professionista, avrebbe svolto attività a Persona_1 favore di una società (Elettrocar srl), di cui il figlio della era socio e di cui la Parte_1 Parte_1 avrebbe inteso farsi garante.
Gli addebiti mossi al difensore sono due:
- la tardività con cui l'opposizione è stata introdotta, risultata decisiva ai fini del rigetto dell'opposizione (v. sentenza Tribunale di Parma, n. 761/17);
- la inefficace contestazione della pretesa, che si fondava su riconoscimenti di debito non autentici, in quanto derivanti da fogli sottoscritti dall'attrice, ma abusivamente riempiti dal ragioniere Per_1
Ora, come è noto, il giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, [si fonda sul]la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente (C.
n. 28903/24).
Nella prospettiva che pare preferibile, può essere senz'altro utile distinguere a seconda che
(a) l'iniziativa del ON o la sua omissione alterino le condizioni che presiedono alla composizione degli elementi su cui si costruisce il thema decidendum e il thema probandum che introduce alla parentesi cognitiva del giudice (su cui si appunta il risultato utile sperato);
pagina 3 di 8 (b) l'omissione del ON impedisca di porre rimedio ad un errore di valutazione/ponderazione da parte del giudicante.
Nel primo caso, si contesta che il difensore abbia male operato, impedendo l'emissione di un provvedimento favorevole (maggiormente favorevole o meno pregiudizievole) per il cliente.
Nel secondo caso, si contesta che il difensore ha male operato (o non ha agito affatto o ha agito tardivamente) impedendo di rimuovere un effetto pregiudizievole insperato, ma comunque non interamente a lui addebitabile.
Tratteggiata la superiore distinzione1 (non decisiva ai fini di causa), ci si interrogherà sulle modalità operative che meglio garantiscano la coerenza dell'ordinamento, approntando una regola che sappia soddisfare al contempo l'esigenza di disincentivare le condotte scorrette (e negligenti) e quella di non risultare ingiustamente vessatoria nei confronti del ON (al quale non può accollarsi una responsabilità di posizione rispetto a risultati che sfuggono alla sua diretta sfera di controllo).
Nel caso di specie, è sicuro che il convenuto è stato negligente, in primo luogo, perché ha confezionato e poi iscritto a ruolo tardivamente un atto di opposizione: come si evince dal documento n. 5 egli aveva consultato il fascicolo già prima dello spirare del termine per proporre l'opposizione (che era il
20.09.del 2016). Tanto basta a dimostrare l'errore di calcolo rivelatosi fatale.
In secondo luogo, il ON non ha allegato nulla di utile che potesse far cadere la portata conoscitiva del riconoscimento di debito: in particolare, articolando quali mezzi di prova i capitoli dedotti dal semplice richiamo alle circostanze del (solo) atto introduttivo, non vi sarebbero comunque stati elementi specifici che potevano consentire di prefigurare un diverso ed ulteriore patto di riempimento che sarebbe stato, poi, violato dal creditore a proprio uso e consumo.
Se, tuttavia, il primo addebito di responsabilità può dirsi comprovato e accertato, non si può ritenere che anche il secondo addebito sia comprovato, in quanto i testi assunti (in questa sede in aula) hanno affermato che la aveva loro riferito di aver consegnato dei fogli in bianco a (v. Parte_1 Per_1 testi e , ma non hanno riferito quanto sarebbe stato necessario per costruire un Tes_1 Tes_2
addebito, specifico, al convenuto: ossia, che la avesse in maniera dettagliata e Parte_1 circostanziata riferito i fatti al ON, mettendolo in grado di confutare il dato documentale (ad esempio, procurando il nominativo di soggetti che potessero riferire circa il contenuto del patto di riempimento). Non è, forse, un caso che tali circostanze non emergono dall'atto introduttivo, né dalle dichiarazioni del collega di studio, avvocato De Michele, il quale si è limitato a 'passare' i documenti consegnati dalla cliente all'avvocato affinché verificasse se potessero riferirsi all'importo ingiunto. CP_1 1 E' agevole riscontrare nelle categorie sopra proposte l'incedere che accompagna le riflessioni normalmente catalogate sotto l'etichetta 'perdita di chances'. pagina 4 di 8 Anche le prove dedotte2 in questa sede non consentono di affermare che l'avvocato avesse CP_1 tra le mani le prove per giustificare l'abusivo riempimento.
In particolare, parte attrice sostiene, in questa sede3, che:
«esaminando in dettaglio le due scritture di riconoscimento di debito prodotte dal rag. nei due giudizi Per_1
presso il Tribunale di Parma balza immediatamente agli occhi l'artefazione di detti fogli per le seguenti ragioni:
1. sono stati compilati al p.c. dal o da chi per esso, tranne che per la data di sottoscrizione e per la data Per_1
di cessione del credito dalle società l rag. Parte_2 Controparte_3
che sono state apposte successivamente a mano.
2. La calligrafia delle date apposte a mano Persona_1
corrisponde ictu oculi a quella della data riportata nelle comunicazioni di cessione del credito a New Elettrocar
s.r.l. e nelle cartoline di ricevimento (doc. Bookmark not defined. p.attrice).
3. Le comunicazioni di CP_4
cessione del credito e le cartoline di ricevimento non sono state compilate dalla signora pertanto, Parte_1
neanche le date indicate nelle scritture sono state inserite dall'attrice.
4. Tutti e quattro i documenti (cessione del credito e riconoscimento di debito) adottano il medesimo carattere di stampa, hanno il medesimo stile di composizione, lo stesso layout, gli stessi margini.
5. Le scritture di riconoscimento di debito hanno la dimensione del carattere leggermente più piccola, per poter inserire il corpo del testo prima della sottoscrizione della signora
6. I nomi Parte_1 Controparte_3 Parte_2 2 Questi i capitoli dedotti sul punto (alcuni dei quali ammessi):
11. Vero che il rag. aveva un rapporto continuativo e fiduciario con la signora per la gestione Per_1 Parte_1 degli adempimenti tivi connessi della Elettrocar s.r.l. (poi datrice)? Controparte_5
12. Vero che il rag. è stato il commercialista di fiducia di Elettrocar s.r.l. (poi dal 2006 al 2014? Per_1 CP_5
13. Vero che nel 2010 il rag. era il commercialista anche di New Elettrocar s.r.l. e si era occupato della stesura del Per_1 contratto di affitto di ramo a a New Elettrocar s.r.l.? Controparte_6 Controparte_
14. Vero che il rag. aveva omesso il deposito del bilancio di Elettrocar relativo all'anno di esercizio Per_1 2014 perché si era interrotto il rapporto lavorativo con la signora e liquidatrice dal 2010 di Parte_3 CP_5
15. Vero che all'inizio del 2015 la signora si era già riv pe ra dei Parte_1 Controparte_8 bilanci di ? Controparte_5
16. Vero c ricezione della notifica del decreto ingiuntivo n. 832/2016, la signora le aveva Parte_1 riferito di aver consegnato al rag. passato ma comunque prima del 2015, quale liquidatrice di dei fogli Per_1 CP_5 sottoscritti in bianco da usare per eventuali deleghe del concordato CP_5
17. Vero che la signora al momento dell'affitto di azien trocar s.r.l. (Para s.r.l.) a New Elettrocar s.r.l. Parte_1 Per_ (2010) le aveva detto che avrebbe affiancato l'a.u. (che abitava a Milano) nel passaggio di consegne della contabilità, dei rapporti con le banche e della gestione clienti di New Elettrocar s.r.l.?
18. Vero che la signora visto che l'a.u. di New Elettrocar s.r.l. SI era gravemente ammalato ed aveva rinunciato Parte_1 improvvisamente all'incarico, aveva affiancato nel 2012 il nuovo a.u. di New Elettrocar s.r.l. ET che era in grossa difficoltà?
19. Vero che nel 2010-2011 la signora le aveva consigliato di rivolgersi al rag. per la contabilità della Parte_1 Per_1 sua azienda di ristorazione?
20. Vero che la signora per motivare il rapporto fiduciario con il Le aveva confidato che aveva Parte_1 Per_1 lasciato allo stesso dei fo i bianco da utilizzare per deleghe del per l'Agenzia delle Entrate Parte_4 CP_5 ed Equitalia?
21. Vero che, dopo che la signora aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, le ha riferito che a proprio Parte_1 CP_ parere il aveva utilizzato e compilato i fogli in bianco lasciati per le deleghe da utilizzare per il concordato Per_1 3 Si ricordi che il giudizio di responsabilità contro il difensore non è uno strumento per recuperare le utilità perdute con il primo giudizio, andato male. pagina 5 di 8 e New Elettrocar s.r.l. sono riportati sia nelle scritture di riconoscimento di debito Controparte_5
sia nelle lettere di comunicazione cessione senza che vi sia il corretto acronimo s.r.l., indice che è stata la stessa mano a scrivere al p.c. tutti i documenti de quibus.
7. La data di sottoscrizione delle scritture di riconoscimento del debito a favore di è 22.01.2015, in esse la dichiarerebbe che in data 21.01.2015 è stata Per_1 Parte_1
“regolarmente effettuata la cessione del credito al rag.
8. Tuttavia, la comunicazione di cessione del Per_1
credito è stata inviata a New Elettrocar s.r.l. il 21.01.2015 e ricevuta dalla società New Elettrocar s.r.l. solo il
23.01.2015: come poteva la signora conoscere il 22.01.2015 la data della cessione che sarebbe avvenuta Parte_1
il 21.01.2015, se conosciuta dalla società- cui oltretutto è estranea- solo il 23.01.2015 (come da ricevuta di ritorno sottoscritta da altro soggetto)? 9. E soprattutto come poteva anche solo dichiarare che era stata “regolarmente effettuata” se si è perfezionata solo il 23.01.2015 con la ricezione da parte di New Elettrocar s.r.l.? 10. Come poteva conoscere, addirittura in anticipo, la data di cessione del credito, se la signora è evidentemente Parte_1
estranea a New Elettrocar s.r.l.- unica vera debitrice- e non aveva più rapporti col rag. 11. La Per_1
Dottoressa commissario giudiziale di New Elettrocar s.r.l in concordato dal 2010 Testimone_3 CP_5
(che aveva affittato azienda e capannone a New Elettrocar), aveva addirittura richiesto decreto ingiuntivo nel
2014
contro
New Elettrocar per il pagamento dei canoni di occupazione, poiché a fronte del recesso dall'affitto di azienda operato nel 2013, New Elettrocar s.r.l. aveva abbandonato i locali di Via Gastaldi 6/a di solo il CP_5
23.09.2015 (come da visura storica allegata al n. 11) continuando ad occuparli senza corrispondere alcunchè (vedi pagg. 5- 9 doc. 13 p. attrice): ciò ad ulteriore dimostrazione dell'estraneità da New Elettrocar s.r.l. della signora
– socia e a.u. di Elettrocar s.r.l./ - che altrimenti si sarebbe trovata in insanabile conflitto di Parte_1 CP_5
interessi tra le due società. 12. La dottoressa aveva tutta la documentazione contabile, fiscale ed Tes_1
amministrativa di Elettrocar s.r.l./ Para s.r.l. e, nella sua qualità di commissario giudiziale aveva contatto diretto sia con che aveva redatto la relazione per il concordato ed era stato il commercialista di Per_1
Elettrocar s.r.l./ Para s.r.l. fino al 2014, sia con la signora che era la a.u. e liquidatrice di Elettrocar Parte_1
s.r.l. /Para s.r.l.».
Tuttavia, non emerge (tanto meno può emergere dalle dichiarazioni dei testi assunti e dai capitoli dedotti) che tale strategia difensiva era nota e utilmente spendibile dall'avvocato, probabilmente perché già in ritardo con la predisposizione dell'atto introduttivo.
Se così è, l'inadempimento rimane circoscritto alla tardività dell'opposizione in sé per sé considerata, perché non vi sono elementi prognostici che consentano di affermare che gli elementi in mano al difensore erano tali da poter capovolgere l'esito del giudizio, introdotto in via monitoria.
pagina 6 di 8 Nella prospettiva che pare più adeguata, nel caso della responsabilità del ON (così come in alcune altre ipotesi concrete) è possibile sostenere che le istanze di tutela maturate nel mondo odierno pretendono
1. che si abbandoni la regola di privilegio che connotava il rapporto obbligatorio, affidato ad un professionista qualificato (arg. ex art. 2236 c.c.)
2. che si riscriva (in parte) la disciplina delle obbligazioni di mezzi4, ciò in quanto risulta coerente con esigenze più generali dell'economia di mercato e con le esigenze più specifiche del segmento di mercato della professione protetta imporre una regola che redistribuisca equamente tra il debitore ed il creditore il costo della inefficienza, concretizzatosi nella alterazione delle condizioni che tratteggiano il rischio del mancato conseguimento del risultato utile (solo sperato).
Se così è, si può provvedere a ritagliare, all'interno della categoria delle obbligazioni di mezzi, le fattispecie che rifiutano la disciplina tradizionale: avvistata in questa situazione una lacuna del diritto scritto (art. 12 disp. prel. c.c.) si provvederà a colmarla facendo ricorso all'analogia, in questo caso invocata in maniera appropriata in quella declinazione normalmente nota come 'interpretazione evolutiva'.
Ricercata la norma che più risulta simile al caso di specie - in cui è costitutivamente incerto il nesso di concatenazione causale tra inadempimento ed esito della lite – si applicherà l'art. 1226 c.c., provvedendo a redistribuire equamente tra le parti le conseguenze negative lamentate, in ragione del tasso di probabilità di verificazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, risulta che l'esito del giudizio è stato compromesso in partenza.
Parte attrice, tuttavia, ha richiesto che il ON si faccia carico dell'intero peso economico delle conseguenze patite dalla cliente, la quale ha subito una esecuzione per € 35.992,20 (come da atto di pignoramento presso terzi notificato per € 35.774,70 per capitale comprensivo di spese legali liquidate ed accessori di legge ed € 215,20 per registrazione sentenza).
Tale danno non è, tuttavia, imputabile all'inadempimento ma alla (recte: all'esito della) sentenza.
Era facoltà del creditore deluso, ad esempio, rientrare delle spese sostenute per la difesa, chiedendo la risoluzione del contratto d'opera professionale e la restituzione di quanto erogato all'avvocato, che ha 4 Diversamente da quanto sostenuto da C. SS. UU. n. 577/08, quanto si afferma nel testo valorizza ancor oggi la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la cui utilità si apprezza non già sotto il profilo del governo degli oneri probatori, bensì piuttosto nel diverso ambito della individuazione delle utilità che possono dirsi acquisite al patrimonio del creditore. In questo senso, la distinzione è tutt'oggi valida nella misura in cui arricchisce il patrimonio culturale dell'interprete, valendo a segnalare un possibile diverso atteggiarsi del contenuto delle prestazioni, al quale è di per sé correlata una diversa distribuzione del rischio del mancato soddisfacimento dell'interesse primario coltivato dal creditore (che graverà sul debitore solo in ipotesi di obbligazione cd di risultato). pagina 7 di 8 tuttavia reso inutile la difesa depositando in ritardo l'atto introduttivo: non si può, invece, pretendere che l'avvocato si faccia garante del buon esito della causa, tanto più a fronte di una istruttoria che non ha consentito di appurare la quantità, la natura e la qualità degli elementi che la cliente aveva fornito
(con congruo e ragionevole anticipo) al ON per reagire al decreto ingiuntivo5.
Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.
Stante la particolare natura del contenzioso, su cui si alternano pronunce giurisprudenziali non coerenti né univoche, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite: così pure riguardo al terzo evocato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1052/22 RG, così decide: rigetta le domande dell'attrice, compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Parma, 21/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria 5 Ciò non vuol dire consegnare la condotta del ON all'irrilevante: sarebbe stato possibile pretendere il danno riconducibile alla mancata conciliazione giudiziale. Tale danno non è stato tuttavia né descritto né specificamente allegato in questa sede. L'aver ricondotto il danno solo ed esclusivamente all'esecuzione patita in forza del rigetto dell'opposizione contenuto nella sentenza sull'opposizione circoscrive il thema decidendum in maniera rigorosa e puntuale. pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERTOCCHI SARA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/I; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTI CRISTINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA VITTORIO BOTTEGO, 3 PARMA, giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. HAZAN MAURIZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA LARGO AUGUSTO 3 MILANO, giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione, depositate per via telematica.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'avvocato allegando i gravi Parte_1 Controparte_1 inadempimenti da questi consumati nella esecuzione del mandato professionale conferitogli nell'ambito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, iscritta al n. 5199/16 RG del Tribunale di
Parma.
Costituitosi in giudizio, il ON ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata e ha chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione . CP_2
Costituitasi in giudizio, la Compagnia assicurativa ha chiesto il rigetto di ogni pretesa contestando l'invalidità della chiamata, l'inoperatività della polizza, l'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata.
Il fatto storico a fondamento della pretesa è di facile ed immediata lettura.
Come riferito dal teste avv. De Michele l'attrice si recò a fine Agosto del 2016 presso lo studio professionale, di cui faceva parte anche il convenuto, per chiedere assistenza legale contro un decreto ingiuntivo notificatole da tale che, come professionista, avrebbe svolto attività a Persona_1 favore di una società (Elettrocar srl), di cui il figlio della era socio e di cui la Parte_1 Parte_1 avrebbe inteso farsi garante.
Gli addebiti mossi al difensore sono due:
- la tardività con cui l'opposizione è stata introdotta, risultata decisiva ai fini del rigetto dell'opposizione (v. sentenza Tribunale di Parma, n. 761/17);
- la inefficace contestazione della pretesa, che si fondava su riconoscimenti di debito non autentici, in quanto derivanti da fogli sottoscritti dall'attrice, ma abusivamente riempiti dal ragioniere Per_1
Ora, come è noto, il giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, [si fonda sul]la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente (C.
n. 28903/24).
Nella prospettiva che pare preferibile, può essere senz'altro utile distinguere a seconda che
(a) l'iniziativa del ON o la sua omissione alterino le condizioni che presiedono alla composizione degli elementi su cui si costruisce il thema decidendum e il thema probandum che introduce alla parentesi cognitiva del giudice (su cui si appunta il risultato utile sperato);
pagina 3 di 8 (b) l'omissione del ON impedisca di porre rimedio ad un errore di valutazione/ponderazione da parte del giudicante.
Nel primo caso, si contesta che il difensore abbia male operato, impedendo l'emissione di un provvedimento favorevole (maggiormente favorevole o meno pregiudizievole) per il cliente.
Nel secondo caso, si contesta che il difensore ha male operato (o non ha agito affatto o ha agito tardivamente) impedendo di rimuovere un effetto pregiudizievole insperato, ma comunque non interamente a lui addebitabile.
Tratteggiata la superiore distinzione1 (non decisiva ai fini di causa), ci si interrogherà sulle modalità operative che meglio garantiscano la coerenza dell'ordinamento, approntando una regola che sappia soddisfare al contempo l'esigenza di disincentivare le condotte scorrette (e negligenti) e quella di non risultare ingiustamente vessatoria nei confronti del ON (al quale non può accollarsi una responsabilità di posizione rispetto a risultati che sfuggono alla sua diretta sfera di controllo).
Nel caso di specie, è sicuro che il convenuto è stato negligente, in primo luogo, perché ha confezionato e poi iscritto a ruolo tardivamente un atto di opposizione: come si evince dal documento n. 5 egli aveva consultato il fascicolo già prima dello spirare del termine per proporre l'opposizione (che era il
20.09.del 2016). Tanto basta a dimostrare l'errore di calcolo rivelatosi fatale.
In secondo luogo, il ON non ha allegato nulla di utile che potesse far cadere la portata conoscitiva del riconoscimento di debito: in particolare, articolando quali mezzi di prova i capitoli dedotti dal semplice richiamo alle circostanze del (solo) atto introduttivo, non vi sarebbero comunque stati elementi specifici che potevano consentire di prefigurare un diverso ed ulteriore patto di riempimento che sarebbe stato, poi, violato dal creditore a proprio uso e consumo.
Se, tuttavia, il primo addebito di responsabilità può dirsi comprovato e accertato, non si può ritenere che anche il secondo addebito sia comprovato, in quanto i testi assunti (in questa sede in aula) hanno affermato che la aveva loro riferito di aver consegnato dei fogli in bianco a (v. Parte_1 Per_1 testi e , ma non hanno riferito quanto sarebbe stato necessario per costruire un Tes_1 Tes_2
addebito, specifico, al convenuto: ossia, che la avesse in maniera dettagliata e Parte_1 circostanziata riferito i fatti al ON, mettendolo in grado di confutare il dato documentale (ad esempio, procurando il nominativo di soggetti che potessero riferire circa il contenuto del patto di riempimento). Non è, forse, un caso che tali circostanze non emergono dall'atto introduttivo, né dalle dichiarazioni del collega di studio, avvocato De Michele, il quale si è limitato a 'passare' i documenti consegnati dalla cliente all'avvocato affinché verificasse se potessero riferirsi all'importo ingiunto. CP_1 1 E' agevole riscontrare nelle categorie sopra proposte l'incedere che accompagna le riflessioni normalmente catalogate sotto l'etichetta 'perdita di chances'. pagina 4 di 8 Anche le prove dedotte2 in questa sede non consentono di affermare che l'avvocato avesse CP_1 tra le mani le prove per giustificare l'abusivo riempimento.
In particolare, parte attrice sostiene, in questa sede3, che:
«esaminando in dettaglio le due scritture di riconoscimento di debito prodotte dal rag. nei due giudizi Per_1
presso il Tribunale di Parma balza immediatamente agli occhi l'artefazione di detti fogli per le seguenti ragioni:
1. sono stati compilati al p.c. dal o da chi per esso, tranne che per la data di sottoscrizione e per la data Per_1
di cessione del credito dalle società l rag. Parte_2 Controparte_3
che sono state apposte successivamente a mano.
2. La calligrafia delle date apposte a mano Persona_1
corrisponde ictu oculi a quella della data riportata nelle comunicazioni di cessione del credito a New Elettrocar
s.r.l. e nelle cartoline di ricevimento (doc. Bookmark not defined. p.attrice).
3. Le comunicazioni di CP_4
cessione del credito e le cartoline di ricevimento non sono state compilate dalla signora pertanto, Parte_1
neanche le date indicate nelle scritture sono state inserite dall'attrice.
4. Tutti e quattro i documenti (cessione del credito e riconoscimento di debito) adottano il medesimo carattere di stampa, hanno il medesimo stile di composizione, lo stesso layout, gli stessi margini.
5. Le scritture di riconoscimento di debito hanno la dimensione del carattere leggermente più piccola, per poter inserire il corpo del testo prima della sottoscrizione della signora
6. I nomi Parte_1 Controparte_3 Parte_2 2 Questi i capitoli dedotti sul punto (alcuni dei quali ammessi):
11. Vero che il rag. aveva un rapporto continuativo e fiduciario con la signora per la gestione Per_1 Parte_1 degli adempimenti tivi connessi della Elettrocar s.r.l. (poi datrice)? Controparte_5
12. Vero che il rag. è stato il commercialista di fiducia di Elettrocar s.r.l. (poi dal 2006 al 2014? Per_1 CP_5
13. Vero che nel 2010 il rag. era il commercialista anche di New Elettrocar s.r.l. e si era occupato della stesura del Per_1 contratto di affitto di ramo a a New Elettrocar s.r.l.? Controparte_6 Controparte_
14. Vero che il rag. aveva omesso il deposito del bilancio di Elettrocar relativo all'anno di esercizio Per_1 2014 perché si era interrotto il rapporto lavorativo con la signora e liquidatrice dal 2010 di Parte_3 CP_5
15. Vero che all'inizio del 2015 la signora si era già riv pe ra dei Parte_1 Controparte_8 bilanci di ? Controparte_5
16. Vero c ricezione della notifica del decreto ingiuntivo n. 832/2016, la signora le aveva Parte_1 riferito di aver consegnato al rag. passato ma comunque prima del 2015, quale liquidatrice di dei fogli Per_1 CP_5 sottoscritti in bianco da usare per eventuali deleghe del concordato CP_5
17. Vero che la signora al momento dell'affitto di azien trocar s.r.l. (Para s.r.l.) a New Elettrocar s.r.l. Parte_1 Per_ (2010) le aveva detto che avrebbe affiancato l'a.u. (che abitava a Milano) nel passaggio di consegne della contabilità, dei rapporti con le banche e della gestione clienti di New Elettrocar s.r.l.?
18. Vero che la signora visto che l'a.u. di New Elettrocar s.r.l. SI era gravemente ammalato ed aveva rinunciato Parte_1 improvvisamente all'incarico, aveva affiancato nel 2012 il nuovo a.u. di New Elettrocar s.r.l. ET che era in grossa difficoltà?
19. Vero che nel 2010-2011 la signora le aveva consigliato di rivolgersi al rag. per la contabilità della Parte_1 Per_1 sua azienda di ristorazione?
20. Vero che la signora per motivare il rapporto fiduciario con il Le aveva confidato che aveva Parte_1 Per_1 lasciato allo stesso dei fo i bianco da utilizzare per deleghe del per l'Agenzia delle Entrate Parte_4 CP_5 ed Equitalia?
21. Vero che, dopo che la signora aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, le ha riferito che a proprio Parte_1 CP_ parere il aveva utilizzato e compilato i fogli in bianco lasciati per le deleghe da utilizzare per il concordato Per_1 3 Si ricordi che il giudizio di responsabilità contro il difensore non è uno strumento per recuperare le utilità perdute con il primo giudizio, andato male. pagina 5 di 8 e New Elettrocar s.r.l. sono riportati sia nelle scritture di riconoscimento di debito Controparte_5
sia nelle lettere di comunicazione cessione senza che vi sia il corretto acronimo s.r.l., indice che è stata la stessa mano a scrivere al p.c. tutti i documenti de quibus.
7. La data di sottoscrizione delle scritture di riconoscimento del debito a favore di è 22.01.2015, in esse la dichiarerebbe che in data 21.01.2015 è stata Per_1 Parte_1
“regolarmente effettuata la cessione del credito al rag.
8. Tuttavia, la comunicazione di cessione del Per_1
credito è stata inviata a New Elettrocar s.r.l. il 21.01.2015 e ricevuta dalla società New Elettrocar s.r.l. solo il
23.01.2015: come poteva la signora conoscere il 22.01.2015 la data della cessione che sarebbe avvenuta Parte_1
il 21.01.2015, se conosciuta dalla società- cui oltretutto è estranea- solo il 23.01.2015 (come da ricevuta di ritorno sottoscritta da altro soggetto)? 9. E soprattutto come poteva anche solo dichiarare che era stata “regolarmente effettuata” se si è perfezionata solo il 23.01.2015 con la ricezione da parte di New Elettrocar s.r.l.? 10. Come poteva conoscere, addirittura in anticipo, la data di cessione del credito, se la signora è evidentemente Parte_1
estranea a New Elettrocar s.r.l.- unica vera debitrice- e non aveva più rapporti col rag. 11. La Per_1
Dottoressa commissario giudiziale di New Elettrocar s.r.l in concordato dal 2010 Testimone_3 CP_5
(che aveva affittato azienda e capannone a New Elettrocar), aveva addirittura richiesto decreto ingiuntivo nel
2014
contro
New Elettrocar per il pagamento dei canoni di occupazione, poiché a fronte del recesso dall'affitto di azienda operato nel 2013, New Elettrocar s.r.l. aveva abbandonato i locali di Via Gastaldi 6/a di solo il CP_5
23.09.2015 (come da visura storica allegata al n. 11) continuando ad occuparli senza corrispondere alcunchè (vedi pagg. 5- 9 doc. 13 p. attrice): ciò ad ulteriore dimostrazione dell'estraneità da New Elettrocar s.r.l. della signora
– socia e a.u. di Elettrocar s.r.l./ - che altrimenti si sarebbe trovata in insanabile conflitto di Parte_1 CP_5
interessi tra le due società. 12. La dottoressa aveva tutta la documentazione contabile, fiscale ed Tes_1
amministrativa di Elettrocar s.r.l./ Para s.r.l. e, nella sua qualità di commissario giudiziale aveva contatto diretto sia con che aveva redatto la relazione per il concordato ed era stato il commercialista di Per_1
Elettrocar s.r.l./ Para s.r.l. fino al 2014, sia con la signora che era la a.u. e liquidatrice di Elettrocar Parte_1
s.r.l. /Para s.r.l.».
Tuttavia, non emerge (tanto meno può emergere dalle dichiarazioni dei testi assunti e dai capitoli dedotti) che tale strategia difensiva era nota e utilmente spendibile dall'avvocato, probabilmente perché già in ritardo con la predisposizione dell'atto introduttivo.
Se così è, l'inadempimento rimane circoscritto alla tardività dell'opposizione in sé per sé considerata, perché non vi sono elementi prognostici che consentano di affermare che gli elementi in mano al difensore erano tali da poter capovolgere l'esito del giudizio, introdotto in via monitoria.
pagina 6 di 8 Nella prospettiva che pare più adeguata, nel caso della responsabilità del ON (così come in alcune altre ipotesi concrete) è possibile sostenere che le istanze di tutela maturate nel mondo odierno pretendono
1. che si abbandoni la regola di privilegio che connotava il rapporto obbligatorio, affidato ad un professionista qualificato (arg. ex art. 2236 c.c.)
2. che si riscriva (in parte) la disciplina delle obbligazioni di mezzi4, ciò in quanto risulta coerente con esigenze più generali dell'economia di mercato e con le esigenze più specifiche del segmento di mercato della professione protetta imporre una regola che redistribuisca equamente tra il debitore ed il creditore il costo della inefficienza, concretizzatosi nella alterazione delle condizioni che tratteggiano il rischio del mancato conseguimento del risultato utile (solo sperato).
Se così è, si può provvedere a ritagliare, all'interno della categoria delle obbligazioni di mezzi, le fattispecie che rifiutano la disciplina tradizionale: avvistata in questa situazione una lacuna del diritto scritto (art. 12 disp. prel. c.c.) si provvederà a colmarla facendo ricorso all'analogia, in questo caso invocata in maniera appropriata in quella declinazione normalmente nota come 'interpretazione evolutiva'.
Ricercata la norma che più risulta simile al caso di specie - in cui è costitutivamente incerto il nesso di concatenazione causale tra inadempimento ed esito della lite – si applicherà l'art. 1226 c.c., provvedendo a redistribuire equamente tra le parti le conseguenze negative lamentate, in ragione del tasso di probabilità di verificazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, risulta che l'esito del giudizio è stato compromesso in partenza.
Parte attrice, tuttavia, ha richiesto che il ON si faccia carico dell'intero peso economico delle conseguenze patite dalla cliente, la quale ha subito una esecuzione per € 35.992,20 (come da atto di pignoramento presso terzi notificato per € 35.774,70 per capitale comprensivo di spese legali liquidate ed accessori di legge ed € 215,20 per registrazione sentenza).
Tale danno non è, tuttavia, imputabile all'inadempimento ma alla (recte: all'esito della) sentenza.
Era facoltà del creditore deluso, ad esempio, rientrare delle spese sostenute per la difesa, chiedendo la risoluzione del contratto d'opera professionale e la restituzione di quanto erogato all'avvocato, che ha 4 Diversamente da quanto sostenuto da C. SS. UU. n. 577/08, quanto si afferma nel testo valorizza ancor oggi la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la cui utilità si apprezza non già sotto il profilo del governo degli oneri probatori, bensì piuttosto nel diverso ambito della individuazione delle utilità che possono dirsi acquisite al patrimonio del creditore. In questo senso, la distinzione è tutt'oggi valida nella misura in cui arricchisce il patrimonio culturale dell'interprete, valendo a segnalare un possibile diverso atteggiarsi del contenuto delle prestazioni, al quale è di per sé correlata una diversa distribuzione del rischio del mancato soddisfacimento dell'interesse primario coltivato dal creditore (che graverà sul debitore solo in ipotesi di obbligazione cd di risultato). pagina 7 di 8 tuttavia reso inutile la difesa depositando in ritardo l'atto introduttivo: non si può, invece, pretendere che l'avvocato si faccia garante del buon esito della causa, tanto più a fronte di una istruttoria che non ha consentito di appurare la quantità, la natura e la qualità degli elementi che la cliente aveva fornito
(con congruo e ragionevole anticipo) al ON per reagire al decreto ingiuntivo5.
Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.
Stante la particolare natura del contenzioso, su cui si alternano pronunce giurisprudenziali non coerenti né univoche, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite: così pure riguardo al terzo evocato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1052/22 RG, così decide: rigetta le domande dell'attrice, compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Parma, 21/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria 5 Ciò non vuol dire consegnare la condotta del ON all'irrilevante: sarebbe stato possibile pretendere il danno riconducibile alla mancata conciliazione giudiziale. Tale danno non è stato tuttavia né descritto né specificamente allegato in questa sede. L'aver ricondotto il danno solo ed esclusivamente all'esecuzione patita in forza del rigetto dell'opposizione contenuto nella sentenza sull'opposizione circoscrive il thema decidendum in maniera rigorosa e puntuale. pagina 8 di 8