Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1939 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ivi residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sorbilli (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Vibo
[...]
Valentia, Via Carmine n. 48, giusta procura in atti, il quale ha dichiarato di volere ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento ai seguenti recapiti: telefono e fax 096344942, pec:
RICORRENTE Email_1
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in [...]
6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Mirenzio
(C.F. ; pec: sito C.F._4 Email_2
in Messina, Via Giovanni Alfredo Cesareo n. 29 is.185/B che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
NT nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
, nata a [...] il [...] contraevano a Parte_1
AT (CT) il 01.06.2014 matrimonio trascritto nel registro dello
Stato Civile di detto comune al numero 6 parte e serie C anno 2014.
Dall'unione nasceva a Taormina (ME) il 31.03.2015 un figlio di nome
. Per_1
Con ricorso depositato il 19.04.2021 Parte_1
chiedeva al Tribunale di Messina che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, che il figlio minore fosse collocato presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio con il padre, che fosse posto a carico dell' l'obbligo di corrispondere a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di € 600,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie. A sostegno delle domande evidenziava che il matrimonio era entrato in crisi in quanto dopo qualche anno il marito aveva iniziato a tenere comportamenti strani e ad uscire improvvisamente da casa per farvi rientro solo dopo molte ore ed ella aveva, quindi, scopeto che lo stesso frequentava il di Letojanni, verosimilmente per uno stato di CP_2
tossicodipendenza nascosto alla moglie. Osservava che per tali motivi ella era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale ed a fare rientro a casa dei propri genitori insieme al figlio. Lamentava che dalla separazione di fatto l' non aveva contribuito al mantenimento del figlio e Parte_2
solo sporadicamente aveva corrisposto irrisorie somme di denaro.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.01.2022, si costituiva il quale evidenziava che non si Controparte_1
opponeva alla separazione, ma sottolineava che la problematica correla all'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del deducente era ormai superata e chiedeva che non se ne tenesse conto nella disciplina dei rapporti con il figlio. Osservava, peraltro, che la moglie era a conoscenza della dipendenza del deducente da sostanze di stupefacenti risalente ad epoca antecedente al matrimonio ma aveva accettato, comunque, di contrarre matrimonio. Negava, poi, che egli stesse frequentando alcuna struttura di assistenza e che patisse alcun tipo di patologia fisica come conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Chiedeva, pertanto, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre e che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio con il padre secondo modalità più ampie di quelle indicate dalla controparte nel ricorso introduttivo. Quanto ai rapporti di natura economica, evidenziava che la ricorrente era ancora giovane ed avrebbe potuto reperire agevolmente occupazione lavorativa, mentre egli era disoccupato, sicché non poteva versare la somma richiesta per il mantenimento del figlio, anche perché doveva provvedere al mantenimento di altra figlia nata da un precedente matrimonio, con il pagamento di un assegno determinato dal Tribunale di Catanzaro in € 300,00 mensili.
Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere per il mantenimento del figlio un assegno mensile non superiore ad € Per_1
150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 17.01.2022, il tentativo di conciliazione aveva un esito infruttuoso. In tale sede i genitori dichiaravano di essere d'accordo in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio, che avrebbe potuto essere disciplinato come
3 segue: “- l'affidamento condiviso del figlio;
- Collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
- Tempi di permanenza così regolati: il sabato dalle 11:00 alle 17:00 una volta ogni 15 giorni, salvo impresti tempestivamente comunicati;
la madre acconsente a che siano presenti i nonni paterni, sempre tutto alla presenza della stessa presso la casa dei nonni materni;
- Concordano altresì che il padre ed i nonni possano chiamare alle ore 19:30 tutti i giorni e la madre si rende disponibile Per_1
in quell'orario ad agevolare il contatto telefonico;
- Nei periodi festivi: alternativamente nel periodo natalizio in un giorno compreso tra il 21 e il
23 dicembre la madre condurrà il bambino presso casa dei nonni paterni alla presenza del padre dalle 11:00 alle 17:00 dello stesso giorno;
nel periodo pasquale in un giorno compreso tra il giovedì santo e il sabato santo il padre vedrà il bambino presso casa della madre dalle ore 11:00 alle
17:00 salvo diverso accordo;
nel periodo estivo (10 giugno- 10 settembre) se gli impegni lavorativi del padre e le sue condizioni lavorative lo consentiranno, questi potrà raggiungere il figlio a casa della madre tutti i sabati dalle 11:00 alle 17:00; - I coniugi concordano il pagamento da parte del padre di un assegno di mantenimento del figlio di €.200,00 Per_1
mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Le spese straordinarie preventivamente concordate divise al 50% ciascuno;
resta fermo che nel caso in cui il padre non conseguirà una retribuzione superiore all'attuale reddito di cittadinanza di €.500,00 saranno incrementati tali importi”. ;
Con ordinanza resa alla medesima udienza il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, recepiva gli accordi raggiunti dai coniugi e dava i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
4 Con ordinanza del 26.11.2022 il Giudice Istruttore disponeva l'acquisizione di informazioni da parte dei Servizi Sociali sulle condizioni di vita del figlio minore, i rapporti con le figure genitoriali e gli ascendenti dei due rami, la continuità e la pregnanza della relazione con entrambi i genitori;
chiedeva, inoltre, al Consultorio Familiare competente di accertare la capacità genitoriale delle parti.
Con relazione dell'11.04.2023 il Servizio Sociale del Comune di
Vibo Valentia, luogo di residenza della ricorrente, riferiva che gli incontri tra padre e figlio erano stati caratterizzati da discontinuità, intermittenza e poca coerenza, ma che, comunque, il piccolo era un bambino Per_1
sereno, socievole ed educato e che l'ambiente domestico in cui viveva era adeguato alle sue esigenze.
Con provvedimento del 26.09.2023 il Giudice Istruttore disponeva
C.T.U. allo scopo di accertare la capacità genitoriale delle parti, con particolare riferimento alle censure di inadeguatezza reciprocamente rivoltesi.
In data 17.09.2024 il nominato C.T.U. dott. Persona_2
depositava la relazione richiesta nella quale concludeva affermando che la dopo un periodo iniziale, aveva mostrato di voler garantire al Pt_1
figlio la presenza del padre nel modo possibile, ovvero in sua presenza o in presenza di terze persone per un tempo limitato ogni 10-20 giorni in base alla disponibilità del signor e dei suoi familiari;
il C.T.U. ha, CP_1
quindi, specificato che la presenza materna o di adulti significativi durante lo svolgimento delle visite era necessaria e non vi erano altre possibilità, come peraltro riconosciuto dallo stesso e questa è stata una CP_1
richiesta specificata dal padre e per interesse del minore;
il C.T.U. ha evidenziato, infine, che nell'attuale condizione non vi erano condizioni di grave pregiudizio per il minore, in quanto il suo rendimento è buono e lo
5 stesso si è inserito nel contesto scolastico e interagisce con i pari e con gli insegnanti senza manifestare problemi comportamentali, e verosimilmente tale equilibrio psichico era una conseguenza anche della possibilità a lui offerta di alternare la presenza delle figure significative, anche se le caratteristiche personologiche dell' erano di difficoltà e CP_1
labilità emotiva, e lo stesso continuava ad avere bisogno di cure e di supporto perché la sua salute fisica e mentale era precaria.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa
6 dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive,
l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che entrambi i coniugi già vivevano separati al momento della instaurazione del presente giudizio ed hanno espresso la comune volontà di pervenire ad una disgregazione del rapporto coniugale ormai del tutto inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
Quanto all'affidamento del figlio minore , si deve premettere Per_1
che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha novellato l'art. 155 c.c. stabilendo che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma
7 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che
i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593).
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso del figlio, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti e, ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto dei figli ad avere due genitori. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. La circostanza che l'NT presenti ancora caratteristiche personologiche di fragilità non è infatti sufficiente per escludere l'affidamento condiviso. Invero, il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come
8 contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto quando non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che
è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, nonché quando uno dei genitori appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo, ma tale valutazione non può essere fatta in modo astratto, dovendosi verificare caso per caso se l'affidamento condiviso possa arrecare danno alla prole, mentre nella fattispecie in esame l'affidamento condiviso sperimentato nel corso del giudizio non ha posto problemi applicativi ed al contrario a consentito al minore di coltivare la relazione con il padre e tutto vantaggio del suo benessere psichico.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del
17.01.2022, che, recependo l'accordo raggiunto sul punto dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, la domiciliazione privilegiata dello stesso presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato
9 rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali in modo gratificante per il figlio, come emerso chiaramente in sede di C.T.U., e con modalità tali da consentire una adeguata protezione del minore dai possibili pericoli derivanti dalla estrema fragilità del padre. Si può, nondimeno, accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente volta alla integrazione della suddetta disciplina con la previsione che l' debba dare conferma della CP_1
visita, calendarizzata ogni due settimane almeno due giorni prima, telefonicamente, alla . Pt_1
L'ordinanza presidenziale va, altresì, confermata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre a carico dell' CP_1
l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 200,00 a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto del fatto che lo stesso percepisce solamente un trattamento previdenziale INPS di circa €
631,00 mensili e verosimilmente incontra difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro anche in relazione alle fragilità connesse all'uso effettuato in passato di sostanze stupefacenti;
inoltre lo stesso deve provvedere al mantenimento anche di altra figlia e deve sostenere le spese necessarie per coltivare il rapporto con il figlio;
di conseguenza, la somma sopra Per_1
indicata, determinata nella loro autonomia dai genitori, appare adeguata e l'accordo sul punto non appare pregiudizievole per la prole. Appare, infine, opportuno specificare che il pagamento di detto assegno va effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della difficile prevedibilità dell'esito della lite in relazione alla complessità della situazione di fatto ed alla sua mutevolezza nel tempo, alla soccombenza reciproca ed alla circostanza che la decisione si basa in larga parte su un accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio. Quanto alle spese di
10 C.T.U. le stesse dovranno restare a carico di chi le ha anticipate, posto che entrambe le parti avevano interesse al relativo accertamento e che l' è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1939/2021 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Controparte_1
nato a [...] il [...] e nata Parte_1
a Vibo Valentia il 10 giugno 1990 uniti in matrimonio a AT
(CT) il 01.06.2014 con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 6 parte e serie C anno 2014;
2) affida il figlio minore , nato a [...] il [...] Per_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che i tempi di permanenza del figlio minore con il padre siano così regolati: il sabato dalle 11:00 alle 17:00 una volta ogni 15 giorni, salvo imprevisti tempestivamente comunicati, alla presenza della madre presso la casa dei nonni materni;
fa carico all' di dare conferma della visita, calendarizzata ogni CP_1
Parte_ due settimane almeno due giorni prima, telefonicamente, alla dispone che il padre ed i nonni possano chiamare
[...]
telefonicamente alle ore 19:30 tutti i giorni e prescrive alla Per_1
madre di rendersi disponibile in quell'orario ad agevolare il contatto telefonico;
dispone che nei periodi festivi, alternativamente nel periodo natalizio in un giorno compreso tra il 21 e il 23 dicembre la madre condurrà il bambino presso casa dei nonni paterni alla presenza del padre dalle 11:00 alle 17:00 dello stesso giorno;
nel
11 periodo pasquale in un giorno compreso tra il giovedì santo e il sabato santo il padre vedrà il bambino presso casa della madre dalle ore 11:00 alle 17:00 salvo diverso accordo;
nel periodo estivo (10 giugno- 10 settembre) se gli impegni lavorativi del padre e le sue condizioni lavorative lo consentiranno, questi potrà raggiungere il figlio a casa della madre tutti i sabati dalle 11:00 alle 17:00;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
un assegno mensile di e 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da rivalutare annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie preventivamente concordate siano divise al 50% ciascuno;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali e pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parre che le ha anticipate;
6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT
(CT) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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