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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/08/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 21 -1/2025 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.SS TT ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.SS Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.SS Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 21-1-2025 P.U., promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1
e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower A, e per eSS CP_2
(denominazione assunta da precedentemente denominata
[...] CP_3
, c.f. , p. IVA , Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona, in virtù di procura generale alla gestione dei propri crediti conferita da Controparte_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Radice,
-RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
P. IVA , in persona della liquidatrice CP_6 P.IVA_3 CP_7
, con sede in TORRENOVA (ME) VIA MAZZINI 31,
[...]
-RESISTENTE CONTUMACE-
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti della società ; CP_6
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fiSSzione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la ditta resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La creditrice istante ha allegato e provato di vantare un credito, nei confronti della società resistente, dell'importo di euro 486.504,08, oltre interessi e accessori, portato dalla sentenza n. 8818/2023 del 9.11.2023, emeSS dal Tribunale di Milano, notificata in data 4.1.2024, non opposta e quindi paSSta in giudicato.
La ricorrente ha altresì rappresentato che sussiste lo stato di insolvenza della società debitrice stante l'esistenza dell'ingente esposizione debitoria emergente dall'ultimo bilancio depositato nonché desumibile dal fatto che la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 23.9.2024.
La domanda di liquidazione giudiziale va accolta risultando integrati sia i requisiti soggettivi che oggettivi.
L'art. 33 CCII (ex art. 10 l. fall.), nel prevedere che la società può esser sottoposta a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, delinea una fictio iuris, la quale postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto, come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte (Cfr. ex multis Cass.
n. 5253 del 2017, rispetto alla precedente legge fallimentare, i cui concetti sono applicabili anche all'attuale disciplina). Il termine annuale costituisce in sostanza il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti: quello dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese e quello, di carattere generale, non del solo ceSSto imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici
(Cfr. Cass. n. 8932 del 2013).
Nel caso in esame è pacifico che la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti della società sia stata emeSS entro la scadenza del CP_6
richiamato termine annuale e quindi che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
tale sentenza risulta essere stata emeSS in data 9.11.2023, notificata in data 4.1.2024, e quindi paSSta in giudicato stante la mancata opposizione.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la domanda di liquidazione giudiziale è pertanto procedibile (in quanto presentata entro l'anno dall'avvenuta cancellazione della società debitrice) attesa anche la sussistenza della legittimazione della ricorrente.
Peraltro, tenuto conto dell'importo del credito azionato, unitamente a quelli emersi nel corso dell'istruttoria, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49
CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, atteso che non si è costituita nel presente giudizio.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza, anche e soprattutto tenuto conto del fatto che la steSS era stata posta in liquidazione e ad oggi risulta cancellata dal registro delle imprese e quindi inattiva.
Peraltro, oltre al debito nei confronti della ricorrente, la società risulta CP_6
debitrice di ulteriori somme anche a titolo di tributi e accessori (circa 970 mila euro nei confronti dell' e circa euro 850 mila nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, CP_8
cfr. attestazioni di cancelleria allegati al fascicolo).
Va richiamato quanto sostenuto in diverse pronunzie dalla Suprema Corte in merito all'insolvenza di una società in liquidazione volontaria e poi cancellata, come quella in esame.
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. f., ora art. 2 CCII deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cfr. Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 15167 del
2016).
Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito della conclusione del procedimento liquidatorio, tale principio implica che il fallimento intanto poSS essere dichiarato, in quanto al manifestarsi di un nuovo debito non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria che, per il suo contenuto e le sue specifiche connotazioni, consenta l'adempimento di quel debito (Cass. 1465 del 2019).
Nel caso di specie, la società è stata cancellata a seguito della conclusione del procedimento liquidatorio ed il debito in esame non è stato pagato, così come tutti gli altri debiti emersi nel corso della presente istruttoria.
Né risulta la sussistenza di crediti o di altro attivo che consenta l'adempimento dei debiti.
Sussiste, pertanto, anche il requisito dell'insolvenza.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società P. IVA CP_6
, in persona della liquidatrice , con sede in P.IVA_3 Controparte_7
TORRENOVA (ME) VIA MAZZINI 31,
NOMINA la Dott.SS TT AL Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale e l'elenco dei professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità a questo Tribunale a ricoprire l'incarico;
NOMINA
Curatore l'Avv. Stefano TRIMBOLI, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che- intervenuta l'accettazione- il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 05 novembre 2025, per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., mediante deposito, fino alle ore
9.00 di tale data, di note scritte sostitutive del verbale di udienza.
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la maSS attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in paSSto presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Presidente est.
(Dr.SS TT AL)
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.SS TT ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.SS Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.SS Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 21-1-2025 P.U., promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1
e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower A, e per eSS CP_2
(denominazione assunta da precedentemente denominata
[...] CP_3
, c.f. , p. IVA , Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona, in virtù di procura generale alla gestione dei propri crediti conferita da Controparte_5
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Radice,
-RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
P. IVA , in persona della liquidatrice CP_6 P.IVA_3 CP_7
, con sede in TORRENOVA (ME) VIA MAZZINI 31,
[...]
-RESISTENTE CONTUMACE-
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti della società ; CP_6
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fiSSzione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la ditta resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La creditrice istante ha allegato e provato di vantare un credito, nei confronti della società resistente, dell'importo di euro 486.504,08, oltre interessi e accessori, portato dalla sentenza n. 8818/2023 del 9.11.2023, emeSS dal Tribunale di Milano, notificata in data 4.1.2024, non opposta e quindi paSSta in giudicato.
La ricorrente ha altresì rappresentato che sussiste lo stato di insolvenza della società debitrice stante l'esistenza dell'ingente esposizione debitoria emergente dall'ultimo bilancio depositato nonché desumibile dal fatto che la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 23.9.2024.
La domanda di liquidazione giudiziale va accolta risultando integrati sia i requisiti soggettivi che oggettivi.
L'art. 33 CCII (ex art. 10 l. fall.), nel prevedere che la società può esser sottoposta a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, delinea una fictio iuris, la quale postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto, come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte (Cfr. ex multis Cass.
n. 5253 del 2017, rispetto alla precedente legge fallimentare, i cui concetti sono applicabili anche all'attuale disciplina). Il termine annuale costituisce in sostanza il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti: quello dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese e quello, di carattere generale, non del solo ceSSto imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici
(Cfr. Cass. n. 8932 del 2013).
Nel caso in esame è pacifico che la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti della società sia stata emeSS entro la scadenza del CP_6
richiamato termine annuale e quindi che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
tale sentenza risulta essere stata emeSS in data 9.11.2023, notificata in data 4.1.2024, e quindi paSSta in giudicato stante la mancata opposizione.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la domanda di liquidazione giudiziale è pertanto procedibile (in quanto presentata entro l'anno dall'avvenuta cancellazione della società debitrice) attesa anche la sussistenza della legittimazione della ricorrente.
Peraltro, tenuto conto dell'importo del credito azionato, unitamente a quelli emersi nel corso dell'istruttoria, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49
CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, atteso che non si è costituita nel presente giudizio.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza, anche e soprattutto tenuto conto del fatto che la steSS era stata posta in liquidazione e ad oggi risulta cancellata dal registro delle imprese e quindi inattiva.
Peraltro, oltre al debito nei confronti della ricorrente, la società risulta CP_6
debitrice di ulteriori somme anche a titolo di tributi e accessori (circa 970 mila euro nei confronti dell' e circa euro 850 mila nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, CP_8
cfr. attestazioni di cancelleria allegati al fascicolo).
Va richiamato quanto sostenuto in diverse pronunzie dalla Suprema Corte in merito all'insolvenza di una società in liquidazione volontaria e poi cancellata, come quella in esame.
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. f., ora art. 2 CCII deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cfr. Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 15167 del
2016).
Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito della conclusione del procedimento liquidatorio, tale principio implica che il fallimento intanto poSS essere dichiarato, in quanto al manifestarsi di un nuovo debito non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria che, per il suo contenuto e le sue specifiche connotazioni, consenta l'adempimento di quel debito (Cass. 1465 del 2019).
Nel caso di specie, la società è stata cancellata a seguito della conclusione del procedimento liquidatorio ed il debito in esame non è stato pagato, così come tutti gli altri debiti emersi nel corso della presente istruttoria.
Né risulta la sussistenza di crediti o di altro attivo che consenta l'adempimento dei debiti.
Sussiste, pertanto, anche il requisito dell'insolvenza.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società P. IVA CP_6
, in persona della liquidatrice , con sede in P.IVA_3 Controparte_7
TORRENOVA (ME) VIA MAZZINI 31,
NOMINA la Dott.SS TT AL Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale e l'elenco dei professionisti che hanno manifestato la loro disponibilità a questo Tribunale a ricoprire l'incarico;
NOMINA
Curatore l'Avv. Stefano TRIMBOLI, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che- intervenuta l'accettazione- il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 05 novembre 2025, per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., mediante deposito, fino alle ore
9.00 di tale data, di note scritte sostitutive del verbale di udienza.
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la maSS attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in paSSto presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Presidente est.
(Dr.SS TT AL)