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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
OGGETTO: responsabilità professionale nella causa iscritta al n. 472 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
Parte_1
con sede legale in Cagliari, nel Viale Poetto n. 312, codice fiscale
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Alghero n. 45 presso lo studio dell'avvocato VA Faa che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione del 19.10.2009;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Milano, Controparte_1
codice fiscale e partita iva n. elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Cagliari via Alghero n. 54 presso lo studio dell'Avv. Marco Tomba che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti datata 27.04.2017, rogito Notaio in Torino, Rep 81957 Rac 38077; Per_1
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
, nata a [...] il [...], C.F. CP_2
, , nata a [...] il [...], C.F._1 CP_3
C.F. , entrambe residenti in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari viale Regina EL N. 7 presso lo studio dell'avv. Emanuele Pizzoccheri Orofino che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Corrado Lecis in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
nato a [...] l'[...], ivi residente, C. F. Controparte_4
; , nata a [...] il [...], C.F._3 CP_5 residente in [...], C.F. ; , C.F._4 _2
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. , C.F._5
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Regina EL, 7 presso lo studio dell'avv. Emanuele Pizzoccheri Orofino che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Corrado Lecis in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 29.2.2024;
APPELLATI
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, riformare l'impugnata sentenza:
1) previa sospensione dell'esecutività della sentenza oggi oggetto di impugnazione per i motivi esposti nella parte premesse motiva;
2) si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello accolta l'istanza di estensione e conseguente ammissione dei capi dedotti per l'interrogatorio formale anche nei confronti dei testi di parte convenuta come richiesto all'udienza del Pt_1
7.02.2012, istanza reiterata anche alle udienze dell'11.10.2012 e del
6.12.2012, e ribadite in sede di comparsa conclusionale e di replica, ammettendo l'audizione dei testi anche sui capi dedotti per l'interrogatorio formale indicati anche qualificati per la prova per testi;
3) accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza accogliendo le conclusioni formulate in primo grado nella comparsa di costituzione del
19.10.2009, ribadite nell'atto di citazione per chiamata di terzo ex art. 296
c.p.c. del 16.11.2009 e formulate all'udienza dell'1.7.2015, all'udienza del
18.11.2015 e all'udienza dell'11.12. 2018 ossia: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: A) rigettare ogni domanda degli attori nei confronti dell'
[...]
in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto;
B) nella deprecata ipotesi in cui venisse accertata una pur minima responsabilità dell' Parte_1
condannare la società di assicurazione chiamata in causa, a
[...]
manlevare la stessa da ogni e qualsiasi risarcimento o altro effetto negativo derivante dalla condanna;
C) con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
D) nell'ipotesi di condanna al pagamento dei danni, in via subordinata, accertare la mala gestio del sinistro da parte dell'Assicurazione
e condannare la stessa a manlevare la società convenuta, da ogni e Pt_1
qualsiasi onere.
4) con condanna alle spese, diritti ed onorari dei diversi gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata La (come da Controparte_1
comparsa di costituzione):
“Premesso quanto sopra esposto, riservata ogni altra difesa, si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta voglia : a) in via principale, accogliere il gravame proposto dall'appellante avverso la sentenza di primo grado laddove questa ha statuito la sussistenza di responsabilità dell' per Pt_1
l'infortunio occorso al il 04.05.2004 e per il successivo Persona_2
decesso di questi, nonché laddove ha condannato detto ente a risarcire agli attori in primo grado, odierni appellati, i danni a costoro conseguiti jure proprio e jure hereditario, dai fatti di causa;
con vittoria delle spese giudiziali dell'appello; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui in appello venga confermata anche solo in parte la statuizione di responsabilità dell' Pt_1
per il sinistro per cui è causa e per i danni derivatine, rigettare siccome infondata la doglianza sollevata dall'appellante avverso la sentenza di primo grado laddove questa ha rigettato la richiesta dell' di essere manlevata Pt_1
ultra massimale dalla con vittoria delle spese Controparte_1 giudiziali del secondo grado di giudizio.”
Nell'interesse delle appellate ed (come da CP_2 CP_3
comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione:
- Rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto e, per l'effetto - Confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1711 del
2019,
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rifusione spese generali, cassa avvocati ed Iva.”
Nell'interesse degli appellati , , Controparte_4 CP_5 _2
(come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione:
- Condanni le parti avverse in favore dei signori VA, EL e Pt_2
al risarcimento di tutti i danni a titolo di invalidità temporanea totale e
[...]
parziale conseguito a a causa delle lesioni occorse nel Persona_2
sinistro del 19 maggio 2004, nonché le condanni al risarcimento del danno da invalidità permanente riferibile agli esiti del sinistro per cui è causa, secondo il criterio del cosiddetto “danno differenziale”, ed infine al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dallo sconvolgimento della vita familiare riferibile alle patologie dall'aggravamento dello stato di salute di ER
.
[...]
- Confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1711 del
2019 nel resto.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda oggetto di giudizio può essere riassunta nei termini esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato,
, in proprio e in qualità di tutore del figlio , CP_2 Persona_2
e hanno citato in giudizio davanti al Controparte_4 CP_5 CP_3
Tribunale di Cagliari l Controparte_6
Cagliari, esponendo che:
[...]
- in data 4 maggio 2004 l'interdetto era stato ricoverato Persona_2
presso il centro di Domusnovas per essere sottoposto ad un Pt_1
trattamento riabilitativo di 60 giorni prorogabili, essendo affetto da epilessia tipo grande male, oligofrenia, psicosi schizofrenica;
- il giorno 19 maggio 2004 , mentre si trovava nella palestra sita ER
al primo piano del Centro unitamente al suo gruppo, a seguito dell'apertura della finestra da parte dell'educatore , era salito sul Persona_3
parapetto della finestra, nel tentativo di fuggire, ed era caduto impattando al suolo da circa quattro metri;
- a seguito della caduta e dei traumi da essa derivanti, aveva ER subito perciò un danno all'integrità psico-fisica c.d. danno biologico nella misura stimata dal consulente tecnico di parte come da relazione allegata dell'80-85 %;
- tale caduta era dovuta ad omessa attività di controllo e vigilanza da parte della convenuta, che era perciò da considerarsi inadempiente ai propri obblighi contrattuali assunti con il ricovero del paziente ed era perciò civilmente responsabile dei danni occorsi agli attori.
Conseguentemente, gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da , nonché di quello, Persona_2
qualificabile come danno parentale, subito in via riflessa dai genitori CP_2
e e dalle sorelle e .
[...] Controparte_4 CP_3 CP_5
Si è costituita in giudizio l che ha richiesto il rigetto della Pt_1
domanda, eccependo che:
- il Centro era un presidio di riabilitazione globale, non un centro psichiatrico di tipo manicomiale, non essendo perciò previste misure di sicurezza quali sbarre alle finestre o mezzi di contenzione fisica del paziente;
- l'evento verificatosi era da ricondurre al caso fortuito o comunque a circostanze del tutto imprevedibili ed inevitabili, poiché l'educatore
aveva aperto la finestra per consentire il ricambio d'aria mentre Per_3
gli ospiti uscivano, lasciando la tapparella abbassata, ma improvvisamente un altro ospite, , lanciò tavoli e sedie e il andò Persona_4 Per_3
in soccorso del collega per affrontare la situazione;
in detto Testimone_1
frangente il sollevò la tapparella e si gettò fuori dalla finestra, ER risultando perciò impossibile per gli operatori evitare l'evento;
Ha poi richiesto l'autorizzazione, concessa, a chiamare in causa la
perché la manlevasse per l'ipotesi di accoglimento Controparte_1
delle domande attoree.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, Controparte_1
preliminarmente, la prescrizione del diritto contrattualmente fatto valere dall' per decorso del termine di cui all'art. 2952, 2 comma c.c. e, nel Pt_1
merito, richiesto il rigetto delle domande attoree siccome infondate.
In data 30.06.2015 gli attori, unitamente a , fratello di _2
, hanno depositato ricorso per la prosecuzione del giudizio dando ER
atto del decesso di avvenuto in data 25.12.2013, esponendo Persona_2
peraltro che:
- il decesso intervenuto era da porsi in rapporto di causalità con il fatto generatore del danno e della responsabilità civile già fatto valere con
l'originario atto di citazione e che, perciò, era ammissibile la domanda, che veniva infatti proposta, di risarcimento del danno parentale e morale sofferto per la morte del figlio e fratello . Persona_2
Di tal che, gli attori si costituivano in giudizio agendo, iure hereditatis, per ottenere il risarcimento del danno biologico sofferto da
per effetto della caduta originaria e fino alla sua morte;
Persona_2
nonché, iure proprio, in ragione della circostanza per cui l'evento morte era da porsi in rapporto di causalità con la condotta omissiva fatta valere con
l'originario atto di citazione, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre al danno patrimoniale per le spese funebri sostenute.
Si sono costituite in giudizio l' e la che Pt_1 Controparte_1 hanno eccepito l'insussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento originariamente allegato della struttura e l'evento mortale occorso a
[...]
, chiedendo perciò il rigetto delle domande ulteriori poste dagli ER
attori.
La causa è stata istruita con prove documentali, prova testimoniale e con CTU medico-legale sulla persona dell'interdetto , con Persona_2
altra CTU per accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la morte di
e le lesioni riportate dallo stesso a seguito del sinistro di cui ER
trattasi e, infine, con CTU medico- legale sulle persone degli attori originari per accertare l'esistenza dei danni lamentati.”
Con sentenza n. 1711/2019 pubblicata il 17 luglio 2019 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“
1. Accertata la responsabilità dell'
[...]
condanna l' Controparte_7 [...] di Cagliari al Controparte_6
pagamento, in favore di , , CP_2 Controparte_4 CP_5 CP_3
, , quali eredi di , la somma complessiva
[...] _2 Persona_2 di euro € 499.488,33, iure hereditatis, per il danno terminale patito dal de cuius, nonché la somma di euro 4.542,26, a titolo di danno patrimoniale per spese funebri, oltre interessi dalla data della decisione e sino al saldo;
2. Accertata la responsabilità dell' Controparte_6
Sezione di Cagliari, condanna l'
[...] [...]
Sezione di Cagliari al Controparte_6
pagamento, in favore di , della somma di euro 368.071,90, a CP_2
titolo di danno non patrimoniale per lo sconvolgimento della vita familiare
(lesione e perdita del rapporto parentale); in favore di della Parte_3
somma di euro 220.843,14 a titolo di danno non patrimoniale per lo sconvolgimento della vita familiare (lesione e perdita del rapporto parentale); in favore di della somma di euro 122.690,62 a titolo CP_5
di danno non patrimoniale per lo sconvolgimento della vita familiare (lesione
e perdita del rapporto parentale); in favore di della somma di CP_3
euro 98.152,50 a titolo di danno non patrimoniale per lo sconvolgimento della vita familiare (lesione e perdita del rapporto parentale); in favore di
della somma di euro 24.601,90 a titolo di danno non _2
patrimoniale per la perdita del rapporto parentale (morte del congiunto), tutte oltre interessi dalla data della decisione e sino al saldo;
3. Condanna l' Controparte_6
– Sezione di Cagliari, in favore di , ,
[...] CP_2 Controparte_4 CP_5
, , in solido tra loro, delle spese processuali che CP_3 _2
liquida, in € 13.430,00 quanto ai compensi, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisoria, oltre le spese vive documentate pari ad euro 348 e oltre spese generali e accessori come per legge;
4. Pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico dell'
[...]
Cagliari, con Controparte_6
onere di rifusione a favore della parte che le abbia effettivamente anticipate;
5. Condanna la terza chiamata a tenere indenne Controparte_1
l' Controparte_7 dal pagamento di tutte le somme di cui ai punti 1), 2), 3), 4) che
[...] quest'ultima andrà a pagare in favore di , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , nei limiti del massimale di polizza pari ad
[...] CP_3 _2
euro 200.000;
6. Condanna la terza chiamata alla rifusione, in Controparte_1 favore dell' Controparte_6
Cagliari, delle spese processuali di chiamata in causa e di
[...]
resistenza, queste ultime previa riduzione proporzionale ex art. 1917, 3 comma c.c., che liquida complessivamente, in € 7.795,00 quanto ai compensi, di cui € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, €
3.780,00 per la fase istruttoria ed € 2.025,00 per la fase decisoria, oltre le spese generali e gli accessori come per legge;
7. Condanna la terza chiamata alla rifusione, in Controparte_1 favore dell' Controparte_6
Sezione di Cagliari, delle spese processuali di resistenza, queste ultime previa riduzione proporzionale ex art. 1917, 3 comma c.c. pari ad un quarto (1/4), che liquida complessivamente, in € 3.357, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.”
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2019 ha proposto appello l' Controparte_6
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituite in giudizio ed nonché La CP_2 CP_3
che ha proposto appello incidentale. Sono Controparte_1
rimasti contumaci , e . _2 CP_5 Controparte_4
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disposto con ordinanza del 2 marzo 2021 il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 5 maggio 2023 la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Con sentenza non definitiva n. 26/2024 pubblicata il 23 gennaio 2024 la Corte ha così statuito:
“
1. Rigetta il primo motivo di appello e, per l'effetto, accerta che l
[...]
è responsabile del sinistro Controparte_6
occorso a il 19.5.2004; Persona_2 2. Rigetta la domanda degli attori volta a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale per spese funebri.”
La causa è stata rimessa in istruttoria e con separata ordinanza è stata disposta una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa di costituzione depositata il 29 febbraio 2024 si sono costituiti tardivamente in giudizio , e Controparte_4 CP_5 Pt_2
, dichiarando di aderire alle conclusioni ed alle difese formulate da
[...]
e . CP_2 CP_3
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata nuovamente tenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con nuova assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza non definitiva, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto che “in relazione all'evento allegato dagli attori in citazione, i.e. la caduta di e le lesioni da esso Persona_2 subite […] sia rimasta provata la responsabilità della struttura convenuta, il cui inadempimento ai propri obblighi di vigilanza e controllo è stato causa efficiente dell'evento verificatosi.”, rigettando il primo motivo di appello con il quale l' aveva censurato detta statuizione, motivo al quale aveva Pt_1 aderito l'assicurazione, proponendo appello incidentale.
Con riguardo alle conseguenze derivanti dall'evento, la Corte ha accolto il secondo motivo di impugnazione con il quale l' aveva Pt_1
censurato la sentenza laddove aveva ritenuto sussistente il nesso eziologico tra il decesso del ed il sinistro, motivo anch'esso fatto proprio ER dall'assicurazione con l'appello incidentale.
Alla luce dei risultati acquisiti con il nuovo accertamento peritale da essa disposto, la Corte ha ritenuto, aderendo alle conclusioni dell'ausiliario da essa nominato, che il sovradosaggio della terapia anticoagulante sia stato
“l'unico momento eziologicamente rilevante nella determinazione della emorragia che ha condotto alla morte del paziente ” in Persona_2
quanto, in forza della teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici, detta emorragia deve essere ricondotta non alla terapia conseguente alla patologia derivante dalla caduta, ma al fatto imprevedibile e straordinario del sovradosaggio che ha innescato un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato delle lesioni patite, ed alla mancata attivazione del ricovero ospedaliero fin dal 20 dicembre 2013 che avrebbe consentito di mettere in atto un percorso terapeutico salvavita.
Letta la comparsa conclusionale depositata il 10 marzo 2025 dagli appellati , si osserva che con la sentenza non definitiva, con CP_8
accertamento non più suscettibile di essere rimesso in discussione con la presente decisione, in accoglimento del secondo motivo di appello dell' Pt_1
la Corte ha escluso che il decesso di sia causalmente Persona_2 riconducibile all'evento del 19 aprile 2004, talché sono inconferenti le argomentazioni sviluppate riguardo a detta questione.
Accolto il secondo motivo di appello, avuto riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda degli attori avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nonché il risarcimento del danno patrimoniale per spese funebri.
Sul risarcimento del danno sofferto da Persona_2
A seguito della sentenza non definitiva la Corte ha disposto una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il danno non patrimoniale sofferto da dalla data del sinistro fino alla Persona_2 data del decesso, valutate le conseguenze dell'evento traumatico, dovendo essere riformata la sentenza laddove aveva liquidato tale danno applicando i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di danno biologico cosiddetto terminale nonché laddove il Tribunale aveva omesso di valutare le gravi patologie da cui il era affetto prima del verificarsi dell'evento dannoso ER
sia ai fini della quantificazione del danno biologico da lui riportato sia ai fini della liquidazione del danno da sconvolgimento della vita dei familiari, considerato che dallo stesso colloquio intervenuto con i medici del Centro
A.I.A.S. prima del ricovero del congiunto era emersa una situazione di vita familiare infelice e problematica a causa delle difficoltà di gestione di
, interessato fin dalla primissima età da varie vicissitudini, ER accogliendo il relativo motivo formulato dall'appellante. Alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva è di tutta evidenza l'infondatezza della richiesta di conferma della sentenza del
Tribunale sotto il profilo del quantum formulata nella richiamata comparsa conclusionale dagli appellati che, nella memoria di replica, CP_8
aderiscono al criterio di liquidazione del cosiddetto danno differenziale esposto dalla compagnia di assicurazione nella comparsa conclusionale depositata il 7 marzo 2025 per quanto riguarda il danno sofferto da ER
, insistendo per la liquidazione del risarcimento dei danni patiti iure
[...]
proprio.
All'esito degli ulteriori accertamenti peritali espletati, lette le conclusioni dell'ausiliario alle quali il Collegio ritiene di aderire in quanto sorrette da esauriente motivazione e sulle quali nessuno dei consulenti di parte ha formulato osservazioni, risulta provato che:
- in conseguenza del sinistro del 19 maggio 2004 è conseguito a ER
un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30, corrispondente
[...]
ai ricoveri ospedalieri dovuti sia alle conseguenze dirette del trauma sia alle conseguenze intercorrenti (pancreatite e broncopolmonite); il CTU ha invece escluso che possa configurarsi un danno biologico temporaneo parziale in quanto, stante la natura e la consistenza delle lesioni che avevano costretto all'allettamento , i postumi si erano rapidamente voluti verso Persona_2
lo stato di immodificabilità configurante un danno biologico permanente.
- accertato un danno biologico permanente complessivo nella misura del 90%
e valutato nel 70% il danno biologico permanente riferibile alle condizioni psicofisiche del Sitzia antecedenti all'evento del 19 maggio 2004, “gli esiti del sinistro del 19 maggio 2004 sono riconoscibili in un danno differenziale del 20%, identificabile nella fascia del danno dal 71% al 90%.” (così CTU).
Con riguardo alle conseguenze dell'evento del 19 maggio 2004, pare importante precisare che nella prima delle relazioni depositate nel corso del presente giudizio, contrariamente a quanto dedotto dall' nel suo atto di Pt_1 appello, l'ausiliario ha ricondotto causalmente all'incidente la polineuropatia da cui era affetto , conseguenza dell'immobilizzazione al Persona_2
letto non contrastabile con la mobilità attiva e passiva, percorso non attivabile per il danneggiato sia per gli esiti stessi delle multiple lesioni sia per le condizioni di base del paziente. Dovendo procedere alla liquidazione del danno questa Corte deve applicare le Tabelle milanesi elaborate nell'anno 2024 (vedasi nota del 4 giugno 2024 dell'Osservatorio), dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dall'attore. Si richiama l'esauriente motivazione di
Cass., n. 21245/2016 nonché Cass., n. 7272/2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).”. e in motivazione Cass., n. 33770/2019: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette
Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del
Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.”
Non trova infatti applicazione ratione materiae e comunque ratione temporis il D.P.R. 13 gennaio 2025 n.12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, Supplemento Ordinario n. 4, con la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (anche nota come tabella lesioni macropermanenti), conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. Con riguardo al danno biologico temporaneo, si ritiene di riconoscere il valore massimo, ovvero il valore base nelle due componenti per danno biologico/dinamicorelazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con l'aumento personalizzato del 50%, in considerazione del fatto che l'intero periodo di 30 giorni è stato trascorso in regime di ricovero ospedaliero.
A titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo deve essere riconosciuta la somma di euro 5190,00 (euro 173,00 × 30).
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da invalidità permanente, come già anticipato in sede di formulazione del quesito, deve aversi riguardo al cosiddetto danno differenziale, stanti le patologie preesistenti che affliggevano il danneggiato. Così Cass., n. 26851/2023: “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.”
La liquidazione del danno da invalidità permanente secondo il criterio del cosiddetto danno differenziale è domandata anche da , Controparte_4
e nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di CP_5 _2
costituzione depositata il 29 febbraio 2024 nonché dall'assicurazione nella comparsa conclusionale depositata il 7 marzo 2025.
Prima di procedere alla liquidazione del danno pare opportuno richiamare, con riguardo al procedimento da seguirsi, la recente ordinanza n.7892/2024 della Suprema Corte secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.”
Nel caso scrutinato si ritiene di riconoscere, oltre al risarcimento per il “danno biologico/dinamico-relazionale” anche la voce risarcitoria per il
“danno da sofferenza soggettiva interiore” media, ovvero il danno morale conseguente con ogni ragionevole presunzione alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
All'epoca del sinistro, 19 maggio 2004, il aveva 27 anni, ER
essendo nato il [...].
Il CTU ha accertato che egli, alla data del 19 maggio 2004, aveva una invalidità permanente complessiva quantificabile nel 90%, di cui il 70% ascrivibile allo stato patologico preesistente.
Il risarcimento del danno da invalidità permanente, comprensivo delle due suddette componenti, in relazione all'età risulterebbe pari pertanto ad euro 295.292,00, pari alla differenza tra euro 1.119.405,00 (invalidità 90%) ed euro 824.113,00 (invalidità 70%).
Occorre tuttavia considerare, come sopra detto che è Persona_2
deceduto, nel corso del giudizio di primo grado, il 25 dicembre 2013; con la sentenza non definitiva, come sopra esposto, la Corte ha escluso che la morte del danneggiato possa essere posta in collegamento causale con l'infortunio patito. Devono pertanto richiamarsi “le pronunce nelle quali è stato stabilito che in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n.
14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre
2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913).” (così in motivazione Cass., n. 41933/2021).
La Corte ritiene di dover liquidare il risarcimento del danno da invalidità permanente avuto riguardo ai principi sanciti dalla Suprema Corte
n. 41933/2021 che ha sottoposto a revisione critica la tabella milanese sul cosiddetto danno da premorienza, evidenziandone le criticità che conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione e non conformi al criterio fondamentale dell'equità, per poi concludere che per tale motivo essa “non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno”.
Rimandando all'esauriente motivazione dell'ordinanza in ordine a dette criticità, si ritiene utile ai fini di causa riportare il criterio alternativo indicato dalla Corte nell'ordinanza n.29832/2024: “Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” Tali principi sono stati ribaditi più recentemente da Cass.,
n.8481/2025.
Il risarcimento del danno da invalidità permanente spettante a e oggi ai suoi eredi è pari ad euro 54.683,70 alla data attuale Persona_2
(euro 295.292,00: 54 anni x 10 anni;
dove 54 anni sono il numero di anni che sarebbe vissuto , se non fosse morto a 37 anni [36 anni 10 Persona_2 mesi 2 giorni], avuto riguardo alla durata media della vita che secondo l'Istat
è per il maschio di 81,4 anni [arrotondato a 81 anni]; e 10 anni [9 anni 7 mesi
19 giorni] il numero di anni effettivamente da lui vissuti dopo l'incidente,
essendo deceduto il 25 dicembre 2013).
Il risarcimento del danno non patrimoniale che sarebbe spettato a alla data della presente decisione è pertanto pari ad: Persona_2
- euro 54.683,70 (danno differenziale da invalidità permanente del 20%);
- euro 5.190,00 (30 giorni di invalidità temporanea assoluta in regime di ricovero;
per un totale di euro 59.873,70.
Essendo la somma di euro 59.873,70 determinata alla data attuale, essa deve essere devalutata alla data del 19 maggio 2004 (euro 41.292,21) e trattandosi di debito di valore su tale somma, deve essere riconosciuto anche il maggior danno per la sua ritardata disponibilità dalla data dell'illecito alla data del pagamento, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data del pagamento.
Quantificato il danno da ritardato adempimento in euro 17.314,43, agli eredi di deve essere riconosciuto il diritto di vedersi Persona_2
corrispondere iure hereditatis la somma di euro 77.188,13, comprensiva del danno da ritardato adempimento, oltre interessi dalla data della presente decisione al saldo.
Si evidenzia che il criterio di calcolo adottato da questa Corte è il criterio esposto anche dall'assicurazione nella comparsa di costituzione depositata il 7 marzo 2025.
Sul risarcimento del danno iure proprio dei familiari di Persona_2 Con riguardo ai familiari di , come sopra detto, la Persona_2
Corte con la sentenza non definitiva ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri.
Il Tribunale ha liquidato il pregiudizio da stravolgimento della vita familiare, valutando unitariamente le conseguenze derivanti dall'illecito con riferimento tanto a quelle correlate al periodo di durata della lesione dell'integrità psico-fisica di tanto a quelle derivanti dalla sua ER
successiva e connessa morte, applicando le tabelle di Milano elaborate per la perdita del rapporto parentale.
Con il terzo motivo di impugnazione l' censura la sentenza Pt_1
laddove aveva riconosciuto un risarcimento del danno da sconvolgimento della vita dei familiari, in quanto già prima dell'evento la situazione della famiglia era infelice, come era emerso dal colloquio con i medici ER dell' prima del ricovero , dovendosi considerare anche tutte Pt_1 ER
le vicissitudini che lo avevano interessato fin da bambino nonostante le cure e le attenzioni dei genitori.
Il motivo è infondato nella parte in cui contesta il diritto al risarcimento dei danni sofferti dai familiari di per lo ER
sconvolgimento della loro vita familiare.
Sulla questione pare in primo luogo opportuno riportare il chiaro passo motivazionale di Cass., n.13540/2023 “E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).[…]. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del
2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati
(Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).”.:
Le risultanze delle prove testimoniali riportate anche in sentenza (pag.
27: “il salone della casa era stato adibito a camera da letto di CP_8
e dei genitori, che gli stessi assistevano nel controllo ER ER della peg, del catetere e nell'aspirazione del catarro bronchiale…” e gli accertamenti demandati al CTU officiato da questa Corte, hanno consentito di accertare che, considerate le perdite di autonomia del paziente il cui stato, successivamente all'evento del 19 maggio 2004, era quello di un soggetto allettato con necessità di assistenza continuativa, e l'impossibilità di procedere verso un percorso rieducativo, le lesioni intervenute a seguito del trauma per cui è causa avevano assunto un ruolo assai rilevante nella quotidianità familiare. “L'assoluta perdita dell'autonomia del giovane - dovuta all'obbligo di allettamento irreversibile - ha fatto gravare sulla famiglia ogni peso derivante dalla gestione quotidiana delle necessità igienico-assistenziali dello stesso, modificando radicalmente la vita del nucleo familiare almeno fino al decesso dello stesso avvenuto il 25 dicembre
2013, dopo un breve ricovero ospedaliero.” (così seconda CTU pag. 13)
Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno de quo la Corte richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella motivazione dell'ordinanza n. 36560/2023: “..ciò posto – fermo il carattere sostanzialmente apparente della motivazione sul punto elaborata dal giudice
a quo – varrà nella specie richiamare l'incidenza dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità nella parte in cui afferma che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macro leso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del
17/05/2023, Rv. 667659 – 02)”.
Occorre infatti rammentare che “le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa
Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (in motivazione Cass., n. 13540/2023).
Tanto premesso, devono essere considerate distintamente le varie posizioni al fine di individuare il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno dovuto;
al riguardo si evidenzia che non è stata oggetto di impugnazione la graduazione dei risarcimenti in relazione all'attività di assistenza prestata dai singoli familiari, accertata nella sentenza impugnata alla luce delle risultanze istruttorie, così come valutate dal Tribunale
Le tabelle di Roma aggiornate nel 2025, utilizzate per la quantificazione del risarcimento de quo, determinano il valore a punto distinguendo “le due diverse componenti del “danno “morale” vale a dire
l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale su due specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto […] quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterna del soggetto.”:
- danno soggettivo euro 3.533,06;
- sconvolgimento vita euro 3.533,06; euro 2.491,65 in presenza di riconoscimento di diritto alla assistenza quale danno patrimoniale al danneggiato o diritto ad indennità di invalidità ed assistenza da parte dello
Stato.
Le tabelle prendono poi in considerazione i parametri rappresentati dalla relazione di parentela con il danneggiato (A), il numero dei soggetti (B),
l'età del danneggiato (C) e l'età del parente (D) nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Nel caso di specie si terrà conto, anche per il risarcimento ora considerato, del danno differenziale ed il Collegio ritiene di apportare i necessari correttivi, considerati gli accertamenti già definitivamente effettuati dal Tribunale.
Si evidenzia che i calcoli sono stati effettuati considerando l'ultimo indice disponibile ovvero quello del mese di aprile 2025.
I. La posizione dei genitori.
Il Tribunale ha accertato, alla luce delle deposizioni testimoniali, che la madre ha prestato assistenza senza soluzione di continuità in favore del figlio, abbandonando per tale ragione le sue abitudini sociali.
Con riguardo invece al padre, il giudice di prime cure alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso al CTU da esso officiato ha ritenuto equo liquidare una somma di poco superiore al valore base.
Si riporta il relativo passaggio della sentenza: “ in relazione a
[...]
padre di richiamate tutte le specifiche allegazioni CP_4 Persona_2 e prove allo stesso relative, in particolare con riferimento alle dichiarazioni dallo stesso rese al CTU in sede di esame peritale, certamente rilevanti, leggendosi nella relazione del Dott. che “Ha sempre svolto Per_5
regolarmente il suo lavoro di pescatore affiliato alla cooperativa in quanto a casa vi erano la moglie e le figlie;
(…) D. Che tipo di assistenza dava a
[...]
e con quale impegno orario? R. Pressoché nulla, in particolare ER
riferisce di non aver mai effettuato assistenza sanitaria quale per esempio
l'aspirazione tracheo-bronchiale; D. In che modo è cambiata la sua vita quotidiana nel periodo di malattia di ha variato gli spazi Persona_2
dedicati al suo benessere (attività Sportiva, hobby, impegni sociali)? R.
Nessuna variazione, non ha mai praticato attività sportiva, non ha hobby, non riveste impegni sociali in quanto troppo impegnato nello svolgere la sua attività lavorativa;
D. Ha dovuto cambiare o rinunciare ad aspetti della sua vita affettiva nel periodo di malattia di ? R. Nessun Persona_2 cambiamento” (pag. 12-13 relazione 20.05.2017)…”
Alla luce delle dichiarazioni rese da , si ritiene di Controparte_4
riconoscere alla il coefficiente 1 in relazione al parametro B) CP_2
considerandola come unico genitore che ha prestato assistenza.
Ad essa va riconosciuto il valore del punto nelle due componenti, per un totale di euro 7.066,12.
Considerati per il parametro A) 20 punti, per il parametro B) il coefficiente 1, per il parametro C) 8 punti, per il parametro D) 4 punti, alla devono essere riconosciuti 32 punti. CP_2
Quindi:
32 punti x euro 7066,12 x 90% = euro 203.504,25
32 punti x euro 7066,12 x 70% = euro 158.281,08.
Il risarcimento spettante alla per il titolo scrutinato è pari, alla CP_2
data attuale, ad euro 45.223,17 (euro 203.504,25 - euro 158.281,08 ) oltre il danno da ritardato adempimento, calcolato come sopra detto, pari ad euro
13.077,72, per un totale di euro 58.300,89.
A , considerati per il parametro A) 20 punti, per il Controparte_4
parametro B) il coefficiente 0,8, per il parametro C) 8 punti, per il parametro
D) 3 punti, devono essere riconosciuti 31 punti. Non risultando, alla luce delle sue stesse dichiarazioni, un'assistenza materiale, si ritiene di riconoscere soltanto la componente del danno morale soggettivo. Quindi:
31 punti x 0,8 x euro 3533,06 x 90% = euro 78.857,89
31 punti x 0,8 euro 3533,06 x 70% = euro 61.333,92
Il risarcimento spettante a per il titolo scrutinato è Controparte_4
pari, alla data attuale, ad euro 17.523,97 (euro 78.857,89 - euro 61.333,92) oltre il danno da ritardato adempimento, calcolato come sopra detto, pari ad euro 5.067,62, per un totale di euro 22.591,59.
II. La posizione delle sorelle
Con riguardo alle sorelle EL ed , il Tribunale, seppure in via CP_3
gradata, ha riconosciuto che esse, conviventi con (EL fino a solo ER un anno dalla sua morte sebbene fosse sposata), abbiano svolto un'assistenza costante al fratello, la prima anche in relazione all'assistenza nell'aspirazione tracheo- bronchiale, la seconda in supporto dell'assistenza prestata dal personale domiciliare in relazione all'igiene del fratello.
Considerati per il parametro A) 15 punti, per il parametro C) 8 punti, per il parametro D) 5 punti, a ciascuna delle due sorelle devono essere riconosciuti 28 punti.
Considerata la graduazione nell'assistenza del fratello fatta dal
Tribunale, non oggetto di impugnazione, di ritiene di riconoscere a EL il valore del punto nelle due componenti, per un totale di euro 6024,71 (euro
3533,06 + euro 2491,65, considerato che la maggiore assistenza era prestata dalla madre. Si applica altresì il coefficiente 0,5 considerato il numero di tre familiari che prestano assistenza.
Quindi
28 punti x 0,5 x euro 6024,71 x 90% = euro 75.911,34
28 punti x 0,5 x euro 6024,71 x 70% = euro 59.042,15.
Il risarcimento spettante a per il titolo scrutinato è pari ad CP_5
euro 16.869,19 (euro 75.911,34 - euro 59.042,15) oltre il danno da ritardato adempimento, calcolato come sopra detto, pari ad euro 4.878,27 per un totale di euro 21.747,45. Ad sono riconosciuti i 4/5 della suddetta somma, CP_3
mantenendo la stessa proporzione effettuata dal giudice di prime cure. Il risarcimento spettante a è pari ad euro 17.397,96. CP_3
III. La posizione del fratello _2
Avendo il Tribunale accertato che il fratello non era _2
convivente con nè risulta avere prestato attività di assistenza, si ER
ritiene, considerati per il parametro A) 15 punti, per il parametro C) 8 punti, per il parametro D) 5 punti, un totale di 28 punti, di riconoscere soltanto la componente del danno morale soggettivo. Si applica altresì il coefficiente 0,5 considerato il numero di tre familiari che prestano assistenza.
Quindi:
28 punti x 0,5 x euro 3533,06 x 90% = euro 44.516,55
28 punti x 0,5 x euro 3533,06 x 70% = euro 34.623,98
Il risarcimento spettante a per il titolo scrutinato è pari _2
ad euro 9892,57 (euro 44.516,55 - euro 34.623,98) oltre il danno da ritardato adempimento, calcolato come sopra detto, pari ad euro 2860,76 per un totale di euro 12.753,33
Solo per completezza si osserva che seppure il consulente tecnico
Parte d'ufficio ha riferito di una assistenza prestata dall' nessuna prova al riguardo è stata offerta dalle parti obbligate in ordine alla sua intensità e frequenza.
Sulla garanzia dell'assicurazione
Con riguardo all'assicurazione, il Tribunale:
- ha ritenuto documentalmente provato che la polizza stipulata tra le parti prevedeva un massimale di euro 200.000,00, somma che, pertanto, costituisce il limite entro il quale l'assicuratore è tenuto a rispondere dei danni cagionati dall'assicurata agli attori;
- ha accolto l'eccezione formulata dall'assicurazione in ordine alla tardività e all'inammissibilità della domanda di manleva oltre detto limite formulata dall'assicurata con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi dovuti sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni formulata dall' Pt_1 soltanto all'udienza dell'11 dicembre 2018. La domanda di manleva oltre il massimale, per responsabilità per mala gestio dell'assicurazione, non trovava infatti fonte nel rapporto di garanzia bensì era domanda autonoma, inerente la condotta dell'assicurazione stessa, e doveva essere pertanto formulata fin dall'atto introduttivo del giudizio, dovendo ritenersi nuova e, come tale, inammissibile, quella spiegata in un momento successivo.
Il giudice di prime cure ha quindi condannato la terza chiamata a tenere indenne l' dal pagamento di Controparte_1 Pt_1
tutte le somme corrisposte a favore degli attori entro il limite di massimale di polizza, pari ad euro 200.000,00.
L' con il quarto motivo di impugnazione censura la sentenza Pt_1
laddove aveva ritenuto fondata la domanda di manleva nei soli limiti del massimale di polizza, in quanto la compagnia aveva gestito il sinistro con superficialità, adottando un comportamento colpevolmente dilatorio, dovendosi considerare che tale domanda non poteva ritenersi nuova, non comportando la prospettazione di una nuova causa petendi ma una modifica quantitativa della originaria pretesa integrando gli estremi di una emendatio libelli consentita. Doveva d'altronde considerarsi che il colpevole ritardo dell'assicuratore doveva essere ricondotto al momento in cui esso era stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato e tuttavia aveva omesso, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione verso l'assicurato, di mettere a disposizione il massimale o la parte di esso sufficiente a risarcire i danni o di concludere favorevoli accordi traslativi favorevoli con il danneggiato, determinando a carico di essa assicurata un danno maggiore rispetto a quello che si sarebbe potuto determinare con il versamento del massimale alla parte danneggiata. La domanda non poteva poi ritenersi tardiva in quanto il colpevole si era manifestato col trascorrere del tempo durante il giudizio e non anche della chiamata in causa del terzo in garanzia.
Il motivo è infondato, dovendosi condividere la decisione del
Tribunale laddove ha rilevato la tardività della domanda di manleva oltre il massimale di polizza stante la mala gestio della controversia da parte dell'assicurazione. Si richiama il chiaro passo motivazionale della sentenza della Suprema Corte n.11319/2022: “Al riguardo va premesso che, secondo una classificazione ormai risalente nella giurisprudenza di questa Corte, si distinguono due diverse ipotesi di responsabilità dell'assicuratore per c.d. mala gestio: la prima (c.d. mala gestio "impropria") è quella derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato, la quale ha per effetto l'obbligo di corrispondere gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale;
la seconda (c.d. mala gestio
"propria") è quella derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato (cfr. già Cass. 8 luglio 2003, n. 10725;
Cass. 4 febbraio 2005, n. 2276; Cass. 9 febbraio 2005, n. 2653). Questa seconda ipotesi di responsabilità, corrispondente a quella invocata nella vicenda in esame, trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., ed è configurabile non solo nel caso in cui l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno (Cass. 28 giugno 2010, n. 15397; Cass.11 luglio 2014, n. 15917;
Cass. 17 febbraio 2016, n. 3014). Il danneggiante-assicurato può pretendere il ristoro di questo danno (costituito dal maggior onere economico rispetto a quanto coperto dal massimale assicurativo) chiedendo la condanna dell'assicuratore al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici petitum e causa petendi (la responsabilità contrattuale dell'assicuratore per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto) postula la proposizione, da parte sua, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, sin dall'atto introduttivo del giudizio (o comunque in seguito alla manifestazione dell'inadempimento dell'assicuratore nella forma del colpevole ritardo) e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diversi petitum e causa petendi (Cass. 31 luglio 2006, n. 17460; Cass. 28 giugno 2010, n.
15397; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1606; Cass.11 luglio 2014, n. 15917).
Nel caso scrutinato, l'assicurata ha allegato la mala gestio della compagnia solo all'udienza dell'11 dicembre 2018, a fronte di un incidente occorso il 19 maggio 2004, talché non può revocarsi in dubbio la tardività della domanda relativa all'asserita mala gestio dell'assicurazione.
Non può d'altronde tacersi la contraddittorietà della condotta dell'appellante che, anche dopo la pubblicazione della sentenza di condanna del Tribunale, non ha dato il proprio consenso al pagamento diretto agli attori del massimale assicurato, euro 200.000,00, circostanza allegata dagli eredi nella memoria difensiva del 24.10.2019 nell'ambito del sub ER procedimento cautelare instauratosi a fronte dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, non contestata specificamente dall'appellante.
Sulle spese di lite
L'esito complessivo della lite conduce a compensare per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, stante la parziale soccombenza degli attori.
Le spese sono liquidate secondo lo scaglione euro 52.001,00 - euro
260.000,00 applicando i valori medi per tutte le quattro fasi per entrambi i gradi del giudizio, per un totale di euro 13.430,00, così come operato dal
Tribunale, senza alcuna impugnazione delle parti.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio sono ripartite tra gli attori e l' nella stessa misura, considerato che esse sono state espletate nel Pt_1
comune interesse e nessuna delle due parti ha visto integralmente confermare i propri assunti all'esito degli accertamenti peritali.
Nel rapporto processuale la Controparte_9 valutazione complessiva dell'esito della lite impone, in riforma dell'impugnata sentenza, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio considerato per un verso che la società di assicurazioni aveva eccepito inizialmente la prescrizione del diritto dell'assicurato contestando perciò la fondatezza della chiamata in causa (argomento posto dalla sentenza a fondamento della condanna dell'assicurazione delle spese di lite in favore dell' senza che il relativo capo sia stato oggetto di Pt_1 impugnazione) e per altro verso che l'odierna appellante è risultata soccombente rispetto alla domanda di mala gestio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. condanna l' Controparte_6
– Sezione di Cagliari al pagamento, in favore di ,
[...] CP_2 CP_4
, , , , quali eredi di
[...] CP_5 CP_3 _2 ER
, la somma complessiva di euro 77.188,13 iure hereditatis a titolo di
[...]
risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal congiunto oltre interessi dalla data della decisione e sino al saldo;
2. condanna l' Controparte_6
– Sezione di Cagliari al pagamento, in favore di della somma
[...] CP_2
di euro 58.300,89, in favore di della somma di euro Controparte_4
22.591,59, in favore di della somma di euro 21.747,45, in favore CP_5
di della somma di euro 17.397,96, in favore di CP_3 _2
della somma di euro 12.753,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale oltre interessi dalla data della decisione e sino al saldo;
3. Dichiara compensate le spese di lite per 1/3 di entrambi i gradi del giudizio e condanna l' Controparte_6
Cagliari, in favore di , , ,
[...] CP_2 Controparte_4 CP_5
, , quali eredi di ES , in solido tra loro, CP_3 _2 ER
alla rifusione dei restanti 2/3 che liquida per il primo grado in euro 8.953,33 oltre euro 232,00 per spese vive documentate oltre spese generali Iva e cpa e per il secondo grado in euro 9090,00 oltre spese generali Iva e cpa;
4. Pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico dell'
[...]
di Cagliari e Controparte_6
della parte attrice nella misura rispettivamente di 2/3 ed 1/3;
5. Condanna la terza chiamata a tenere indenne Controparte_1
l' Controparte_6
Cagliari dal pagamento di tutte le somme di cui ai punti 1), 2), 3), 4) che quest'ultima andrà a pagare in favore di , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , nei limiti del massimale di polizza pari ad
[...] CP_3 _2
euro 200.000,00; 6) Dichiara compensate le spese di entrambi gradi del giudizio tra l' Pt_1
la terza chiamata Controparte_1
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Cagliari il 15 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru