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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 11403/2019, oggi 15/7/2025, il giudice onorario dott. Francesco
Saverio Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza dell'11/7/2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
-pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 11403 dell'anno 2019
1 TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Cormano e Famiglietti Parte_1
Anna, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Diaz n.13, come da procura in atti,
ATTORE
E
, (ora ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Salzarulo, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Posidonia n.161, presso l'Avv. Luigi Di Muro, come da procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Udienza di discussione dell'11/7/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva azione Parte_1
risarcitoria nei confronti de per il sinistro avvenuto in data Controparte_1
20.6.2017, in Eboli, alla via SS 91. Deduceva, l'attore, che alle ore 00,30 dell'indicato giorno, “nei pressi dell'attività commerciale “Bar D'Ambrosio”, mentre camminava a piedi sul ciglio della strada veniva investito da una autovettura”, che dopo l'impatto si dava alla fuga. Che la strada percorsa era priva di marciapiede;
che veniva soccorso dal personale del 118 che lo trasportava all'Ospedale di Eboli;
che sul posto giungeva una pattuglia dei Militi di Eboli. Che per effetto dell'investimento riportava la frattura scomposta metafisi prossimale del radio a sinistra ed altro.
Che aveva sporto denuncia-querela contro ignoti, e che il relativo procedimento si era concluso con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Che per le lesioni subite chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in Euro 26.000,00 o a quella diversa somma risultante dalla istruttoria. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al pagamento della somma di cui sopra, vinte le spese di lite.
Si costituiva la convenuta per il Fondo, che contestava Controparte_1
diffusamente la domanda in rito e nel merito chiedendone il rigetto.
2 Espletata la prova orale ammessa, e la CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale della causa, con termine per note conclusionali, all'udienza dell'11/7/2025. Udienza tenutasi in modalità cartolare, e depositata la sentenza in Cancelleria a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. In via del tutto preliminare risulta infondata l'eccezione relativa all'improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 della L. 209/05. Infatti, l'attore ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dalla citata disposizione con le esibite richieste stragiudiziali di risarcimento come da raccomandata ar del 12/9/2017 inviate alla Consap, ed alla convenuta Assicurazione. Anche con riferimento ai termini per la proponibilità dell'azione di risarcimento (art. 145 Codice delle Assicurazioni), si rileva che, soltanto a seguito dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, è stato ritualmente notificato l'atto di citazione in giudizio. Inoltre, con riferimento alla procedibilità della domanda, come da documentazione prodotta in atti dall'attore, è stato esperito - seppur infruttuosamente - il tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Anche la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, seppure- in una “semplicistica” esposizione dei fatti, tuttavia emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, che l'oggetto della domanda (risarcimento danni), ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24449/05), al fine di evitare frodi assicurative, impone, nel caso di domanda proposta nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S. per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, una rigorosa verifica delle circostanze di fatto descritte dal danneggiato, della compatibilità delle lesioni
3 personali e dei danni subiti dal danneggiato con la dinamica dell'incidente, nonché delle stesse condizioni psicofisiche del danneggiato in relazione alla dedotta incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Nel caso di specie, risulta che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente del veicolo non identificato e rimasto sconosciuto. Ed inoltre, che, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche,
è stato dimostrato che lo stesso dopo l'incidente ha presentato denuncia alle competente autorità di polizia, come dimostrato dalla denuncia querela dell'11/9/2017 e dal decreto di archiviazione delle indagini del 10/01/2018
Con riferimento all'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria effettuata possa reputarsi raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda. Ed invero, il teste ha dichiarato “Preciso che io ero a bordo della mia Testimone_1
auto e viaggiavo nel senso opposto verso Campagna, ed ho visto di fronte a me sulla mia sinistra
l'auto che ha investito l'attore.” Aggiungendo:” Non sono riuscito a vedere che tipo di auto fosse, mi pare di colore bianco ed era un auto comune, non un fuoristrada”. Ed infine precisando:” posso dire che io mi sono fermato per soccorrere l'attore, ma come detto su quella strada non c'è posto per fermare l'auto e non c'è illuminazione;
sono poi venuti gli amici dell'attore ed io ho visto che lo stesso era cosciente, poi ho solo visto arrivare i Carabinieri e me ne sono andato”.
Può quindi ritenersi che, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del sinistro, lo stesso fu causato da un veicolo, sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, il quale è rimasto non identificato per l'oggettiva impossibilità sia per la vittima del sinistro, sia per le altre persone che erano presenti al momento del fatto, di poterne individuare gli estremi identificativi.
Passando al piano della responsabilità, sulla scorta anche delle risultanze istruttorie è risultato che l'attore camminava al lato della carreggiata, venendo investito da Parte_1
tergo da auto pirata così determinandone le lesioni. Orbene, ricordato come alla fattispecie concreta si applica il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
deve però rilevarsi come detta presunzione può essere superata dal concreto accertamento della condotta colposa del conducente che consenta l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2043 c.c., in senso inverso dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità
4 del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte:
Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che sussista una colpa a carico dell'attore nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che in presenza di un concorso di colpa del pedone, allo stesso può essere applicata una percentuale di responsabilità e di conseguenza, ai sensi dell'articolo
1227 c.c., il risarcimento deve essere diminuito in base alla percentuale di responsabilità riscontrata
(Corte Cass. n. 6514 del 2021; Corte Cass. n. 5624 del 2020).
In particolare, sull'eccezione di corresponsabilità nella produzione del sinistro de quo, sollevata dalla convenuta, occorre evidenziare che - ai sensi dell'art. 190 C.d.S. - “Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”.
Ne consegue che, nella fattispecie, ben può rilevarsi come il pedone abbia adottato una condotta imprudente, vale a dire abbia posto in essere “una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. (Corte Cass. ord. n. 12576 del 22.05.2018).
In vero, l'attore, come confermato dall'unico teste escusso, e come dichiarato dallo stesso attore nell'atto di querela dell'11/9/2017, percorreva la strada SS91 nello stesso senso di marcia delle autovetture (investito da tergo) e, quindi, in violazione del disposto dell'art. 190 CdS sopra richiamato, per giunta in ora tarda e su strada priva di illuminazione, in definitiva in un luogo ed in un orario (00,30), in cui la presenza di un pedone sicuramente non era prevedibile. Infatti non è da escludere che l'attore- atteso che:” camminava sul margine della strada” - abbia potuto porre in essere un qualche movimento repentino o qualche imprevedibile spostamento tale da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile sì da non consentire al conducente dell'auto pirata di evitare l'investimento. Del resto è stato detto che l'attore veniva attinto da tergo, quindi è probabile che l'attore- forse distratto- e non si sia proprio accorto del sopraggiungere dell'auto, si da evitare di essere investito, oppure lo stesso trovandosi proprio sulla sede stradale destinata al transito dei veicoli, costituendo così intralcio alla circolazione. Sul punto il teste sentito nulla ha precisato in ordine al comportamento tenuto nell'occasione dall'attore.
5 Per giunta, dalla relazione dei Militi giunti sul posto non si evince nemmeno quale fosse la velocità tenuta del veicolo investitore, non si rinvengono tracce di frenata rilasciate dai pneumatici dell'auto pirata, e dunque se il veicolo investitore procedesse a velocità elevata o non consentita. Inoltre, il fatto che non siano state ritrovate dagli agenti, parti del veicolo (nemmeno frammenti di un fanalino), distaccatesi durante l'urto, induce a ritener che l'impatto non sia avvenuto a forte velocità. In definitiva, non avendo l'attore fornito la prova dell'assoluta, piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata, deve essere riconosciuto un suo concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c. che questo giudice ritiene equo determinare nella misura del 50%.
3. Passando ora all'esame dei danni risarcibili, vanno accolte e condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU il quale, accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dall'attore e la dinamica dell'incidente così come descritta in citazione, e successivamente emersa in sede istruttoria, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “frattura del 1/3 prossimale di radio sinistro con lesione del nervo interosseo posteriore”, per cui l'attore è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, ha determinato un Danno biologico (percentuale di invalidità permanente) al 12% (dodici per cento); una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 100% in giorni 30; una Inabilità
Temporanea Parziale al valore medio del 50% per giorni 30; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 25% per giorni 30.
Riscontrando, inoltre, in relazione alle accertate lesioni, una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 50% e riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 70%.
Sul punto deve precisarsi che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Premesso che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, per maturare tale diritto è onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa (attuale e futura) e sulla capacità di guadagno;
inoltre il danneggiato deve dare prova che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. sul punto Cass. 14517/2015; 2758/2015).
6 Ebbene, tale prova nella fattispecie è del tutto mancata.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato (anni 34) all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle milanesi come aggiornate, possono essere liquidate in favore di , le Parte_1 seguenti voci di danno: € 3.450,00 per ITT (€ 115,00 x 30 gg), € 1,725,00 per ITP al 50%, €. 862,50 per ITP al 25%, € 36.577,00 quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, con la massima personalizzazione. A tali somme vanno aggiunte a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche ed assistenziali sostenute e documentate in euro 335,26. Così per un complessivo importo di € 42.949,76 che, in ragione del riconosciuto concorso di colpa nella misura del 50%, si riduce ad
€ 21.474,88.
In definitiva, in favore di va liquidata, a titolo di risarcimento di tutti i Parte_1 danni riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 20.06.2017, la complessiva somma di €
21.474,88 calcolata all'attualità. Su detta somma dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale, devalutando la somma, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c.
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1) in parziale accoglimento della domanda proposta da , e previa Parte_1
declaratoria di responsabilità del conducente il veicolo pirata nella produzione del sinistro per cui causa in ragione del 50%, avendo riconosciuto il concorso di colpa dell'attore in ragione del 50%, condanna le in persona del legale rapp.te p.t. quale Impresa Designata per Controparte_2
la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento in favore di esso
[...]
, a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro del 20/06/2017, Parte_1 della complessiva somma di € 21.474,88, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi come in parte motiva, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Controparte_2
Designata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida, nella misura già ridotta del 50% in considerazione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore in tal misura, in € 118,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il
15% per spese Generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori di parte attrice per dichiarato anticipo;
3) spese di ctu come già liquidate a carico di ciascuna parte al 50%.
Così deciso in Salerno, lì 15/7/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 11403/2019, oggi 15/7/2025, il giudice onorario dott. Francesco
Saverio Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza dell'11/7/2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
-pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 11403 dell'anno 2019
1 TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Cormano e Famiglietti Parte_1
Anna, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Diaz n.13, come da procura in atti,
ATTORE
E
, (ora ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Salzarulo, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Posidonia n.161, presso l'Avv. Luigi Di Muro, come da procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Udienza di discussione dell'11/7/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva azione Parte_1
risarcitoria nei confronti de per il sinistro avvenuto in data Controparte_1
20.6.2017, in Eboli, alla via SS 91. Deduceva, l'attore, che alle ore 00,30 dell'indicato giorno, “nei pressi dell'attività commerciale “Bar D'Ambrosio”, mentre camminava a piedi sul ciglio della strada veniva investito da una autovettura”, che dopo l'impatto si dava alla fuga. Che la strada percorsa era priva di marciapiede;
che veniva soccorso dal personale del 118 che lo trasportava all'Ospedale di Eboli;
che sul posto giungeva una pattuglia dei Militi di Eboli. Che per effetto dell'investimento riportava la frattura scomposta metafisi prossimale del radio a sinistra ed altro.
Che aveva sporto denuncia-querela contro ignoti, e che il relativo procedimento si era concluso con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Che per le lesioni subite chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in Euro 26.000,00 o a quella diversa somma risultante dalla istruttoria. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al pagamento della somma di cui sopra, vinte le spese di lite.
Si costituiva la convenuta per il Fondo, che contestava Controparte_1
diffusamente la domanda in rito e nel merito chiedendone il rigetto.
2 Espletata la prova orale ammessa, e la CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale della causa, con termine per note conclusionali, all'udienza dell'11/7/2025. Udienza tenutasi in modalità cartolare, e depositata la sentenza in Cancelleria a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. In via del tutto preliminare risulta infondata l'eccezione relativa all'improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 della L. 209/05. Infatti, l'attore ha fornito la prova dell'adempimento degli obblighi previsti dalla citata disposizione con le esibite richieste stragiudiziali di risarcimento come da raccomandata ar del 12/9/2017 inviate alla Consap, ed alla convenuta Assicurazione. Anche con riferimento ai termini per la proponibilità dell'azione di risarcimento (art. 145 Codice delle Assicurazioni), si rileva che, soltanto a seguito dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, è stato ritualmente notificato l'atto di citazione in giudizio. Inoltre, con riferimento alla procedibilità della domanda, come da documentazione prodotta in atti dall'attore, è stato esperito - seppur infruttuosamente - il tentativo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Anche la eccepita nullità della citazione di cui all'articolo 164, comma quarto, del codice di procedura civile deve esser rigettata. Questa nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751)
Ebbene, nel caso in esame, seppure- in una “semplicistica” esposizione dei fatti, tuttavia emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono le ragioni giuridiche della domanda, i fatti costitutivi della domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, che l'oggetto della domanda (risarcimento danni), ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741).
2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24449/05), al fine di evitare frodi assicurative, impone, nel caso di domanda proposta nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S. per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, una rigorosa verifica delle circostanze di fatto descritte dal danneggiato, della compatibilità delle lesioni
3 personali e dei danni subiti dal danneggiato con la dinamica dell'incidente, nonché delle stesse condizioni psicofisiche del danneggiato in relazione alla dedotta incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Nel caso di specie, risulta che l'incidente si è verificato per condotta colposa o dolosa del conducente del veicolo non identificato e rimasto sconosciuto. Ed inoltre, che, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche,
è stato dimostrato che lo stesso dopo l'incidente ha presentato denuncia alle competente autorità di polizia, come dimostrato dalla denuncia querela dell'11/9/2017 e dal decreto di archiviazione delle indagini del 10/01/2018
Con riferimento all'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria effettuata possa reputarsi raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda. Ed invero, il teste ha dichiarato “Preciso che io ero a bordo della mia Testimone_1
auto e viaggiavo nel senso opposto verso Campagna, ed ho visto di fronte a me sulla mia sinistra
l'auto che ha investito l'attore.” Aggiungendo:” Non sono riuscito a vedere che tipo di auto fosse, mi pare di colore bianco ed era un auto comune, non un fuoristrada”. Ed infine precisando:” posso dire che io mi sono fermato per soccorrere l'attore, ma come detto su quella strada non c'è posto per fermare l'auto e non c'è illuminazione;
sono poi venuti gli amici dell'attore ed io ho visto che lo stesso era cosciente, poi ho solo visto arrivare i Carabinieri e me ne sono andato”.
Può quindi ritenersi che, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del sinistro, lo stesso fu causato da un veicolo, sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, il quale è rimasto non identificato per l'oggettiva impossibilità sia per la vittima del sinistro, sia per le altre persone che erano presenti al momento del fatto, di poterne individuare gli estremi identificativi.
Passando al piano della responsabilità, sulla scorta anche delle risultanze istruttorie è risultato che l'attore camminava al lato della carreggiata, venendo investito da Parte_1
tergo da auto pirata così determinandone le lesioni. Orbene, ricordato come alla fattispecie concreta si applica il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
deve però rilevarsi come detta presunzione può essere superata dal concreto accertamento della condotta colposa del conducente che consenta l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2043 c.c., in senso inverso dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità
4 del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte:
Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che sussista una colpa a carico dell'attore nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che in presenza di un concorso di colpa del pedone, allo stesso può essere applicata una percentuale di responsabilità e di conseguenza, ai sensi dell'articolo
1227 c.c., il risarcimento deve essere diminuito in base alla percentuale di responsabilità riscontrata
(Corte Cass. n. 6514 del 2021; Corte Cass. n. 5624 del 2020).
In particolare, sull'eccezione di corresponsabilità nella produzione del sinistro de quo, sollevata dalla convenuta, occorre evidenziare che - ai sensi dell'art. 190 C.d.S. - “Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”.
Ne consegue che, nella fattispecie, ben può rilevarsi come il pedone abbia adottato una condotta imprudente, vale a dire abbia posto in essere “una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. (Corte Cass. ord. n. 12576 del 22.05.2018).
In vero, l'attore, come confermato dall'unico teste escusso, e come dichiarato dallo stesso attore nell'atto di querela dell'11/9/2017, percorreva la strada SS91 nello stesso senso di marcia delle autovetture (investito da tergo) e, quindi, in violazione del disposto dell'art. 190 CdS sopra richiamato, per giunta in ora tarda e su strada priva di illuminazione, in definitiva in un luogo ed in un orario (00,30), in cui la presenza di un pedone sicuramente non era prevedibile. Infatti non è da escludere che l'attore- atteso che:” camminava sul margine della strada” - abbia potuto porre in essere un qualche movimento repentino o qualche imprevedibile spostamento tale da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile sì da non consentire al conducente dell'auto pirata di evitare l'investimento. Del resto è stato detto che l'attore veniva attinto da tergo, quindi è probabile che l'attore- forse distratto- e non si sia proprio accorto del sopraggiungere dell'auto, si da evitare di essere investito, oppure lo stesso trovandosi proprio sulla sede stradale destinata al transito dei veicoli, costituendo così intralcio alla circolazione. Sul punto il teste sentito nulla ha precisato in ordine al comportamento tenuto nell'occasione dall'attore.
5 Per giunta, dalla relazione dei Militi giunti sul posto non si evince nemmeno quale fosse la velocità tenuta del veicolo investitore, non si rinvengono tracce di frenata rilasciate dai pneumatici dell'auto pirata, e dunque se il veicolo investitore procedesse a velocità elevata o non consentita. Inoltre, il fatto che non siano state ritrovate dagli agenti, parti del veicolo (nemmeno frammenti di un fanalino), distaccatesi durante l'urto, induce a ritener che l'impatto non sia avvenuto a forte velocità. In definitiva, non avendo l'attore fornito la prova dell'assoluta, piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata, deve essere riconosciuto un suo concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c. che questo giudice ritiene equo determinare nella misura del 50%.
3. Passando ora all'esame dei danni risarcibili, vanno accolte e condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU il quale, accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dall'attore e la dinamica dell'incidente così come descritta in citazione, e successivamente emersa in sede istruttoria, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “frattura del 1/3 prossimale di radio sinistro con lesione del nervo interosseo posteriore”, per cui l'attore è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, ha determinato un Danno biologico (percentuale di invalidità permanente) al 12% (dodici per cento); una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 100% in giorni 30; una Inabilità
Temporanea Parziale al valore medio del 50% per giorni 30; una Inabilità Temporanea Parziale al valore medio del 25% per giorni 30.
Riscontrando, inoltre, in relazione alle accertate lesioni, una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 50% e riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 70%.
Sul punto deve precisarsi che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Premesso che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, per maturare tale diritto è onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa (attuale e futura) e sulla capacità di guadagno;
inoltre il danneggiato deve dare prova che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. sul punto Cass. 14517/2015; 2758/2015).
6 Ebbene, tale prova nella fattispecie è del tutto mancata.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato (anni 34) all'epoca del sinistro, in applicazione delle tabelle milanesi come aggiornate, possono essere liquidate in favore di , le Parte_1 seguenti voci di danno: € 3.450,00 per ITT (€ 115,00 x 30 gg), € 1,725,00 per ITP al 50%, €. 862,50 per ITP al 25%, € 36.577,00 quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, con la massima personalizzazione. A tali somme vanno aggiunte a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche ed assistenziali sostenute e documentate in euro 335,26. Così per un complessivo importo di € 42.949,76 che, in ragione del riconosciuto concorso di colpa nella misura del 50%, si riduce ad
€ 21.474,88.
In definitiva, in favore di va liquidata, a titolo di risarcimento di tutti i Parte_1 danni riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 20.06.2017, la complessiva somma di €
21.474,88 calcolata all'attualità. Su detta somma dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale, devalutando la somma, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c.
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
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il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile-, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1) in parziale accoglimento della domanda proposta da , e previa Parte_1
declaratoria di responsabilità del conducente il veicolo pirata nella produzione del sinistro per cui causa in ragione del 50%, avendo riconosciuto il concorso di colpa dell'attore in ragione del 50%, condanna le in persona del legale rapp.te p.t. quale Impresa Designata per Controparte_2
la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento in favore di esso
[...]
, a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro del 20/06/2017, Parte_1 della complessiva somma di € 21.474,88, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi come in parte motiva, oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale Impresa Controparte_2
Designata per la Regione Campania alla Gestione del FGVS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida, nella misura già ridotta del 50% in considerazione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore in tal misura, in € 118,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il
15% per spese Generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori di parte attrice per dichiarato anticipo;
3) spese di ctu come già liquidate a carico di ciascuna parte al 50%.
Così deciso in Salerno, lì 15/7/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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