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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14273/2022 R.G., avente ad oggetto “risarcimento dei danni , promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ); in proprio e n.q. di eredi di Prof.ssa C.F._2
nata a [...] il [...] e deceduta il 14/02/2023 Persona_1
( , nato a [...] il [...] e deceduto l'8 C.F._3 Persona_2
dicembre 1990 ed i nonché altresì quali eredi per rappresentazione di e Parte_2 Parte_3
, genitori di , tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente,
[...] Persona_2 dal medesimo Avv.to e Giovanni Gruttad'Auria del Foro di Palermo, in virtù di Parte_1
procura su foglio separato, ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio in Palermo, sito in via
Nicolò Turrisi, 38/a.
- attori -
CONTRO
(cod. fiscale ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nonché del (cod. fiscale ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
Palermo (cod. fisc. ; fax: 091527080; PEC: , P.IVA_3 Email_1
presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n.6, domiciliano ex lege
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 28.11.24 in atti.
Motivi della decisione
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
( deceduta in corso di causa) , tutti in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] Persona_2
(AG) il 23/11/1914 e deceduto l'8 dicembre 1990 ) ed i primi due altresì quali eredi per rappresentazione di e genitori di , convenivano Parte_2 Parte_3 Persona_2
in giudizio la e il e, Controparte_1 Controparte_2
premettendo che il loro congiunto, soldato di leva dell'Esercito italiano (n di matricola 34136)
catturato dai tedeschi il 17.09.1943 e deportato nei lager in Germania Stalag VIII-A , aveva subito crimini di guerra e contro l'TÀ durante il periodo di prigionia, chiedevano , previo accertamento della “ responsabilità della Repubblica Federale di Germania nella causazione di
tutti i danni patiti da e dai suoi familiari, secondo le causali specificate nel Persona_2
presente atto di_
- liquidare agli attori n.q. eredi di i danni da questi patiti a titolo di Persona_2
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta di giustizia
- • liquidare a e , n.q. di eredi di e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_4
, i danni da questi patiti a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
[...]
nella misura ritenuta di giustizia;
- • liquidare i danni patiti in proprio a , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta di
giustizia;
- • accertare che sussistono i requisiti degli attori per l'accesso al fondo di cui all'art. 43
D.L. 36 del 30 aprile 2022
Nello specifico, parte ricorrente, dopo avere richiamato le note vicende storiche relative ai militari italiani internati nei campi di prigionia tedeschi (IMI ), precisava che:
• , all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati dal Governo Persona_2
Badoglio, era stato catturato da truppe tedesche, condotto in Germania e tenuto come prigioniero fino al 10.10.1945 , subendo condotte integranti crimini di guerra e contro
2 l'TÀ ( i figli rammentano: levate nel cuore della notte con condizioni climatiche
avverse per spalare la neve, raccogliere carbone, stenti;
una alimentazione inconsistente,
caratterizzata da brodaglie prive di valori nutritivi e assai raramente porzioni razionate di
40 grammi di pane e margarina. Uno degli svaghi preferiti dai tedeschi era costituito dal
lanciare a terra un tozzo di pane per fare accalcare i prigionieri come cani, ridendo delle
umiliazioni inferte alla dignità degli italiani. Le SS infliggevano spesso anche immotivate
punizioni corporali. ricevette un violento calcio con scarpe chiodate che Persona_2
gli lascerà una cicatrice indelebile sulla gamba appena sotto il ginocchio) ;
• era stato, quindi sistematicamente sottoposto a trattamenti disumani, Persona_2
posti in essere in forza di direttive direttamente emanate da , sussistendo, Persona_3
quindi, il diritto a ottenere ex art 2043 cc e iure hereditatis, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal congiunto oltre ai danni patiti iure proprio , derivanti dalla compromissione del loro legame affettivo con il padre, ritornato segnato dalla prigionia,
Gli attori chiedevano altresì il ristoro dei danni non patrimoniali subiti d e Parte_2 Parte_3
, genitori del , nel corso dei due anni vissuti in uno stato di terribile angoscia, privi
[...] Pt_2
di notizie del figlio, esposto al pericolo di vita o alle crudeltà degli aguzzini del Terzo Reich, i quali, dopo quello che consideravano il tradimento di , avevano in odio gli italiani. Per_4
Il si è costituito con propria memoria, eccependo : Controparte_2
• Il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio per effetto della emanazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che individuava nel MEF l'unico gestore del fondo;
• la prescrizione della domanda in ragione del lungo lasso temporale decorrente da quanto il diritto poteva essere fatto valere, ovvero almeno dal 1945 , data di cessazione definitiva di ogni ostilità; la prescrizione, per altro, doveva ritenersi maturata anche ove si fosse adottato il criterio prescrizionale dettato dal codice penale italiano in materia di danni causati da
3 condotta delittuosa (2947 c 3 cc) , perfezionandosi la prescrizione del reato allo scadere della pena massima prevista per il reato ricorrente in concreto, ovvero quello di riduzione in schiavitù ex art. 600 cp ( anni quindici nella disciplina applicabile ratione temporis); la difesa erariale evidenziava, infine , che la norma consuetudinaria relativa alla imprescrittibilità dei diritti derivanti da crimini di guerra e contro l'TÀ era di formazione successiva ai fatti per cui è causa e non operava retroattivamente;
richiamava inoltre l'art 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che faceva espressamente menzione “dei termini ordinari di
prescrizione” ;
• la decadenza dell'azione
• la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto dei ricorrenti .
La difesa erariale chiedeva, comunque, che, in caso di accoglimento della domanda, si procedesse allo scomputo delle somme eventualmente ad altro titolo già ricevute dal de cuius e , sempre in via gradata, chiedeva riconoscersi il concorso nella causazione del danno del danneggiato, per non avere questi , con condotta non diligente, richiesto per tempo gli indennizzi già previsti dalla Stato
Italiano negli anni sessanta.
La causa , interrotta per decesso della e regolarmente riassunta è stata posta in decisione Per_1
all'udienza del 28.11.24 con assegnazione dei termini ex art 190 cpc .
Ciò premesso , la disamina delle numerose e complesse problematiche di natura processuale poste dalla odierna controversia impone una preliminare esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022.
Come è noto , nell'immediato dopoguerra si pose con particolare urgenza , la questione delle riparazioni dovute dalla Germania ai Paesi vincitori della Prima guerra mondiale, compresa l'Italia;
tema questo che fu oggetto di lunghe trattative e di plurimi accordi, sfociati anche nei i Trattati di pace di Parigi del 1947 , ratificati dall'Italia con legge del 2 agosto 1947, n. 811 e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430.
4 L' art. 77 del Trattato di pace di Parigi stabiliva, tra l'altro, che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la
Germania, l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei confronti della Germania e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945.
Analoga rinuncia era prevista anche con riferimento alle pretese risarcitorie per danni subiti da atti delle forze armate alleate o associate (art. 76 del Trattato).
Rimaneva, invece, ferma la possibilità di misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'TÀ (art. 45, comma 1, del
Trattato).
Tuttavia, l'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti- avvertita sia in Germania – dapprima con la legge federale sul risarcimento delle vittime della persecuzione nazionalsocialista e in seguito con un'altra legge federale, istitutiva della Fondazione «Memoria,
Responsabilità e Futuro» – sia in Italia- condusse, in seguito, alla sottoscrizione di due contestuali (e connessi) Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania,
conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Con tale accordo la Germania si obbligava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1) “a
favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia» fossero stati oggetto di
«misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni
di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di
queste persecuzioni» (art. 1)..).
In conseguenza della corresponsione di tale somma, “il Governo italiano dichiarava “definite
tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche
italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di
5 persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.)
La finalità dell'accordo ratificato con legge n. 404 del 1963 era quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e,
segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto, di occupazione del territorio nazionale da parte delle forze armate tedesche.
Successivamente l'art. 3 della legge n. 404 del 1963, di ratifica ed esecuzione dell'accordo avente ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.
Nell'esercizio di tale delega è stato adottato il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), che ha disciplinato la ripartizione delle somme versate dalla
Germania in esecuzione delll'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini
italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Avevano diritto alla riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si fossero trovati, anche fuori del territorio dello Stato, fossero stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinviene nell'art. 6 del d.P.R. n.
2043 del 1963, che prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
6 A seguito della ratifica dell'Accordo di Bonn del 1961 e dell'adozione del d.P.R. 6 ottobre 1963, n.
2043 , per molti anni a seguire con riguardo alle pretese risarcitorie individuali, ulteriori rispetto ai suddetti benefici di legge concessi, si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto giurisdizione del giudice nazionale con riferimento alle domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich,
azionate da chi non aveva avuto accesso la fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (ex plurimis,
sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato
nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale)
Il panorama, fin qui sommariamente descritto, mutò radicalmente a partire dalla sentenza RI
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044) che, operando un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, affermò che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi era una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati;
( cd
“eccezione umanitaria”).
Secondo la menzionata pronuncia L'immunità dalla giurisdizione non operava, quindi, in presenza
di atti – qualificati come crimini contro l'TÀ – gravemente lesivi di diritti fondamentali della
persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali. In sostanza, la norma consuetudinaria di
diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei
confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello Stato straniero di
tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali, lesivi di valori universali come il
rispetto della dignità umana e dei diritti umani.
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio,
intervenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 febbraio 2012, “Germania contro
Italia”, che accolse il ricorso proposto dalla Germania contro il nostro Paese per non avere l'Italia
7 riconosciuto alla Germania l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della Germania, ribadì che il principio dell'immunità
degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che a propria volta è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957.
La medesima Corte ritenne che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così
riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti,
finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Il legislatore italiano per adeguarsi a tale pronuncia promulgò la legge 14 gennaio 2013 n. 59, il cui art. 3 , prevedendo he “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha
definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di
specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la
controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza
non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto
di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma , si formò un filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'TÀ commessi iure imperii ( Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1136).
Ciò condusse alla pronuncia della notissima Sentenza della Corte Costituzione del 22 ottobre 2014
n. 238, con cui, , la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 supra riportato,
affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri
8 dalla giurisdizione civile non era applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali
Stati, quando consistevano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'TÀ e erano conseguentemente illegittime le norme che imponevano al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti.
La Consulta dichiarò, altresì, l'incostituzionalità della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU,
ossia dell'art. 1 della legge n. 848/1957 nella parte in cui la disposizione in questione imponeva, di pari passo con l'art. 3 della legge 5/2013, di adeguarsi alla pronuncia della CIG, declinando la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato Straniero siano crimini di guerra o contro l'TÀ.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28
settembre 2020, n. 20442), quindi, si adeguò ai principi dettati della Consulta, mutando nuovamente orientamento ed affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituiva una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali,
la cui operatività era però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si ebbero varie pronunce di condanna della
Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive, che indussero, da ultimo Repubblica federale di Germania a proporre un altro ricorso del 29 aprile 2022, con cui veniva adita la Corte internazionale di giustizia,
lamentando, in particolare, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento)
dell'immunità ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del d.l. 36/22, che ha la dichiarata finalità
di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso
a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263 e, quindi, di
9 prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale , così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, in particolare ., rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle
vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della persona”,
prevede che “ Presso il delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei Controparte_2
danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze
del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o
derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni
10 provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già
ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di
credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e
liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di
procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente.
La norma si presta, per la sua incerta formulazione, a dubbi interpretativi che devono essere risolti tenuto conto della lettera e della finalità della disposizione, nonché alla luce della lettura complessiva e unitaria delle prescrizioni ivi contenute ( art 12 preleggi) al fine di dipanare la questioni processuali che sono state sollevate nell'odierno giudizio.
Giurisdizione , qualificazione della domanda e legittimazione passiva.
11 Come è noto, “ai fini del riparto della giurisdizione tra il giudice italiano ed il giudice straniero, in
applicazione del criterio del "petitum" sostanziale, pur dovendosi prescindere dalle difese del
convenuto, che sono invece rilevanti per la decisione di merito, occorre tenere conto non solo delle
allegazioni di fatto dell'attore ma anche delle risultanze istruttorie legittimamente acquisite agli
atti di causa, senza possibilità di procedere all'ammissione di prove costituende ( Cass. Civ. Sez.
U, Sentenza n. 16296 del 24/07/2007)
Ora, nel caso di specie , parte ricorrente ha allegato che è stato ristretto per Persona_2
quasi tre anni all'interno di un lager in Germania, ove egli avrebbe subito torture e trattamenti integranti crimini di guerra, producendo a supporto delle proprie allegazioni il foglio matricolare attestante l'avvenuta prigionia e le onorificenze concessegli.
Pertanto, a fronte di dette allegazioni ( corroborate dalla produzione documentale in atti), opera il pacifico principio , affermatasi a seguito della sentenza della Corte Cost n 238/14, in forza del quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano per fatti definibili come crimini di guerra o contro l'TÀ ( cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 “ l'immunità dalla
giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un
diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel
nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta
imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in
quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria
promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino
italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla
illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la
seconda guerra mondiale).
La giurisdizione del Giudice italiano è stata, per altro, ribadita recentemente anche della Corte
Costituzionale, sentenza n 36/2023 , resa successivamente all'entrata in vigore dell'art 43 d.l.
12 36/22, che è stata chiamata a decidere - affermandola - sulla costituzionalità della predetta norma con riguardo alla fase esecutiva.
In particolare, la Consulta ha argomentato che “Come è stato chiarito da tempo nella
giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), e in seguito puntualizzato in quella di
legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° luglio 1997, n. 5888),
l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla
pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il
limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati.
Tale immunità – nel contenuto che da tempo risalente, per norma consuetudinaria di diritto
internazionale, ne comporta la qualificazione come “ristretta” – opererebbe, di norma, con
riguardo sia ai giudizi di cognizione, sia alle procedure esecutive, nella portata definita dalla Corte
internazionale di giustizia dell'Aja nella sentenza 3 febbraio 2012 con riferimento proprio ad una
fattispecie analoga a quella in esame.
Ma, per effetto della citata sentenza n. 238 del 2014, si è affermata una regola derogatoria con
riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti
dalle vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della
persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Questa Corte ha,
infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al giudice” – che questa Corte ha ripetutamente
compreso fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n. 18
del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto dell'accertamento concerna il danno da crimini di
guerra ed ha quindi ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di
cognizione.
La richiamata norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati
stranieri per atti iure imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui
all'art. 10, primo comma, Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di
13 chi sia stato vittima di crimini contro l'TÀ e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della
persona. Ha affermato questa Corte che «[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del
giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti
che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e
qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17
agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26
giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella
parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla citata pronuncia della Corte
internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione
in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'TÀ,
lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio
2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di
adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo – per quanto risulta chiaramente dalla
motivazione – nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale di giustizia.
Tutto ciò, però, vale per il giudizio di cognizione”.
In ogni caso , la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano si impone anche a tenuto conto
Contr della domanda proposta dai ricorrenti che hanno correttamente convenuto il quale gestore del
Fondo istituito con il citato d.l. 36/22
Sicché, così individuato il petitum della domanda oggetto del giudizio – ove l'accertamento
Cont Contr dell'illecito della è solo il presupposto per l'accesso al fondo , il cui onere grava sul –
non può che radicarsi la giurisdizione del giudice italiano ( e per quanto si dirà in seguito la
14 Contr legittimazione passiva del trattandosi di domanda di accertamento di un diritto istituito con
Contr legge italiana e a gravare sulle risorse del .
Contr In ordine alla legittimazione passiva del per altro nel caso di specie indiscussa , si richiamano le considerazioni rese nell'ambito del giudizio rg 8102/23 , nel contesto del quale la legittimazione
Contr passiva del è stata affermata tenuto conto:
- della ratio dell'adozione del d.l. 36/22, promulgato nell'immediatezza della proposizione da parte della Germania di un nuovo ricorso alla CIG , che è quella – dichiarata - di dare
concreta attuazione e assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella
Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile
1962, n. 1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale;
tale finalità è stata perseguita dal legislatore attraverso il richiamato art. 43 che, mendiate la costituzione del Fondo, trova una sintesi tra due opposte esigenze: da un lato, quella di tutela dell' immunità , affermata con le sentenza della CIG e , dall'altro lato, quella di tutela dei diritti inviolabili della persona, affermata dalla C.Cost; l'art 43 individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL , quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione (
“ Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo
costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma” ) mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica si ritiene conforme alla volontà del legislatore, che
è quella di evitare che si abbia un giudizio di cognizione – iniziato unicamente al fine
Cont dell'accesso al Fondo di cui all'art. 43 – che esiti in una “condanna” contro la;
15 - della diversità dei presupposti per l'accesso al Fondo a seconda che si tratti di giudizi già
conclusi in fase cognitiva e/o pendenti in fase esecutiva ovvero di nuovi giudizi, ancora da introdurre: per i primi, nell'ambito dei quali è già intervenuta una sentenza di condanna
Cont della Germania, la finalità di evitare che l'esecuzione sia compiuta sui beni della è
perseguita con l'estinzione di tali giudizi e l'accesso al Fondo sulla base del titolo di condanna;
per i secondi, invece, si richiede solo di accertare l'esistenza del danno e di liquidarlo, al fine di costituire il titolo per l'accesso al Fondo;
- della circostanza che le domande proposte ai sensi dell'art. 43 d.l36/22 non potranno che essere eseguite sul Fondo, di modo che il solo soggetto avente interesse diretto ed attuale a
Contr resistere alle azioni menzionate è proprio il quale gestore del Fondo, che è la parte su cui andrà a gravare il peso economico eventualmente imposto dalla sentenza di accertamento e liquidazione;
- della previsione, contenuta nell'art 43 comma 6 , dedicato alle “azioni di accertamento e
liquidazione dei danni” non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto, secondo cui “gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato”.; va escluso che la finalità della norma sia quella di mera
denunciatio litis, posto che essa prevede la notifica esclusivamente nei confronti della
Avvocatura ( senza contenere alcun riferimento alla notifica alla RFT) ;
Contr
- del potere del di transigere la lite, che costituisce chiaro indice della disponibilità dei diritti azionati in giudizio , radicando la sua legittimazione passiva;
- della circostanza che l'accertamento dell'illecito costituente crimine di guerra è, come detto , presupposto per l'accesso al Fondo , dovendo il giudice del merito accertare, in particolare , se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di quel comportamento che è già definito dal legislatore come crimine di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà procedere alla liquidazione del danno;
16 In conclusione, laddove, come nel caso in esame, sia stata correttamente chiesto l'accertamento dei presupposti per l'accesso al fondo , deve ritenersi certamente sussistente la legittimazione passiva
Contr del ,
Va invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
dato che il legislatore ha individuato espressamente nel gestore del Fondo e, dunque, nel
[...]
, l'ente competente ad adempiere le obbligazioni di cui è causa. Controparte_2
LEGITTIZIONE ATTIVA
Del pari, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti essendo stata documentata la qualità di eredi legittimi di , trattandosi dei figli dello stesso, da considerarsi eredi – e non Persona_2
già solo chiamati, non solo giusta dichiarazione di successione in atti ma anche tenuto conto dell'accettazione tacita dell'eredità conseguente alla proposizione della domanda.
DECADENZA
Va rigettata l'eccezione di decadenza posto che la norma è entrata in vigore i in vigore dal
28/02/2023 sicché il termine per proposizione del ricorso è stato prorogato al 23 giugno 2023 ( e dal ultimo al 31 dicembre 2023) ; ne consegue la tempestività dell'azione introdotta con ricorso depositato il 16.6.23 .
PRESCRIZIONE
Contr Dalla affermata legittimazione passiva del discende la sua legittimazione a sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, compresa quella di prescrizione.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione,
ritenendo applicabile, nel caso in esame ,la prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
L'eccezione non è fondata.
L'esame dell'eccezione presuppone la previa analisi della questione se il trattamento cui è stato sottoposto possa qualificarsi in termini di crimine di guerra o contro l'TÀ , Persona_2
dovendosi, a tal fine accertare un quid pluris rispetto alla mera reclusione presso il campo di
17 lavoro e sottoposizione ai lavori forzati, consentiti per i militari dai trattati internazionali ( cfe
Convenzione dell'Aja del 1907).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, a mero titolo esemplificativo , l' l'aggressione;
l'imposizione o il mantenimento con la forza della dominazione coloniale;
una violazione grave e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù ( cfr
Nell'art. 6, lett. c) dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid.
Nella specie, occorre accertare , anche mediante presunzioni, se il , nel periodo di prigionia, Pt_2
sia stato sottoposto a condotte disumane e degradanti integranti crimini di guerra e/o contro l'TÀ.
Ora , in primo luogo, risulta dimostrato che è stato catturato dai tedeschi nel Persona_2
27.09.1943, ed è rimasto prigioniero e recluso nel campo fino al 10.10.1945 ( cfr ruolo matricolare in atti)
Ciò detto, risulta storicamente accertato, oltre che affermato in numerose sentenze passate in giudicato che , all'interno dei campi di lavoro tedesco , i soggetti ivi reclusi, miliari o civili , vissero
“ in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” (
cfr sito internet del Ministero della Difesa).
In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, occorre richiamate i lavori di una commissione di storici istituita proprio al fine di gettare luce sulla vicenda degli IMI.
Invero, il 18 novembre 2008, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Trieste in seguito alla visita al museo del campo di concentramento nazista della Risiera di San Sabba, i Ministri degli
Affari Esteri italiano e tedesco, riconoscevano solennemente le «indicibili sofferenze inflitte a
uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli ex internati militari italiani».,
annunciando l'istituzione di una commissione di storici investita del compito di occuparsi del passato di guerra italo-tedesco ed, in particolare, del destino degli internati militari italiani deportati in Germania, al fine di contribuire alla creazione di una cultura della memoria comune ai due
18 paesi. La Commissione veniva ufficialmente nominata nel marzo 2009 dai Ministri degli Affari
Esteri dei due paesi e ne facevano parte cinque membri tedeschi e cinque italiani.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani
siano stati particolarmente colpiti dal regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra
italo-tedesco, dopo il 1945 il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono
stati per lungo tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale Tedesca la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui essa si rese
colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza ebraica, così come dei
prigionieri dei campi di concentramento e degli internati militari italiani. OM . Fu soltanto a
partire dagli anni '80 che in Italia e in Germania la storiografia cominciò a occuparsi di questo
problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa
tematica – il disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle
formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e le loro
condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono considerarsi oggi
adeguatamente studiati. OM … Tutti i soldati italiani caduti nelle mani dei tedeschi dopo l'8
settembre 1943 furono definiti in un primo tempo 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi
del nuovo governo fascista questi non potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di
guerra, cioè come prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del
diritto internazionale, modificò il loro status. omissis Il 20 settembre 1943, poco prima della
proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer decretò così che i soldati
italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro denominazione in 'internati militari'. . Per gli
internati militari italiani questa scelta ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali,
essi non avevano più diritto né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle
delegazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i
prigionieri di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti
19 problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza lavoro, sia in
ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive condizioni alimentari (le
razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del trattamento umiliante, dei compiti
spesso assegnati senza tener conto delle competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e
della mancanza di motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle
aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di lavoro mettevano
quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-tedesca propagandata da e Per_3
Per_5
La Commissione ha poi precisato che , successivamente, gli IMI vennero qualificati come lavoratori civili ma tale nuovo status portò solo per breve tempo un miglioramento delle loro condizioni di vita, posto che la situazione degli ex internati tornò a breve nuovamente ad
aggravarsi.
La commissione , nel documento conclusivo dei lavori, ha esaminato partitamente le varie fasi della prigionia dei IMI precisando che :
- per quanto attiene al trasferimento nei lager, avvenuto in data 8.9.1943, dopo il proclama di
“ Per molti il trasferimento sui treni merci rimase un ricordo traumatico: i vagoni Per_4
merci erano sovraffollati, il cibo scarso e le condizioni igieniche precarie. I malati non
ricevevano assistenza e i tentativi di fuga venivano severamente puniti. In alcuni resoconti si
parla anche di morti, il numero esatto dei quali ancora dovrebbe ancora essere ricercato.
Nei vagoni il morale generale divenne presto rassegnato o addirittura disperato. Molti
prigionieri italiani raccontano di aver acquisito definitivamente la consapevolezza di essere
stati ingannati dai tedeschi una volta arrivati al confine del Reich. Un internato militare
scrive: «Durante il tragitto i finestrini del vagone erano rimasti chiusi […] Eravamo come
sardine senz'aria, non avevamo nulla da mangiare e non potevamo fare i nostri bisogni: tre
moribondi e io con la febbre e la gamba dolorante per la ferita […] Non sapevamo se fosse
giorno o notte. Poi furono aperte le porte. Da un uomo che, in italiano, ci disse: “Non
20 muovetevi o sparo.” […] Vidi [un cartello] con la scritta 'Monaco'. Lì ci hanno fatto
scendere e ci hanno dato del pane nero: una pagnotta su cui era stampata la data 1938
[sic!], non me lo dimenticherò mai». Appena arrivati nei campi di prigionia, i detenuti
italiani percepirono subito l'atmosfera carica di tensione della popolazione tedesca. I
sentimenti di vendetta nei confronti dei 'traditori' si esprimevano in rozzi insulti;
addirittura i bambini gettavano pietre contro i prigionieri. Gli internati appartenevano a
una di quelle categorie che venivano particolarmente disprezzate dai tedeschi. ..omissis
Attraverso l'approccio proprio alla storia delle esperienze si potrebbe ugualmente
differenziare la definizione degli internati come 'schiavi', prevalente soprattutto in Italia e
tale da suggerire una analogia con la sorte dei detenuti nei campi di concentramento;
- In ordine alle condizioni in cui avvenne la prigionia “ L'arrivo nei campi di prigionia viene
descritto da molti internati come un'esperienza traumatica: i primi giorni erano segnati da
insicurezza, paura, spaesamento e molti cominciarono a rendersi conto solo allora di cosa
significasse la prigionia. La descrizione delle sistemazioni precarie delle prime settimane,
come esse risultano dalle fonti ufficiali, trovano conferma nelle testimonianze degli
internati. In molte di queste si accenna alle baracche sovraffollate, spoglie e talvolta anche
pesantemente danneggiate. . La vita quotidiana degli internati dipendeva in primo luogo dal
tipo di campo in cui si trovavano. I soldati e i sottufficiali trascorrevano solo poche ore al
giorno nei lager e anche il loro tempo libero era così rigidamente regolamentato che non
riuscivano quasi mai a sfruttarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento che fino
all'inizio del 1945 non furono assegnati al lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei
sottoufficiali la monotonia e lo snervante isolamento, accompagnati dall'impossibilità di
ritagliarsi uno spazio privato. Al di là degli orari stabiliti per la sveglia, l'appello, la
razione di zuppa e la distribuzione della posta, gli ufficiali internati restavano abbandonati
a sè stessi. La sorveglianza e le punizioni erano di competenza delle guardie militari
reclutate tra i battaglioni territoriali [Landesschützenbataillonen]. Esse controllavano i
21 detenuti ventiquattr'ore su ventiquattro: nel lager, mentre andavano al lavoro e spesso
anche durante il lavoro. I ricordi degli internati militari nei lager si concentrano su
esperienze che li hanno segnati particolarmente. Essi si focalizzano sui momenti più
disumani della vita del campo, che però non rappresentavano ovunque la regola. In alcuni
lager, per esempio, il personale di guardia costringeva i prigionieri radunatisi per l'appello
mattutino a sottoporsi ad esercizi ginnici: una forma di addestramento militare che spesso,
a causa della debole costituzione dei soldati italiani, rubava loro le ultime forze che
avevano in corpo. Stando all'opinione dei detenuti, per i comandanti di alcuni campi la
ginnastica, che poteva durare anche ore intere, non era solo un modo per mantenere la
disciplina e aumentare le prestazioni lavorative, ma anche una pratica umiliante e punitiva.
Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso accompagnate
da insulti quali «figli di quel cane di » o «siete ancora più porci di », Per_4 Per_4
erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici. ….Particolarmente spietate e
violente si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma da parte degli
Alleati, dopo lo sbarco degli anglo-americani in Normandia e dopo l'attentato ad del Per_3
20 luglio 1944….omissis . Il problema più grosso rimaneva in generale la situazione
alimentare, che era catastrofica. Dal momento che al Comitato Internazionale della Croce
Rossa era stato vietato di assistere gli internati con alimenti e medicine supplementari,
questi potevano contare solo sulle scarse razioni distribuite nei lager della Wehrmacht.
Capitava inoltre che i soldati e i sottufficiali fossero puniti con la cosiddetta
, cioè con razioni di cibo proporzionali alla prestazione lavorativa Controparte_6
offerta. Una misura punitiva che, originariamente usata solo con i lavoratori dell'est e i
prigionieri di guerra sovietici, fu introdotta da alcune industrie anche per gli internati
militari. Gli italiani erano già così indeboliti, che, a seguito di questa pratica, la loro
produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e il numero dei malati,
soprattutto tra coloro che lavoravano in miniera, nell'edilizia e nell'industria pesante,
22 crebbe in continuazione. Tutto questo era ben noto a quando, nel 1944, ordinò di Per_3
estendere questo provvedimento disciplinare a tutti 145 gli internati poco produttivi.
Proprio i morsi della fame e la malnutrizione sono descritti dagli internati militari come
l'esperienza centrale della prigionia. La paura di perdere il controllo a causa
dell'irrefrenabile impulso a procurarsi qualcosa di commestibile è un ricordo indelebile
nella mente di molti detenuti: Fatta eccezione per chi lavorava nell'agricoltura e
nell'industria alimentare, quasi nessun internato riceveva la razione giornaliera ufficiale.
Anche l'abbigliamento, sporco e logoro, costituiva un grosso problema. Questo valeva
soprattutto per quei prigionieri occupati all'aperto: « Un altro problema erano i frequenti
bombardamenti degli alloggi dei sottufficiali e dei soldati. A causa della prossimità dei
lager alle fabbriche i prigionieri si trovavano infatti nelle immediate vicinanze delle zone a
rischio. Dopo i bombardamenti molti venivano costretti a rimuovere le macerie o a rendere
nuovamente agibili vie di comunicazione e rotaie. Gli allarmi aerei e i bombardamenti
incidevano pesantemente sullo stato psichico degli internati militari italiani;
- In ordine alle condizioni di lavoro: “ I soldati semplici e i sottufficiali erano assegnati ai
lavori forzati: soprattutto in qualità di manovali, essi erano costretti a lavorare
prevalentemente nell'industria degli armamenti, nell'industria pesante, nell'edilizia e in
miniera. In questi settori le razioni alimentari non corrispondevano affatto al fabbisogno
richiesto dal duro lavoro fisico giornaliero. . La forza lavoro straniera, i prigionieri di
guerra e gli internati militari, che si trovavano al livello più basso della gerarchia politico-
razziale, venivano costretti ai lavori agricoli anche la domenica e nei giorni festivi. Il monte
ore settimanale, stabilito in modo autonomo da ogni impresa, si aggirava tra le 50 e le 65
ore. Un controllo rigoroso delle prestazioni e un gran numero di prescrizioni restrittive
scandivano la giornata di lavoro degli IMI, i quali divenivano vittime di maltrattamenti
quando le loro prestazioni lavorative venivano considerate insufficienti. Ancor più che gli
atti di violenza punitivi, .In ogni momento le guardie potevano procedere a perquisizioni
23 personali o al controllo dei documenti. Gli IMI vivevano spesso la punizione come un
accesso di violenza irrazionale e incontrollata. In caso di scarso rendimento, essi venivano
picchiati con attrezzi da lavoro, spranghe di ferro o pezzi di legno, cosa che conferma il
carattere impulsivo della brutalità.
Sebbene sia chiara a questo Giudice la differenza tra accertamento storico e accertamento giudiziale
, le conclusioni condivise cui sono pervenuti gli storici italiani e tedeschi facenti parte della
Commissione costituisce certamente un elemento di prova presuntiva della sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati .
Per altro tale conclusione trova supporta anche in taluni precedenti giurisprudenziali , divenuti definitivi.
Meritano menzione:
- La sentenza resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il carattere di
assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di adeguato
apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Benché
si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino
all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo
Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per
ragioni politiche, deportati, appartenenti alle forze armateitaliane” ().
- La sentenza del Tribunale di Brescia, n 2125/2019, il quale ha stabilito che “in ordine
all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in
Germania o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre
1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo
costituisce un crimine di guerra e contro l'TÀ in quanto in quel momento l'Italia non
era in guerra contro la Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che
24 il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e
consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati”
- infine, la commissione di crimini di guerra all'interno dei campi ove furono ristretti gli i.m.i. è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte, la quale nel riaffermare, con sentenza n .20442/2020 , la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni azionata dall'erede di un militare internato in un campo e lì ucciso,
ha implicitamente riconosciuto la ricorrenza di crimini di guerra e contro l'TÀ ( solo in presenza dei quali si deroga al principio dell'immunità ).
In definitiva , la sottoposizione dei militari a trattamenti integranti i crimini di guerra deve ritenersi anche presuntivamente provata non solo in quanto storicamente e giudizialmente accertata , ma anche tenuto conto:
- della precisa decisione , adottata direttamente da di qualificare i militari italiani Per_3
catturati non già come prigionieri di guerra ma come militari internati, con l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione di Ginevra , in forza della quale: il lavoro doveva essere retribuito (art 54) confacente alle attitudine del prigioniero e non eccessivo, anche sotto il profilo della durata ( art. 52); i prigionieri di guerra dovevano essere trattati sempre con TÀ , collocati in alloggi “interamente al riparo dall'umidità,
sufficientemente riscaldati e illuminati ( art. 25) , nutriti con sufficienti razioni di cibo ( art. 26) , forniti di vestiario , calzature e biancheria adeguati ( art 27), posti in ambenti salubri (
art. 29);
- dalle stesse difese dell'Avvocatura che , al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato , ha indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito , diversamente da quanto imposto dalla Convenzione di Ginevra del 1923 , avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico;
25 - Dal sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre
1943 “circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio
del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca” e
che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la Repubblica di
Salò trascorsero “venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo
reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto”, in tal modo riconoscendo la metodica violazione perpetrata nei lager nazisti della Convenzione di Ginevra del 1923 , che prescriveva che il lavoro, retribuito, dovesse avvenire in condiziono salubri e dignitose .
Ne consegue che le sistematiche violazioni delle regole poste dalla Convenzione di Ginevra del
1923 a tutela dei militari prigionieri di guerra – pure riconosciuta per quanto sopra sottolineato dalla PA resistente - non atomisticamente considerate ma complessivamente valutate, induce ad affermare che le condotte poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IMI
non furono semplici inosservanze delle Convenzione di Ginevra del 1923 ma veri e propri crimini di guerra.
Con riguardo, poi, al caso concreto la dimostrazione della sottoposizione anche del a Pt_2
condotte integranti crimini contro l'TÀ può desumersi presuntivamente dalla circostanza ,
storicamente accertata e non smentita dalla difesa erariale , che le condotte poste in essere dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di
Stato, ( cfr quanto sopra detto in ordine alla decisione di di qualificare i militari italiano Per_3
come internati); sicché in assenza di prova contraria, e tenuto conto delle specifiche allegazioni dei ricorrenti ( secondo cui il congiunto fu vittima di ingiurie percosse , umiliazione “
trasmise i suoi terribili ricordi anche ai propri familiari. I figli rammentano: levate Per_2
nel cuore della notte con condizioni climatiche avverse per spalare la neve, raccogliere
carbone, stenti;
una alimentazione inconsistente, caratterizzata da brodaglie prive di valori
nutritivi e assai raramente porzioni razionate di 40 grammi di pane e margarina. Uno degli
svaghi preferiti dai tedeschi era costituito dal lanciare a terra un tozzo di pane per fare
26 accalcare i prigionieri come cani, ridendo delle umiliazioni inferte alla dignità degli italiani. Le
SS infliggevano spesso anche immotivate punizioni corporali. ricevette un Persona_2
violento calcio con scarpe chiodate che gli lascerà una cicatrice indelebile sulla gamba appena
sotto il ginocchio) deve ritenersi presuntivamente che anche il , sia stato vittime di Pt_2
reiterati trattamenti degradanti e umilianti, che costituivano, appunto, le regola all'interno dei campi.
Dalla qualificazione delle condotte subite da in termini di crimini contro Persona_2
l'TÀ , derivano rilevanti conseguenze in termini di imprescrittibilità del diritto azionato dai di lui eredi .
Come è noto , la giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi a quello in esame ha da sempre affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (Cass. 11 marz o 2004, n. 5044
(ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 12 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7
dicembre 2015, n. 4345).Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'TÀ intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, ,
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale,
prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario. Per
questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'TÀ del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'TÀ e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
27 A tale riguardo, non ha rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968
né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia.
L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia
presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale, le due Convenzioni rilevano , infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.opinio iuris.
Ed ancora, non appare decisivo che la norma consuetudinaria internazionale sulla imprescrittibilità
dei crimini internazionali si sia formata successivamente rispetto alla commissione di crimini,
dovendosi opinare che detta norma consuetudinaria sia suscettibile di applicazione retroattiva,
essendo sorta a proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Mette conto ,in proposito, precisare che non osti alla affermata retroattività della norma consuetudinaria il principio di irretroattività delle norme.
Invero, deve rilevarsi come, nelle materie diverse da quella penale, non opera l'art 25 della costituzione. , sicché il principio di irretroattività delle norme, essendo da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), è derogabile da altra norma di norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7) Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274),
Si riporta , al riguarda , per la chiarezza dell'iter argomentativo la sentenza Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, che ha precisato:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la
salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito
penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia
civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte ( sentenza 3642/24) che, pur non trattando
28 direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra( posto che, nel caso sottoposto al suo vaglio,
l'esame di detta questione era superfluo in quanto il termine di prescrizione ex art 2947
c 3 cc non era decorso ), ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi , in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente . ai fini civili ( art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una
norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da
altra norma di pari legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), , purché nel
rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274);luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità
dei crimini contro l'TÀ è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da
una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come
obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini
deve reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non
rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra
mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale
carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che
è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2,
senza il vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “” la punizione di
una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata
commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle
nazioni civili”.”.
29 Nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020,
(“Si ritiene dunque i ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario,
formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'TÀ,
con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel
corso della Seconda guerra. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi
prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7
comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma
consuetudinaria.. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" " per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto
internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di
ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'TÀ, esso deve
considerarsi imprescrittibile.. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le
norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione
non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000).
Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma la norma internazionale concorre alla
individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della
fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di
tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta”).
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo contenuto nell'art 43 comma 6
d.l. 36/22 agli “ordinari termini di prescrizione ( «fatta salva la decorrenza degli ordinari termini
di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni
dalla medesima data»)
30 Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria, avente carattere retroattivo, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'TÀ , si impone un' esegesi costituzionalmente orientata del citato articolo 43 , di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di
guerra e contro l'TÀ” , non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione, secondo cui,
“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, tale dovendosi, appunto, ritenere la norma che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, i quali, come chiarito dalla sentenza RI” (Cass., S.U. n. 5044/2004 cit.), si
concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti
fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario”.
Occorre aggiungere, poi, che la predetta esegesi , oltre che necessaria alla luce della esigenza di dare alla disposizione un' interpretazione che la renda conforme alla Costituzione , si impone in applicazione del criterio ermeneutico della interpretazione sistematica della legge e della necessità
di interpretare la norma in conformità alla volontà del legislatore ( art 12 preleggi).
Ed invero, non avrebbe alcun senso, da un lato, prevedere l'accesso al fondo non solo in favore di chi, alla data di entrata in vigore del d.l. 36/22, abbia già un titolo esecutivo definitivo , ma anche in favore di coloro che, a seguito di domanda presentata entro il 23.6.23, conseguiranno una sentenza di accertamento e liquidazione , e poi , in modo del tutto contraddittorio , con riferimento a tale ultima categoria di aventi diritto , affermare la sottoposizione del relativo diritto alla prescrizione ordinaria, che di fatto si risolverebbe nell' esclusione in radice della possibilità di accedere al fondo per chi non fosse già dotato di un titolo definitivo, alla data di entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione
31 ******
Venendo, quindi, al merito della domanda, dovendosi ritenere, per quanto sopra già argomentato,
che il fu sottoposto a condotte integranti crimini di guerra e contro l'TÀ, deve Pt_2
ritenersi, che il danno morale – sub specie sofferenza psichica interiore , possa ritenersi presuntivamente provato proprio in ragione della gravità della condotte illecite integranti crimini contro l'TÀ e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né
periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IMI (, considerati alla stregua di “traditori”
ed esposti a umiliazioni e trattamenti lesivi della loro dignità).
Non può essere riconosciuto, invece, il danno biologico , in assenza di documentazione medica attestante la sussistenza di una malattia insorta in conseguenza del trattamento disumano cui fu sottoposto il . Pt_2
Venendo alla quantificazione del danno morale non appare corretto il riferimento alla somma prevista ex lege per l'indennizzo da ingiusta detenzione .
Il invero era un militare , sicché ad essere illecita non è la prigionia in sé né la Pt_2
sottoposizione ai lavori forzati ma la condotta ulteriore integrante la sistematica violazione della
Convenzione di Ginevra del 1923 ed, in sostanza, un crimine di guerra e contro l'TÀ.
Per tale ragione non può che ricorrersi ad una liquidazione del danno puramente equitativa, che serva a ristorare non già la prigionia , ma la sottoposizione, nel corso di detto periodo di prigionia,
a trattamenti degradanti ( lavoro non retribuito , denutrizione;
le scadenti condizioni igieniche e fisiche ) .
Tenuto conto della durata della prigionia ( 2 anni e 13 giorni ) e delle particolari crudeltà cui è stato sottoposto il , appare equo liquidare la somma pari a 100.000, già comprensiva della Pt_2
rivalutazione e degli interessi ( da liquidarsi in favore della massa di e Persona_2 Per_6
non avendo parte ricorrente chiesto la liquidazione pro quota in favore di ciascuno degli
[...]
eredi)
32 La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose, non quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento .
Peraltro, va sottolineata la ontologica differenza tra indennizzo ( richiedibile per la legislazione degli anni Sessanta ) e risarcimento, istituto la cui portata é ben più ampia, tale da lasciare al danneggiato la legittima possibilità di temporeggiare (nei lontani anni Sessanta ) sulla richiesta di indennizzo in attesa di potere chiedere un ben più corposo risarcimento ( risarcimento che é stato,
effettivamente, anch'esso riconosciuto successivamente come via satisfattoria alternativa al vecchio indennizzo, così premiando l'attesa del danneggiato ).
Infine, l' Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti dal , quale vittima del III Reich. Orbene, non avendo Pt_2
la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse Per_1
beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere rigettata.
Né tale prova poteva fornirsi a mezzo della istanza di esibizione, posto che, da lato, in assenza di dati certi sulla percezione della somma, la relativa istanza era inammissibile in quanto esplorativa (
e, sotto altro aspetto , trattandosi dei fondi gestiti del Ministero del Tesoro, trattasi di informazione rientrante nella sfera di conoscibilità della Amministrazione intervenuta .
33 Vanno invece rigettate le domande di risarcimento dei danni proposti dagli attori iure proprio per compromissione del rapporto parentale ( anche quali eredi per rappresentazione dei genitori del
Pt_2
Al riguardo, si rileva che:
- il Fondo non copre tale tipologia di danno, essendo stato istituito solo per il risarcimento dei danni patiti direttamente dai militari vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 “
- i relativi diritti sono prescritti, non essendo il danno direttamente derivante dalla commissione di un crimine contro l'TÀ ma venendo in riflesso un danno c.d riflesso ex art 2043 e 2059 cc , che si prescrive nel termine ordinario di 5 anni
- In ogni caso non è stata fornita la prova della compromissione del legame familiare lesione
, non potendosi ricorrere , con riguardo a tale tipologia di danno, a mere presunzioni.
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali già formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito
PQM
IL Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 14273
/2022 RG, , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
ACCERTA E DICHIARA il diritto di , ( in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2
di eredi di ( deceduta in corso di causa) , gli stessi a loro volta n.q. di eredi di Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto l'8 dicembre 1990 di ottenere il Persona_2
risarcimento del danno patito da – nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Persona_2
per il periodo corrente dal 27.9.1943 al 10/10 /1945 – e ACCERTA E DICHIARA dunque la
34 sussistenza del diritto di accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della persona ex art 43 d.l. 36/22 ;
Per l'effetto, in favore di , ( in proprio e nella qualità di CP_7 Parte_1 Parte_2
eredi di deceduta in corso di causa ) la complessiva somma di 100.000,00 oltre Persona_1
interessi in misura legale ( 1284 c 4 cc) dalla data odierna al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda
SPESE COMPENSATE
Palermo il 19.2.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14273/2022 R.G., avente ad oggetto “risarcimento dei danni , promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ); in proprio e n.q. di eredi di Prof.ssa C.F._2
nata a [...] il [...] e deceduta il 14/02/2023 Persona_1
( , nato a [...] il [...] e deceduto l'8 C.F._3 Persona_2
dicembre 1990 ed i nonché altresì quali eredi per rappresentazione di e Parte_2 Parte_3
, genitori di , tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente,
[...] Persona_2 dal medesimo Avv.to e Giovanni Gruttad'Auria del Foro di Palermo, in virtù di Parte_1
procura su foglio separato, ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio in Palermo, sito in via
Nicolò Turrisi, 38/a.
- attori -
CONTRO
(cod. fiscale ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nonché del (cod. fiscale ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
Palermo (cod. fisc. ; fax: 091527080; PEC: , P.IVA_3 Email_1
presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n.6, domiciliano ex lege
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 28.11.24 in atti.
Motivi della decisione
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
( deceduta in corso di causa) , tutti in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] Persona_2
(AG) il 23/11/1914 e deceduto l'8 dicembre 1990 ) ed i primi due altresì quali eredi per rappresentazione di e genitori di , convenivano Parte_2 Parte_3 Persona_2
in giudizio la e il e, Controparte_1 Controparte_2
premettendo che il loro congiunto, soldato di leva dell'Esercito italiano (n di matricola 34136)
catturato dai tedeschi il 17.09.1943 e deportato nei lager in Germania Stalag VIII-A , aveva subito crimini di guerra e contro l'TÀ durante il periodo di prigionia, chiedevano , previo accertamento della “ responsabilità della Repubblica Federale di Germania nella causazione di
tutti i danni patiti da e dai suoi familiari, secondo le causali specificate nel Persona_2
presente atto di_
- liquidare agli attori n.q. eredi di i danni da questi patiti a titolo di Persona_2
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta di giustizia
- • liquidare a e , n.q. di eredi di e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_4
, i danni da questi patiti a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
[...]
nella misura ritenuta di giustizia;
- • liquidare i danni patiti in proprio a , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nella misura ritenuta di
giustizia;
- • accertare che sussistono i requisiti degli attori per l'accesso al fondo di cui all'art. 43
D.L. 36 del 30 aprile 2022
Nello specifico, parte ricorrente, dopo avere richiamato le note vicende storiche relative ai militari italiani internati nei campi di prigionia tedeschi (IMI ), precisava che:
• , all'indomani dell'Armistizio firmato con gli alleati dal Governo Persona_2
Badoglio, era stato catturato da truppe tedesche, condotto in Germania e tenuto come prigioniero fino al 10.10.1945 , subendo condotte integranti crimini di guerra e contro
2 l'TÀ ( i figli rammentano: levate nel cuore della notte con condizioni climatiche
avverse per spalare la neve, raccogliere carbone, stenti;
una alimentazione inconsistente,
caratterizzata da brodaglie prive di valori nutritivi e assai raramente porzioni razionate di
40 grammi di pane e margarina. Uno degli svaghi preferiti dai tedeschi era costituito dal
lanciare a terra un tozzo di pane per fare accalcare i prigionieri come cani, ridendo delle
umiliazioni inferte alla dignità degli italiani. Le SS infliggevano spesso anche immotivate
punizioni corporali. ricevette un violento calcio con scarpe chiodate che Persona_2
gli lascerà una cicatrice indelebile sulla gamba appena sotto il ginocchio) ;
• era stato, quindi sistematicamente sottoposto a trattamenti disumani, Persona_2
posti in essere in forza di direttive direttamente emanate da , sussistendo, Persona_3
quindi, il diritto a ottenere ex art 2043 cc e iure hereditatis, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal congiunto oltre ai danni patiti iure proprio , derivanti dalla compromissione del loro legame affettivo con il padre, ritornato segnato dalla prigionia,
Gli attori chiedevano altresì il ristoro dei danni non patrimoniali subiti d e Parte_2 Parte_3
, genitori del , nel corso dei due anni vissuti in uno stato di terribile angoscia, privi
[...] Pt_2
di notizie del figlio, esposto al pericolo di vita o alle crudeltà degli aguzzini del Terzo Reich, i quali, dopo quello che consideravano il tradimento di , avevano in odio gli italiani. Per_4
Il si è costituito con propria memoria, eccependo : Controparte_2
• Il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio per effetto della emanazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che individuava nel MEF l'unico gestore del fondo;
• la prescrizione della domanda in ragione del lungo lasso temporale decorrente da quanto il diritto poteva essere fatto valere, ovvero almeno dal 1945 , data di cessazione definitiva di ogni ostilità; la prescrizione, per altro, doveva ritenersi maturata anche ove si fosse adottato il criterio prescrizionale dettato dal codice penale italiano in materia di danni causati da
3 condotta delittuosa (2947 c 3 cc) , perfezionandosi la prescrizione del reato allo scadere della pena massima prevista per il reato ricorrente in concreto, ovvero quello di riduzione in schiavitù ex art. 600 cp ( anni quindici nella disciplina applicabile ratione temporis); la difesa erariale evidenziava, infine , che la norma consuetudinaria relativa alla imprescrittibilità dei diritti derivanti da crimini di guerra e contro l'TÀ era di formazione successiva ai fatti per cui è causa e non operava retroattivamente;
richiamava inoltre l'art 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che faceva espressamente menzione “dei termini ordinari di
prescrizione” ;
• la decadenza dell'azione
• la mancanza di prova dei danni patiti dal congiunto dei ricorrenti .
La difesa erariale chiedeva, comunque, che, in caso di accoglimento della domanda, si procedesse allo scomputo delle somme eventualmente ad altro titolo già ricevute dal de cuius e , sempre in via gradata, chiedeva riconoscersi il concorso nella causazione del danno del danneggiato, per non avere questi , con condotta non diligente, richiesto per tempo gli indennizzi già previsti dalla Stato
Italiano negli anni sessanta.
La causa , interrotta per decesso della e regolarmente riassunta è stata posta in decisione Per_1
all'udienza del 28.11.24 con assegnazione dei termini ex art 190 cpc .
Ciò premesso , la disamina delle numerose e complesse problematiche di natura processuale poste dalla odierna controversia impone una preliminare esposizione delle vicende che hanno condotto all'adozione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022.
Come è noto , nell'immediato dopoguerra si pose con particolare urgenza , la questione delle riparazioni dovute dalla Germania ai Paesi vincitori della Prima guerra mondiale, compresa l'Italia;
tema questo che fu oggetto di lunghe trattative e di plurimi accordi, sfociati anche nei i Trattati di pace di Parigi del 1947 , ratificati dall'Italia con legge del 2 agosto 1947, n. 811 e resi esecutivi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430.
4 L' art. 77 del Trattato di pace di Parigi stabiliva, tra l'altro, che, fatta salva ogni altra disposizione che fosse stata adottata a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupavano la
Germania, l'Italia rinunciava, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi pretesa nei confronti della Germania e dei cittadini tedeschi, pendente alla data dell'8 maggio 1945.
Analoga rinuncia era prevista anche con riferimento alle pretese risarcitorie per danni subiti da atti delle forze armate alleate o associate (art. 76 del Trattato).
Rimaneva, invece, ferma la possibilità di misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'TÀ (art. 45, comma 1, del
Trattato).
Tuttavia, l'esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti- avvertita sia in Germania – dapprima con la legge federale sul risarcimento delle vittime della persecuzione nazionalsocialista e in seguito con un'altra legge federale, istitutiva della Fondazione «Memoria,
Responsabilità e Futuro» – sia in Italia- condusse, in seguito, alla sottoscrizione di due contestuali (e connessi) Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania,
conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Con tale accordo la Germania si obbligava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (Parte I, art. 1.1) “a
favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia» fossero stati oggetto di
«misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni
di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di
queste persecuzioni» (art. 1)..).
In conseguenza della corresponsione di tale somma, “il Governo italiano dichiarava “definite
tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche
italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di
5 persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (Parte I, art. 2.1.)
La finalità dell'accordo ratificato con legge n. 404 del 1963 era quella di chiudere, con il riconoscimento di indennizzi all'epoca ritenuti adeguati, la tragica vicenda dei danni patiti, in particolare, dai deportati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e,
segnatamente, nel periodo, successivo all'8 settembre 1943 e fino al termine del conflitto, di occupazione del territorio nazionale da parte delle forze armate tedesche.
Successivamente l'art. 3 della legge n. 404 del 1963, di ratifica ed esecuzione dell'accordo avente ad oggetto gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, ha delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'accordo di cui all'art. 1 della legge stessa.
Nell'esercizio di tale delega è stato adottato il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), che ha disciplinato la ripartizione delle somme versate dalla
Germania in esecuzione delll'Accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini
italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia».
Avevano diritto alla riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si fossero trovati, anche fuori del territorio dello Stato, fossero stati deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
La finalità di chiusura definitiva della questione degli indennizzi si rinviene nell'art. 6 del d.P.R. n.
2043 del 1963, che prevedeva che la domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo doveva essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.
6 A seguito della ratifica dell'Accordo di Bonn del 1961 e dell'adozione del d.P.R. 6 ottobre 1963, n.
2043 , per molti anni a seguire con riguardo alle pretese risarcitorie individuali, ulteriori rispetto ai suddetti benefici di legge concessi, si era ritenuto operante il principio dell'immunità ristretta degli Stati, con conseguente declaratoria di difetto giurisdizione del giudice nazionale con riferimento alle domande di risarcimento del danno da crimini di guerra commessi dal Terzo Reich,
azionate da chi non aveva avuto accesso la fondo di cui d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (ex plurimis,
sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato
nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale)
Il panorama, fin qui sommariamente descritto, mutò radicalmente a partire dalla sentenza RI
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 marzo 2004, n. 5044) che, operando un netto revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, affermò che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche costituenti crimini internazionali in violazione di diritti fondamentali della persona umana vi era una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta, degli Stati;
( cd
“eccezione umanitaria”).
Secondo la menzionata pronuncia L'immunità dalla giurisdizione non operava, quindi, in presenza
di atti – qualificati come crimini contro l'TÀ – gravemente lesivi di diritti fondamentali della
persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali. In sostanza, la norma consuetudinaria di
diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei
confronti degli Stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello Stato straniero di
tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali, lesivi di valori universali come il
rispetto della dignità umana e dei diritti umani.
Successivamente alla formazione di tale indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio,
intervenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 febbraio 2012, “Germania contro
Italia”, che accolse il ricorso proposto dalla Germania contro il nostro Paese per non avere l'Italia
7 riconosciuto alla Germania l'immunità dalla giurisdizione che ad essa doveva essere attribuita in applicazione delle norme di diritto internazionale.
La Corte dell'Aja, nell'accogliere il ricorso della Germania, ribadì che il principio dell'immunità
degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli
Stati, che a propria volta è principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957.
La medesima Corte ritenne che le (pur legittime) richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così
riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti,
finalizzate alla risoluzione pacifica della questione.
Il legislatore italiano per adeguarsi a tale pronuncia promulgò la legge 14 gennaio 2013 n. 59, il cui art. 3 , prevedendo he “… quando la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza che ha
definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di
specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la
controversia relativa alle stesse condotte, rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza
non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto
di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
A seguito dell'introduzione di tale norma , si formò un filone giurisprudenziale di legittimità che ritenne nuovamente vigente il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana anche per i crimini contro l'TÀ commessi iure imperii ( Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1136).
Ciò condusse alla pronuncia della notissima Sentenza della Corte Costituzione del 22 ottobre 2014
n. 238, con cui, , la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 supra riportato,
affermando che la norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri
8 dalla giurisdizione civile non era applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali
Stati, quando consistevano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'TÀ e erano conseguentemente illegittime le norme che imponevano al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti.
La Consulta dichiarò, altresì, l'incostituzionalità della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU,
ossia dell'art. 1 della legge n. 848/1957 nella parte in cui la disposizione in questione imponeva, di pari passo con l'art. 3 della legge 5/2013, di adeguarsi alla pronuncia della CIG, declinando la giurisdizione interna laddove gli atti dello Stato Straniero siano crimini di guerra o contro l'TÀ.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28
settembre 2020, n. 20442), quindi, si adeguò ai principi dettati della Consulta, mutando nuovamente orientamento ed affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituiva una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali,
la cui operatività era però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si ebbero varie pronunce di condanna della
Germania da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive, che indussero, da ultimo Repubblica federale di Germania a proporre un altro ricorso del 29 aprile 2022, con cui veniva adita la Corte internazionale di giustizia,
lamentando, in particolare, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento)
dell'immunità ristretta degli Stati.
In questo contesto si colloca l'emanazione dell'art 43 del d.l. 36/22, che ha la dichiarata finalità
di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso
a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263 e, quindi, di
9 prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale , così ponendo fine all'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco.
L'art 43, in particolare ., rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle
vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della persona”,
prevede che “ Presso il delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei Controparte_2
danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze
del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o
derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni
10 provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non
possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già
ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di
credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e
liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di
procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte
attrice per l'esecuzione di tale incombente.
La norma si presta, per la sua incerta formulazione, a dubbi interpretativi che devono essere risolti tenuto conto della lettera e della finalità della disposizione, nonché alla luce della lettura complessiva e unitaria delle prescrizioni ivi contenute ( art 12 preleggi) al fine di dipanare la questioni processuali che sono state sollevate nell'odierno giudizio.
Giurisdizione , qualificazione della domanda e legittimazione passiva.
11 Come è noto, “ai fini del riparto della giurisdizione tra il giudice italiano ed il giudice straniero, in
applicazione del criterio del "petitum" sostanziale, pur dovendosi prescindere dalle difese del
convenuto, che sono invece rilevanti per la decisione di merito, occorre tenere conto non solo delle
allegazioni di fatto dell'attore ma anche delle risultanze istruttorie legittimamente acquisite agli
atti di causa, senza possibilità di procedere all'ammissione di prove costituende ( Cass. Civ. Sez.
U, Sentenza n. 16296 del 24/07/2007)
Ora, nel caso di specie , parte ricorrente ha allegato che è stato ristretto per Persona_2
quasi tre anni all'interno di un lager in Germania, ove egli avrebbe subito torture e trattamenti integranti crimini di guerra, producendo a supporto delle proprie allegazioni il foglio matricolare attestante l'avvenuta prigionia e le onorificenze concessegli.
Pertanto, a fronte di dette allegazioni ( corroborate dalla produzione documentale in atti), opera il pacifico principio , affermatasi a seguito della sentenza della Corte Cost n 238/14, in forza del quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano per fatti definibili come crimini di guerra o contro l'TÀ ( cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 “ l'immunità dalla
giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un
diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel
nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta
imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in
quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria
promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino
italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla
illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la
seconda guerra mondiale).
La giurisdizione del Giudice italiano è stata, per altro, ribadita recentemente anche della Corte
Costituzionale, sentenza n 36/2023 , resa successivamente all'entrata in vigore dell'art 43 d.l.
12 36/22, che è stata chiamata a decidere - affermandola - sulla costituzionalità della predetta norma con riguardo alla fase esecutiva.
In particolare, la Consulta ha argomentato che “Come è stato chiarito da tempo nella
giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), e in seguito puntualizzato in quella di
legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° luglio 1997, n. 5888),
l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla
pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il
limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati.
Tale immunità – nel contenuto che da tempo risalente, per norma consuetudinaria di diritto
internazionale, ne comporta la qualificazione come “ristretta” – opererebbe, di norma, con
riguardo sia ai giudizi di cognizione, sia alle procedure esecutive, nella portata definita dalla Corte
internazionale di giustizia dell'Aja nella sentenza 3 febbraio 2012 con riferimento proprio ad una
fattispecie analoga a quella in esame.
Ma, per effetto della citata sentenza n. 238 del 2014, si è affermata una regola derogatoria con
riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti
dalle vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della
persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Questa Corte ha,
infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al giudice” – che questa Corte ha ripetutamente
compreso fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n. 18
del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto dell'accertamento concerna il danno da crimini di
guerra ed ha quindi ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di
cognizione.
La richiamata norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati
stranieri per atti iure imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui
all'art. 10, primo comma, Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di
13 chi sia stato vittima di crimini contro l'TÀ e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della
persona. Ha affermato questa Corte che «[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del
giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti
che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e
qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17
agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26
giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella
parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla citata pronuncia della Corte
internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione
in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'TÀ,
lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio
2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di
adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo – per quanto risulta chiaramente dalla
motivazione – nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale di giustizia.
Tutto ciò, però, vale per il giudizio di cognizione”.
In ogni caso , la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano si impone anche a tenuto conto
Contr della domanda proposta dai ricorrenti che hanno correttamente convenuto il quale gestore del
Fondo istituito con il citato d.l. 36/22
Sicché, così individuato il petitum della domanda oggetto del giudizio – ove l'accertamento
Cont Contr dell'illecito della è solo il presupposto per l'accesso al fondo , il cui onere grava sul –
non può che radicarsi la giurisdizione del giudice italiano ( e per quanto si dirà in seguito la
14 Contr legittimazione passiva del trattandosi di domanda di accertamento di un diritto istituito con
Contr legge italiana e a gravare sulle risorse del .
Contr In ordine alla legittimazione passiva del per altro nel caso di specie indiscussa , si richiamano le considerazioni rese nell'ambito del giudizio rg 8102/23 , nel contesto del quale la legittimazione
Contr passiva del è stata affermata tenuto conto:
- della ratio dell'adozione del d.l. 36/22, promulgato nell'immediatezza della proposizione da parte della Germania di un nuovo ricorso alla CIG , che è quella – dichiarata - di dare
concreta attuazione e assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella
Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile
1962, n. 1263 e, quindi, di prevenire un'ulteriore condanna in sede internazionale;
tale finalità è stata perseguita dal legislatore attraverso il richiamato art. 43 che, mendiate la costituzione del Fondo, trova una sintesi tra due opposte esigenze: da un lato, quella di tutela dell' immunità , affermata con le sentenza della CIG e , dall'altro lato, quella di tutela dei diritti inviolabili della persona, affermata dalla C.Cost; l'art 43 individua, per le azioni ancora da introdurre al momento dell'entrata in vigore del DL , quale titolo di accesso al fondo, non già una sentenza di condanna, ma una sentenza di accertamento e liquidazione (
“ Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo
costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma” ) mentre di condanna si parla solo con riguardo ai titoli esecutivi già formatisi al momento dell'entrata in vigore della legge;
la scelta linguistica si ritiene conforme alla volontà del legislatore, che
è quella di evitare che si abbia un giudizio di cognizione – iniziato unicamente al fine
Cont dell'accesso al Fondo di cui all'art. 43 – che esiti in una “condanna” contro la;
15 - della diversità dei presupposti per l'accesso al Fondo a seconda che si tratti di giudizi già
conclusi in fase cognitiva e/o pendenti in fase esecutiva ovvero di nuovi giudizi, ancora da introdurre: per i primi, nell'ambito dei quali è già intervenuta una sentenza di condanna
Cont della Germania, la finalità di evitare che l'esecuzione sia compiuta sui beni della è
perseguita con l'estinzione di tali giudizi e l'accesso al Fondo sulla base del titolo di condanna;
per i secondi, invece, si richiede solo di accertare l'esistenza del danno e di liquidarlo, al fine di costituire il titolo per l'accesso al Fondo;
- della circostanza che le domande proposte ai sensi dell'art. 43 d.l36/22 non potranno che essere eseguite sul Fondo, di modo che il solo soggetto avente interesse diretto ed attuale a
Contr resistere alle azioni menzionate è proprio il quale gestore del Fondo, che è la parte su cui andrà a gravare il peso economico eventualmente imposto dalla sentenza di accertamento e liquidazione;
- della previsione, contenuta nell'art 43 comma 6 , dedicato alle “azioni di accertamento e
liquidazione dei danni” non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto, secondo cui “gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato”.; va escluso che la finalità della norma sia quella di mera
denunciatio litis, posto che essa prevede la notifica esclusivamente nei confronti della
Avvocatura ( senza contenere alcun riferimento alla notifica alla RFT) ;
Contr
- del potere del di transigere la lite, che costituisce chiaro indice della disponibilità dei diritti azionati in giudizio , radicando la sua legittimazione passiva;
- della circostanza che l'accertamento dell'illecito costituente crimine di guerra è, come detto , presupposto per l'accesso al Fondo , dovendo il giudice del merito accertare, in particolare , se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di quel comportamento che è già definito dal legislatore come crimine di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà procedere alla liquidazione del danno;
16 In conclusione, laddove, come nel caso in esame, sia stata correttamente chiesto l'accertamento dei presupposti per l'accesso al fondo , deve ritenersi certamente sussistente la legittimazione passiva
Contr del ,
Va invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
dato che il legislatore ha individuato espressamente nel gestore del Fondo e, dunque, nel
[...]
, l'ente competente ad adempiere le obbligazioni di cui è causa. Controparte_2
LEGITTIZIONE ATTIVA
Del pari, va affermata la legittimazione attiva dei ricorrenti essendo stata documentata la qualità di eredi legittimi di , trattandosi dei figli dello stesso, da considerarsi eredi – e non Persona_2
già solo chiamati, non solo giusta dichiarazione di successione in atti ma anche tenuto conto dell'accettazione tacita dell'eredità conseguente alla proposizione della domanda.
DECADENZA
Va rigettata l'eccezione di decadenza posto che la norma è entrata in vigore i in vigore dal
28/02/2023 sicché il termine per proposizione del ricorso è stato prorogato al 23 giugno 2023 ( e dal ultimo al 31 dicembre 2023) ; ne consegue la tempestività dell'azione introdotta con ricorso depositato il 16.6.23 .
PRESCRIZIONE
Contr Dalla affermata legittimazione passiva del discende la sua legittimazione a sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, compresa quella di prescrizione.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione,
ritenendo applicabile, nel caso in esame ,la prescrizione che la legge penale prevede per il reato di riduzione in schiavitù.
L'eccezione non è fondata.
L'esame dell'eccezione presuppone la previa analisi della questione se il trattamento cui è stato sottoposto possa qualificarsi in termini di crimine di guerra o contro l'TÀ , Persona_2
dovendosi, a tal fine accertare un quid pluris rispetto alla mera reclusione presso il campo di
17 lavoro e sottoposizione ai lavori forzati, consentiti per i militari dai trattati internazionali ( cfe
Convenzione dell'Aja del 1907).
Costituiscono crimini internazionali dello Stato, a mero titolo esemplificativo , l' l'aggressione;
l'imposizione o il mantenimento con la forza della dominazione coloniale;
una violazione grave e su larga scala di obblighi fondamentali per la salvaguardia della vita umana, quali la schiavitù ( cfr
Nell'art. 6, lett. c) dell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945) il genocidio e l'apartheid.
Nella specie, occorre accertare , anche mediante presunzioni, se il , nel periodo di prigionia, Pt_2
sia stato sottoposto a condotte disumane e degradanti integranti crimini di guerra e/o contro l'TÀ.
Ora , in primo luogo, risulta dimostrato che è stato catturato dai tedeschi nel Persona_2
27.09.1943, ed è rimasto prigioniero e recluso nel campo fino al 10.10.1945 ( cfr ruolo matricolare in atti)
Ciò detto, risulta storicamente accertato, oltre che affermato in numerose sentenze passate in giudicato che , all'interno dei campi di lavoro tedesco , i soggetti ivi reclusi, miliari o civili , vissero
“ in condizioni disumane nei lager del Terzo reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto” (
cfr sito internet del Ministero della Difesa).
In ordine ai trattamenti disumani a cui furono sottoposti i militari italiani internati, occorre richiamate i lavori di una commissione di storici istituita proprio al fine di gettare luce sulla vicenda degli IMI.
Invero, il 18 novembre 2008, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Trieste in seguito alla visita al museo del campo di concentramento nazista della Risiera di San Sabba, i Ministri degli
Affari Esteri italiano e tedesco, riconoscevano solennemente le «indicibili sofferenze inflitte a
uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli ex internati militari italiani».,
annunciando l'istituzione di una commissione di storici investita del compito di occuparsi del passato di guerra italo-tedesco ed, in particolare, del destino degli internati militari italiani deportati in Germania, al fine di contribuire alla creazione di una cultura della memoria comune ai due
18 paesi. La Commissione veniva ufficialmente nominata nel marzo 2009 dai Ministri degli Affari
Esteri dei due paesi e ne facevano parte cinque membri tedeschi e cinque italiani.
In particolare, la Commissione, sulla base della audizione diretta di coloro che furono internati nei campi e dell'esame dei documenti storici, concludeva che “ sebbene gli internati militari italiani
siano stati particolarmente colpiti dal regime nazionalsocialista e dal complesso passato di guerra
italo-tedesco, dopo il 1945 il loro destino è stato completamente dimenticato. In Italia essi sono
stati per lungo tempo messi in secondo piano dalla memoria della Resistenza. Nella Repubblica
Federale Tedesca la leggenda della 'Wehrmacht pulita' portò a negare i crimini di cui essa si rese
colpevole nei confronti della popolazione civile italiana e della minoranza ebraica, così come dei
prigionieri dei campi di concentramento e degli internati militari italiani. OM . Fu soltanto a
partire dagli anni '80 che in Italia e in Germania la storiografia cominciò a occuparsi di questo
problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è cominciata, molti aspetti centrali di questa
tematica – il disarmo e l'arresto degli internati militari italiani, i tentativi di reclutamento nelle
formazioni tedesche così come nell'esercito fascista della Repubblica Sociale Italiana e le loro
condizioni di vita e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono considerarsi oggi
adeguatamente studiati. OM … Tutti i soldati italiani caduti nelle mani dei tedeschi dopo l'8
settembre 1943 furono definiti in un primo tempo 'prigionieri di guerra'. Poiché con l'instaurarsi
del nuovo governo fascista questi non potevano più essere trattenuti a lungo come prigionieri di
guerra, cioè come prigionieri di uno stato nemico, il regime nazista, nel disprezzo delle norme del
diritto internazionale, modificò il loro status. omissis Il 20 settembre 1943, poco prima della
proclamazione del nuovo regime fascista, un'ordinanza del Führer decretò così che i soldati
italiani fatti prigionieri vedessero mutare la loro denominazione in 'internati militari'. . Per gli
internati militari italiani questa scelta ebbe in ogni caso conseguenze molto rilevanti: come tali,
essi non avevano più diritto né alla consegna di alimenti e medicine, né alle visite di controllo delle
delegazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, come invece era previsto per i
prigionieri di guerra. Ben presto divenne chiaro che questa decisione comportava tuttavia molti
19 problemi, sia in relazione all'impiego degli ex soldati del Regio Esercito come forza lavoro, sia in
ordine alle relazioni interne all'Asse Berlino-Salò. A causa delle cattive condizioni alimentari (le
razioni di cibo dipendevano dalle prestazioni lavorative), del trattamento umiliante, dei compiti
spesso assegnati senza tener conto delle competenze dei lavoratori, delle istruzioni insufficienti e
della mancanza di motivazione, la produttività degli internati militari si rivelò molto inferiore alle
aspettative. Inoltre, la detenzione dietro il filo spinato e le pessime condizioni di lavoro mettevano
quotidianamente in discussione la continuità dell'alleanza italo-tedesca propagandata da e Per_3
Per_5
La Commissione ha poi precisato che , successivamente, gli IMI vennero qualificati come lavoratori civili ma tale nuovo status portò solo per breve tempo un miglioramento delle loro condizioni di vita, posto che la situazione degli ex internati tornò a breve nuovamente ad
aggravarsi.
La commissione , nel documento conclusivo dei lavori, ha esaminato partitamente le varie fasi della prigionia dei IMI precisando che :
- per quanto attiene al trasferimento nei lager, avvenuto in data 8.9.1943, dopo il proclama di
“ Per molti il trasferimento sui treni merci rimase un ricordo traumatico: i vagoni Per_4
merci erano sovraffollati, il cibo scarso e le condizioni igieniche precarie. I malati non
ricevevano assistenza e i tentativi di fuga venivano severamente puniti. In alcuni resoconti si
parla anche di morti, il numero esatto dei quali ancora dovrebbe ancora essere ricercato.
Nei vagoni il morale generale divenne presto rassegnato o addirittura disperato. Molti
prigionieri italiani raccontano di aver acquisito definitivamente la consapevolezza di essere
stati ingannati dai tedeschi una volta arrivati al confine del Reich. Un internato militare
scrive: «Durante il tragitto i finestrini del vagone erano rimasti chiusi […] Eravamo come
sardine senz'aria, non avevamo nulla da mangiare e non potevamo fare i nostri bisogni: tre
moribondi e io con la febbre e la gamba dolorante per la ferita […] Non sapevamo se fosse
giorno o notte. Poi furono aperte le porte. Da un uomo che, in italiano, ci disse: “Non
20 muovetevi o sparo.” […] Vidi [un cartello] con la scritta 'Monaco'. Lì ci hanno fatto
scendere e ci hanno dato del pane nero: una pagnotta su cui era stampata la data 1938
[sic!], non me lo dimenticherò mai». Appena arrivati nei campi di prigionia, i detenuti
italiani percepirono subito l'atmosfera carica di tensione della popolazione tedesca. I
sentimenti di vendetta nei confronti dei 'traditori' si esprimevano in rozzi insulti;
addirittura i bambini gettavano pietre contro i prigionieri. Gli internati appartenevano a
una di quelle categorie che venivano particolarmente disprezzate dai tedeschi. ..omissis
Attraverso l'approccio proprio alla storia delle esperienze si potrebbe ugualmente
differenziare la definizione degli internati come 'schiavi', prevalente soprattutto in Italia e
tale da suggerire una analogia con la sorte dei detenuti nei campi di concentramento;
- In ordine alle condizioni in cui avvenne la prigionia “ L'arrivo nei campi di prigionia viene
descritto da molti internati come un'esperienza traumatica: i primi giorni erano segnati da
insicurezza, paura, spaesamento e molti cominciarono a rendersi conto solo allora di cosa
significasse la prigionia. La descrizione delle sistemazioni precarie delle prime settimane,
come esse risultano dalle fonti ufficiali, trovano conferma nelle testimonianze degli
internati. In molte di queste si accenna alle baracche sovraffollate, spoglie e talvolta anche
pesantemente danneggiate. . La vita quotidiana degli internati dipendeva in primo luogo dal
tipo di campo in cui si trovavano. I soldati e i sottufficiali trascorrevano solo poche ore al
giorno nei lager e anche il loro tempo libero era così rigidamente regolamentato che non
riuscivano quasi mai a sfruttarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento che fino
all'inizio del 1945 non furono assegnati al lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei
sottoufficiali la monotonia e lo snervante isolamento, accompagnati dall'impossibilità di
ritagliarsi uno spazio privato. Al di là degli orari stabiliti per la sveglia, l'appello, la
razione di zuppa e la distribuzione della posta, gli ufficiali internati restavano abbandonati
a sè stessi. La sorveglianza e le punizioni erano di competenza delle guardie militari
reclutate tra i battaglioni territoriali [Landesschützenbataillonen]. Esse controllavano i
21 detenuti ventiquattr'ore su ventiquattro: nel lager, mentre andavano al lavoro e spesso
anche durante il lavoro. I ricordi degli internati militari nei lager si concentrano su
esperienze che li hanno segnati particolarmente. Essi si focalizzano sui momenti più
disumani della vita del campo, che però non rappresentavano ovunque la regola. In alcuni
lager, per esempio, il personale di guardia costringeva i prigionieri radunatisi per l'appello
mattutino a sottoporsi ad esercizi ginnici: una forma di addestramento militare che spesso,
a causa della debole costituzione dei soldati italiani, rubava loro le ultime forze che
avevano in corpo. Stando all'opinione dei detenuti, per i comandanti di alcuni campi la
ginnastica, che poteva durare anche ore intere, non era solo un modo per mantenere la
disciplina e aumentare le prestazioni lavorative, ma anche una pratica umiliante e punitiva.
Per gli internati militari italiani tali pratiche ingiuste e oltraggiose, spesso accompagnate
da insulti quali «figli di quel cane di » o «siete ancora più porci di », Per_4 Per_4
erano a volte tanto intollerabili quanto i maltrattamenti fisici. ….Particolarmente spietate e
violente si mostrarono le guardie tedesche dopo la liberazione di Roma da parte degli
Alleati, dopo lo sbarco degli anglo-americani in Normandia e dopo l'attentato ad del Per_3
20 luglio 1944….omissis . Il problema più grosso rimaneva in generale la situazione
alimentare, che era catastrofica. Dal momento che al Comitato Internazionale della Croce
Rossa era stato vietato di assistere gli internati con alimenti e medicine supplementari,
questi potevano contare solo sulle scarse razioni distribuite nei lager della Wehrmacht.
Capitava inoltre che i soldati e i sottufficiali fossero puniti con la cosiddetta
, cioè con razioni di cibo proporzionali alla prestazione lavorativa Controparte_6
offerta. Una misura punitiva che, originariamente usata solo con i lavoratori dell'est e i
prigionieri di guerra sovietici, fu introdotta da alcune industrie anche per gli internati
militari. Gli italiani erano già così indeboliti, che, a seguito di questa pratica, la loro
produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e il numero dei malati,
soprattutto tra coloro che lavoravano in miniera, nell'edilizia e nell'industria pesante,
22 crebbe in continuazione. Tutto questo era ben noto a quando, nel 1944, ordinò di Per_3
estendere questo provvedimento disciplinare a tutti 145 gli internati poco produttivi.
Proprio i morsi della fame e la malnutrizione sono descritti dagli internati militari come
l'esperienza centrale della prigionia. La paura di perdere il controllo a causa
dell'irrefrenabile impulso a procurarsi qualcosa di commestibile è un ricordo indelebile
nella mente di molti detenuti: Fatta eccezione per chi lavorava nell'agricoltura e
nell'industria alimentare, quasi nessun internato riceveva la razione giornaliera ufficiale.
Anche l'abbigliamento, sporco e logoro, costituiva un grosso problema. Questo valeva
soprattutto per quei prigionieri occupati all'aperto: « Un altro problema erano i frequenti
bombardamenti degli alloggi dei sottufficiali e dei soldati. A causa della prossimità dei
lager alle fabbriche i prigionieri si trovavano infatti nelle immediate vicinanze delle zone a
rischio. Dopo i bombardamenti molti venivano costretti a rimuovere le macerie o a rendere
nuovamente agibili vie di comunicazione e rotaie. Gli allarmi aerei e i bombardamenti
incidevano pesantemente sullo stato psichico degli internati militari italiani;
- In ordine alle condizioni di lavoro: “ I soldati semplici e i sottufficiali erano assegnati ai
lavori forzati: soprattutto in qualità di manovali, essi erano costretti a lavorare
prevalentemente nell'industria degli armamenti, nell'industria pesante, nell'edilizia e in
miniera. In questi settori le razioni alimentari non corrispondevano affatto al fabbisogno
richiesto dal duro lavoro fisico giornaliero. . La forza lavoro straniera, i prigionieri di
guerra e gli internati militari, che si trovavano al livello più basso della gerarchia politico-
razziale, venivano costretti ai lavori agricoli anche la domenica e nei giorni festivi. Il monte
ore settimanale, stabilito in modo autonomo da ogni impresa, si aggirava tra le 50 e le 65
ore. Un controllo rigoroso delle prestazioni e un gran numero di prescrizioni restrittive
scandivano la giornata di lavoro degli IMI, i quali divenivano vittime di maltrattamenti
quando le loro prestazioni lavorative venivano considerate insufficienti. Ancor più che gli
atti di violenza punitivi, .In ogni momento le guardie potevano procedere a perquisizioni
23 personali o al controllo dei documenti. Gli IMI vivevano spesso la punizione come un
accesso di violenza irrazionale e incontrollata. In caso di scarso rendimento, essi venivano
picchiati con attrezzi da lavoro, spranghe di ferro o pezzi di legno, cosa che conferma il
carattere impulsivo della brutalità.
Sebbene sia chiara a questo Giudice la differenza tra accertamento storico e accertamento giudiziale
, le conclusioni condivise cui sono pervenuti gli storici italiani e tedeschi facenti parte della
Commissione costituisce certamente un elemento di prova presuntiva della sistematica violazione dei diritti umani perpetrata ai danni dei militari italiani internati .
Per altro tale conclusione trova supporta anche in taluni precedenti giurisprudenziali , divenuti definitivi.
Meritano menzione:
- La sentenza resa dal Trib. Firenze, II sez. civile sent. 6 luglio 2015, G.U. Minniti , secondo cui “le condizioni fisiche di deportazione e riduzione in schiavitù proprio per il carattere di
assoluto annientamento della dignità umana devono costituire motivo di adeguato
apprezzamento anche sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Benché
si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino
all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del Terzo
Reich. Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per
ragioni politiche, deportati, appartenenti alle forze armateitaliane” ().
- La sentenza del Tribunale di Brescia, n 2125/2019, il quale ha stabilito che “in ordine
all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in
Germania o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre
1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano - e già questo
costituisce un crimine di guerra e contro l'TÀ in quanto in quel momento l'Italia non
era in guerra contro la Germania -, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che
24 il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e
consuetudinarie come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati”
- infine, la commissione di crimini di guerra all'interno dei campi ove furono ristretti gli i.m.i. è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte, la quale nel riaffermare, con sentenza n .20442/2020 , la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni azionata dall'erede di un militare internato in un campo e lì ucciso,
ha implicitamente riconosciuto la ricorrenza di crimini di guerra e contro l'TÀ ( solo in presenza dei quali si deroga al principio dell'immunità ).
In definitiva , la sottoposizione dei militari a trattamenti integranti i crimini di guerra deve ritenersi anche presuntivamente provata non solo in quanto storicamente e giudizialmente accertata , ma anche tenuto conto:
- della precisa decisione , adottata direttamente da di qualificare i militari italiani Per_3
catturati non già come prigionieri di guerra ma come militari internati, con l'evidente finalità di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione di Ginevra , in forza della quale: il lavoro doveva essere retribuito (art 54) confacente alle attitudine del prigioniero e non eccessivo, anche sotto il profilo della durata ( art. 52); i prigionieri di guerra dovevano essere trattati sempre con TÀ , collocati in alloggi “interamente al riparo dall'umidità,
sufficientemente riscaldati e illuminati ( art. 25) , nutriti con sufficienti razioni di cibo ( art. 26) , forniti di vestiario , calzature e biancheria adeguati ( art 27), posti in ambenti salubri (
art. 29);
- dalle stesse difese dell'Avvocatura che , al fine di individuare il termine di prescrizione del diritto azionato , ha indicato i militari come persone offese del delitto di riduzione in schiavitù, in tal modo affermando che il lavoro, oltre a essere gratuito , diversamente da quanto imposto dalla Convenzione di Ginevra del 1923 , avveniva in condizioni di totale assoggettamento fisico e psicologico;
25 - Dal sito internet del Ministero della Difesa, ove si legge che all'indomani dell'8 settembre
1943 “circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio
del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca” e
che i soldati italiani che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi e con la Repubblica di
Salò trascorsero “venti mesi di internamento in condizioni disumane nei lager del Terzo
reich, patendo la fame, il freddo, il lavoro coatto”, in tal modo riconoscendo la metodica violazione perpetrata nei lager nazisti della Convenzione di Ginevra del 1923 , che prescriveva che il lavoro, retribuito, dovesse avvenire in condiziono salubri e dignitose .
Ne consegue che le sistematiche violazioni delle regole poste dalla Convenzione di Ginevra del
1923 a tutela dei militari prigionieri di guerra – pure riconosciuta per quanto sopra sottolineato dalla PA resistente - non atomisticamente considerate ma complessivamente valutate, induce ad affermare che le condotte poste in essere all'interno dei campi di lavoro ai danni degli IMI
non furono semplici inosservanze delle Convenzione di Ginevra del 1923 ma veri e propri crimini di guerra.
Con riguardo, poi, al caso concreto la dimostrazione della sottoposizione anche del a Pt_2
condotte integranti crimini contro l'TÀ può desumersi presuntivamente dalla circostanza ,
storicamente accertata e non smentita dalla difesa erariale , che le condotte poste in essere dai nazisti furono generalizzate e non episodiche, essendo frutto di una vera e propria direttiva di
Stato, ( cfr quanto sopra detto in ordine alla decisione di di qualificare i militari italiano Per_3
come internati); sicché in assenza di prova contraria, e tenuto conto delle specifiche allegazioni dei ricorrenti ( secondo cui il congiunto fu vittima di ingiurie percosse , umiliazione “
trasmise i suoi terribili ricordi anche ai propri familiari. I figli rammentano: levate Per_2
nel cuore della notte con condizioni climatiche avverse per spalare la neve, raccogliere
carbone, stenti;
una alimentazione inconsistente, caratterizzata da brodaglie prive di valori
nutritivi e assai raramente porzioni razionate di 40 grammi di pane e margarina. Uno degli
svaghi preferiti dai tedeschi era costituito dal lanciare a terra un tozzo di pane per fare
26 accalcare i prigionieri come cani, ridendo delle umiliazioni inferte alla dignità degli italiani. Le
SS infliggevano spesso anche immotivate punizioni corporali. ricevette un Persona_2
violento calcio con scarpe chiodate che gli lascerà una cicatrice indelebile sulla gamba appena
sotto il ginocchio) deve ritenersi presuntivamente che anche il , sia stato vittime di Pt_2
reiterati trattamenti degradanti e umilianti, che costituivano, appunto, le regola all'interno dei campi.
Dalla qualificazione delle condotte subite da in termini di crimini contro Persona_2
l'TÀ , derivano rilevanti conseguenze in termini di imprescrittibilità del diritto azionato dai di lui eredi .
Come è noto , la giurisprudenza che si è occupata di casi analoghi a quello in esame ha da sempre affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali (Cass. 11 marz o 2004, n. 5044
(ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 12 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722; Trib. Firenze, 7
dicembre 2015, n. 4345).Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345).
I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'TÀ intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, ,
particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale,
prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale, sia di carattere consuetudinario. Per
questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'TÀ del 26 novembre
1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'TÀ e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974.
27 A tale riguardo, non ha rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968
né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia.
L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia
presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale, le due Convenzioni rilevano , infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris.opinio iuris.
Ed ancora, non appare decisivo che la norma consuetudinaria internazionale sulla imprescrittibilità
dei crimini internazionali si sia formata successivamente rispetto alla commissione di crimini,
dovendosi opinare che detta norma consuetudinaria sia suscettibile di applicazione retroattiva,
essendo sorta a proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Mette conto ,in proposito, precisare che non osti alla affermata retroattività della norma consuetudinaria il principio di irretroattività delle norme.
Invero, deve rilevarsi come, nelle materie diverse da quella penale, non opera l'art 25 della costituzione. , sicché il principio di irretroattività delle norme, essendo da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), è derogabile da altra norma di norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 disp. prel. C.c.), purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7) Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274),
Si riporta , al riguarda , per la chiarezza dell'iter argomentativo la sentenza Corte di Appello di
Firenze del 11/04/2011, n.480, che ha precisato:
I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la
salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito
penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia
civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Suprema Corte ( sentenza 3642/24) che, pur non trattando
28 direttamente il tema della irretroattività della norma consuetudinaria che sancisce la imprescrittibilità dei crimini di guerra( posto che, nel caso sottoposto al suo vaglio,
l'esame di detta questione era superfluo in quanto il termine di prescrizione ex art 2947
c 3 cc non era decorso ), ha precisato che il limite di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost. opera solo con riguardo alla sanzione penale e non viene, quindi , in rilievo quando si debba accertare, incidentalmente . ai fini civili ( art. 2947, terzo comma) la responsabilità penale astrattamente intesa;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una
norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da
altra norma di pari legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), , purché nel
rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274);luglio 2006, n. 274);
III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità
dei crimini contro l'TÀ è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da
una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come
obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;
IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini
deve reputarsi retroattiva;
essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non
rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra
mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale
carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che
è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7 comma 2,
senza il vincolo della irretroattività previsto dal comma precedente, “” la punizione di
una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata
commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle
nazioni civili”.”.
29 Nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino, IV sezione, con sentenza 19 maggio 2020,
(“Si ritiene dunque i ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario,
formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'TÀ,
con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel
corso della Seconda guerra. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi
prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7
comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma
consuetudinaria.. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" " per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto
internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di
ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'TÀ, esso deve
considerarsi imprescrittibile.. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le
norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione
non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000).
Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma la norma internazionale concorre alla
individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della
fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di
tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta”).
A diverse conclusioni non può pervenirsi valorizzando il richiamo contenuto nell'art 43 comma 6
d.l. 36/22 agli “ordinari termini di prescrizione ( «fatta salva la decorrenza degli ordinari termini
di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni
dalla medesima data»)
30 Invero, affermata l'esistenza di una norma consuetudinaria, avente carattere retroattivo, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'TÀ , si impone un' esegesi costituzionalmente orientata del citato articolo 43 , di modo che il riferimento contenuto della predetta disposizione “agli ordinari termini di prescrizione”, laddove vengano in esame “crimini di
guerra e contro l'TÀ” , non può che essere interpretato come affermazione della imprescrittibilità dell'azione, pena la violazione dell'art 10 della Costituzione, secondo cui,
“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, tale dovendosi, appunto, ritenere la norma che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, i quali, come chiarito dalla sentenza RI” (Cass., S.U. n. 5044/2004 cit.), si
concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti
fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario”.
Occorre aggiungere, poi, che la predetta esegesi , oltre che necessaria alla luce della esigenza di dare alla disposizione un' interpretazione che la renda conforme alla Costituzione , si impone in applicazione del criterio ermeneutico della interpretazione sistematica della legge e della necessità
di interpretare la norma in conformità alla volontà del legislatore ( art 12 preleggi).
Ed invero, non avrebbe alcun senso, da un lato, prevedere l'accesso al fondo non solo in favore di chi, alla data di entrata in vigore del d.l. 36/22, abbia già un titolo esecutivo definitivo , ma anche in favore di coloro che, a seguito di domanda presentata entro il 23.6.23, conseguiranno una sentenza di accertamento e liquidazione , e poi , in modo del tutto contraddittorio , con riferimento a tale ultima categoria di aventi diritto , affermare la sottoposizione del relativo diritto alla prescrizione ordinaria, che di fatto si risolverebbe nell' esclusione in radice della possibilità di accedere al fondo per chi non fosse già dotato di un titolo definitivo, alla data di entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge.
Pertanto, si impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione
31 ******
Venendo, quindi, al merito della domanda, dovendosi ritenere, per quanto sopra già argomentato,
che il fu sottoposto a condotte integranti crimini di guerra e contro l'TÀ, deve Pt_2
ritenersi, che il danno morale – sub specie sofferenza psichica interiore , possa ritenersi presuntivamente provato proprio in ragione della gravità della condotte illecite integranti crimini contro l'TÀ e sostanziatesi nell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né
periodi di riposo, nella somministrazione di vitto inadeguato e dell'umiliazione derivante dallo status del tutto particolare cui vennero assoggettati gli IMI (, considerati alla stregua di “traditori”
ed esposti a umiliazioni e trattamenti lesivi della loro dignità).
Non può essere riconosciuto, invece, il danno biologico , in assenza di documentazione medica attestante la sussistenza di una malattia insorta in conseguenza del trattamento disumano cui fu sottoposto il . Pt_2
Venendo alla quantificazione del danno morale non appare corretto il riferimento alla somma prevista ex lege per l'indennizzo da ingiusta detenzione .
Il invero era un militare , sicché ad essere illecita non è la prigionia in sé né la Pt_2
sottoposizione ai lavori forzati ma la condotta ulteriore integrante la sistematica violazione della
Convenzione di Ginevra del 1923 ed, in sostanza, un crimine di guerra e contro l'TÀ.
Per tale ragione non può che ricorrersi ad una liquidazione del danno puramente equitativa, che serva a ristorare non già la prigionia , ma la sottoposizione, nel corso di detto periodo di prigionia,
a trattamenti degradanti ( lavoro non retribuito , denutrizione;
le scadenti condizioni igieniche e fisiche ) .
Tenuto conto della durata della prigionia ( 2 anni e 13 giorni ) e delle particolari crudeltà cui è stato sottoposto il , appare equo liquidare la somma pari a 100.000, già comprensiva della Pt_2
rivalutazione e degli interessi ( da liquidarsi in favore della massa di e Persona_2 Per_6
non avendo parte ricorrente chiesto la liquidazione pro quota in favore di ciascuno degli
[...]
eredi)
32 La circostanza che il danneggiato non abbia chiesto in precedenza il pagamento dell'indennizzo previsto per legge per i danni di guerra non può assurgere ad elemento che aggrava il danno quale comportamento sintomatico di scarsa diligenza del danneggiato rilevante a titolo concausale ex art. 1227 cc.
Rilevano, infatti, ex art. 1227 cc, comportamenti che abbiano concorso ad aggravare il danno o quanto meno a non limitarlo ( nella possibilità di limitarlo ), quando tali comportamenti concausali del danneggiato abbiano trovato collocazione nella genesi naturalistica del danno stesso ovvero avuto riguardo al processo di formazione dei vari comportamenti dannosi o limitativi delle conseguenze dannose, non quando, come in concreto, il danno ha avuto oramai un definitivo consolidamento, tanto più che l'invocato aggravamento del danno viene ricondotto solamente ad una mancata anteriore corresponsione di una frazione del risarcimento ( rectius indennizzo ) da parte del medesimo soggetto ( lo Stato italiano ) gravato del risarcimento .
Peraltro, va sottolineata la ontologica differenza tra indennizzo ( richiedibile per la legislazione degli anni Sessanta ) e risarcimento, istituto la cui portata é ben più ampia, tale da lasciare al danneggiato la legittima possibilità di temporeggiare (nei lontani anni Sessanta ) sulla richiesta di indennizzo in attesa di potere chiedere un ben più corposo risarcimento ( risarcimento che é stato,
effettivamente, anch'esso riconosciuto successivamente come via satisfattoria alternativa al vecchio indennizzo, così premiando l'attesa del danneggiato ).
Infine, l' Amministrazione convenuta ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli indennizzi eventualmente percepiti dal , quale vittima del III Reich. Orbene, non avendo Pt_2
la convenuta, gravata del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse Per_1
beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere rigettata.
Né tale prova poteva fornirsi a mezzo della istanza di esibizione, posto che, da lato, in assenza di dati certi sulla percezione della somma, la relativa istanza era inammissibile in quanto esplorativa (
e, sotto altro aspetto , trattandosi dei fondi gestiti del Ministero del Tesoro, trattasi di informazione rientrante nella sfera di conoscibilità della Amministrazione intervenuta .
33 Vanno invece rigettate le domande di risarcimento dei danni proposti dagli attori iure proprio per compromissione del rapporto parentale ( anche quali eredi per rappresentazione dei genitori del
Pt_2
Al riguardo, si rileva che:
- il Fondo non copre tale tipologia di danno, essendo stato istituito solo per il risarcimento dei danni patiti direttamente dai militari vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 “
- i relativi diritti sono prescritti, non essendo il danno direttamente derivante dalla commissione di un crimine contro l'TÀ ma venendo in riflesso un danno c.d riflesso ex art 2043 e 2059 cc , che si prescrive nel termine ordinario di 5 anni
- In ogni caso non è stata fornita la prova della compromissione del legame familiare lesione
, non potendosi ricorrere , con riguardo a tale tipologia di danno, a mere presunzioni.
Le spese vanno compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dei contrasti giurisprudenziali già formatasi nell'ambito della giurisprudenza di merito
PQM
IL Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 14273
/2022 RG, , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
ACCERTA E DICHIARA il diritto di , ( in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2
di eredi di ( deceduta in corso di causa) , gli stessi a loro volta n.q. di eredi di Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto l'8 dicembre 1990 di ottenere il Persona_2
risarcimento del danno patito da – nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Persona_2
per il periodo corrente dal 27.9.1943 al 10/10 /1945 – e ACCERTA E DICHIARA dunque la
34 sussistenza del diritto di accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'TÀ per la lesione di diritti inviolabili della persona ex art 43 d.l. 36/22 ;
Per l'effetto, in favore di , ( in proprio e nella qualità di CP_7 Parte_1 Parte_2
eredi di deceduta in corso di causa ) la complessiva somma di 100.000,00 oltre Persona_1
interessi in misura legale ( 1284 c 4 cc) dalla data odierna al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda
SPESE COMPENSATE
Palermo il 19.2.25
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
35