Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8481
CASS
Ordinanza 31 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8481
    Data del deposito : 31 marzo 2025

    Testo completo