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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 825/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Rosa, Parte_1
Lombardo giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Giuseppe Macrì, Controparte_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Locri, chiedeva il pagamento delle Controparte_1 differenze retributive, per tabellare e fasce economiche dal 2007 al 31.12.2009, per IVC dal
01.01.2008 al 31.05.2017 e per indennità di divisa da 01.07.2012 al 31.05.2017.
A sostegno del ricorso allegava di svolgere le mansioni di infermiere professionale presso l'Azienda e di non avere percepito correttamente la IVC per il periodo dedotto in Parte_2 giudizio né di avere avuto corrisposta la dovuta remunerazione a titolo di tabellare e fasce oltre che di indennità di divisa.
Concludeva chiedendo il pagamento della somma di €. 2136,07 a titolo di indennità di vacanza contrattuale , di € 1410,97 a titolo di indennità di tabellare.
Chiedeva infine il riconoscimento della c.d. indennità di divisa, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale, sia nazionale che comunitario, in base al quale la circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo di lavoro stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno comporta il diritto alla retribuzione per il tempo speso nelle attività di vestizione/svestizione della divisa.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni : “accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di 1. tabellare e fasce economiche Par dal 01/01/2007 al 31/12/2009, per un importo di euro 1410,97, 2. da gennaio 2008 al
31/05/2017, per un importo di euro 2136,07; 3. indennità divisa dal 01/07/2012 al 31/05/2017 per un importo di euro 7184,27. Il tutto per un totale complessivo di euro 10731,31
(1410,97+2136,07+7184,27); - condannare l' , in persona del Legale Parte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive
a titolo di: 1) tabellare e fasce economiche dal 01/01/2007 al 31/12/2009 e dal 01/01/2014 al
31/05/2017, per un importo di euro 1410,97, 2) IVC da gennaio 2008 al 31/05/2017, per un importo di euro 2136,07; 3) indennità divisa dal 01/07/2012 al 31/05/2017 per un importo di euro
7184,27 ovvero da determinarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.. Il tutto per un totale complessivo di euro 10731,31 (1410,97+2136,07+7184,27), come meglio qualificato nel ricorso,
o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria;
- condannare l' Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese,
[...] competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”.”.
Si costituiva l' , per difendersi Parte_1
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, l' è Parte_1 stata condannata – per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo - a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di €2.011,46, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017; a titolo di voce tabellare, di €2.380,40, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017 a titolo di indennità da vacanza contrattuale ed infine della somma di €11.175,99, comprensiva di rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione sino al 31/5/2017 a titolo di indennità di divisa. Parte Avverso la sentenza ha proposto appello l'
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità di alcuni motivi e l'infondatezza di altri.
Il decreto ex art.127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note termine del 26 giungo 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
La decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto.
Come già riferito nello svolgimento del processo, il Tribunale di Locri ha accolto la domanda giudiziale che aveva ad oggetto sia le differenze retributive a titolo di tabellari e fasce economiche, sia quelle a titolo di vacanza contrattuale, che di indennità di divisa, condannando l'attuale appellante alla corresponsione degli importi indicati in dispositivo.
Va confermato il capo relativo all'accoglimento della domanda tabellare e fasce.
Il c.t.u con riferimento alla voce tabellare ha effettuare le quantificazioni delle somme spettanti per il periodo dall'01.01.2007 al 31.12.2009 per la categoria D6 sulla scorta . di quanto previsto dall'art. 6 CCNL per il periodo Calcolo dell'IVC 2009 dal 01/01/2010 al
31/08/2016 per la categoria D3. Ha qun
Ha, quindi, calcolato la differenza retributiva di € 1.411,01 con la rivalutazione giungendo alla somma di €2.011,46 comprensiva di rivalutazione ed interessi, sino al 31/5/2017.
Non appare, quindi, sussistente l'errore metodologico asserito dall'appellante, posto che il Parte metodo assunto dal c.t.u. corrisponde a quello dedotto dall' detrarre dal calcolato gli importi percepiti a titolo di stipendio tabellare e di valore di fascia desumibili o dalle buste paga ovvero quelli dedotti specificatamente dall'Asp documentati e non contestati ovvero, come nel caso in esame, desumibili dai prospetti riassuntivi delle retribuzioni prodotti sin dal primo grado dalla parte ricorrente”. Parte Va ulteriormente posto in rilievo che - in risposta alle osservazioni dell' che allegando, con riferimento alla posizione dell'odierno appellato, documentazione aveva sostenuto che nulla spettava a tale dipendente - il c.t.u. “che la documentazione inviata dall'avv.
Lombardo è già inclusa nel fascicolo di causa e quindi è stata già compiutamente esaminata.
Tuttavia per rendere giustizia alla causa, ha provveduto ad elaborare un ulteriore riconteggio che permettesse di verificare ulteriormente le singole voci dei cedolini riepilogativi, definendo che è stata impropriamente omessa l'imputazione di somme trattenute riguardo a IVC nel mese di gennaio 2009 limitatamente ai dipendenti e , pertanto, ha provveduto a CP_1 Pt_4 decurtare, dal totale somme percepite, rispettivamente, l'importo di € 437,72 e di € 377,28 e a recuperarle come spettanti”.
Se si esaminano le tabelle riportate a pagg. 12 - 14 dell'elaborato peritale, si riscontra che per gli anni in esame il c.t.u. ha accertato un'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta dall' il che dimostra ulteriormente come il c.t.u. abbia considerato le somme corrisposte Pt_5
Parte dall' e non è dato riscontrare che il c.t.u. abbia omesso la disamina di tutti o di alcuni dei documenti prodotti.
Ciò posto, in merito all'affermazione, secondo cui le differenze calcolate costituivano somme fisiologicamente corrisposte posteriormente ai periodi cui si riferiscono e come arretrati, necessita porre in rilievo che ove le somme calcolate dal c.t.u. fossero state corrisposte Parte dall' a titolo di arretrati (evidentemente in misura ulteriore rispetto a quelle già considerate dal perito), sarebbe stato onere dell'appellante indicare specificamente quali somme, risultanti dalle buste paga, fossero state corrisposte a titolo di arretrati ed in quale data e non fossero state considerate dal c.t.u.
Tale precipuo onere di specificità nella formulazione del motivo di appello non è stato assolto, essendo stata la doglianza limitata all'affermazione prima esaminata.
Non è, pertanto, confermato dalle risultanze documentali, né lo ha compiutamente allegato l'appellante, su cui gravava il relativo onere, che l'azienda avesse “correttamente corrisposto il dovuto per l'intero periodo dedotto in giudizio, giusta produzione in atti, mai contestata dal ricorrente, per come rilevato dallo stesso ufficio gestione risorse umane della azienda”. Parte Su tale ultimo punto va rilevato che l' sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado, ha allegato un'unica relazione del Servizio Risorse Umane prot. 23975 del
19.04.2018, da cui risulta: “… si evidenzia che da verifiche effettuate dal settore competente, risulta che al personale ricorrente è stato corrisposto mensilmente dall'anno 2011 a tutt'oggi la quota di indennità di vacanza contrattuale spettante”.
La nota si riferisce all'indennità di vacanza, ma non alle differenze retributive a titolo di tabellare e fasce economiche.
Va accolto invece il secondo motivo relativo alle differenze retributive per i.v.c.
Ed invero, il Tribunale ha accolto la domanda di indennità di vacanza contrattuale, intesa a compensare la perdita del potere di acquisto nel tempo intercorrente fra la data di scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro ed il suo rinnovo, dopo aver richiamato a titolo di premessa le previsioni normative e contrattuali che giustificavano l'emolumento, chiarendo che non si tratta di un diritto acquisito, ma di un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo.
Ritenendo condivisibile la quantificazione operata dal ctu e generiche le contestazioni Parte mosse dall' ha condannato quest'ultima alla corresponsione delle somme sopra specificate.
L'appellante deduce che la pretesa avrebbe dovuto essere disattesa sulla base della reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello Stato sulla questione.
Difatti sarebbe stata proprio la Ragioneria dello Stato a chiarire la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisa :“ per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008
( per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione .
Lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, preciserebbe al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art 2, comma”.
Questo motivo di appello è fondato.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dall'appellato nella memoria di costituzione .
L'appellato sostiene che il motivo, con cui si deduce la violazione della legge finanziaria
2009 e l'errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012, sarebbe inammissibile perché proposto Parte solo con l'atto di appello, mentre in primo grado l' si sarebbe limitata, come si legge in sentenza, “a richiamare genericamente una giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, senza illustrare la pertinenza al caso concreto ”, e non avrebbe contestato la bozza peritale.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni derivanti dalla omessa contestazione e, nella specie, la tardività dei motivi di appello, riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello. Nel merito, va rilevato che la domanda è stata proposta dall'originario ricorrente nell'erroneo presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Viceversa, come connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta alla nuove misure delle retribuzioni tabellari, definite nel caso il 31 luglio 2009, anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza e che avevano ragione solo in difetto del rinnovo della contrattazione precedente a quella del 31 luglio 2009.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio , è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente.
Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL sottoscritto il 31/07/2009, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni.
Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n.
8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.>> (Cass n.23145/2016, n.23144/2016 ).
Dunque, l'assunto dell' appellante sul punto è corretto, oltre che Parte_6 confermato dal tenore delle previsioni contrattuali richiamate. Nelle note scritte depositate la difesa dell'appellato, rilevando che il punto 3 dell'articolo
76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C., richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse “l' con decorrenza 2010”. Pt_7
Tuttavia, come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte,
l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, si sottolinea, in quanto circolare non è in alcun modo vincolante per il Giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009
( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del
2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi.
Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.
Sicché, in definitiva, la domanda di indennità di vacanza contrattuale è infondata.
L'appellante deduce erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe accolto la domanda riguardante la c.d. indennità di divisa, eccependo “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del Part tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto, a parere dell' non era stato dimostrato che i dipendenti fossero obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
L'appello è fondato.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: la circostanza che il tempo dedicato alla vestizione e svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione non comporta che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità stesse siano state imposte dal datore di lavoro. E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore ddell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività doi vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali implicite o anche esplicite in tal in tal senso.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha in alcuna maniera fornito alcun elemento concreto indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvennissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avveniveno le suddette attività.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne Part
- a fronte di esplicita cotestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
La complessità delle questioni decise, che hanno richiesto l'esame di molteplici fonti legislative, contrattuali e regolamenti interni suscettibili di diverse interpretazioni, come dimostra il diverso intendimento del primo giudice, e la reciproca soccombenza (essendo stata rigettato l'appello con riferimento alle differenze tabellari e accolto con riguardo all'indennità di vacanza contrattuale) giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Le spese di ctu, già liquidate in primo grado, restano vanno poste a carico dell'appellante, essendosi rese necessarie per il calcolo delle differenze tabellari.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 458/2022 del Giudice del lavoro di Locri, Controparte_1 pubblicata in data 27/05/2022 , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda avente come oggetto l'indennità di vacanza contrattuale e l'indennità di divisa;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi, restando a carico dell'appellante quelle relative alla CTU.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Marialuisa Crucitti)