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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2024, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 3315/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3315 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione nell'udienza del 03.12.2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio sito in Mottola al C.so Vittorio Emanuele n.17; ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Donatella Settanni ( ) ed elettivamente domiciliata, come da C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Palagiano alla via
Carucci n. 17; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.12.2024 e con visto del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Palagiano in data 23.07.1994, che dal matrimonio nasceva una figlia Controparte_1
ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la Per_1 separazione dei coniugi con Sentenza n. 58 depositata il 10.01.2024, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 03.12.2024, esperito il tentativo di conciliazione che riusciva vano, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni ex art. 473bis.22 c.p.c., in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo state proposte altre domande.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da oltre un anno senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione giudiziale definito con Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto depositata in data
10.01.2024.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palagiano il
23/07/1994, da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], con atto trascritto nell'apposito registro CP_1
del comune di Palagiano al n. 36, parte II, serie A anno 1994;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 09.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3315 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione nell'udienza del 03.12.2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio sito in Mottola al C.so Vittorio Emanuele n.17; ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Donatella Settanni ( ) ed elettivamente domiciliata, come da C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Palagiano alla via
Carucci n. 17; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.12.2024 e con visto del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Palagiano in data 23.07.1994, che dal matrimonio nasceva una figlia Controparte_1
ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la Per_1 separazione dei coniugi con Sentenza n. 58 depositata il 10.01.2024, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 03.12.2024, esperito il tentativo di conciliazione che riusciva vano, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni ex art. 473bis.22 c.p.c., in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo state proposte altre domande.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da oltre un anno senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione giudiziale definito con Sentenza emessa dal Tribunale di Taranto depositata in data
10.01.2024.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palagiano il
23/07/1994, da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], con atto trascritto nell'apposito registro CP_1
del comune di Palagiano al n. 36, parte II, serie A anno 1994;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 09.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente