CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 638/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa RN Tarantino ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Elvira Palma ------------------------------ Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nelle controversie iscritte nel R.G. ai numeri sopra indicati;
T R A
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Paolo Sedda ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS;
-Appellante- E
(Manfredonia – 25.8.1981); Controparte_1
-Appellata contumace- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25.2.2019, premesso di aver ricevuto Controparte_1 il 20.2.2019 l'avviso di addebito n. 34320180004158401000 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 2.020,78 a titolo di versamenti contributivi IVS – Gestione Commercianti per il periodo dal 10/2017 al 12/2017 e dall'1/2018 al 3/2018, deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito per carenza dei presupposti di fatto costitutivi della pretesa, atteso che aveva cessato l'attività il 3 giugno 2013 ed era stata cancellata dagli elenchi della Camera di Commercio l'8.8.2013. Tanto premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, di: “accertare e dichiarare illegittimo e privo di effetto l'avviso di addebito numero 34320180004158401000”. Vinte le spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con successivo ricorso depositato il 17.5.2019, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo e gli avvisi di addebito aventi n. 3432014000450570808000 per un importo di € 6.906,07 per contributi IVS per gli anni 2013 e 2014; n. 34320150001953140000 per un importo di € 1.900,82 per contributi IVS per l'anno 2014; n. 34320160001190119000 per un importo di € 1.911,52 per contributi IVS per l'anno 2015; n. 34320160003042132000 per un importo di € 1.916,20 per contributi IVS per l'anno 2015; n. 34320170001969274000 per un importo di € 3.949,99 per contributi IVS per 1 l'anno 2016; n. 34320180001737767000 per un importo di € 3.000,05 per contributi IVS per l'anno 2017, di cui era venuta a conoscenza mediante l'estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tanto premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dei predetti atti: “dichiarare, per i motivi di cui sopra, illegittimi gli avvisi di addebito nn. 3432014000450570808000, 34320150001953140000, 34320160001190119000, 34320160003042123000, 34320170001969274000, 34320180001737767000 e per l'effetto annullarli”. Vinte le spese di lite con distrazione.
3. Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in entrambi i giudizi e, Pt_1 considerata l'effettiva cancellazione dall'elenco dei Commercianti su istanza della ricorrente e la mancata comunicazione, da parte della ricorrente all' Pt_1 nelle forme e nei modi previsti dalla legge, della suddetta cancellazione della posizione da commerciante, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite nel giudizio avente R.G. n. 2114/2019, mentre, nel giudizio n. 5262/2019, evidenziava che era ancora in parte dovuto il credito, per i contributi IVS relativi alla prima e alla seconda rata del 2013, confluito nell'avviso di addebito n. 34320140004505780, notificato il 6.2.2015, al netto degli sgravi già operati.
4. I due procedimenti venivano riuniti.
5. Con sentenza n. 2084/2024 pubblicata il 2.7.2024, il Tribunale di Foggia: a) dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso iscritto al n. 2114/2019; b) dichiarava inammissibile la domanda proposta con il ricorso avente n. 5262/2019; c) condannava l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre accessori di legge.
6. Il primo Giudice fondava il decisum sulle seguenti ragioni:
- il giudizio avente R.G. n. 2114/2019 doveva essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambe le parti, in ragione dello sgravio dell'avviso di addebito impugnato e che, nel caso di specie, non era più sussistente l'interesse dell'opponente ad una pronuncia di merito in quanto la pretesa contributiva dell'Ente resistente era venuta meno;
- quanto alla domanda proposta con il giudizio iscritto al R.G. n. 5262/2019, si trattava di un'impugnazione avverso estratto di ruolo e le somme contenute nell'avviso di addebito n. 34320140004505780 risultavano ancora in parte dovute;
- con ordinanza del 5.6.2024 era stato chiesto alla ricorrente di precisare quale fosse il concreto interesse ad agire sotteso all'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma la non aveva dimostrato le ragioni di tutela immediata a CP_1 fronte del ruolo, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, pertanto, l'impugnazione dell'estratto di ruolo doveva essere dichiarata inammissibile;
- le spese di lite seguivano la prevalente soccombenza dell' Pt_1 pag. 2/8 7. Con ricorso del 22 luglio 2024 l' ha interposto appello chiedendo la Pt_1 riforma della sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
8. non si costituiva nel giudizio. Controparte_1
9. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di appello l' impugna il capo della sentenza relativo Pt_1 alla regolamentazione delle spese evidenziando che, poiché nel giudizio R.G. n. 5262/2019 l'impugnazione dell'estratto di ruolo era stata dichiarata inammissibile, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della CP_1 totalmente soccombente. 11. Con il secondo motivo di appello l' si duole della omessa motivazione in Pt_1 ordine al giudizio di prevalente soccombenza dell' . Pt_1
*****
12. L'appello è fondato e va accolto.
13. Rilievo dirimente ai fini di causa assume il fatto che, nel giudizio recante R.G. n. 5262/2019, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda, con motivazione rimasta priva di censure, ritenendo che la ricorrente avesse espressamente impugnato l'estratto di ruolo e che le somme contenute nell'avviso di addebito n. 34320140004505780 risultavano ancora in parte dovute e rilevando la carenza di interesse ad impugnare, non avendo la CP_1 dimostrato “le ragioni di tutela immediata a fronte del ruolo” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). 14. La questione della sussistenza dell'interesse ad agire, in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., è stata interessata da una sopravvenienza normativa (D.L. 146/2021, conv. in l. 215/2021) e dalla relativa interpretazione offertane di recente dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 26283 del 06.09.2022), La Corte di Cassazione (v. sentenza n. 16262 del 2015) aveva già avuto modo di affermare che «l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice». Circa il dovere di verificare in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, la Cassazione, con l'ordinanza n. 22295 del 2019, statuiva che «qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio». pag. 3/8 Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di merito poiché, come chiarito nella sentenza n. 29294 del 2019, «l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006)». È utile riportare di seguito, per la loro chiarezza espositiva e la valenza nomofilattica, i passaggi essenziali della motivazione della citata Cass. S.U. n. 26283 del 06.09.2022, che, ripercorrendo gli orientamenti preesistenti, formatisi con riferimento ai giudizi non tributari (dunque, per esempio, previdenziali, come il presente procedimento), così si esprime: <11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura (impugnatoria, n.d.a.) non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)>>. La Suprema Corte ha poi dato conto delle ripercussioni causate da tali variegate configurazioni dell'interesse ad agire e dell'intervento legislativo operato nel 2021: contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
pag. 4/8 12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , da una Controparte_2 stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci
pag. 5/8 dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)>>.
15. Ebbene, il passaggio motivazionale da ultimo riportato delinea una situazione perfettamente sovrapponibile a quella qui scrutinata, ove deve ritenersi avvenuta la notifica degli avvisi di addebito, mai contestata dalla CP_1
Conclusione obbligata è la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per cui è causa, essendo riferito ad avvisi di addebito da ritenersi ritualmente notificati e la cui notifica non è stata messa in discussione: come già segnalato dalla Suprema Corte, infatti, la novella legislativa risponde all'esigenza di deflazionare il contenzioso e di scoraggiare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla notifica delle cartelle e/o avvisi di addebito, e soprattutto al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione. Dopo aver chiarito l'inammissibilità dell'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento (ovvero avviso di addebito) precedentemente notificata e non impugnata (caso ricorrente nella presente fattispecie), le Sezioni Unite della Cassazione proseguono con ampia motivazione, alla quale si rimanda, a esaminare la seconda parte della disposizione introdotta dal legislatore del 2021, relativa alla diversa ipotesi della cartella non validamente notificata. In tali casi, l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla nuova norma, che ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente (dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione) e che si applica anche ai processi pendenti, “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. La Suprema Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui <In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, pag. 6/8 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>. 16. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, si è al cospetto di avvisi di addebito da ritenersi validamente notificati, non essendo mai stata contestata l'omessa notifica e avendo la contribuente impugnato l'estratto di ruolo, di cui ha dedotto essere casualmente venuta a conoscenza a seguito di verifiche personali
<dall'estratto dei ruoli richiesto presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione risultano a carico della ricorrente i seguenti avvisi di addebito emessi dall' : l'impugnazione è allora tout court inammissibile, ai sensi della Pt_1 prima parte dell'art. 12 co.
4-bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile”. 17. Il Tribunale, tuttavia, pur avendo dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso iscritto in data 17.02.2019, R.G. n. 2114/2019, e pur avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta con ricorso iscritto al n. 5262/2019, ha ritenuto la prevalente soccombenza dell' senza esplicitarne la motivazione, Pt_1 condannando l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1
€ 2.697,00, oltre accessori di legge. 18. Tanto detto, rileva il Collegio che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta con il ricorso iscritto al n. 5262/2019 e la circostanza che, in ogni caso, le somme contenute nell'avviso di addebito n. 34320140004505780 risultavano ancora in parte dovute, avrebbe dovuto far ritenere al giudice di prime cure prevalente la soccombenza della
CP_1
19. Alla luce delle esposte considerazioni, in conclusione, l'appello odierno, che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 va condannata al pagamento della metà delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con compensazione della residua metà, tenuto conto della circostanza che il giudizio avente R.G. n. 2114/2019 è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambe le parti, in ragione dello sgravio dell'avviso di addebito impugnato. Resta assorbita ogni altra questione.
20. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell'appellata. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n.55 del 2014 come modificato da ultimo con D.M. 147 del 2022 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 pag. 7/8 tempore, con ricorso depositato il 22.7.2024, avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia pubblicata in data 2.7.2024, nei confronti di
[...]
, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale CP_1 riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore dell' , della metà delle spese del primo grado del giudizio che Pt_1 liquida per l'intero in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e compensa la residua metà; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell' , delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € Pt_1
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Bari il 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa RN Tarantino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 8/8
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa RN Tarantino ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Elvira Palma ------------------------------ Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nelle controversie iscritte nel R.G. ai numeri sopra indicati;
T R A
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Paolo Sedda ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS;
-Appellante- E
(Manfredonia – 25.8.1981); Controparte_1
-Appellata contumace- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25.2.2019, premesso di aver ricevuto Controparte_1 il 20.2.2019 l'avviso di addebito n. 34320180004158401000 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 2.020,78 a titolo di versamenti contributivi IVS – Gestione Commercianti per il periodo dal 10/2017 al 12/2017 e dall'1/2018 al 3/2018, deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito per carenza dei presupposti di fatto costitutivi della pretesa, atteso che aveva cessato l'attività il 3 giugno 2013 ed era stata cancellata dagli elenchi della Camera di Commercio l'8.8.2013. Tanto premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, di: “accertare e dichiarare illegittimo e privo di effetto l'avviso di addebito numero 34320180004158401000”. Vinte le spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con successivo ricorso depositato il 17.5.2019, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo e gli avvisi di addebito aventi n. 3432014000450570808000 per un importo di € 6.906,07 per contributi IVS per gli anni 2013 e 2014; n. 34320150001953140000 per un importo di € 1.900,82 per contributi IVS per l'anno 2014; n. 34320160001190119000 per un importo di € 1.911,52 per contributi IVS per l'anno 2015; n. 34320160003042132000 per un importo di € 1.916,20 per contributi IVS per l'anno 2015; n. 34320170001969274000 per un importo di € 3.949,99 per contributi IVS per 1 l'anno 2016; n. 34320180001737767000 per un importo di € 3.000,05 per contributi IVS per l'anno 2017, di cui era venuta a conoscenza mediante l'estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tanto premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dei predetti atti: “dichiarare, per i motivi di cui sopra, illegittimi gli avvisi di addebito nn. 3432014000450570808000, 34320150001953140000, 34320160001190119000, 34320160003042123000, 34320170001969274000, 34320180001737767000 e per l'effetto annullarli”. Vinte le spese di lite con distrazione.
3. Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in entrambi i giudizi e, Pt_1 considerata l'effettiva cancellazione dall'elenco dei Commercianti su istanza della ricorrente e la mancata comunicazione, da parte della ricorrente all' Pt_1 nelle forme e nei modi previsti dalla legge, della suddetta cancellazione della posizione da commerciante, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite nel giudizio avente R.G. n. 2114/2019, mentre, nel giudizio n. 5262/2019, evidenziava che era ancora in parte dovuto il credito, per i contributi IVS relativi alla prima e alla seconda rata del 2013, confluito nell'avviso di addebito n. 34320140004505780, notificato il 6.2.2015, al netto degli sgravi già operati.
4. I due procedimenti venivano riuniti.
5. Con sentenza n. 2084/2024 pubblicata il 2.7.2024, il Tribunale di Foggia: a) dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso iscritto al n. 2114/2019; b) dichiarava inammissibile la domanda proposta con il ricorso avente n. 5262/2019; c) condannava l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre accessori di legge.
6. Il primo Giudice fondava il decisum sulle seguenti ragioni:
- il giudizio avente R.G. n. 2114/2019 doveva essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambe le parti, in ragione dello sgravio dell'avviso di addebito impugnato e che, nel caso di specie, non era più sussistente l'interesse dell'opponente ad una pronuncia di merito in quanto la pretesa contributiva dell'Ente resistente era venuta meno;
- quanto alla domanda proposta con il giudizio iscritto al R.G. n. 5262/2019, si trattava di un'impugnazione avverso estratto di ruolo e le somme contenute nell'avviso di addebito n. 34320140004505780 risultavano ancora in parte dovute;
- con ordinanza del 5.6.2024 era stato chiesto alla ricorrente di precisare quale fosse il concreto interesse ad agire sotteso all'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma la non aveva dimostrato le ragioni di tutela immediata a CP_1 fronte del ruolo, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, pertanto, l'impugnazione dell'estratto di ruolo doveva essere dichiarata inammissibile;
- le spese di lite seguivano la prevalente soccombenza dell' Pt_1 pag. 2/8 7. Con ricorso del 22 luglio 2024 l' ha interposto appello chiedendo la Pt_1 riforma della sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
8. non si costituiva nel giudizio. Controparte_1
9. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di appello l' impugna il capo della sentenza relativo Pt_1 alla regolamentazione delle spese evidenziando che, poiché nel giudizio R.G. n. 5262/2019 l'impugnazione dell'estratto di ruolo era stata dichiarata inammissibile, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della CP_1 totalmente soccombente. 11. Con il secondo motivo di appello l' si duole della omessa motivazione in Pt_1 ordine al giudizio di prevalente soccombenza dell' . Pt_1
*****
12. L'appello è fondato e va accolto.
13. Rilievo dirimente ai fini di causa assume il fatto che, nel giudizio recante R.G. n. 5262/2019, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda, con motivazione rimasta priva di censure, ritenendo che la ricorrente avesse espressamente impugnato l'estratto di ruolo e che le somme contenute nell'avviso di addebito n. 34320140004505780 risultavano ancora in parte dovute e rilevando la carenza di interesse ad impugnare, non avendo la CP_1 dimostrato “le ragioni di tutela immediata a fronte del ruolo” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). 14. La questione della sussistenza dell'interesse ad agire, in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., è stata interessata da una sopravvenienza normativa (D.L. 146/2021, conv. in l. 215/2021) e dalla relativa interpretazione offertane di recente dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. sent. n. 26283 del 06.09.2022), La Corte di Cassazione (v. sentenza n. 16262 del 2015) aveva già avuto modo di affermare che «l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice». Circa il dovere di verificare in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, la Cassazione, con l'ordinanza n. 22295 del 2019, statuiva che «qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio». pag. 3/8 Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di merito poiché, come chiarito nella sentenza n. 29294 del 2019, «l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008; conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006)». È utile riportare di seguito, per la loro chiarezza espositiva e la valenza nomofilattica, i passaggi essenziali della motivazione della citata Cass. S.U. n. 26283 del 06.09.2022, che, ripercorrendo gli orientamenti preesistenti, formatisi con riferimento ai giudizi non tributari (dunque, per esempio, previdenziali, come il presente procedimento), così si esprime: <11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura (impugnatoria, n.d.a.) non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)>>. La Suprema Corte ha poi dato conto delle ripercussioni causate da tali variegate configurazioni dell'interesse ad agire e dell'intervento legislativo operato nel 2021: contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
pag. 4/8 12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , da una Controparte_2 stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci
pag. 5/8 dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)>>.
15. Ebbene, il passaggio motivazionale da ultimo riportato delinea una situazione perfettamente sovrapponibile a quella qui scrutinata, ove deve ritenersi avvenuta la notifica degli avvisi di addebito, mai contestata dalla CP_1
Conclusione obbligata è la non impugnabilità dell'estratto di ruolo per cui è causa, essendo riferito ad avvisi di addebito da ritenersi ritualmente notificati e la cui notifica non è stata messa in discussione: come già segnalato dalla Suprema Corte, infatti, la novella legislativa risponde all'esigenza di deflazionare il contenzioso e di scoraggiare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla notifica delle cartelle e/o avvisi di addebito, e soprattutto al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione. Dopo aver chiarito l'inammissibilità dell'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento (ovvero avviso di addebito) precedentemente notificata e non impugnata (caso ricorrente nella presente fattispecie), le Sezioni Unite della Cassazione proseguono con ampia motivazione, alla quale si rimanda, a esaminare la seconda parte della disposizione introdotta dal legislatore del 2021, relativa alla diversa ipotesi della cartella non validamente notificata. In tali casi, l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla nuova norma, che ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente (dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione) e che si applica anche ai processi pendenti, “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. La Suprema Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui <In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, pag. 6/8 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>. 16. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, si è al cospetto di avvisi di addebito da ritenersi validamente notificati, non essendo mai stata contestata l'omessa notifica e avendo la contribuente impugnato l'estratto di ruolo, di cui ha dedotto essere casualmente venuta a conoscenza a seguito di verifiche personali
<dall'estratto dei ruoli richiesto presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione risultano a carico della ricorrente i seguenti avvisi di addebito emessi dall' : l'impugnazione è allora tout court inammissibile, ai sensi della Pt_1 prima parte dell'art. 12 co.
4-bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile”. 17. Il Tribunale, tuttavia, pur avendo dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso iscritto in data 17.02.2019, R.G. n. 2114/2019, e pur avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta con ricorso iscritto al n. 5262/2019, ha ritenuto la prevalente soccombenza dell' senza esplicitarne la motivazione, Pt_1 condannando l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Pt_1
€ 2.697,00, oltre accessori di legge. 18. Tanto detto, rileva il Collegio che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta con il ricorso iscritto al n. 5262/2019 e la circostanza che, in ogni caso, le somme contenute nell'avviso di addebito n. 34320140004505780 risultavano ancora in parte dovute, avrebbe dovuto far ritenere al giudice di prime cure prevalente la soccombenza della
CP_1
19. Alla luce delle esposte considerazioni, in conclusione, l'appello odierno, che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_1 va condannata al pagamento della metà delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con compensazione della residua metà, tenuto conto della circostanza che il giudizio avente R.G. n. 2114/2019 è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambe le parti, in ragione dello sgravio dell'avviso di addebito impugnato. Resta assorbita ogni altra questione.
20. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell'appellata. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n.55 del 2014 come modificato da ultimo con D.M. 147 del 2022 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 pag. 7/8 tempore, con ricorso depositato il 22.7.2024, avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia pubblicata in data 2.7.2024, nei confronti di
[...]
, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale CP_1 riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore dell' , della metà delle spese del primo grado del giudizio che Pt_1 liquida per l'intero in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e compensa la residua metà; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell' , delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € Pt_1
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Bari il 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa RN Tarantino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 8/8