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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6322/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2024 da
1) Parte_1
Nata a: Bari il 20.04.1972 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'avv. Maria Lucia Secco e l'avv. Mariarita Nave presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: Bari (BA) il 10.10.1972 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'avv. Clelia Conforti e l'avv. Alessandra LoVecchio Musti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bari il 20.12.2003 (anno 2003, atto n.
1223, parte II, serie A)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 30.11.2022 munito di nulla osta del PM del
Tribunale di Milano in data 06.12.2022, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Bari al n. 394, parte II, serie C, U. 1, V3, anno 2002 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. , nata il [...] viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 presso la madre, nella casa di proprietà esclusiva di quest'ultima, anche ai fini della residenza anagrafica. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità sulla figlia minore Pt_3 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza della stessa, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al luogo di residenza abituale ed alla salute della figlia dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima.
Gli istanti si obbligano a collaborare nell'educazione ed istruzione della figlia e ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità, della figura e del ruolo dell'altro genitore;
2. Il signor – che attualmente è in temporanea assegnazione lavorativa a Fano - potrà vedere Pt_2
e tenere con sé la figlia:
- il lunedì pomeriggio quando accompagnerà all'attività sportiva e la andrà a riprendere Pt_3 tenendola con sé per la cena e per il pernotto con accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- il sig. è impossibilitato a tenere con sé un secondo giorno a settimana per le Pt_2 Pt_3 imprescindibili esigenze lavorative fuori sede innanzi citate. Qualora dovesse essere a Milano anche il mercoledì pomeriggio, si renderà disponibile ad accompagnare all'attività sportiva e a Pt_3 riprenderla per portarla presso la casa materna;
-a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica sera ore 20.00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
-nelle festività natalizie ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre ovvero 31 dicembre 1e 2 gennaio prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
-nelle festività pasquali ad anni alterni, il giorno di Sabato Santo, Domenica di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, prelevandola e riaccompagnadola presso la casa materna;
- durante le vacanze estive per 10 giorni nel mese di agosto, previo accordo con la madre entro il mese di aprile, e uguale periodo di ferie con la minore spetterà alla madre che potrà collocarlo anche nel mese di luglio. Durante i rispettivi periodi di vacanza con ciascun genitore, gli incontri della figlia con l'altro genitore saranno sospesi;
- durante le festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), seguendo il criterio dell'alternanza (ad es. il 25 aprile con il padre ed il 1°maggio con la madre, oppure ad anni alterni per ogni festività);
- trascorrerà il giorno del suo compleanno e del suo onomastico alternativamente a pranzo o Pt_3
a cena con ciascun genitore e, nell'ipotesi in cui venga organizzata una festicciola, potranno essere presenti entrambi i genitori;
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del papà, e con la Pt_3 madre il compleanno della stessa e la festa della mamma;
3.Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento di l'importo di Euro 900,00 Pt_2 Pt_3 che sarà versato alla signora in via anticipata il 1° giorno di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese aprile 2025, detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo vita (prima rivalutazione aprile 2026);
- Le spese straordinarie relative alla figlia minore graveranno su entrambi i genitori: nella Pt_3 misura del 60% a carico dell'ing. e nella misura del 40% a carico dell'ing. e Pt_2 Parte_1 seguiranno le Linee Guida in ordine alle spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altra dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il signor terrà a suo carico la “paghetta mensile” di provvedendo ad effettuare Pt_2 Pt_3
l'accredito mensile sul conto posta pay della figlia e si impegna, altresì, a contribuire a rinnovare e/o integrare il guardaroba stagionale della figlia nei mesi di maggio e settembre di ciascun anno. Il signor per l'anno in corso si farà interamente carico del 100% del viaggio e del soggiorno di Pt_2
a Miami già prenotato, con riferimento al quale rimborserà alla signora gli importi Pt_3 Parte_1 dalla medesima anticipati.
4. I genitori prestano sin d'ora assenso al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per la figlia.
5. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere Parte_1 Pt_2 nulla da pretendere l'uno dall'altra.
6. I signori e dichiarano di rinunciare all' impugnazione della emananda sentenza Parte_1 Pt_2 di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 20.12.2003 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2024 da
1) Parte_1
Nata a: Bari il 20.04.1972 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'avv. Maria Lucia Secco e l'avv. Mariarita Nave presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: Bari (BA) il 10.10.1972 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'avv. Clelia Conforti e l'avv. Alessandra LoVecchio Musti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bari il 20.12.2003 (anno 2003, atto n.
1223, parte II, serie A)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 30.11.2022 munito di nulla osta del PM del
Tribunale di Milano in data 06.12.2022, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Bari al n. 394, parte II, serie C, U. 1, V3, anno 2002 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. , nata il [...] viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 presso la madre, nella casa di proprietà esclusiva di quest'ultima, anche ai fini della residenza anagrafica. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità sulla figlia minore Pt_3 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza della stessa, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al luogo di residenza abituale ed alla salute della figlia dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima.
Gli istanti si obbligano a collaborare nell'educazione ed istruzione della figlia e ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità, della figura e del ruolo dell'altro genitore;
2. Il signor – che attualmente è in temporanea assegnazione lavorativa a Fano - potrà vedere Pt_2
e tenere con sé la figlia:
- il lunedì pomeriggio quando accompagnerà all'attività sportiva e la andrà a riprendere Pt_3 tenendola con sé per la cena e per il pernotto con accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- il sig. è impossibilitato a tenere con sé un secondo giorno a settimana per le Pt_2 Pt_3 imprescindibili esigenze lavorative fuori sede innanzi citate. Qualora dovesse essere a Milano anche il mercoledì pomeriggio, si renderà disponibile ad accompagnare all'attività sportiva e a Pt_3 riprenderla per portarla presso la casa materna;
-a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica sera ore 20.00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
-nelle festività natalizie ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre ovvero 31 dicembre 1e 2 gennaio prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
-nelle festività pasquali ad anni alterni, il giorno di Sabato Santo, Domenica di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, prelevandola e riaccompagnadola presso la casa materna;
- durante le vacanze estive per 10 giorni nel mese di agosto, previo accordo con la madre entro il mese di aprile, e uguale periodo di ferie con la minore spetterà alla madre che potrà collocarlo anche nel mese di luglio. Durante i rispettivi periodi di vacanza con ciascun genitore, gli incontri della figlia con l'altro genitore saranno sospesi;
- durante le festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), seguendo il criterio dell'alternanza (ad es. il 25 aprile con il padre ed il 1°maggio con la madre, oppure ad anni alterni per ogni festività);
- trascorrerà il giorno del suo compleanno e del suo onomastico alternativamente a pranzo o Pt_3
a cena con ciascun genitore e, nell'ipotesi in cui venga organizzata una festicciola, potranno essere presenti entrambi i genitori;
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del papà, e con la Pt_3 madre il compleanno della stessa e la festa della mamma;
3.Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento di l'importo di Euro 900,00 Pt_2 Pt_3 che sarà versato alla signora in via anticipata il 1° giorno di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese aprile 2025, detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat costo vita (prima rivalutazione aprile 2026);
- Le spese straordinarie relative alla figlia minore graveranno su entrambi i genitori: nella Pt_3 misura del 60% a carico dell'ing. e nella misura del 40% a carico dell'ing. e Pt_2 Parte_1 seguiranno le Linee Guida in ordine alle spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altra dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il signor terrà a suo carico la “paghetta mensile” di provvedendo ad effettuare Pt_2 Pt_3
l'accredito mensile sul conto posta pay della figlia e si impegna, altresì, a contribuire a rinnovare e/o integrare il guardaroba stagionale della figlia nei mesi di maggio e settembre di ciascun anno. Il signor per l'anno in corso si farà interamente carico del 100% del viaggio e del soggiorno di Pt_2
a Miami già prenotato, con riferimento al quale rimborserà alla signora gli importi Pt_3 Parte_1 dalla medesima anticipati.
4. I genitori prestano sin d'ora assenso al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per la figlia.
5. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere Parte_1 Pt_2 nulla da pretendere l'uno dall'altra.
6. I signori e dichiarano di rinunciare all' impugnazione della emananda sentenza Parte_1 Pt_2 di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 20.12.2003 tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG