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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 08/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2654 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. LEZZI ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha proposto ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro contro Parte_1
l' lamentando l'illegittima Controparte_2
cancellazione delle giornate lavorative agricole relative agli anni 2015, 2016 e
2018, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state effettivamente prestate alle dipendenze della cooperativa agricola denominata "Il Darifoglio". La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo e la conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato. L' , costituitosi in giudizio, ha sollevato, in via preliminare, CP_1
l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria, facendo espresso riferimento all'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83. L'eccezione preliminare formulata dall' convenuto si appalesa fondata e, CP_2 pertanto, pregiudiziale rispetto all'esame del merito della controversia. In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 sopra citato ha natura sostanziale. Di conseguenza, non può essere né interrotto né sospeso, né risulta suscettibile di proroga per effetto di eventuali impedimenti soggettivi o oggettivi.
Nel caso in esame, risulta pacificamente che la cancellazione delle giornate lavorative in questione dagli elenchi nominativi è stata comunicata mediante pubblicazione del relativo elenco di variazione sul sito internet dell' , in CP_1 ossequio a quanto previsto dall'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n.
111. Detta norma dispone che i provvedimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato siano notificati per mezzo della pubblicazione online per 15 giorni consecutivi, modalità ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021.
La pubblicazione del terzo elenco trimestrale è avvenuta nel periodo compreso tra il 17 dicembre e il 31 dicembre 2019. La ricorrente ha tempestivamente presentato ricorso alla CISOA, che è stato rigettato in data 26 febbraio 2020. Tuttavia, la stessa non ha impugnato la decisione dinanzi alla Commissione Centrale, determinando la definitività della pronuncia amministrativa il 27 marzo 2020. Da tale data decorrevano i 120 giorni previsti per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con scadenza al 25 luglio 2020.
Il ricorso giudiziario è stato depositato soltanto il 25 agosto 2020, con evidente superamento del termine decadenziale. Di conseguenza, l'azione promossa è da considerarsi tardiva ed inammissibile.
Va inoltre ribadito che la decadenza sostanziale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e preclude l'accesso alla tutela giudiziale anche qualora il diritto sostanziale sia in ipotesi fondato. Per effetto della rilevata decadenza, la questione preliminare assume carattere assorbente e non consente l'esame del merito, che pertanto non viene affrontato in questa sede.
In considerazione della particolare complessità della fattispecie, derivante dalla stratificazione normativa e dall'evoluzione della giurisprudenza in materia di notificazione telematica degli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché dalla difficoltà oggettiva per i lavoratori di tenere monitorata la pubblicazione dei provvedimenti online, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale valutazione si fonda sui principi di correttezza e buona fede processuale e tiene conto della possibilità che la parte ricorrente sia stata tratto in errore dalla normativa di settore, particolarmente tecnica e articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro l' così dispone: Parte_1 CP_1
• Dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del
D.L. n. 7/1970, il ricorso proposto dalla sig.ra ; Parte_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla complessità giuridica della vicenda e alla mutevole interpretazione giurisprudenziale della disciplina applicabile.
Così deciso in Patti 08/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo