Articolo 525 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 525. Competenza dei tribunali militari 1. Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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