Articolo 1 della Legge 10 aprile 1954, n. 85
Articolo 2
Versione
13 aprile 1954
Art. 1.
Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla meta' dell'importo netto della tredicesima mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.
Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.
Entrata in vigore il 13 aprile 1954