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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24608/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VALENTINI SILVIA e GHIRARDI CARLO ANTONIO e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BERTIN VALERIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 17/12/2024, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Caserta-CE in data 6.8.2005 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Caserta al numero 22, parte II, serie C, dell'anno 2005), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 20.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 16.3.23;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«A. Ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficiente ed attesa la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 5 L.898/70, come modificato dalla legge 74/87.
B. La figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità Persona_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé, previo consenso della minore a in accordo con la madre: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
due settimane anche non consecutive durate le vacanze estive, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare, di anno in anno fra i genitori, il periodo 24-30 dicembre e il periodo 31 dicembre – 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anni fra i genitori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; ad anni alterni ogni altra festività.
C. Il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e della figlia minore la somma mensile Persona_2 Persona_1 complessiva di € 200,00, pari ad € 100 per ogni figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Il SI. provveda altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche e Parte_1 sanitarie, - da individuarsi con espresso riferimento e richiamo alla tabella/protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14/7/2016 -), che si rendessero necessarie, purché preventivamente concordate e previa presentazione della relativa fattura o ricevuta fiscale;
D. A definizione di ogni rapporto patrimoniale intercorso fra le parti, anche a causa del matrimonio, il SI. Pt_1 si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra il 50% di sua proprietà dell'immobile sito
[...] Controparte_1 in Ospitaletto (BS), Via Serradelli n.62 (riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune alla Sezione NCT, foglio 2, particella 1145, sub alterni 6 e 31). Nell'ottica di un'equa distribuzione del patrimonio familiare e senza vincolo di corrispettività al trasferimento immobiliare la SI.ra peraltro: - rinuncerà ad ogni diritto, ragione Controparte_1 ed azione in relazione a crediti vantati in relazione al pagamento di rate del mutuo acceso presso la banca Banco di Brescia San Paolo CA PA (ora Bper Banca) da lei versate ma di competenza del SI. ed al mancato Parte_1 ricevimento di somme a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie;
- sempre in ragione di quanto sopra, la SI.ra si farà carico dell'assunzione/accollo in via esclusiva di tutti gli obblighi nascenti dal contratto di Controparte_1 mutuo sottoscritto con la banca Banco di Brescia San Paolo CA PA (ora Bper Banca), obbligandosi altresì la stessa a procurare la liberazione del SI. da ogni relativa obbligazione. Nell'atto di trasferimento dell'immobile Parte_1 sarà richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, nonché dalla circolare n. 27/E dell'Agenzia delle entrate in data 21 giugno 2012. Detto atto verrà stipulato (entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio) avanti Notaio scelto dalla SI.ra , con spese ed oneri, di Controparte_1 qualsiasi natura, in capo alla stessa in via esclusiva.
E. Quanto previsto al precedente paragrafo risulta condizionato all'erogazione di mutuo in favore della SI.ra
, che si obbliga peraltro a porre in essere ogni adempimento per ciò necessario e/o comunque Controparte_1 finalizzato ad ottenere quanto richiesto dall'Istituto di credito mutuante.
F. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio anche con indicazione ed inserimento del nominativo della figlia minore nonché al rilascio di documento valido per Persona_1
l'espatrio relativo alla figlia minore;
Persona_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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