Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 433/24 del Tribunale di Pavia, est. dott.ssa Federica Ferrari, decisa alla udienza collegiale del 23/1/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato ad [...] il 1 Parte_1 C.F._1
7.0 3.1991, elettivamente domiciliato in Saviano (Na), al Via le Servi di Maria n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Napolitano che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t. – anche per Controparte_2
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_2
Direttore Generale p.t. – rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nei cui uffici è domiciliato a Milano, via Freguglia n. 1
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
TERZI CONTROINTERESSATI di cui alla graduatoria provinciale definitiva ATA 24 mesi, di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.
APPELLATI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
– Sez. Lavoro e Previdenza, nella persona della Dott.ssa Federica Ferrari, nel giudizio avente RG. 1617/23:
1) dichiarare il diritto del ricorrente al ruolo quale personale ATA, con consequenziale ordine alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di disporre l'immediata assegnazione del ruolo, in considerazione della propria posizione in graduatoria e del diritto di precedenza;
2) ordinare alle Amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti ritenuti necessari e propedeutici e consequenziali alla rettifica in melius del punteggio in graduatoria, siccome spettante al medesimo ricorrente;
3) Condannare le resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente da quantificarsi secondo giustizia, quale danno in re ipsa per il mancato riconoscimento del ruolo nella P.A. che si quantifica in euro 3000,00 od in quella minore o maggiore somma che l'On.le Giudice adito riterrà di giustizia.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Napolitano.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario.
Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 433/24 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente, il ricorso presentato da - inserito con Parte_1 il profilo di Collaboratore Scolastico nella graduatoria permanente ATA 24 mesi alla 62^ posizione con punti 17,65, giusta istanza dell'8/05/23 di partecipazione al concorso per soli titoli di cui al D.D.G. prot. n. 1410 del 21/04/23, nella quale aveva dichiarato, quale titolo di preferenza, di “Aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni” - che aveva agito in giudizio per ottenere, previo accertamento del proprio diritto di precedenza nella suddetta graduatoria ex art. 1, comma 9 bis del d.l. n. 44/23, convertito nella legge n. 74/23 in forza del servizio civile prestato presso il Comune di Avella dal 10/1/17 al 9/1/18, l'assegnazione in ruolo ed il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per il mancato riconoscimento del ruolo, quantificato in via equitativa in € 3.000,00 o comunque nella somma ritenuta di giustizia.
Il giudice a quo, dopo aver affermato nell'ordinanza di rigetto della istanza ex art. 700 c.p.c. contestualmente avanzata dal ricorrente, la giurisdizione dell'adito Tribunale, in quanto la procedura impugnata era finalizzata al reclutamento ed all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non era un vero e proprio concorso ed aver chiarito che il richiamato d.l. n. 44/23 trovava applicazione nel caso concreto, essendo entrato in vigore il 23/4/23 e dunque prima del bando in oggetto pubblicato il 26/4/23, così motivava la decisione:
“Secondo il ricorrente Decreto Legislativo n. 40/2017 avrebbe operato una mera “conversione del Servizio Civile Nazionale in Universale, al fine di permettere la legittima partecipazione di tutti i giovani richiedenti, anche stranieri”. Si sarebbe trattato di una “mera modifica del nomen iuris del Servizio Civile Nazionale in Universale” avvenuta nel corso dell'anno 2017 ad opera del decreto legislativo cit. La domanda è infondata.
Il ricorrente ha prestato il servizio civile volontario istituito dal D.Lgs. 05/04/2002, n. 77 recante la disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64. Tale servizio si esplicava a domanda dell'interessato, era retribuito, era attuato mediante progetti a favore della collettività ed aveva la durata di un anno con obbligo di effettuare un certo monte ore.
A mente dell'art. 13 del decreto legislativo 77/2002 ( “Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi”): “ 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione.”
Il D.Lgs. 06/03/2017, n. 40 recante “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”, il cui art. 1 recita “Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge” dispone all'art.18 che:
“4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.”
Il D.L. n. 44/2023 convertito nella Legge n. 74 del 21/06/2023 prevede all'art. 1 comma 9-bis,: «Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
Al momento della entrata in vigore (18.4.2017) del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il ricorrente stava svolgendo il servizio civile ai sensi della precedente normativa, abrogata dall'art 26 comma 5 del decreto cit. e dunque a decorrere dal 18.4.2017.
Visto l'art 11 delle preleggi le norme abrogate non possono applicarsi ai fatti che si verificano successivamente all'abrogazione: tuttavia, esse continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza.
Il Servizio Civile Universale che costituisce titolo di riserva ai fini della procedura concorsuale si ritiene sia quello svolto successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che lo ha istituito. Il ricorrente ha iniziato a svolgere il servizio civile sulla base della normativa precedente che continua ad applicarsi, con applicazione dunque della sola riserva prevista da tale normativa previgente sopra riportata.”
ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Nullità della sentenza per non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “ (pag. 6 e seg.) - denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ricorda che il giudizio verteva “sulla non possibilità per il ricorrente di poter utilmente inserire il proprio predetto titolo di precedenza in domanda, solamente perché il format della strutturata relativa domanda, illegittimamente ed erroneamente non aveva previsto la spunta del servizio civile universale senza demerito, quale titolo di precedenza e ciò in dispregio della richiamata normativa” e non sulla natura del servizio prestato: “Il sig. non ha Parte_1 potuto ottenere la valutazione del citato titolo di preferenza in possesso del ricorrente poi diventato ex lege precedenza, con la illegittima preclusione, come anzidetto a causa del format della strutturata relativa domanda che illegittimamente ed erroneamente non ha previsto la spunta del servizio civile universale senza demerito, quale titolo di precedenza e ciò in dispregio della richiamata normativa. Si fa osservare che non è mai stata contestata dall'Amministrazione una preclusione per la natura del servizio prestato, neanche in fase di invito e diffida, né in fase di memoria, ma solo in corso di causa, con evidente motivo dilatorio e sviante. “
Con il secondo motivo - “Errata applicazione di una norma di diritto – vizio dell'iter logico giuridico operato” (pag. 7 e seg.) - sostiene che “Il Giudice in prime cure nel proprio errato convincimento ha fatto espresso e chiaro riferimento al d.lgs. 5 Aprile 2002 n. 77 abrogato, norma questa che rientra tra la normativa che ha provveduto alla sostituzione dell'obbligo di leva, fino all'emanazione della richiamata legge 23 agosto n°226 del 2004, che dal 1 gennaio del 2005 ha statuito il servizio civile su base volontaria. Orbene, il servizio civile operato dal sig. Parte_1
, rientra nel nuovo regime, appunto su base volontaria (dal 2005 in poi) e, pertanto, ex lege
[...] equiparato a quello universale, anch'esso su base volontaria…..
Appare opportuno, per una maggiore chiarezza ed al fine di meglio consentire all'On.le Collegio di valutare l'errata statuizione del primo giudice, che il servizio civile nazionale, istituito con la legge del 6 marzo del 2001, dal primo gennaio del 2005, come già precedentemente brevemente osservato si svolge su base volontaria. In vero, dal 2001 al 2005 il servizio civile era rivolto come scelta volontaria solamente alle ragazze e ai ragazzi che avevano svolto il servizio civile attraverso l'obiezione di coscienza. Con la pubblicazione del Decreto legge 30 giugno 2005 n° 115 art. 12 comma 1 e 2 del suddetto decreto, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/08/2005, n.194 in vigore dal 23/08/2005) cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda sull'obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio la possibilità di concludere la propria esperienza di servizio civile obbligatorio al 1° luglio del 2005, anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre del 2005. Il 2005 è quindi l'anno nel quale è consentito anche ai ragazzi di partecipare al servizio civile nazionale su base volontaria. Questo iter normativo dimostra la netta differenza tra il servizio civile alternativa alla leva obbligatoria ed il servizio civile prestato su base volontaria, leggi attualmente in vigore….
In altri termini appare chiaro che già con la legge delega del 06/06/2016 n. 106, successivamente integrata con il D.lgs del marzo 2017 il servizio civile nazionale era stato rinominato in “servizio civile universale” (Decreto Legislativo 40/2017, art. 2), mantenendo, tuttavia, le stesse caratteristiche di volontarietà e le identiche finalità, con la logica conseguenza che se le caratteristiche dei due servizi sono identiche in termini di volontarietà, finalità, durata ecc., negare il beneficio della riserva a chi ha prestato il servizio civile nazionale tra il 2005 e il 2017 configura certamente una disparità di trattamento”. Cont Il resiste in giudizio per la conferma della pronuncia gravata, replicando alle doglianze avversarie.
Alla udienza del 23/1/25 - tenuta con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c. - La causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dei terzi controinteressati nei confronti dei quali è stata disposta la integrazione del contraddittorio, attesa la regolarità della Cont notifica eseguita ex art. 151 c.p.c. sul sito del e sul sito della Corte territoriale.
*Violazione dell'art. 112 c.p.c. (I motivo)
La doglianza è priva di pregio.
Secondo il costante indirizzo di legittimità “La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali
“causa petendi” dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.” (così Cass. civ. n. 11289/18).
Nel caso concreto non è ravvisabile la lamentata inosservanza del disposto citato, Cont né irregolarità processuali. La difesa del alla udienza del 16/5/24 (ovvero alla udienza di merito) ha eccepito che non era stato prodotto il doc.
3 - appunto quello diretto a provare che aveva “prestato servizio civile Parte_1 universale-senza demerito-presso il Comune di Avella (all. 3)” , così ricorso ex art. 414 c.p.c. - osservando che la distinzione tra Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale era imprescindibile per l'attribuzione della riserva vantata dal collaboratore scolastico.
Il legale dell'attuale appellante ha chiesto termine per la produzione, provvedendo in tal senso in data 30/5/24. Cont Non è dunque tardivo il rilievo sollevato dal funzionario del , poiché il ricorrente avrebbe potuto integrare nelle more la documentazione indicata nel ricorso e non allegata allo stesso;
ed in ogni caso trattasi di un certificato che era stato inserito nell'elenco dei documenti offerti in visione, ma materialmente non depositato e poi prodotto nel termine concesso dal giudice a quo.
Trattasi pertanto di un documento ritualmente acquisito agli atti e rilevante ai fini della materia del contendere, proprio per le differenti tesi difensive che sono state sviluppate nelle note autorizzate (l'attuale appellante sostiene che si tratta di nuova denominazione, avendo il Servizio Civile Universale sostituito il Servizio Civile Nazionale, proprio perché dal 2017 può essere svolto anche all'estero; mentre secondo controparte il D.L.vo n. 40/17 ha introdotto una diversa forma di Servizio Civile, rispetto a quello Nazionale, precedentemente disciplinato).
*Normativa applicabile (II motivo)
La difesa dell'attuale appellante per censurare il percorso logico giuridico del Tribunale di Pavia, evidenzia, richiamando il relativo iter normativo, la netta differenza tra il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria ed il Servizio Civile prestato su base volontaria, con argomentazioni sollevate solo in appello.
Invero nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ha dedotto di avere Parte_1 prestato Servizio Civile Universale-senza demerito-presso il Comune di Avella e di avere per questo diritto alla quota di riserva introdotta dall'art. 1, comma 9 bis del d.l. n. 44/23, servizio che però, alla luce dell'attestato (riportato nell'atto di introduzione del giudizio ed indicato nell'elenco dei documenti, ma non depositato telematicamente come sopra precisato) è risultato essere il Servizio Civile Nazionale ex D.L.vo n. 77/02 recante, appunto, la disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2 della legge n. 64/01.
A prescindere dall'introduzione di nuove considerazioni rispetto a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio, la decisione del Tribunale di Pavia deve essere confermata.
Va rammentato che:
-il Servizio Civile è stato disciplinato dalla legge n. 772/72 poi sostituita dalla legge n. 230/98;
-il SCN è stato istituito con la legge n.64/01;
-con la legge n. 226/04 è stato sospeso il Servizio di leva obbligatorio a partire dal gennaio 2005;
-con la legge n. 106/16 (in vigore dal 3/07/16),è stata data la delega al Governo per la disciplina del SCU;
-con il D.L.vo n. 40/17 (in vigore dal 18/04/17) il Servizio Civile diventa da Nazionale a Universale.
E' documentale che abbia iniziato il Servizio Civile il 10/1/17 Parte_1 ovvero quando ancora non esisteva il SCU, che è diversamente regolamentato rispetto al SCN in relazione a svariati profili (per es. è aperto ai cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
e pure il regime fiscale è differente, dato che prima della riforma del 2017, i redditi percepiti dai volontari del SCN venivano inquadrati tra i “compensi assimilabili a lavoro dipendente” di cui all'art.13 del DPR n. 917/86, mentre per i volontari che hanno svolto il SCU l'art. 16 ha stabilito, tra l'altro, al comma 3 che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie”).
I titoli di riserva di cui al d.l. n. 44/23 possono perciò essere solo quelli attinenti al SCU ovvero quelli espletati successivamente al 2017 quando è entrato in vigore il D.L.vo n. 40/17.
E' perciò condivisibile la decisione del Tribunale di Pavia che ha preso a riferimento la disciplina vigente mel momento in cui ha Parte_1 prestato il servizio civile.
Alla medesima conclusione si perviene anche (e sembra il criterio preferibile) a voler considerare la legge vigente alla data di pubblicazione del bando indetto per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile al fine di stabilire la tipologia del servizio prestato dall'interessato: se è anteriore - come nel caso di specie - al D.L.vo n.40/17 il Servizio Civile deve essere qualificato come SCN, mentre se è successiva, deve essere qualificato come SCU.
Ne consegue che il Servizio Civile Nazionale espletato dall'attuale appellante non può costituire titolo di riserva ex d.l. n. 44/23, ma solo titolo di preferenza.
Per queste ragioni l'appello, assorbita ogni altra questione, va rigettato.
Le spese del grado - liquidate ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (26.001-52.000), della assenza di istruttoria e della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza.
Nulla per le spese del grado nei confronti dei terzi controinteressati.
L'attuale appellante non è tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, stante le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.433/24 del Tribunale di Pavia, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Nulla per le spese del grado nei confronti dei terzi controinteressati.
Dà atto della insussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 23/1/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau