Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro e previdenza
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 13.11.2024, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 3577/2019 del ruolo generale affari contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Schipani, Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2019, la ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver inoltrato in data 10.07.2017, a seguito della cessazione involontaria in data 03.07.2016 del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto J.Von Neumann, domanda di indennità di disoccupazione
NASpI recante n. 6109750401175 (2017/947291); - che con nota del 22.08.2017 la sede CP_1 di San Giuseppe Vesuviano comunicava alla richiedente l'accoglimento della proposta domanda di indennità di disoccupazione NASpI;
- che, in particolare, con la suddetta nota l'Istituto comunicava l'accoglimento dell'istanza tesa alla liquidazione della Naspi con decorrenza dal
1
- che, pertanto, a fronte della detta domanda amministrativa, ella aveva diritto a ricevere- secondo i criteri indicati dall'Istituto stesso nel provvedimento di accoglimento-, a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, la somma totale di € 2.658,46, così determinata: € 763,93 per il primo mese, € 763,93 per il secondo mese, € 763,93 per il terzo mese nonché € 366,68 per i restanti 15 giorni tenendo in considerazione la riduzione del 3 % a decorrere dal 91esimo giorno;
di aver, tuttavia, ricevuto dall' il pagamento del minor CP_1 importo di € 1.586,00, residuando, pertanto, un credito pari ad € 1.072,47; - che vani risultavano i ripetuti solleciti.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della ricorrente al versamento in suo favore della somma di € 1.072,47, a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, giusta provvedimento di accoglimento n. 6109750401175 (data dalla differenza tra quanto riconosciuto - €
2.658,47 e quanto già corrisposto - € 1.586,00); - di conseguenza e per l'effetto condannare la convenuta
in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore della Controparte_2
della somma pari ad € 1.072,47, a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, ovvero alla diversa Pt_1 somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo;
- sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato agli atti del fascicolo telematico), CP_ l' non si costituiva e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 13.11.2024, il difensore di parte ricorrente provvedeva a depositare note di trattazione consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
In limine lists occorre chiarire, sulla scorta di quanto emerge dalla narrazione in fatto, dalla prospettazione in diritto, e dalle conclusioni del ricorso, che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dal diritto della ricorrente a percepire la c.d. Controparte_3 per l'impiego - richiesta con domanda amministrativa del 10.07.2017, per l'importo di 1.072,47, quale differenza tra quanto asseritamente spettante a tale titolo(€ 2.658,47) e quanto già corrisposto da parte dell' (€ 1.586,00), e con conseguente condanna dell' al CP_1 CP_1 pagamento del predetto importo.
Tanto chiarito preliminarmente, si osserva che, pure in mancanza agli atti della domanda
2 amministrativa, il ricorso deve ritenersi proponibile posto che la presentazione della domanda amministrativa in data 10.07.2017 è provata dalla comunicazione di accoglimento dell' CP_1 datata 22.8.2017, nella quale si fa espressamente riferimento alla domanda ammnistrativa del
10.7.2017.
Nel merito la domanda risulta infondata e va rigettata per carenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
La c.d. naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego), istituita dal D.Lgs. n. 22 del 2015, attuativo della Legge Delega 183/2014 (c.d. Jobs Act), è l'indennità di disoccupazione che dal 1 maggio 2015 spetta ai lavoratori subordinati (tra cui apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, pubblici dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 2015, “La NA. è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Parte Il successivo art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015 prevede poi che "La riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. n. 92 del 2012”.
Dunque, secondo le disposizioni legislative vigenti, i requisiti di accesso alla prestazione sono tre:
- il requisito lavorativo, per cui nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione è necessario avere maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo e dalla loro durata oraria;
- il requisito contributivo, per cui nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione, compresa quella dovuta ma non versata, contro la disoccupazione, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali ai sensi della L. n. 638 del 1983 e L. n. 389 del 1989;
- lo stato di disoccupazione involontario, ossia la cessazione del rapporto di lavoro per cause non riconducibili alla esclusiva volontà del lavoratore. La c.d. naspi è infatti riconosciuta in caso di dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale solo in ipotesi specificamente previste.
3 Con segnato riferimento alla accessibilità alla c.d. naspi nella ipotesi di dimissioni, essa - come poc'anzi evidenziato - spetta soltanto in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e può dunque essere concessa soltanto in caso di dimissioni per giusta causa (cfr. art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 2015).
Tanto chiarito dal punto di vista normativo, e vendo al caso di specie, era onere di parte ricorrente, secondo la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, c.p.c., (alla stregua della quale l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte) dedurre e provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per il conseguimento della prestazione richiesta, e nella specifica misura richiesta: la domanda azionata con l'atto introduttivo del presente giudizio postula la positiva dimostrazione di tutti i requisiti di legge per l'accesso alla prestazione richiesta.
Tale regola - che trova il proprio fondamento nel principio giuridico sancito nel brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” - si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza fornendo al giudice tutti gli elementi necessari e sufficienti affinché egli addivenga ad una decisione corretta e consapevole.
Nella specie, parte ricorrente si è invece limitata a rappresentare che la domanda amministrativa veniva accolta dall' all'uopo producendo il provvedimento di accoglimento dell'Istituto, e CP_1 rappresentando che l'Ente non provvedeva poi al pagamento di tutto quanto dovuto, senza tuttavia allegare, né dunque provare, in relazione alla sua concreta situazione lavorativa e contributiva, quali fossero i requisiti maturati e sulla base di quali documenti i medesimi si potessero riscontrare.
In buona sostanza la parte non ha dedotto, né conseguentemente ha provato, la positiva sussistenza di tutti i requisiti individuati dal D. Lgs. n. 22/2015 ai fini della spettanza dell'indennità richiesta.
Tale carenza di allegazione non può essere colmata dal provvedimento amministrativo di riconoscimento della prestazione.
Ed invero, essendo il provvedimento dell' di erogazione della prestazione non già un atto CP_1 costitutivo del diritto dell'assicurato, ma un semplice atto di certazione, la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti: poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione (cfr. Cass 6785/1991).
In sostanza, l' azione giudiziaria promossa per contestare il diniego opposto dall'
[...]
previdenziale - sia in caso di originaria richiesta, sia nell'ipotesi di Parte_3 successiva soppressione - non costituisce una impugnativa dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto l'accertamento da parte del giudice delle condizioni di legge per la nascita o per l'estinzione del diritto alla prestazione (Cass. Sez. Un. 12 novembre 1983 n. 6713, sopra indicata, e Cass. Sez. Un. 29 novembre 1988 n. 6479).
E ciò, secondo quando affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “ è pure a dirsi qualora nel corso del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto favorevole all'assicurato - e, ciò nonostante, l'istanza formulata dal medesimo non sia stata accolta con il provvedimento conclusivo - perché, anche in tal caso,
4 la domanda ha l'oggetto sopra indicato e non è diretta alla emanazione di una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'ente assicuratore di conformarsi al suddetto, favorevole atto: se si affermasse il contrario, infatti, si finirebbe con l'ipotizzare che in sede giurisdizionale possa essere esercitata "una attività sostitutiva di amministrazione attiva, che dalla legge è preclusa al giudice ordinario" (così testualmente Cass. Sez. Un. 6 gennaio 1981 n. 32, indicata nel ricorso per cassazione). Del resto, in una materia, come è quella previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale successivamente adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo (cfr. in tal senso Cass. 14 ottobre 1995 n. 10729).” (cfr. cass. 19/04/2001, n.5744.)
Rileva, ancora, la Suprema Corte in altra pronuncia che “deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5725/1999; 5784/2003). Ne consegue che, nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'ente previdenziale una prestazione collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato (cfr. Cass., n. 5744/2001); ed invero, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo (cfr, Cass. n. 10729/1995). “ (cfr.in motiv Cass n. 3540 del 13/02/2013).
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche esposte, risulta allora evidente che la documentazione depositata dall' istante, ossia il provvedimento di accoglimento, sopra richiamato, non può ritenersi idonea e sufficiente all'assolvimento dell'onere di allegazione e prova sopra evidenziato.
In conclusione la carenza di allegazione (e prova )della esistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione non può che condurre al rigetto integrale della domanda, con assorbimento di ogni altra questione e deduzione formulate dalla parte. CP_ Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell'
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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