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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 91/2020
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 91 del ruolo generale dell'anno 2020 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. FLAVIA PAOLONI e con l'Avv. LUCA TALMON, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. , in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._3
C.F. ) Persona_1 C.F._4
C.F. ) Controparte_2 C.F._5
C.F. ) Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7 con l'Avv. LUCIANA RASOM e con l'Avv. CRISTIAN PEDOT, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di costituzione del 19-12-2023;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 5-2-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte per parte attrice: “Nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, la violazione da parte dei convenuti delle norme sulle distanze tra Per_ costruzioni per aver realizzato, sulla p.ed. 109 in C.C. , il manufatto meglio descritto in narrativa ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa e, in particolare, dalle N.d.A. del P.R.G. del Comune San Giovanni di Fassa, - per l'effetto, per i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti al ripristino dello status quo ante i lavori posti in essere sulla p.ed. 109. In via subordine: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, la violazione da parte dei convenuti delle norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute e delle vedute dalle costruzioni per aver realizzato, Per_ sulla p.ed. 109 in C.C. , il manufatto, sopra meglio descritto, ad una distanza inferiore a quella prevista dagli artt. 905 e 907 C.C.; - per l'effetto, per le ragioni sopra esposte, condannare i convenuti ad arretrare il nuovo manufatto fino al rispetto delle distanze delle costruzioni dalle vedute come prescritto dall'art. 907 C.C. (tre metri dal confine) o, in ulteriore subordine, ad arretrare lo stesso o il solo parapetto installato a margine della terrazza fino al rispetto delle distanze delle vedute dalle costruzioni ex art.
905 C.C. (un metro e mezzo dal confine). In ogni caso: - accertate e dichiarate le violazioni delle distanze tra le costruzioni, delle distanze delle costruzioni dalle vedute e delle vedute dalle costruzioni così come lamentate dagli odierni attori, condannare i convenuti al risarcimento in favore dei Signori e dei danni Parte_1 Parte_2 da questi patiti quantificati in € 5.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di idonea C.T.U. dei luoghi oggetto di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo. In via istruttoria - richieste istruttorie come già formulate in atti. Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre a 15%, IVA e CNPA come per legge”; per parte convenuta: “- respingere ogni domanda proposta in causa dagli attori nei confronti dei convenuti;
- in via di mero subordine, in forza di usucapione, accertare e Per_ Per_ costituire a carico della p.ed. 99/1 in e a favore della p.ed. 109 in C.C. , Per_3 la servitù di tollerare che il muro di contenimento, così come realizzato dai convenuti con l'intervento di sistemazione esterna e di cui alle domande attoree, rimanga all'attuale distanza dal confine con la p.ed. 99/1; - sempre in via di mero subordine, accertare e Per_ Per_ costituire a carico della p.ed. 99/1 C.C. e a favore della p.ed. 109 C.C. la servitù di veduta diretta, obliqua e laterale dall'area scoperta antistante la porta – finestra a piano terra della p.ed. 109; - con rifusione delle spese di lite. In via istruttoria (OMISSIS)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Gli attori agiscono in giudizio esponendo: Per_
-di essere proprietari delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 99/1 PT 1019 II CC
Per_ confinante con la p.ed. 109 PT 32 II CC quest'ultima di proprietà, quanto alla p.m.
1, dei convenuti;
-che i convenuti nel 2014 realizzavo interventi di sistemazione esterna della p.m. 1
pag. 2/9 p.ed. 109, nella specie sopraelevando il muro preesistente e prolungandolo verso il confine, altresì posizionando nella parte superiore al muro una terrazza a copertura del vano sottostante, senza rispetto nei rapporti con la p.ed. 99 delle distanze legali e di veduta ex art. 873 c.c. ed ex artt. 905 e 907 c.c., anche alla luce delle prescrizioni di cui alle norme locali del Comune di San Giovanni di Fassa;
-che dette violazioni hanno altresì comportato un danno, da reputarsi in re ipsa e da quantificarsi equitativamente in 5.000,00 euro;
conclusivamente richiedendo l'accertamento delle menzionate violazioni e per l'effetto la condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante, in subordine, all'arretramento del nuovo manufatto nel rispetto delle distanze di legge ex art. 907 c.c., in ulteriore subordine, di quelle ex art. 905 c.c., in ogni caso oltre risarcimento dei danni.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti allegano:
-di aver realizzato nell'anno 2014 opere di sistemazione esterna del proprio edificio, nella specie relative ad antico muro di contenimento del dislivello naturale, presente da tempo immemorabile e che nel passato si prolungava sino alla p.ed. 99/1, escludendo la configurabilità in concreto di una nuova costruzione e deducendo, anche in siffatta ipotesi, il rispetto delle distanze prescritte dalle norme locali in punto di terrapieni;
-che, quanto alla posa del tavolato, essa non ha apportato modifiche in altezza;
-che, in punto di distanze delle vedute, la portafinestra della p.ed. 109 è da sempre esistente e il consolidamento del terreno antistante non ha comportato variazioni rispetto allo stato preesistente;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine,
l'accertamento della servitù, in favore della p.ed. 109 e a carico della p.ed. 99, di tollerare il muro di contenimento all'attuale distanza oltre che della servitù di veduta diretta, obliqua e laterale, dell'area scoperta antistante la portafinestra.
Istruita a mezzo di C.T.U. (C.T.U. dell'1-6-2022), con successiva Relazione integrativa a chiarimento (Integrazione dd. 24-3-2023), nonché, dopo riassunzione in esito all'interruzione conseguente al dichiarato decesso della convenuta Persona_1
di supplemento (Supplemento dd. 20-6-2024), la causa, previa precisazione
[...]
delle rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 7-2-
2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di scritti conclusionali.
pag. 3/9 2. Sull'accoglimento della domanda attorea.
Devono, innanzitutto, essere fatte proprie le conclusioni del C.T.U. in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate.
In particolare, quanto alle p.ed. 109, il Consulente ha precisato trattarsi di edificio oggetto di un intervento di ricostruzione risalente alla fine degli anni Settanta. In esito a opere recenti, realizzate nel 2014, l'edificio è oggi delimitato nella parte anteriore ad est da un muro perimetrale che giunge a quota prossima al livello di calpestio dei locali interni e che definisce un manufatto al cui interno insiste un vano di dimensioni di 134 cm per 174 cm con altezza pari a 87 cm accessibile a mezzo di botola, la parte superiore di detto manufatto risultando ricoperta da doghe in legno e recintata con parapetto (C.T.U. dell'1-6-2022, pagg. 3-8). L'intervento ha avuto, precisamente, ad oggetto la costruzione di un muro con sassi e calcestruzzo a proseguimento del muro già esistente, il suo completamento in altezza con realizzazione di piano all'estradosso del terrapieno e sua pavimentazione con doghe in legno (C.T.U. cit., pag. 13).
Il Consulente nominato ha, altresì, sottolineato che il manufatto non svolge mere funzioni di contenimento, tenuto conto sia della presenza di un vano accessibile, sia del piano superiore con funzione di ballatoio/terrazzina direttamente accessibile dall'interno dell'edificio (C.T.U., pag. 16).
Come evincibile dalla documentazione fotografica agli atti (docc. 6 e 12 att.) e come ricostruito in modo puntuale dal C.T.U. l'opera così realizzata, anche nella relativa configurazione di vano con funzioni non di solo contenimento, risale all'anno 2014 ed eventuali insistenze preesistenti -invero a quanto costa di carattere meramente provvisorio
(e semmai strumentale: cfr. doc. 4 conv.)- si collocano in ogni caso in periodo successivo all'anno 2003 (cfr. C.T.U. cit., spec. pag. 11, nota 3; Integrazione del 24-3-2023), con conseguente relativa irrilevanza in primis in diritto.
Nel caso concreto, alla luce degli esiti peritali, può dirsi accertato che l'opera nella porzione aggiuntiva laterale (cfr. anche all.to 5 Supplemento del 20-6-2024) abbia modificato in parte qua il dislivello preesistente fra i fondi, venendo a creare appunto un nuovo piano di calpestio accessibile, con ciò assolvendo altresì a una funzione di terrapieno artificiale (comunque integrante “nuova costruzione” ai fini di cui all'art. 873
c.c.: cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 17/10/2017, n. 24473;
pag. 4/9 Sez. 2, Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023), nondimeno non esaurendosi in detta categoria trattandosi di manufatto ospitante un vano al proprio interno, ossia uno spazio vuoto interno (confutata, quindi, ex se la qualificazione di terrapieno nella porzione costruita ex novo nel 2014), accessibile a mezzo di botola superiore e atto al ricovero della bombola di gas GPL e di altri oggetti (C.T.U. dell'1-6-2022, pag. 6: “Nel corpo del terrapieno, all'interno del muro perimetrale in sassi e sotto il piano di calpestio, è presente un vano di dimensioni in pianta pari a 134 cm x 174 cm e con altezza interna pari a 87 cm, con apertura a botola (di dimensioni 50 cm x 84,5 cm) ricavata nel pavimento della terrazzina”; “Al suo interno è alloggiata la bombola del gas gpl per
l'alimentazione delle termocucine presenti nell'edificio, oltre ad alcuni oggetti in disuso presenti all'epoca del sopralluogo e visibili anche dalla documentazione fotografica”).
Alla luce di dette caratteristiche il manufatto non può, pertanto, qualificarsi quale mero terrapieno, definizione peraltro da escludersi in considerazione della funzione altresì di ballatoio/terrazzina (C.T.U. cit., pag. 16: “il manufatto in esame non può definirsi propriamente ed esclusivamente “terrapieno artificiale” in quanto nel corpo del manufatto è stato costruito, come già descritto, un vano ricavato con funzioni specifiche
(ripostiglio, vano di servizio per impianti tecnologici) diverse da un mero riempimento.
Oltre a questo aspetto la realizzazione della pavimentazione all'estradosso e del parapetto perimetrale inducono ad adottare la definizione più appropriata di costruzione ad uso ballatoio/terrazzina e a non associare ad esso quella di terrapieno”).
Ne consegue l'irrilevanza delle norme locali richiamate dalla difesa dei convenuti in punto di opere con funzione, invece, meramente contenitiva del dislivello del fondo.
L'indagine peritale ha al contempo escluso la riconducibilità del manufatto alla categoria di aggetto e comunque, alla luce dell'ampiezza superiore a due metri,
l'applicabilità in concreto dell'art. 21 D.P.R. n. 381/1974 (Supplemento dd. 20-6-2024, pag. 7).
Tutto quanto sopra premesso, la nuova costruzione si colloca a distanza di circa 3,20 metri dalla facciata del fabbricato sub p.ed. 99/1 di proprietà attorea (C.T.U. dell'1-6-
2022, pag. 19). Insistendo la stessa in zona qualificabile come centro storico (c.d. Zona
A ai fini di cui al D.M. n. 1444/1968 oltre che delle norme locali richiamate e documentate in allegato alla C.T.U. dell'1-6-2022 -all.to 7- e del Supplemento del 20-6-2024 -all.ti 1
pag. 5/9 e 2), le norme locali (N.T.A. del P.R.G. del , ora Comune di Parte_3
San Giovanni di Fassa, come vigenti sia all'epoca della costruzione, sia al momento della presente decisione) contemplano la possibilità di “ampliamento laterale di edifici esistenti” con prescrizione di “una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio” (art. 66 n. 4 N.T.A. cit., con previsione, invece, dell'operatività della disciplina più restrittiva relativa alla distanza minima di 10 metri quanto ai “nuovi edifici”, oltre che per le restanti zone).
Siffatta distanza minima fra edifici non è rispettata in concreto (così come invero non oggetto di rispetto appare la prescrizione locale in punto di distanze dal confine di cui all'art. 71 N.T.A. cit.: “Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68, con un minimo di 5,00
m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici”), con enucleazione della porzione in violazione così come sostanzialmente coincidente con l'area di intervento del 2014 (cfr. all.to 5
Supplemento dd. 20-6-2024).
Deduce la difesa dei convenuti che detto intervento avrebbe interessato il sedime originario dell'edificio preesistente all'intervento di ricostruzione degli anni Settanta.
Sulla base di tale allegazione i convenuti richiedono il rigetto delle domande attoree sulla base di preteso acquisto per usucapione di “servitù di tollerare che il muro di contenimento, così come realizzato dai convenuti con l'intervento di sistemazione esterna
e di cui alle domande attoree, rimanga all'attuale distanza dal confine con la p.ed. 99/1”.
L'eccezione dei convenuti è priva di fondamento.
L'offerta di prova orale al riguardo (originariamente ammessa nei limiti di cui all'ordinanza del 30-11-2021), oltre che inammissibile in quanto generica in specie nel tempo e ad ogni modo assorbita dalla disposta C.T.U., risulta altresì inidonea e comunque insufficiente ai fini della necessaria dimostrazione dei presupposti della pretesa fattispecie acquisitiva. L'usucapione della servitù di mantenimento a distanza inferiore rispetto a pag. 6/9 quella prescritta per legge e dai regolamenti locali presuppone, infatti, in via necessaria e ineludibile, la prova, con onere al riguardo integralmente a carico dei convenuti, della presenza del manufatto per il tempo indicato dalla legge nella stessa posizione, nonché
l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15041).
Nel caso concreto, non soltanto nessuna offerta di prova è effettivamente offerta in ordine alla consistenza e all'estensione del muro risalente agli anni Settanta e ancor meno circa la assoluta identità con quello realizzato nel 2014 (nulla potendosi evincere del resto, ancor meno in modo specifico, dalla documentazione fotografica agli atti: doc. 14 att.; doc. 10 conv.), ma siffatta circostanza risulta semmai ex se confutata dalle caratteristiche della nuova costruzione per cui è causa, di cui del resto il Consulente nominato ha escluso la riconducibilità alla muratura originaria, a quest'ultima attribuendo, invece e diversamente, la porzione di muro a secco interessato appunto dall'ampliamento laterale del 2014 e non controversa (C.T.U., pag. 6: “Il muro perimetrale su cui è poggiata la pavimentazione è perlopiù costruito con pietra locale di dimensione e orditura non uniforme e montaggio a secco, che fa ricondurre il manufatto attuale all'opera originariamente costruita ed in seguito diroccata , mentre la parte più vicina al confine con la p.ed.99/1 è di diversa tipologia, con materiale e tipo di posa vistosamente differente rispetto al primo tipo e di sicuro più recente”). Difetta, infine, qualsivoglia offerta di idonea allegazione e a fortiori di prova anche in ordine al requisito temporale ventennale necessario ai fini di cui all'art. 1158 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, in nessun caso l'intervento costruttivo per cui
è causa potrebbe intendersi esplicazione di qualsivoglia servitù oggetto di acquisto per usucapione.
Per tutto quanto sopra, la domanda attorea deve trovare accoglimento con condanna dei convenuti alla rimozione del manufatto nella porzione necessaria al ripristino delle prescrizioni legali in punto di distanze, porzione così come determinata dal Consulente nominato (all.to 5 Supplemento dd. 20-6-2024) e sostanzialmente coincidente con l'intera nuova costruzione, con consequenziale assorbimento, anche per tale ragione, delle domande spiegate dagli attori in via subordinata.
All'accoglimento della domanda principale, consegue, inoltre, il risarcimento del danno derivante dall'asservimento de facto del fondo del vicino, dovendosi in ogni caso pag. 7/9 discorrere di danno presunto in relazione alla incidenza pregiudizievole sulla possibilità di esercizio del diritto di godere del bene (cfr. Cass. Civ. 17758 del 2024 in motivazione), lesione in concreto verificatasi attesa la disposta riduzione in pristino, in siffatta ipotesi, infatti, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale dovendo essere risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 18108 del 2023).
Ai fini della relativa liquidazione in via equitativa deve peraltro apprezzarsi la riduzione in concreto della fruibilità della proprietà e del suo valore, nel caso de quo, attesa l'insistenza del manufatto per un'estensione e un'altezza circoscritte e non particolarmente significative, il danno subito dagli attori dovendo essere determinato nell'importo omnicomprensivo (anche di interessi e rivalutazione) pari ad euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile per complessità bassa, tenuto conto dell'attività in concreto espletata sulla base dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale in difetto di esame di questioni nuove rispetto a quelle già oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, con esclusione di aumento per l'assistenza a pluralità di parti in mancanza di questioni differenziate in fatto o in diritto, per il finale complessivo importo, quindi, di euro
6.163,50, oltre anticipazioni per complessivi euro 545,00 ed euro 73,15 per spese di notifica (con esclusione delle spese non riconducibili al giudizio e non tempestivamente dedotte in via risarcitoria e di quelle superflue), oltre euro 510,00 per compenso per la fase di attivazione del procedimento di mediazione;
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, devono essere, infine, poste integralmente a carico dei convenuti, soccombenti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o pag. 8/9 assorbita,
1. condanna i convenuti al ripristino dello status quo ante i lavori eseguiti sulla p.ed. 109
(nella parte meglio precisata nell'all.to 5 al Supplemento di C.T.U. a firma di Ing. dd. 19-6-2024, depositato il 20-6-2024); Persona_4
2. condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma a titolo di risarcimento del danno di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in € 6.163,50 per onorario, oltre anticipazioni per € 545,00 ed € 73,15 per spese di notifica, oltre €
510,00 per onorario per il procedimento di mediazione, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Trento, 30/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 91/2020
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 91 del ruolo generale dell'anno 2020 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. FLAVIA PAOLONI e con l'Avv. LUCA TALMON, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI
contro
(C.F. , in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._3
C.F. ) Persona_1 C.F._4
C.F. ) Controparte_2 C.F._5
C.F. ) Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7 con l'Avv. LUCIANA RASOM e con l'Avv. CRISTIAN PEDOT, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di costituzione del 19-12-2023;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 5-2-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte per parte attrice: “Nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, la violazione da parte dei convenuti delle norme sulle distanze tra Per_ costruzioni per aver realizzato, sulla p.ed. 109 in C.C. , il manufatto meglio descritto in narrativa ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa e, in particolare, dalle N.d.A. del P.R.G. del Comune San Giovanni di Fassa, - per l'effetto, per i motivi esposti in narrativa, condannare i convenuti al ripristino dello status quo ante i lavori posti in essere sulla p.ed. 109. In via subordine: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nell'atto di citazione, la violazione da parte dei convenuti delle norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute e delle vedute dalle costruzioni per aver realizzato, Per_ sulla p.ed. 109 in C.C. , il manufatto, sopra meglio descritto, ad una distanza inferiore a quella prevista dagli artt. 905 e 907 C.C.; - per l'effetto, per le ragioni sopra esposte, condannare i convenuti ad arretrare il nuovo manufatto fino al rispetto delle distanze delle costruzioni dalle vedute come prescritto dall'art. 907 C.C. (tre metri dal confine) o, in ulteriore subordine, ad arretrare lo stesso o il solo parapetto installato a margine della terrazza fino al rispetto delle distanze delle vedute dalle costruzioni ex art.
905 C.C. (un metro e mezzo dal confine). In ogni caso: - accertate e dichiarate le violazioni delle distanze tra le costruzioni, delle distanze delle costruzioni dalle vedute e delle vedute dalle costruzioni così come lamentate dagli odierni attori, condannare i convenuti al risarcimento in favore dei Signori e dei danni Parte_1 Parte_2 da questi patiti quantificati in € 5.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di idonea C.T.U. dei luoghi oggetto di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo. In via istruttoria - richieste istruttorie come già formulate in atti. Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre a 15%, IVA e CNPA come per legge”; per parte convenuta: “- respingere ogni domanda proposta in causa dagli attori nei confronti dei convenuti;
- in via di mero subordine, in forza di usucapione, accertare e Per_ Per_ costituire a carico della p.ed. 99/1 in e a favore della p.ed. 109 in C.C. , Per_3 la servitù di tollerare che il muro di contenimento, così come realizzato dai convenuti con l'intervento di sistemazione esterna e di cui alle domande attoree, rimanga all'attuale distanza dal confine con la p.ed. 99/1; - sempre in via di mero subordine, accertare e Per_ Per_ costituire a carico della p.ed. 99/1 C.C. e a favore della p.ed. 109 C.C. la servitù di veduta diretta, obliqua e laterale dall'area scoperta antistante la porta – finestra a piano terra della p.ed. 109; - con rifusione delle spese di lite. In via istruttoria (OMISSIS)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Gli attori agiscono in giudizio esponendo: Per_
-di essere proprietari delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 99/1 PT 1019 II CC
Per_ confinante con la p.ed. 109 PT 32 II CC quest'ultima di proprietà, quanto alla p.m.
1, dei convenuti;
-che i convenuti nel 2014 realizzavo interventi di sistemazione esterna della p.m. 1
pag. 2/9 p.ed. 109, nella specie sopraelevando il muro preesistente e prolungandolo verso il confine, altresì posizionando nella parte superiore al muro una terrazza a copertura del vano sottostante, senza rispetto nei rapporti con la p.ed. 99 delle distanze legali e di veduta ex art. 873 c.c. ed ex artt. 905 e 907 c.c., anche alla luce delle prescrizioni di cui alle norme locali del Comune di San Giovanni di Fassa;
-che dette violazioni hanno altresì comportato un danno, da reputarsi in re ipsa e da quantificarsi equitativamente in 5.000,00 euro;
conclusivamente richiedendo l'accertamento delle menzionate violazioni e per l'effetto la condanna dei convenuti al ripristino dello status quo ante, in subordine, all'arretramento del nuovo manufatto nel rispetto delle distanze di legge ex art. 907 c.c., in ulteriore subordine, di quelle ex art. 905 c.c., in ogni caso oltre risarcimento dei danni.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti allegano:
-di aver realizzato nell'anno 2014 opere di sistemazione esterna del proprio edificio, nella specie relative ad antico muro di contenimento del dislivello naturale, presente da tempo immemorabile e che nel passato si prolungava sino alla p.ed. 99/1, escludendo la configurabilità in concreto di una nuova costruzione e deducendo, anche in siffatta ipotesi, il rispetto delle distanze prescritte dalle norme locali in punto di terrapieni;
-che, quanto alla posa del tavolato, essa non ha apportato modifiche in altezza;
-che, in punto di distanze delle vedute, la portafinestra della p.ed. 109 è da sempre esistente e il consolidamento del terreno antistante non ha comportato variazioni rispetto allo stato preesistente;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine,
l'accertamento della servitù, in favore della p.ed. 109 e a carico della p.ed. 99, di tollerare il muro di contenimento all'attuale distanza oltre che della servitù di veduta diretta, obliqua e laterale, dell'area scoperta antistante la portafinestra.
Istruita a mezzo di C.T.U. (C.T.U. dell'1-6-2022), con successiva Relazione integrativa a chiarimento (Integrazione dd. 24-3-2023), nonché, dopo riassunzione in esito all'interruzione conseguente al dichiarato decesso della convenuta Persona_1
di supplemento (Supplemento dd. 20-6-2024), la causa, previa precisazione
[...]
delle rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 7-2-
2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di scritti conclusionali.
pag. 3/9 2. Sull'accoglimento della domanda attorea.
Devono, innanzitutto, essere fatte proprie le conclusioni del C.T.U. in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate.
In particolare, quanto alle p.ed. 109, il Consulente ha precisato trattarsi di edificio oggetto di un intervento di ricostruzione risalente alla fine degli anni Settanta. In esito a opere recenti, realizzate nel 2014, l'edificio è oggi delimitato nella parte anteriore ad est da un muro perimetrale che giunge a quota prossima al livello di calpestio dei locali interni e che definisce un manufatto al cui interno insiste un vano di dimensioni di 134 cm per 174 cm con altezza pari a 87 cm accessibile a mezzo di botola, la parte superiore di detto manufatto risultando ricoperta da doghe in legno e recintata con parapetto (C.T.U. dell'1-6-2022, pagg. 3-8). L'intervento ha avuto, precisamente, ad oggetto la costruzione di un muro con sassi e calcestruzzo a proseguimento del muro già esistente, il suo completamento in altezza con realizzazione di piano all'estradosso del terrapieno e sua pavimentazione con doghe in legno (C.T.U. cit., pag. 13).
Il Consulente nominato ha, altresì, sottolineato che il manufatto non svolge mere funzioni di contenimento, tenuto conto sia della presenza di un vano accessibile, sia del piano superiore con funzione di ballatoio/terrazzina direttamente accessibile dall'interno dell'edificio (C.T.U., pag. 16).
Come evincibile dalla documentazione fotografica agli atti (docc. 6 e 12 att.) e come ricostruito in modo puntuale dal C.T.U. l'opera così realizzata, anche nella relativa configurazione di vano con funzioni non di solo contenimento, risale all'anno 2014 ed eventuali insistenze preesistenti -invero a quanto costa di carattere meramente provvisorio
(e semmai strumentale: cfr. doc. 4 conv.)- si collocano in ogni caso in periodo successivo all'anno 2003 (cfr. C.T.U. cit., spec. pag. 11, nota 3; Integrazione del 24-3-2023), con conseguente relativa irrilevanza in primis in diritto.
Nel caso concreto, alla luce degli esiti peritali, può dirsi accertato che l'opera nella porzione aggiuntiva laterale (cfr. anche all.to 5 Supplemento del 20-6-2024) abbia modificato in parte qua il dislivello preesistente fra i fondi, venendo a creare appunto un nuovo piano di calpestio accessibile, con ciò assolvendo altresì a una funzione di terrapieno artificiale (comunque integrante “nuova costruzione” ai fini di cui all'art. 873
c.c.: cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 17/10/2017, n. 24473;
pag. 4/9 Sez. 2, Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023), nondimeno non esaurendosi in detta categoria trattandosi di manufatto ospitante un vano al proprio interno, ossia uno spazio vuoto interno (confutata, quindi, ex se la qualificazione di terrapieno nella porzione costruita ex novo nel 2014), accessibile a mezzo di botola superiore e atto al ricovero della bombola di gas GPL e di altri oggetti (C.T.U. dell'1-6-2022, pag. 6: “Nel corpo del terrapieno, all'interno del muro perimetrale in sassi e sotto il piano di calpestio, è presente un vano di dimensioni in pianta pari a 134 cm x 174 cm e con altezza interna pari a 87 cm, con apertura a botola (di dimensioni 50 cm x 84,5 cm) ricavata nel pavimento della terrazzina”; “Al suo interno è alloggiata la bombola del gas gpl per
l'alimentazione delle termocucine presenti nell'edificio, oltre ad alcuni oggetti in disuso presenti all'epoca del sopralluogo e visibili anche dalla documentazione fotografica”).
Alla luce di dette caratteristiche il manufatto non può, pertanto, qualificarsi quale mero terrapieno, definizione peraltro da escludersi in considerazione della funzione altresì di ballatoio/terrazzina (C.T.U. cit., pag. 16: “il manufatto in esame non può definirsi propriamente ed esclusivamente “terrapieno artificiale” in quanto nel corpo del manufatto è stato costruito, come già descritto, un vano ricavato con funzioni specifiche
(ripostiglio, vano di servizio per impianti tecnologici) diverse da un mero riempimento.
Oltre a questo aspetto la realizzazione della pavimentazione all'estradosso e del parapetto perimetrale inducono ad adottare la definizione più appropriata di costruzione ad uso ballatoio/terrazzina e a non associare ad esso quella di terrapieno”).
Ne consegue l'irrilevanza delle norme locali richiamate dalla difesa dei convenuti in punto di opere con funzione, invece, meramente contenitiva del dislivello del fondo.
L'indagine peritale ha al contempo escluso la riconducibilità del manufatto alla categoria di aggetto e comunque, alla luce dell'ampiezza superiore a due metri,
l'applicabilità in concreto dell'art. 21 D.P.R. n. 381/1974 (Supplemento dd. 20-6-2024, pag. 7).
Tutto quanto sopra premesso, la nuova costruzione si colloca a distanza di circa 3,20 metri dalla facciata del fabbricato sub p.ed. 99/1 di proprietà attorea (C.T.U. dell'1-6-
2022, pag. 19). Insistendo la stessa in zona qualificabile come centro storico (c.d. Zona
A ai fini di cui al D.M. n. 1444/1968 oltre che delle norme locali richiamate e documentate in allegato alla C.T.U. dell'1-6-2022 -all.to 7- e del Supplemento del 20-6-2024 -all.ti 1
pag. 5/9 e 2), le norme locali (N.T.A. del P.R.G. del , ora Comune di Parte_3
San Giovanni di Fassa, come vigenti sia all'epoca della costruzione, sia al momento della presente decisione) contemplano la possibilità di “ampliamento laterale di edifici esistenti” con prescrizione di “una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio” (art. 66 n. 4 N.T.A. cit., con previsione, invece, dell'operatività della disciplina più restrittiva relativa alla distanza minima di 10 metri quanto ai “nuovi edifici”, oltre che per le restanti zone).
Siffatta distanza minima fra edifici non è rispettata in concreto (così come invero non oggetto di rispetto appare la prescrizione locale in punto di distanze dal confine di cui all'art. 71 N.T.A. cit.: “Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68, con un minimo di 5,00
m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici”), con enucleazione della porzione in violazione così come sostanzialmente coincidente con l'area di intervento del 2014 (cfr. all.to 5
Supplemento dd. 20-6-2024).
Deduce la difesa dei convenuti che detto intervento avrebbe interessato il sedime originario dell'edificio preesistente all'intervento di ricostruzione degli anni Settanta.
Sulla base di tale allegazione i convenuti richiedono il rigetto delle domande attoree sulla base di preteso acquisto per usucapione di “servitù di tollerare che il muro di contenimento, così come realizzato dai convenuti con l'intervento di sistemazione esterna
e di cui alle domande attoree, rimanga all'attuale distanza dal confine con la p.ed. 99/1”.
L'eccezione dei convenuti è priva di fondamento.
L'offerta di prova orale al riguardo (originariamente ammessa nei limiti di cui all'ordinanza del 30-11-2021), oltre che inammissibile in quanto generica in specie nel tempo e ad ogni modo assorbita dalla disposta C.T.U., risulta altresì inidonea e comunque insufficiente ai fini della necessaria dimostrazione dei presupposti della pretesa fattispecie acquisitiva. L'usucapione della servitù di mantenimento a distanza inferiore rispetto a pag. 6/9 quella prescritta per legge e dai regolamenti locali presuppone, infatti, in via necessaria e ineludibile, la prova, con onere al riguardo integralmente a carico dei convenuti, della presenza del manufatto per il tempo indicato dalla legge nella stessa posizione, nonché
l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15041).
Nel caso concreto, non soltanto nessuna offerta di prova è effettivamente offerta in ordine alla consistenza e all'estensione del muro risalente agli anni Settanta e ancor meno circa la assoluta identità con quello realizzato nel 2014 (nulla potendosi evincere del resto, ancor meno in modo specifico, dalla documentazione fotografica agli atti: doc. 14 att.; doc. 10 conv.), ma siffatta circostanza risulta semmai ex se confutata dalle caratteristiche della nuova costruzione per cui è causa, di cui del resto il Consulente nominato ha escluso la riconducibilità alla muratura originaria, a quest'ultima attribuendo, invece e diversamente, la porzione di muro a secco interessato appunto dall'ampliamento laterale del 2014 e non controversa (C.T.U., pag. 6: “Il muro perimetrale su cui è poggiata la pavimentazione è perlopiù costruito con pietra locale di dimensione e orditura non uniforme e montaggio a secco, che fa ricondurre il manufatto attuale all'opera originariamente costruita ed in seguito diroccata , mentre la parte più vicina al confine con la p.ed.99/1 è di diversa tipologia, con materiale e tipo di posa vistosamente differente rispetto al primo tipo e di sicuro più recente”). Difetta, infine, qualsivoglia offerta di idonea allegazione e a fortiori di prova anche in ordine al requisito temporale ventennale necessario ai fini di cui all'art. 1158 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, in nessun caso l'intervento costruttivo per cui
è causa potrebbe intendersi esplicazione di qualsivoglia servitù oggetto di acquisto per usucapione.
Per tutto quanto sopra, la domanda attorea deve trovare accoglimento con condanna dei convenuti alla rimozione del manufatto nella porzione necessaria al ripristino delle prescrizioni legali in punto di distanze, porzione così come determinata dal Consulente nominato (all.to 5 Supplemento dd. 20-6-2024) e sostanzialmente coincidente con l'intera nuova costruzione, con consequenziale assorbimento, anche per tale ragione, delle domande spiegate dagli attori in via subordinata.
All'accoglimento della domanda principale, consegue, inoltre, il risarcimento del danno derivante dall'asservimento de facto del fondo del vicino, dovendosi in ogni caso pag. 7/9 discorrere di danno presunto in relazione alla incidenza pregiudizievole sulla possibilità di esercizio del diritto di godere del bene (cfr. Cass. Civ. 17758 del 2024 in motivazione), lesione in concreto verificatasi attesa la disposta riduzione in pristino, in siffatta ipotesi, infatti, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale dovendo essere risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 18108 del 2023).
Ai fini della relativa liquidazione in via equitativa deve peraltro apprezzarsi la riduzione in concreto della fruibilità della proprietà e del suo valore, nel caso de quo, attesa l'insistenza del manufatto per un'estensione e un'altezza circoscritte e non particolarmente significative, il danno subito dagli attori dovendo essere determinato nell'importo omnicomprensivo (anche di interessi e rivalutazione) pari ad euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile per complessità bassa, tenuto conto dell'attività in concreto espletata sulla base dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale in difetto di esame di questioni nuove rispetto a quelle già oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, con esclusione di aumento per l'assistenza a pluralità di parti in mancanza di questioni differenziate in fatto o in diritto, per il finale complessivo importo, quindi, di euro
6.163,50, oltre anticipazioni per complessivi euro 545,00 ed euro 73,15 per spese di notifica (con esclusione delle spese non riconducibili al giudizio e non tempestivamente dedotte in via risarcitoria e di quelle superflue), oltre euro 510,00 per compenso per la fase di attivazione del procedimento di mediazione;
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, devono essere, infine, poste integralmente a carico dei convenuti, soccombenti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o pag. 8/9 assorbita,
1. condanna i convenuti al ripristino dello status quo ante i lavori eseguiti sulla p.ed. 109
(nella parte meglio precisata nell'all.to 5 al Supplemento di C.T.U. a firma di Ing. dd. 19-6-2024, depositato il 20-6-2024); Persona_4
2. condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma a titolo di risarcimento del danno di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in € 6.163,50 per onorario, oltre anticipazioni per € 545,00 ed € 73,15 per spese di notifica, oltre €
510,00 per onorario per il procedimento di mediazione, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Trento, 30/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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