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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 11/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9440 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Parte_1
De Finis e dall'avv. Sabino Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Dirigente pro tempore dott.ssa , ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 417- bis c.p.c.;
- Resistente–
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta per l'udienza dell'11/9/2025 e disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che solo la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2023, la ricorrente, dipendente del resistente a tempo CP_1 determinato dall'a.s. 2000/2001 e a tempo indeterminato dall'1/9/2009, con la qualifica di assistente amministrativa, deduceva che, all'esito di un precedente giudizio introdotto con ricorso iscritto a ruolo con r.g.n. 32/2021, con sentenza n. 336 del 20/2/2023 il Tribunale di Trani aveva così statuito:
“
1. dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera considerando per Parte_1 intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 sino alla data di immissione in ruolo (01.09.2009);
2. ordina al di modificare Controparte_1 il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente , nel senso di Parte_1
1
prevedere alla data di nomina in ruolo, un'anzianità pari a 8 anni, 11 mesi e 27 giorni e quindi di effettuare i seguenti passaggi nelle fasce stipendiali: dal 01.09.2009 al 31.08.2010, vecchia terza fascia;
b) dall'1.9.2010 al 31.08.2010, nuova seconda fascia;
c) dall'1.9.2010 al 31.08.2016, nuova seconda fascia;
d) dall'1.09.2016 in poi, nuova terza fascia;
3. condanna il
[...]
al pagamento di € 5.751,31 in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.”.
Aggiungeva che la sentenza era passata in giudicato per omessa impugnazione;
che il CP_1 aveva emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera (n. 1157 del 19/10/2023), collocandola nella quarta fascia stipendiale 21-27 anni dall'1/9/2022; che le differenze salariali liquidate dal Tribunale nella detta sentenza si riferivano al periodo dall'1/1/2016 al 30/11/2020 ed erano state determinate sulla base del CCNL del Comparto Scuola vigente ratione temporis mentre il 6/12/2022 era entrato in vigore il nuovo CCNL, prevedendo aumenti salariali non corrisposti dal in relazione alla ricostruzione di carriera operata dal Tribunale. Infatti il aveva CP_1 CP_1 liquidato differenze salariali ma non in maniera conforme a quanto statuito in sentenza.
Ciò posto, la parte ricorrente deduceva di vantare un credito per differenze retributive relative all'inquadramento scaturente dalla ricostruzione di carriera operata con la sentenza divenuta definitiva per € 1.665,21 lordi, al netto di quanto già corrisposto dal , per il periodo CP_1 dall'1/1/2019 al 30/11/2023.
Pertanto chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse il diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive per effetto della ricostruzione integrale di carriera, con condanna della parte resistente al pagamento di € 1.665,21, a titolo di maggiori differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, il resistente deduceva che a seguito della sentenza n. 336/2023 CP_1 era stato emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera a seguito del quale erano state Cont corrisposte le differenze retributive dovute;
che per il resto la domanda era infondata;
il contestava genericamente i conteggi di controparte.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 336/2023, passata in giudicato, (cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente), il
Tribunale di Trani, così statuiva: “
1. dichiara il diritto di alla ricostruzione Parte_1 della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico
2000/2001 sino alla data di immissione in ruolo (01.09.2009);
2. ordina al Controparte_1
di modificare il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente
[...] Parte_1
2
, nel senso di prevedere alla data di nomina in ruolo, un'anzianità pari a 8 anni, 11 mesi e 27 Pt_1 giorni e quindi di effettuare i seguenti passaggi nelle fasce stipendiali: dal 01.09.2009 al
31.08.2010, vecchia terza fascia;
b) dall'1.9.2010 al 31.08.2010, nuova seconda fascia;
c) dall'1.9.2010 al 31.08.2016, nuova seconda fascia;
d) dall'1.09.2016 in poi, nuova terza fascia;
3. condanna il al pagamento di € 5.751,31 in favore di Controparte_1
a titolo di differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica Parte_1 nella progressione stipendiale, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo”.
Il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente, come risulta anche dalla motivazione della citata decisione comporta il diritto della stessa a conseguire le differenze retributive scaturenti dall'integrale ricostruzione di carriera e in particolare dal diverso conseguimento nel corso della carriera delle fasce stipendiali rispetto a quanto riconosciuto dal
. CP_1
In particolare va osservato che le differenze salariali liquidate dal Tribunale di Trani si riferivano al periodo fino al 30/11/2020 e sono state determinate sulla base del CCNL del Comparto Scuola in vigore ratione temporis e, in particolare, da ultimo, il CCNL del 19/4/2018; successivamente, il
6/12/2022, è entrato in vigore il nuovo CCNL del Comparto Scuola, che ha riconosciuto ai dipendenti del convenuto degli aumenti salariali, a decorrere dall'anno 2019: di questi CP_1 aumenti non si è potuto tenere conto nel ricorso azionato dal ricorrente e, quindi, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente dal 2019 in poi, in quanto il ricorso è stato depositato il 4/1/2021, prima dell'entrata in vigore del predetto CCNL.
Ne consegue, quindi, che alla luce della ricostruzione di carriera effettuata dal Tribunale di Trani e non più sindacabile perché operata con una statuizione passata in giudicato, la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze salariali, non richieste con il precedente ricorso, maturate a decorrere dall'1/1/2019 al 30/11/2023, sulla base del CCNL del 6/12/2022 e del passaggio nelle predette fasce stipendiali, dovendosi rilevare che il convenuto, pur avendole corrisposto, CP_1 nel mese di dicembre 2022, delle differenze retributive sulla base del CCNL del 6/12/2022, ha errato nel calcolarle, come risulta dagli analitici conteggi allegati al ricorso, non oggetto di specifica contestazione.
Infatti, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente, quest'ultima ha tenuto conto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale previsti dai diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro, ivi compreso quello sottoscritto il 6/12/2022 e quindi, la parte ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali, dall'1/1/2019 al 31/1/2024, al netto di quanto già ricevuto dal , un residuo credito lordo di € 1.665,21, relativo al CP_1 predetto periodo.
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In questo senso, peraltro, si è già pronunciata questa Sezione Lavoro in numerosi precedenti conformi.
In definitiva, la domanda deve essere accolta ed il resistente deve essere condannato al CP_1 pagamento dell'importo di € 1.665,21 in favore della ricorrente a titolo di differenze salariati dovute per effetto della progressione stipendiale conseguente alla riconosciuta anzianità di servizio come ricostruita dalla decisione del Tribunale di Trani n. 336//2023 in combinazione con l'entrata in vigore del nuovo CCNL comparto scuola, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
20/12/2023 da nei confronti del rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_3 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento dell'importo CP_1 lordo di € 1.665,21 in favore della ricorrente a titolo di differenze salariate dovute per le ragioni indicate in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 49,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre RSG al 15%, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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