Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1225/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 14.10.2024 e vertente
TRA
- (C.F. Parte_1 C.F._1
- (C.F. , in proprio e quale genitore Parte_2 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_3
- (C.F. ), Parte_3 C.F._4
- (C.F. , Parte_4 C.F._5
- (C.F. ), Parte_5 C.F._6
- (C.F. ), Parte_6 C.F._7
- (C.F. ), Parte_7 C.F._8
- (P. I. ), in Parte_8 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Elettra Bruno;
ATTORI
E
- (C.F. ), a mezzo della propria Controparte_1 P.IVA_2
mandataria e rappresentante Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
1
CONVENUTA
- (C. F. ); CP_3 C.F._9
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) accertare la responsabilità del conducente della autovettura FORD
FIESTA targata DK 249 EE, di proprietà del convenuto ed CP_3
assicurata con la compagnia di assicurazione convenuta, nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto condannare gli eredi del sig. , ossia CP_3
, e e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra CP_1
loro, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalle odierne parti attrici in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione e dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, detratti gli acconti percepiti come in parte motiva esposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria”.
Per la convenuta “In via principale e nel merito: Controparte_1
accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per concorso di colpa tra il motoveicolo condotto dal sig. Parte_1
2 e il veicolo Ford Fiesta di proprietà del sig. e _1 CP_3
condotto dal sig. e conseguentemente determinare le Controparte_4
rispettive quote di corresponsabilità e sulla base delle medesime tenere conto in sede di quantificazione e liquidazione danni nei confronti dell'attore detratto quanto già corrisposto in favore degli attori.
In via subordinata, in caso di accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al sig. determinare le somme effettivamente CP_3
dovute in favore del sig. in misura chiaramente diversa ed inferiore _1
a quelle richieste il tutto nei limiti del massimale di polizza con rigetto in ogni caso delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale in quanto non provato;
si chiede il rigetto della domanda avanzata di tutti gli attori/congiunti del danneggiato a diverso titolo avanzata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
Si chiede il rigetto della domanda avanzata dalla ditta avendo Parte_8 peraltro quest'ultima ricevuto l'integrale risarcimento del danno presuntivamente subito per quanto indicato nella parte motiva del presente atto. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni attori, come in epigrafe identificati, convenivano in giudizio il sig. e la affinché, previo accertamento CP_3 Controparte_1 della responsabilità del primo in relazione all'incidente stradale avvenuto in Fondi (LT) il giorno 2 agosto 2018 che coinvolse , fossero Parte_1
condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro subiti in conseguenza del sinistro.
Esponevano che il giorno 2 agosto 2018, alle ore 15.00 circa,
[...]
percorreva, alla guida del motociclo Piaggio Aprilia Parte_1
“Sportcity” tg. DD 92763 (di proprietà del sig. ), la Via Cagliari Parte_2
(appartenente al Comune di Fondi) con direzione di marcia Via Madonna delle Grazie, quando, all'altezza della intersezione stradale con Via Trento
(strada posta alla sinistra rispetto alla direzione di marcia percorsa dal
3 motociclo), sopraggiungeva l'autovettura FORD FIESTA targata DK 249
EE, di proprietà del sig. e condotta dal sig. CP_3 CP_4
la quale attraversava l'incrocio senza dare la dovuta precedenza
[...]
a destra entrando in collisione con il motociclo condotto dal . _1
In conseguenza dell'urto il motociclo subiva una rototraslazione in senso orario, deviando dalla originaria traiettoria e scarrocciando per alcuni metri e così riportando danni materiali. Il sig. , invece, a _1 seguito dell'impatto rovinava a terra riportando lesioni per le quali veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale San Camillo – Forlanini di Roma
e successivamente sottoposto a cure e terapie mediche.
La responsabilità dell'evento doveva ascriversi, a giudizio di parte attrice, al sig. , nei cui confronti veniva, dunque, proposta la CP_3
domanda risarcitoria articolata (unitamente alla propria assicurazione
, comprensiva dei danni biologico e morale riportati, Controparte_1
rispettivamente, da e dai propri familiari, nonché dei danni Parte_1
materiali al veicolo e patrimoniali arrecati alla , società presso Pt_9
la quale lavorava come apprendista vetraio.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via principale Controparte_1
nel merito, eccepiva il concorso di colpa del danneggiato in virtù della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma,
c.c., giacché il sig. , alla data del sinistro, si trovava alla Parte_1 guida del veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, come si evinceva altresì dal rapporto redatto dalle autorità di polizia, e comunque la propria condotta non poteva ritenersi conforme ai doveri di diligenza e di precauzione imposti dal Codice della strada.
Contestava, inoltre, il quantum del risarcimento richiesto, perché comprensivo di voci costituenti duplicazioni risarcitorie ed in quanto non provato, evidenziando anche di aver corrisposto in via stragiudiziale al l'importo complessivo di Euro 157.000,00, da ritenersi satisfattivo _1
(già detratto il concorso di colpa del danneggiato), e alla ditta Pt_9
la somma di Euro 4.000,00, quantificata sempre in considerazione del
4 concorso di colpa del . _1
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
Nella contumacia volontaria di espletata l'istruttoria CP_7 orale e la CTU medico-legale, la causa veniva rinviata all'udienza del
14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., al cui esito veniva trattenuta in decisione in quanto reputata matura e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, avuto particolare riguardo al rapporto n. 110 del 02.08.2018 stilato dal comando di polizia stradale presso il Comune di Fondi (cfr. doc. 1 allegato all'atto introduttivo), è emersa la seguente dinamica: “Il veicolo B, motociclo APRILIA SPORTCITY targato DD92763, condotto dal Sig.
e solo a bordo, percorreva Via Cagliari, strada del centro Parte_1
urbano a doppio senso di marcia, con direzione Via Madonna delle
Grazie.
Il predetto, giunto all'intersezione stradale con Via Trento, posta a sinistra rispetto la propria direzione di marcia, veniva in collisione frontale- laterale con il veicolo A autovettura FORD FIESTA targata DK249EE e condotta dal Sig. che in quel momento proveniente da Controparte_4
Via Trento, alla guida dello stesso e solo a bordo, si immetteva ed attraversava l'incrocio con manovra di direzione dritto con l'intento di proseguire sulla stessa con direzione Via Olbia.
L'urto tra i due veicoli avveniva nel quadrante centrale dell'incrocio ed interessava: il fianco laterale destro del veicolo A;
la parte anteriore/laterale sinistra del veicolo B.
Dopo l'urto il veicolo B subiva una deviazione della traiettoria originaria scarrocciando per alcuni metri con direzione Via Trento per poi assumere la posizione di quiete dopo l'urto, mentre il veicolo A proseguiva la marcia
5 con direzione originaria per poi assumere la posizione di quiete dopo alcune decine di metri rispetto al Punto d'urto, il tutto come da rilievo foto/planimetrico.
Sul piano asfaltato venivano rilevate: nella fase antecedente traccia di frenata prodotta dal veicolo B e pari a 3,70 metri circa;
nella fase culminante tracce di incisioni prodotte a seguito dell'urto e riconducibili al veicolo B;
fase susseguente detriti solidi di carrozzeria prodotti a seguito dell'urto e riconducibili al veicolo B.
Da far presente che:
1. trattasi di strade del centro urbano ed interessate per l'appunto da un'area di intersezione;
2. su Via Trento, strada a senso unico di marcia, sul lato monte in prossimità dell'incrocio è presente e ben visibile segnale verticale di prescrizione STOP-FERMARSI E DARE
PRECEDENZA, che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto tracciata e non perfettamente visibile sulla carreggiata percorsa dal veicolo
A;
3. su Via Cagliari, strada a doppio senso di marcia, sul lato da cui proveniva il veicolo B, in prossimità dell'incrocio non è presente alcun tipo di segnaletica verticale/orizzontale;
4. il verificarsi di tale evento non aveva causato nei confronti di terzi danni materiali;
5. su richiesta degli operatori il conducente del veicolo A veniva sottoposto a test preliminare per alcool, effettuato tramite precursore AlcoBlow, risultato negativo;
6. il conducente del veicolo B, , veniva soccorso dal Parte_1 personale del 118 ed elitrasportato presso l'ospedale San
Camillo di Roma;
7. per l'infortunato veniva richiesto e sottoposto ad accertamenti clinici urgenti, ai sensi degli artt. 186 e 187, evidenziando la
6 presenza nell'organismo di sostanze psicotrope e stupefacenti, come si evince dalla documentazione sanitaria/esito delle analisi cliniche allegate al verbale di sinistro;
8. tra gli astanti non venivano reperite persone in grado di riferire sui fatti.
Dagli accertamenti effettuati emergeva che:
1. il conducente del veicolo A, nell'impegnare l'intersezione, non si è assicurato di poter effettuare la manovra senza rischio di pericolo o intralcio al veicolo antagonista, con il quale veniva per l'appunto in collisione, significando che a parere degli agenti rilevatori non sussistevano le condizioni, distanza dall'incrocio del veicolo favorito, per la cosiddetta precedenza di fatto dallo stesso;
2. il conducente del veicolo B guidava dopo aver assunto sostanze psicotrope e stupefacenti come si evince dalla documentazione sanitaria/esito delle analisi cliniche allegate al verbale del sinistro.
Posto quanto sopra si procede:
1. a contestare nei confronti del conducente e proprietario del veicolo A la violazione dell'art. 145, commi 2 e 10 del C.d.S. “OMESSA
PRECEDENZA A DESTRA IN INTERSEZIONE”;
2. a contestare nei confronti del conducente del veicolo B la violazione dell'art. 187, comma 1 del C.d.S. “GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICOFISICA PER USO DI SOSTANZE PSICOTROPE E DI SOSTANZE
STUPEFACENTI”.”.
Alla ricostruzione effettuata dai verbalizzanti all'esito di accertamenti tecnici e rilievi occorre riconoscere il valore di prova privilegiata agli effetti di cui all'art. 2700 c.c., trattandosi di circostanze attestate dal pubblico ufficiale senza margini di apprezzamento (cfr. ex multis Cass., Sez. II, Ord.
28/07/2020, n. 16064).
Analizzando la dinamica riportata emerge la corresponsabilità del danneggiante e del danneggiato nella causazione del sinistro: il primo per aver attraversato l'intersezione senza arrestare il veicolo nonostante la
7 segnaletica di STOP presente lungo la strada e senza dare la precedenza ai veicoli provenienti alla propria destra;
il secondo per essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Al fine di stabilire la quota di responsabilità in capo a ciascuno è necessario valorizzare gli elementi esistenti e le circostanze concrete, atteso che, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. ha carattere sussidiario, operando soltanto qualora le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. Sez. 3, Ord. n. 9353 del 04/04/2019).
Ciò posto, dovrà evidenziarsi, sul versante della condotta imputabile al sig. che egli si trovava alla guida in condizioni di tempo e di CP_3
luogo ottimali, essendosi il sinistro verificatosi in pieno giorno, con tempo sereno e su manto stradale normale e asciutto (cfr. verbale di accertamento di cui al doc. 1 citato). Che, inoltre, il comportamento del non si è tradotto in un mero impegno dell'incrocio senza CP_3
osservare la dovuta cautela imposta a ciascun conducente che si approssimi ad una intersezione (ai sensi dell'art. 145, comma 1, D.lgs. n.
285/1992, c.d. “Codice della strada”), bensì nell'oltrepassare la linea di arresto (contraddistinta dal segnale di STOP) senza fermarsi e senza dare la precedenza a destra (art. 145, comma 5, C.d.S. e, in generale, artt. 141
e seguenti del Codice della Strada) entrando in collisione, con la parte anteriore destra della propria autovettura, con la parte anteriore sinistra del motociclo condotto dal sig. . Parte_1
Il punto d'urto, individuabile, per esemplificazione, in un angolo retto, evidenzia come il abbia impegnato la traiettoria del senza CP_3 _1
curarsi di eseguire manovre di arresto o di rallentamento (gli agenti accertatori non hanno rilevato l'esistenza di segni di frenata); da ciò si desume che il conducente dell'auto procedeva verosimilmente a velocità non consona all'approssimazione ad una intersezione e in ogni caso
8 inidonea a consentire di mettere in atto manovre di emergenza.
In capo al sig. andrà quindi riconosciuta una CP_3
responsabilità pari al settanta percento (70%) nella causazione del sinistro.
Quanto al sig. , va evidenziato che, dall'esame Parte_1
degli atti di causa, lo stesso procedeva a velocità regolare lungo la propria corsia con casco allacciato. Nella fase antecedente all'impatto venivano rintracciati segni di frenata per circa 3,70 metri.
Tuttavia, come già precisato, lo stesso non può andare esente da responsabilità essendosi messo alla guida del motociclo sotto l'effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 187, primo comma, C.d.S. e dei generali doveri di precauzione imposti a ciascun conducente nell'ambito della circolazione stradale.
Non è, invero, possibile ritenere che tale stato di alterazione non abbia inciso minimamente sulla condotta di guida tenuta dall'attore e, quindi, sulla dinamica del sinistro, dovendosi presumere, con ogni probabilità, che le funzioni cognitive del sig. fossero sensibilmente ridotte a causa _1 dell'assunzione di sostanze al punto da impedirgli di evitare, con prontezza e rapidità, la situazione di pericolo imminente nella quale si è poi trovato. Infatti, come prescritto dagli artt. 141 e seguenti del Codice della Strada, incombe su ciascun conducente il dovere di assumere una condotta prudente e rispettosa dei limiti di velocità, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché possa essere evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il , pur beneficiando del diritto di precedenza, ben avrebbe dovuto _1
verificare la percorribilità della strada, trattandosi di area urbana che vedeva la presenza di incroci a raso e autovetture parcheggiate ai margini della strada. Sarebbe stato quindi assolutamente necessario che egli, nonostante la precedenza, avesse verificato con attenzione che non vi
9 fossero ostacoli prevedibili. Non poteva, quindi, limitarsi a tenere una bassa velocità, bensì avrebbe dovuto mantenere una vigilanza attiva che gli consentisse di interagire con gli altri utenti della strada, prevedendo anche l'altrui imprudenza.
Occorre, infatti, ricordare che, persino quando si impegni un crocevia regolato da semaforo con luce verde a proprio favore, il conducente “non
è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, la quale, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14560 del
25/05/2023).
Nel caso in esame nella presente decisione tale onere di diligenza deve ritenersi ancor più penetrante, non trattandosi di incrocio regolato da lanterna semaforica ma da altra segnaletica.
In capo al sig. andrà conseguentemente Parte_1
riconosciuta, a titolo di concorso di colpa nella causazione del sinistro, una quota di responsabilità pari al trenta percento (30%).
Venendo alla liquidazione del danno, il Collegio peritale nominato, alle cui conclusioni questo Giudice intende aderire, essendo stata verificata la compatibilità dei postumi invalidanti con la dinamica del sinistro e dovendosi ritenere la stima dei postumi assolutamente in linea con i criteri di medicina legale ed i principi logico giuridici applicabili, ha ritenuto congruo stabilire una percentuale di invalidità permanente pari al 50-
52% del totale con una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 150 (centocinquanta) e parziale al 75% di giorni 150
(centocinquanta) (cfr. pag. 16 e 18 della Relazione tecnica).
È stata inoltre riconosciuta una riduzione totale della capacità lavorativa
10 specifica ed una compromissione parziale, pari al 50%, della capacità lavorativa generica (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale).
I CCTTUU hanno, infine, riconosciuto spese mediche congrue per Euro
886,00.
Si deve quindi procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando i criteri vigenti e detraendo la percentuale di concorso di colpa riconosciuta in capo al sig. nella misura del 30%. Parte_1
Pertanto:
- ritenuto che devono trovare applicazione le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, le quali, come è noto, “sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) -al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2 co., Cost.”, tanto che la Suprema Corte
è pervenuta a ritenerle valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 30 giugno 2011, n. 14402);
- rilevato che la tabella milanese attualmente vigente (anno 2024) già integra, nella quantificazione del “danno base” non patrimoniale un aumento a titolo di ristoro per le presumibili sofferenze soggettive del danneggiato (ovvero il c.d. danno morale soggettivo) e non può essere autonomamente ed ulteriormente riconosciuto il c.d. danno morale da reato, giacché tale aspetto va a sovrapporsi, nel caso di specie in cui la lesione si è effettivamente verificata, a quello, di rilevanza costituzionale
(già considerato dal sistema tabellare) della lesione dell'integrità psicofisica dell'uomo;
- ritenuto di dover dare seguito alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità (risalente alla fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/08) in forza della quale "In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel
11 nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti- reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 336 del
13/01/2016);
- rilevato che per Cass. Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, “atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale”;
- ritenuto tuttavia, attesa la gravità delle lesioni riportate, la lunga durata della invalidità temporanea, la necessità di lunghe cure riabilitative, la sussistenza di perdita di capacità lavorativa specifica nonché di capacità lavorativa generica, che il danno non patrimoniale merita di essere personalizzato (al fine di considerare tutti gli aspetti soggettivi e relazionali di cui esso si connota) mediante aumento del 15% (rispetto ad un massimo tabellare del 25%) degli importi tabellari base per invalidità permanente e temporanea;
- considerato che gli importi devono essere prima devalutati alla data del fatto (02.08.2018) e poi nuovamente aumentati con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata (indice FOI), sino al momento della liquidazione, (ricordandosi che “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in
12 grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (ex multis, cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26374 del 16/12/2014);
- ritenuto che l'acconto di Euro 149.500,00, pervenuto alla data del
28.07.2020, come da documentazione allegata dalle parti, deve essere scomputato con le modalità previste da Cass. Sentenze n.19987/2016 e n.
9950/2017; si perviene ai seguenti conteggi (elaborati con l'ausilio di apposito software), che tengono già conto, salvo diversa specificazione, della percentuale di concorso di colpa riconosciuta (30%):
- Punto tabellare di invalidità (26 anni): Euro 11.443,62;
- Valore del punto con coefficiente di riduzione per età applicato: Euro
10.013,17 (-30% per concorso colpa);
- Diaria giornaliera da tabella: 115,00 (-30% per concorso colpa);
- Punto tabellare di invalidità già corretto per età e detratto il concorso di colpa: Euro 7.009,21;
A1) Invalidità permanente (applicato il concorso di colpa) (punti 52): €.
364.479,39
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 150 €. 17.250,50
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 150 €. 12.937,50
Totale A (A1 + A2 + A3) = €. 385.610,64
A) Totale A devalutato alla data del sinistro e già detratto il concorso di colpa: €. 336.563,24;
B) Personalizzazione del 15%: €. 57.841,60;
C) Spese mediche: €. 886,00;
D) Acconti: - €. 149.500 al 27.08.2020;
E) Totale danno liquidato al 02-08-2018 (c.d. aestimatio): €.
382.516,96;
F) Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione): €.
67.031,39;
13 G) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente: €.
26.667,24;
Totale dovuto all'attore, già stimato all'attualità (c.d. taxatio), €.
476.215,59 a titolo di danno non patrimoniale.
Passando alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig.
in termini di danno da perdita della capacità di Parte_1
produrre reddito, gli ausiliari nominati hanno riconosciuto in capo al danneggiato, in conseguenza del sinistro e del grado di invalidità permanente riportato, una menomazione totale della capacità lavorativa specifica (nella misura del 100%) ed una lesione parziale della capacità lavorativa generica pari al 50% (cfr. pag. 18 dell'elaborato).
Quanto ai criteri di calcolo di tali voci di danno, occorre premettere quanto segue.
Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, traducendosi nella incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del fatto, deve essere liquidato, in ossequio al principio di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c., “in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4289 del 16/02/2024).
In sintesi, al fine di calcolare l'entità del mancato guadagno derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, occorre considerare che, avendo perso il danneggiato il 100% della capacità lavorativa specifica ma essendogli residuato il 50% della capacità lavorativa generica, è necessario contemperare tali due aspetti ritenendo che per i primi cinque
14 circa il lavoratore ha perso totalmente il proprio reddito ma, per il futuro, egli ha conservato il 50% della capacità lavorativa. Così stando le cose, il danno passato deve essere liquidato considerando la perdita totale di reddito, mentre, decorso un tempo congruo (stimabile in cinque anni e mezzo circa), il danno futuro deve essere calcolato al netto della residua capacità lavorativa.
Pertanto,
1. il periodo decorrente dalla cessazione della malattia sino alla data di licenziamento (risoluzione del 23.08.2019) deve essere escluso dal computo avendo il sig. continuato a percepire la retribuzione;
_1
2. danno passato: dalla data di licenziamento (comunicazione del
28.07.2019 e risoluzione del 23.08.2019, cfr. doc. 21 allegato all'atto di citazione) alla data di liquidazione il sig. ha diritto a Parte_1
vedersi riconosciuti Euro 60.015,00 (comprensivi di rivalutazione ed interessi ed applicato il concorso di colpa), derivanti dalla sommatoria del reddito annuo medio (Euro 13.000,00) che avrebbe percepito in caso di perduranza dello stato di occupazione moltiplicato per 5 anni e 5 mesi
(pari al lasso di tempo intercorso dalla risoluzione del contratto di lavoro alla liquidazione giudiziale);
3. danno futuro: per tale tipo di danno, essendo residuata al danneggiato, come si è detto, una capacità lavorativa generica pari al
50%, appare equo riconoscere, in favore del sig. , la Parte_1
somma di Euro 132.450,50, già capitalizzata e detratto il concorso di colpa. Anche siffatto importo è stato ricavato moltiplicando il reddito annuo netto medio presunto (Euro 13.000,00), stimato in considerazione del contesto sociale e avuto riguardo alla formazione dell'attore (titolare della licenza di terza media) e dunque alle proprie concrete possibilità occupazionali, per il coefficiente di capitalizzazione in precedenza ricavato dalle tabelle milanesi anno 2024 (29,11) ed operata la riduzione di ½ in considerazione della menomazione solo parziale della capacità lavorativa generica (ovverosia, appunto, del 50%, come stimato dai CCTTUU).
15 Sommando le voci di danno calcolate si ottiene un danno complessivo da perdita di capacità lavorativa pari ad Euro 192.465,50, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Vanno, infine, riconosciute, in favore di , spese Parte_1
congrue per riparazione e/o sostituzione di smartphone di pari livello a quello compromesso a causa del sinistro per Euro 200,00, già stimate all'attualità.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dai familiari del danneggiato a seguito del sinistro, trattasi di danno riflesso del congiunto di persona vittima di lesioni di grave entità risarcibile in quanto, comunque, conseguenza diretta ed immediata del medesimo fatto dannoso, come richiesto dall'art. 1223 c.c..
È, invero, ragionevole ritenere, in base ad un criterio di normalità sociale, che i familiari del macroleso soffrano per le lesioni riportate dal loro prossimo congiunto e, pertanto, il pregiudizio da costoro patito iure proprio può comprendere tanto l'aspetto interiore del danno sofferto
(danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).
Il familiare può dimostrare di aver subito un danno anche mediante indizi e presunzioni, tra le quali figura principalmente l'esistenza del rapporto di stretta parentela, da cui può presumersi lo stato di sofferenza del medesimo (così, da ultimo, Cass. Sez. III, ord. n. 13540/2023).
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione da adottare, la Suprema
Corte ha raccomandato al giudice di merito l'utilizzo di tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno individuandole in quelle predisposte dal Tribunale di Roma a partire dal
2019, giacché contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni
16 comprensivo delle due componenti di pregiudizio sopra richiamate.
Il sistema tabellare attualmente vigente (aggiornato all'anno 2023) si fonda sul criterio del “punto”, che viene attribuito in numero complessivo pari a quanto si evince dalla situazione concreta (relazione parentale, numero dei familiari, età del danneggiato, età del congiunto da risarcire), anche sulla base del risarcimento riconosciuto (e quindi della percentuale di danno biologico attribuita alla vittima principale).
Pertanto, una volta individuato il valore del punto per ciascun congiunto, occorre moltiplicarlo per il coefficiente relativo al numero dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al risarcimento e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie (che tiene conto, per la quota dinamico-relazionale, del pregiudizio concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle provvidenze pubbliche).
Tale valore complessivo deve essere, poi, moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta al danneggiato affinché venga così determinato l'importo definitivo del danno rilesso.
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del danno, si ritiene applicabile il valore tabellare (anno 2023) del punto di Euro 11.356,15 che, detratto il concorso di colpa (-30%), perviene ad Euro 7.949,30.
Il valore ricavato, devalutato alla data del fatto (08.2018) e aumentato per interessi e rivalutazione, addiviene, all'attualità, di Euro 8.673,63.
A ciascun congiunto vengono riconosciuti i seguenti punti:
1) Relazione parentale (madre): Punti 20;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 2,5;
A) Totale punti riconosciuti a : punti 26. Parte_3
1) Relazione parentale (padre): Punti 20;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 2,5;
B) Totale punti riconosciuti a : punti 26. Parte_2
17 1) Relazione parentale (sorella): Punti 7;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 3,5;
C) Totale punti riconosciuti a : punti 14. Parte_7
1) Relazione parentale (fratello): Punti 7;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 4,5;
C) Totale punti riconosciuti a : punti 5. Parte_6
1) Relazione parentale (sorella): Punti 7;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 4;
D) Totale punti riconosciuti a : punti 15. Parte_5
1) Relazione parentale (fratello): Punti 7;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 4,5;
E) Totale punti riconosciuti a : punti 15. Parte_4
1) Relazione parentale (sorella): Punti 7;
2) Età del danneggiato principale: Punti 4;
3) Età del congiunto avente diritto al risarcimento: Punti 4,5;
F) Totale punti riconosciuti a : punti 15. Persona_1
Il coefficiente applicato per numero di soggetti tenuti all'assistenza, e quindi per entrambi i genitori, sarà 0,8, tenuto conto che la mancata convivenza, alla data del fatto, non esclude l'esistenza del pregiudizio, che sorge per effetto della relazione parentale. Viceversa, per i fratelli e le sorelle del macroleso troverà applicazione il coefficiente 0,2, che, come chiarito, tiene conto del numero dei familiari esistenti e del grado di
18 assistenza prestato.
Conseguentemente, data la formula: valore del punto x percentuale di invalidità permanente x coefficiente x punti riconosciuti a ciascun congiunto = danno riflesso complessivo; si ottiene:
- per ciascuno dei genitori e : Euro Parte_3 Parte_2
8.673,63 x 52% x 0,8 x 26 = Euro 93.813,98, già stimati all'attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- tuttavia, nei confronti della madre, , maggiormente Parte_3 coinvolta nell'accudimento del figlio e quindi nella percezione della altrui sofferenza, appare equo considerare un aumento personalizzante di 1/3, così pervenendosi a complessivi Euro 98.419,97 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- per ciascuno dei fratelli , , , Parte_6 Pt_5 Pt_4 [...]
: Euro 8.673,63 x 52% x 0,2 x 15 = Euro 13.530,86, già stimati Per_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- infine, per la sorella : Euro 8.673,63 x 52% x 0,2 x 14 = Parte_7
Euro 12.628,80, già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto al padre e ai fratelli non appaiono esservi i requisiti per una personalizzazione del danno riconosciuto, dovendosi ritenere che conseguenze ulteriori e di carattere eccezionale rispetto a quelle ordinarie derivanti dalla condizione di sofferenza del congiunto macroleso già prese in considerazione debbano costituire oggetto di apposita prova, nella specie non fornita.
I congiunti, in solido tra loro, hanno altresì diritto al rimborso delle spese documentate, per spostamenti, pernottamenti ed altro, determinate complessivamente in Euro 4.000,00 all'attualità, da eseguirsi in favore dei genitori e , maggiormente gravati in Parte_2 Parte_3
quanto genitori del danneggiato.
19 Occorre, infine, riconoscere, in favore di , una somma Parte_7 equitativamente determinata pari ad Euro 700,00, stimati all'attualità e già detratto il concorso di colpa, a titolo di rimborso spese per voli e pernottamento allo scopo di verificare lo stato di salute del fratello e collaborare nell'assistenza prestata dal nucleo familiare, come dimostrati dalla documentazione prodotta a corredo dell'atto introduttivo (doc. 44-46).
Quanto al danno biologico subito dalla signora in Parte_3
conseguenza del sinistro, data la stima dei CCTTUU nominati in 15 punti percentuali, oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 90 (cfr. pag. 10-11 della relazione), si procede al calcolo applicando le Tabelle di Milano anno 2024, le quali consentono di riconoscere, in favore di , una somma pari ad Euro 28.057,28, stimata Parte_3 all'attualità e detratto il concorso di colpa del danneggiato, a titolo di risarcimento del danno biologico.
Infatti, dato un valore del punto base di € 3.156,06 che, corretto per età
(x 0,725) ed applicato il concorso di colpa, diventa di € 1.601,70, si perviene ad un totale per invalidità permanente pari ad € 24.025,47 e ad un totale per invalidità temporanea di € 2.017,11, per complessivi €
26.042,58, a titolo di danno non patrimoniale.
L'importo ricavato, prima devalutato alla data del fatto (€ 23.101,41) e successivamente rivalutato sino alla data della liquidazione con applicazione degli interessi (€ 4.174,56 + € 1.698,18), dà luogo ad una somma complessivamente riconosciuta in favore di , a Parte_3
titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente
(comprensivo di spese mediche capitalizzate per Euro 950,00), di
Euro 28.974,15 all'attualità (già applicato il concorso di colpa del danneggiato), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nulla può essere, invece, riconosciuto in favore della
[...]
società-datrice di lavoro presso la quale il Parte_10
svolgeva le mansioni di apprendista vetraio sino alla data di _1
risoluzione del rapporto documentata (23.08.2019), attesa la congruità
20 dell'importo corrisposto in fase pre-contenziosa dalla compagnia assicurativa di Euro 4.000, che tiene già conto della Controparte_1
corresponsabilità del nella causazione del danno. _1
Venendo, infine, alla richiesta di compensi formulata da parte attrice per l'assistenza prestata in fase stragiudiziale, giova chiarire che, poiché essi hanno “natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020) essendo qualificabili alla stregua di danno emergente -consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa-
, il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. Nel caso di specie, essendovi la prova dell'attività stragiudiziale concretamente svolta dai difensori tramite l'incarico fornito a società specializzata nella gestione dei sinistri, sinistri, tale Controparte_8
ulteriore voce di danno merita di essere riconosciuta in favore degli attori nella cifra, stimata in via equitativa, di Euro 1.050,00, già all'attualità ed applicato il concorso di colpa del danneggiato, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Analogo discorso vale con riferimento alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrando, anch'esse, in quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, con la precisazione, tuttavia, che le stesse andranno ridotte ex art. 92, comma 1, c.p.c. -in quanto ritenute eccessive rispetto agli importi indicati nelle fatture depositate- in complessivi Euro 350,00, stimati all'attualità e già detratto il concorso di colpa del danneggiato, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno da ritardato adempimento chiesto da parte attrice, giova osservare che la liquidazione di siffatto importo è stata già eseguita nella fase di quantificazione del credito risarcitorio (avente natura di obbligazione di valore) rendendo omogenei le somme dovute (in seguito all'accertamento di responsabilità e al relativo calcolo) e gli acconti incassati tramite la devalutazione alla data dell'illecito e la successiva rivalutazione sino alla data della liquidazione e calcolando gli interessi
21 legali da applicarsi, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Ogni ulteriore e diversa domanda è da ritenersi disattesa.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico di e CP_3 Controparte_1
tenuti in solido tra loro.
Le spese processuali, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 ed applicando i valori medi di scaglione (scaglione relativo al decisum), aumentate per il numero delle parti aventi medesima posizione processuale (oltre al danneggiato principale, genitori -un aumento- e fratelli -un aumento-), meritano di essere compensate per 1/3 in ragione della corresponsabilità riconosciuta in capo a e seguono, Parte_1
per il resto, la soccombenza di parte convenuta venendo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara responsabile al 70% nella causazione CP_3
del sinistro per cui è causa e lo condanna, in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle seguenti somme:
2. Euro 476.215,59, stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. Euro 192.465,50 stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di
22 capacità lavorativa;
4. Euro 200,00, stimati all'attualità, in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sub
[...]
specie di danno materiale;
5. Euro 28.974,15, all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di a titolo di Parte_3
risarcimento del danno biologico;
6. Euro 98.419,97, all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di a titolo di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesione del congiunto;
7. Euro 93.813,98, già stimati all'attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza al saldo, in favore di , a Parte_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del congiunto;
8. Euro 13.530,86, già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di ciascun congiunto
[...]
, , , (quest'ultima Parte_6 Pt_5 Pt_4 Persona_1
rappresentata congiuntamente dai genitori e Parte_2
), a titolo di risarcimento del danno non Parte_3
patrimoniale da macrolesione del congiunto;
9. Euro 12.628,80, già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di a titolo di Parte_7
risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del congiunto;
10. Euro 4.000,00, stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di e Parte_2 Parte_3
a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate;
[...]
11. Euro 700,00, stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di , a titolo di rimborso Parte_7
dei costi come documentati dagli allegati nn. 44-46;
23 12. rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da con Parte_10
compensazione integrale delle spese;
13. condanna e in CP_3 Controparte_1
solido tra loro, al rimborso, in favore delle parti attrici, in solido tra loro, delle spese sostenute per la fase stragiudiziale, quantificate in Euro 1.050,00, già comprensive di rivalutazione ed interessi ed applicato il concorso di colpa, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
14. condanna i convenuti, e CP_3 Controparte_1
al rimborso, in favore di , delle
[...] Parte_1
spese sostenute per la consulenza tecnica di parte quantificate equitativamente in Euro 350,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
15. pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di e CP_3 CP_1
, i quali sono tenuti in solido tra loro;
[...]
16. condanna e in CP_3 Controparte_1
solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, (anche
[...] Parte_2 Parte_3 nell'interesse di ), , Persona_1 Parte_7 Pt_4
, , delle spese processuali, che liquida,
[...] Parte_5
già operata la compensazione per 1/3, in Euro 31.139,20 per compensi, Euro 622,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv.
Elettra Bruno dichiaratasi antistataria.
Latina, 14.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
24