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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 616 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso da se Parte_1
stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Ferraro Federica, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attore-
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Dalli Cardillo Virginia, giusta procura allegata alla comparsa di costi- tuzione
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO -interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025.
DEL P.M: cfr. cfr. visto del 19 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 marzo 2024, ha chiesto al Tribu- Parte_1
nale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Delia, il 18 luglio 2015, con dalla cui unione non erano nati figli. CP_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 5376 del 28 marzo 2023, dive- nuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, nelle more della definizione del giudizio, l'emissione di una sentenza parziale limitatamente allo status di divorzio.
Costituitasi in giudizio con comparsa, depositata il 12 maggio 2024,
[...]
ha aderito alla domanda principale, chiedendo che venisse previsto CP_1
l'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno divorzile di impor- Pt_1
to pari ad euro 300,00, tenuto conto del contributo apportato dalla medesima al ménage familiare.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 25 giugno 2024, il giudice delegato, previa discussione orale dei procuratori delle parti, ha posto la causa in decisione, limitatamente alla domanda di sciogli- mento del matrimonio.
Dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n.
1054 resa da questo Tribunale il 4-11 luglio 2024, la causa, rimessa sul ruolo e
- 2 - istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, è stata posta in decisione.
Con le note di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto la con- danna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., domandan- do, inoltre, la condanna al risarcimento del danno in proprio favore, da liqui- darsi in via equitativa
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere ed essendo già interve- nuta pronuncia non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio, resta da esaminare l'unica questione controversa del presente procedimento relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
Giova ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il rico- noscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assi- stenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valuta- zione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vi- ta familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente di- ritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da questo
Collegio, si ritiene che non siano stati dimostrati i presupposti per il ricono-
- 3 - scimento dell'assegno divorzile.
In particolare, procedendo alla comparazione della situazione patrimoniale dei coniugi, si osserva come la svolge la mansione di “ addetto di scalo” CP_1
presso l'aeroporto di Catania con contratto part time a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile lordo di € 2200,00 circa, per quattrodici mensilità (cfr. contratto di lavoro in atti), è proprietaria di un immobile a Na- ro in pessime condizioni e di un immobile a Ferrara, concesso in comodato d'uso al figlio, nato da un precedente matrimonio e sostiene una spesa mensi- le di € 432,00, quale rata del mutuo per l'acquisto della quota del 50 % del di- ritto di proprietà di quest'ultimo immobile;
mentre il il quale di re- Pt_2
cente è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% per disturbo bipolare in fase di compenso
( cfr. verbale di invalidità Inps del 20 aprile 2024), svolge la professione di avvocato, dichiarando un reddito complessivo di € 33.274,00 ( cfr. doc. unico
2023), risulta proprietario di sette fabbricati, siti tra Agrigento e Canicattì, due dei quali in comproprietà con l'ex coniuge ed è titolare della nuda proprietà di quattro terreni a Canicattì e provvede al mantenimento di una figlia nata da un precedente matrimonio nella misura di € 450,00.
Ebbene, dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi, è emerso che la
, la quale in sede di separazione non aveva richiesto il riconoscimento di CP_1
un assegno di mantenimento in suo favore, sia in possesso di redditi adeguati e sia dotata di capacità di sostentarsi autonomamente.
Inoltre, la medesima non ha dimostrato che la sperequazione tra i dati reddi- tuali e patrimoniali dei coniugi sia dipesa dal sacrificio delle sue prospettive di carriera e di guadagno.
- 4 - Infatti, è rimasto del tutto dimostrato che il le abbia imposto di svol- Pt_1
gere attività di lavoro con contratto part time, stante l'inammissibilità del rela- tivo capitolo di prova articolato, privo di riferimenti spazio- temporale, così come è rimasto indimostrato che la società datrice di lavoro le abbia negato la possibilità di convertire il contratto da part time a full time, non avendo la parte articolato alcuna prova sul punto, né prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'allegazione.
Parimenti, non è stata dimostrata la circostanza che la nel corso del CP_1
matrimonio abbia sacrificato le proprie aspettative professionali a vantaggio della professione del Pt_1
Invero, dalle produzioni documentali ( ossia alcuni estratti di una conversa- zione tra la e il tramite sms relativa alla redazione di alcuni atti CP_1 Pt_1
giudiziari da parte della ) non può evincersi la prova di un contributo CP_1
sistematico e qualificato, tale da incidere significativamente sulla crescita pro- fessionale e patrimoniale del Pt_1
Tale lacuna probatoria non poteva essere neppure colmata dalle prove orali articolate dalla ( i cui capitoli sono stati ritenuti inammissibili, in quanto CP_1
formulati genericamente, privi di specifici riferimenti temporali); infatti, detta prova, quand'anche ammessa, non avrebbe dimostrato l'apporto quantitativo e qualitativo dell'eventuale attività svolta dalla presso lo studio legale CP_1
del considerando, infine, che è emerso nel corso del giudizio che la Pt_2
medesima aveva svolto delle attività nel suo interesse, occupandosi CP_1
personalmente di una procedura esecutiva avviata dalla stessa nei confronti dell'ex coniuge.
Pertanto, sulla scorta delle superiori condizioni, considerata la durata del ma-
- 5 - trimonio, celebrato nel 2015, la domanda di riconoscimento di un assegno di- vorzile avanzata dalla va disattesa. CP_1
Parimenti, va disattesa la domanda del di condanna della per Pt_1 CP_1
responsabilità aggravata e al risarcimento del danno, stante la mancata dimo- strazione dei presupposti dell'istituto in questione.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pub- blico , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- Parte_3
vamente pronunciando nel procedimento n. 616/2024 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 1054/2024 depositata in data 11 luglio 2024; rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata da
[...]
CP_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 616 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso da se Parte_1
stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Ferraro Federica, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attore-
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Dalli Cardillo Virginia, giusta procura allegata alla comparsa di costi- tuzione
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO -interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025.
DEL P.M: cfr. cfr. visto del 19 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 marzo 2024, ha chiesto al Tribu- Parte_1
nale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Delia, il 18 luglio 2015, con dalla cui unione non erano nati figli. CP_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 5376 del 28 marzo 2023, dive- nuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, nelle more della definizione del giudizio, l'emissione di una sentenza parziale limitatamente allo status di divorzio.
Costituitasi in giudizio con comparsa, depositata il 12 maggio 2024,
[...]
ha aderito alla domanda principale, chiedendo che venisse previsto CP_1
l'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno divorzile di impor- Pt_1
to pari ad euro 300,00, tenuto conto del contributo apportato dalla medesima al ménage familiare.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 25 giugno 2024, il giudice delegato, previa discussione orale dei procuratori delle parti, ha posto la causa in decisione, limitatamente alla domanda di sciogli- mento del matrimonio.
Dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n.
1054 resa da questo Tribunale il 4-11 luglio 2024, la causa, rimessa sul ruolo e
- 2 - istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, è stata posta in decisione.
Con le note di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto la con- danna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., domandan- do, inoltre, la condanna al risarcimento del danno in proprio favore, da liqui- darsi in via equitativa
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere ed essendo già interve- nuta pronuncia non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio, resta da esaminare l'unica questione controversa del presente procedimento relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
Giova ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il rico- noscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assi- stenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valuta- zione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vi- ta familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente di- ritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da questo
Collegio, si ritiene che non siano stati dimostrati i presupposti per il ricono-
- 3 - scimento dell'assegno divorzile.
In particolare, procedendo alla comparazione della situazione patrimoniale dei coniugi, si osserva come la svolge la mansione di “ addetto di scalo” CP_1
presso l'aeroporto di Catania con contratto part time a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile lordo di € 2200,00 circa, per quattrodici mensilità (cfr. contratto di lavoro in atti), è proprietaria di un immobile a Na- ro in pessime condizioni e di un immobile a Ferrara, concesso in comodato d'uso al figlio, nato da un precedente matrimonio e sostiene una spesa mensi- le di € 432,00, quale rata del mutuo per l'acquisto della quota del 50 % del di- ritto di proprietà di quest'ultimo immobile;
mentre il il quale di re- Pt_2
cente è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% per disturbo bipolare in fase di compenso
( cfr. verbale di invalidità Inps del 20 aprile 2024), svolge la professione di avvocato, dichiarando un reddito complessivo di € 33.274,00 ( cfr. doc. unico
2023), risulta proprietario di sette fabbricati, siti tra Agrigento e Canicattì, due dei quali in comproprietà con l'ex coniuge ed è titolare della nuda proprietà di quattro terreni a Canicattì e provvede al mantenimento di una figlia nata da un precedente matrimonio nella misura di € 450,00.
Ebbene, dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi, è emerso che la
, la quale in sede di separazione non aveva richiesto il riconoscimento di CP_1
un assegno di mantenimento in suo favore, sia in possesso di redditi adeguati e sia dotata di capacità di sostentarsi autonomamente.
Inoltre, la medesima non ha dimostrato che la sperequazione tra i dati reddi- tuali e patrimoniali dei coniugi sia dipesa dal sacrificio delle sue prospettive di carriera e di guadagno.
- 4 - Infatti, è rimasto del tutto dimostrato che il le abbia imposto di svol- Pt_1
gere attività di lavoro con contratto part time, stante l'inammissibilità del rela- tivo capitolo di prova articolato, privo di riferimenti spazio- temporale, così come è rimasto indimostrato che la società datrice di lavoro le abbia negato la possibilità di convertire il contratto da part time a full time, non avendo la parte articolato alcuna prova sul punto, né prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'allegazione.
Parimenti, non è stata dimostrata la circostanza che la nel corso del CP_1
matrimonio abbia sacrificato le proprie aspettative professionali a vantaggio della professione del Pt_1
Invero, dalle produzioni documentali ( ossia alcuni estratti di una conversa- zione tra la e il tramite sms relativa alla redazione di alcuni atti CP_1 Pt_1
giudiziari da parte della ) non può evincersi la prova di un contributo CP_1
sistematico e qualificato, tale da incidere significativamente sulla crescita pro- fessionale e patrimoniale del Pt_1
Tale lacuna probatoria non poteva essere neppure colmata dalle prove orali articolate dalla ( i cui capitoli sono stati ritenuti inammissibili, in quanto CP_1
formulati genericamente, privi di specifici riferimenti temporali); infatti, detta prova, quand'anche ammessa, non avrebbe dimostrato l'apporto quantitativo e qualitativo dell'eventuale attività svolta dalla presso lo studio legale CP_1
del considerando, infine, che è emerso nel corso del giudizio che la Pt_2
medesima aveva svolto delle attività nel suo interesse, occupandosi CP_1
personalmente di una procedura esecutiva avviata dalla stessa nei confronti dell'ex coniuge.
Pertanto, sulla scorta delle superiori condizioni, considerata la durata del ma-
- 5 - trimonio, celebrato nel 2015, la domanda di riconoscimento di un assegno di- vorzile avanzata dalla va disattesa. CP_1
Parimenti, va disattesa la domanda del di condanna della per Pt_1 CP_1
responsabilità aggravata e al risarcimento del danno, stante la mancata dimo- strazione dei presupposti dell'istituto in questione.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pub- blico , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- Parte_3
vamente pronunciando nel procedimento n. 616/2024 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 1054/2024 depositata in data 11 luglio 2024; rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata da
[...]
CP_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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