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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 144/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), (nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_3 [...]
), (nata ad [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_4 [...]
) – quest'ultima n.q. di genitore esercente, al tempo, la relativa C.F._4
responsabilità sul figlio (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
) - tutti nella comune qualità di eredi di (che era C.F._5 Persona_1
nato ad [...] il [...]),
(nata a [...] il [...], c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_6
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...], c.f. , CP_4 CodiceFiscale_8
tutti nella qualità di eredi di (che era nata ad [...] il [...]), Persona_2
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_9 tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Massimo Di Bella (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nata ad [...] il [...], c.f. Parte_5 C.F._10
) e (nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Parte_6 C.F._11
, rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv.ta Marisa La Mela (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellate
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima e scioglimento di comunione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 19.5.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 12.2.2019 (notificata il 14.3.2019), apertasi la successione in morte di (che era nato ad [...] il [...] e che ivi decedeva il Parte_1
17.12.2016), i germani e nonché la Pt_1 Parte_2 Parte_3
di loro madre in dichiarata rappresentanza legale del figlio, al Parte_4
tempo ancora di età minore, – quali eredi di , figlio Controparte_1 Persona_1
EM (addì 14.2.2003) del de cuius – nonché i germani , ed CP_2 CP_3
quali figli ed eredi di altra figlia del de cuius CP_4 Persona_2
venuta a mancare ai vivi l'11.5.2017 (prima che potesse intervenire una sua accettazione dell'eredità del padre), convenivano innanzi al Tribunale di Catania
e , rispettivamente vedova ed altra figlia del Parte_5 Parte_6
de cuius, nonchè - a fini di integrità del contraddittorio - , altro figlio Parte_3
del de cuius: venendo ad esporre che quest'ultimo aveva disposto per il tempo in cui avesse cessato di vivere con testamento pubblico in notar del 10.07.2014 Per_3
(rep. 4114 - racc. 3077) mercè al quale, senza procedere ad istituzione di erede, aveva per converso: a) legato in sostituzione di legittima, ex art. 551 c.c., alla diletta coniuge l'usufrutto di sua spettanza, pari alla metà dell'intero, della casa familiare sita in Adrano, via S. Paolo 59, censita in Catasto Fabbricati al foglio 59, part. 724 sub. 2; b) legato alla figlia la nuda proprietà di sua spettanza, pari alla metà Pt_6
dell'intero, della medesima casa familiare, nonché la piena proprietà dell'adiacente locale garage sito in Adrano, via Benedetto Croce n. 1, censito in Catasto Fabbricati al foglio 59, part. 724 sub 10; c) legato al figlio la piena proprietà dei due Pt_3
locali garages siti in Adrano, via Corrado Alvaro nn. 10 e 12, censiti in Catasto
Fabbricati al foglio 59, part. 724 subb. 11e 12.
Ritenuto che, anche in ragione dell'insussistenza nel patrimonio del de cuius di altre consistenze immobiliari e della modestia delle giacenze liquide relitte, con tali disposizioni testamentarie fossero rimaste lese le quote di legittima dei due figli del de cuius in rispettiva rappresentazione dei quali essi attori agivano – gli attori medesimi, addotto altresì di voler pure ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tostocchè dette quote fossero state reintegrate, concludevano chiedendo, infine, al Tribunale adito di:”a) procedere - previa declaratoria che Parte_5
, in quanto accettante il legato in sostituzione di legittima, stante il disposto
[...]
di cui all'art. 551 c.c. non è erede del de cuius - alla declaratoria di scioglimento e divisione del patrimonio comune, sia mobiliare che immobiliare, del de cuius al momento del suo decesso, previa sua esatta ricostruzione, anche sotto il profilo dei
c/c e libretti tutti di cui era titolare, procedendo alla formazione di quattro quote dello stesso valore e nella misura sopra indicata, con eventuali compensi in denaro, od alla stima del suo valore onde procedere alla liquidazione in denaro;
b) ritenendo
e dichiarando le disposizioni testamentarie di cui sopra lesive della quota di legittima riservata agli attori nelle dette qualità, procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima degli odierni attori, calcolando la quota disponibile e la quota riservata agli istanti quali eredi di due dei quattro figli del de cuius, e conseguentemente attribuire agli istanti, nelle dette qualità, la loro quota parte sugli immobili, procedendo alla loro divisione tra le parti
o, ove più opportuno, alla attribuzione di quote in denaro pari al valore della quota,
e comunque condannare i convenuti nel possesso dei beni de quo, signore
[...] e , al rendimento del conto ed alla corresponsione Parte_5 Parte_6
dei frutti maturati e maturandi - sulle quote di beni immobili che saranno attribuite agli istanti - relativi ai beni di cui le predette hanno avuto il possesso esclusivo, oltre
a quant'altro dovuto e spettante per legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
c) disporre ogni statuizione conseguente per la trascrizione dell'emananda sentenza di attribuzione e divisione presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania. Con vittoria di spese e compensi”.
Mentre si associava, con la sua comparsa di costituzione, alle posizioni Parte_3
degli attori, costituendosi in contraddittorio contestava, per Parte_6
converso, le domande di parte attrice: obiettando, in particolare, che in sede di determinazione della disponibile, ex art. 556 c.p.c., si dovesse tener conto anche del costo dei servigi che negli ultimi sei anni della sua esistenza aveva assicurato al padre, in precarie condizioni di salute, con ”defatiganti e diuturne attività, svolte prevalentemente in ore notturne, che si ritiene congruo ed equo quantificare in €
90.000,00, salva, in caso di contestazioni al riguardo, diversa ed anche maggiore determinazione peritale”.
Venuti in udienza, successivamente all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. si costituiva in giudizio anche soprattutto per Parte_5
precisare che “gli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
omettono di dichiarare di aver ricevuto in donazione dal de Parte_4
cuius la somma di € 70.000,00 come attesta il bonifico, prodotto in atti, eseguito dal defunto genitore in data 16.06.2010 in favore di , quale coniuge Parte_4
del EM , figlio del de cuius, e nella qualità di genitore dei comuni Persona_1
figli. La stessa somma in donazione e in pari data è stata ricevuta da ”. Parte_3
Indi, con ordinanza del 15.7.2021, il G.I. istituiva c.t.u. dopo aver dato atto che “con testamento pubblico del 10 luglio 2014 (deceduto in Adrano in data Parte_1
17 dicembre 2016) legò in sostituzione di legittima alla moglie ed odierna convenuta la quota di ½ del diritto di usufrutto sull'abitazione Parte_5
coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in Adrano, via San Paolo 59; legò alla figlia ed odierna convenuta il diritto di nuda proprietà sulla quota Parte_6
di ½ del medesimo immobile, nonché la piena proprietà del box garage ubicato in
Adrano, via Benedetto Croce 1; legò, infine, al figlio ed odierno convenuto Pt_3
la piena proprietà dei garage siti in Adrano, via Corrado Alvaro 10-12”; che
[...]
“ ed hanno accettato i suddetti legati con Parte_5 Parte_6
atto del 29 dicembre 2016, prodotto in atti da parte attrice”, e che “non consta agli atti alcuna rinunzia, da parte di al legato disposto dal padre in suo Parte_3
favore, con quanto ne discende in ordine all'acquisto dello stesso da parte del suo beneficiario ai sensi dell'art. 649, co. I c.c.”; che non dispose in Parte_1
alcun atto di ultima volontà della quota di un terzo delle giacenze, alla data dell'aperta successione, dei libretti postali di deposito n. 44296040 e n. 40758198
(rispettivamente, € 12.394,14 e € 17,22), sicché la relativa quota di spettanza sulle somme ivi depositate è conseguentemente ricaduta nella successione legittima del defunto, alla quale concorrono, ai sensi dell'art. 581 c.c., la coniuge (non potendosi intendere che, con il suddetto legato ex art. 551 c.c., il defunto abbia inteso escludere la consorte anche dalla successione legittima, per l'eventualità in cui lo stesso non avesse disposto con testamento dell'intero suo patrimonio) ed i figli del de cuius
e nonché, per rappresentazione ai sensi degli artt. Parte_6 Parte_3
467 ss. c.c., (nato il [...]), Parte_1 Parte_2 [...]
ed (costituitisi in giudizio in qualità di eredi Parte_3 Controparte_1
universali del figlio EM del de cuius e , Persona_1 Controparte_2
ed , costituitisi in giudizio quali eredi universali della CP_3 CP_4
figlia premorta del de cuius ; che “con riguardo al passivo Persona_2
ereditario, i debiti constano degli importi di cui alle produzioni documentali rassegnate dalla convenuta sub 2, 3 e 4 in allegato alla comparsa di Parte_6
costituzione e risposta”; ed ancora, che “tra le donazioni disposte in vita del de cuius
e da riunirsi fittiziamente al valore netto del relictum devono ritenersi pacifiche e non contestate dalle parti quelle indicate a pagg.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta di . Parte_5 Acquisito elaborato peritale lo stesso G.I., con ordinanza dell'8.3.2022, disponeva l'esperimento di procedura di mediazione c.d. “demandata” ai sensi del secondo comma (nel testo al tempo in vigore) dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. A tal punto il difensore degli attori inoltrava in cancelleria “istanza a chiarimento” mercè alla quale
– avendo premesso che “la procedura di mediazione è già stata esperita in data
8.1.2018 prima dell'iscrizione della causa a ruolo, con esito negativo come da verbale di mancato accordo che si allega in quanto non ancora depositato all'interno del fascicolo telematico” – chiedeva di “chiarire se ritenga opportuno procedere a un nuovo tentativo di mediazione o se diversamente, essendo già stata esperita la mediazione obbligatoria prima di incoare il giudizio, tale tentativo sia da ritenere sufficiente”: istanza sulla quale il G.I. dichiarava il non luogo a provvedere.
Raccolte dunque – all'udienza all'uopo fissata – le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione, con sentenza n. 2834/2023 del 30.6.2023 l'adito Tribunale dichiarava, in limine litis, l'improcedibilità delle domande attoree non essendo stata
“esperita la procedura di mediazione demandata dal giudice istruttore con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022 ai sensi dell'art. 5, co. Ibis/co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28”. Quanto alle spese di giudizio, le regolava secondo soccombenza
“tra le parti di cui al precedente capoverso e la convenuta , Parte_5
mentre le compensava “tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
(quest'ultima in qualità di esercente la responsabilità
[...] Parte_4
genitoriale nei confronti di - tutti in qualità di eredi universali di Controparte_1
– , , – in qualità Persona_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
eredi universali di – nonché ed in Persona_2 Parte_3 Parte_6
quanto quest'ultima, in sede di costituzione in giudizio, non si è opposta al chiesto scioglimento della comunione ed allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla determinazione delle quote successorie spettanti alle parti in causa”. Statuiva infine che “La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di esercente la Parte_3 Parte_4 responsabilità genitoriale nei confronti di - tutti in qualità di eredi Controparte_1
universali di - , ed Persona_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
– in qualità di eredi universali di - nonché in solido Persona_2 Parte_3
tra loro”.
§§§
Avverso tale sentenza in rito gli originari attori nonché interponevano Parte_3
appello con citazione tempestivamente notificata il 29.1.2024.
Deducendo a sostegno della propria impugnazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “il mancato esperimento della mediazione delegata non può considerarsi condizione di improcedibilità, innanzitutto perché il tentativo di mediazione era già stato esperito prima dell'istaurato giudizio di primo grado e si era concluso con esito negativo come accertato da verbale dello 08/01/2018: infatti solo nell'ipotesi in cui la mediazione non è stata esperita allora il Giudice di prime cure può delegarla fissando il termine di 15 giorni e fissando l'udienza successiva alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento”. E tanto – si aggiungeva - lo si doveva a maggior ragione ammettere dopo che “il Tribunale di
Verona, con ordinanza del 24/11/2023 ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria troppo costosa. Tale pronuncia si attiene ai principi enunciati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. 457/2017. A parere di tale
Tribunale, la mediazione obbligatoria così come prevista dalla legge italiana e da ultimo come modificata dal D.M. n. 150/2023 che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la conciliazione, va disapplicata per contrasto con le norme comunitarie e, in particolare, con il principio statuito dalla Corte di Giustizia, nello specifico non deve generare costi elevati per le parti. Nel concreto, all'interno della suddetta ordinanza il Tribunale veneto ha fatto le seguenti considerazioni:“si debbono versare per la sola partecipazione al primo incontro, oltre alle spese vive , le spese di avvio, variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00 e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00… il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varia da un minimo di euro 364,00 per le controversie di valore più basso ad un massimo di euro 1.596,00 per le controversie più elevate…”.
In ogni caso – deducevano in subordine essi appellanti, dopo aver precisato che “i sigg. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e propongono appello solo e limitatamente alla ingiusta Parte_7 Parte_3
condanna nei loro confronti al pagamento e rimborso delle spese di lite e di ctu” – con la loro condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della
(ed anche di c.t.u.) era stata fissata una soccombenza da dirsi incompatibile Pt_5
con il fatto che il giudice avesse, in realtà, “onerato la parte più diligente all'esperimento della stessa, ovvero tutte le parti in giudizio compresa la sig.ra
e che, quindi, al pari degli odierni appellanti non hanno Pt_5 Parte_6
provveduto ad esperire la procedura di mediazione. Peraltro, nel procedimento di divisione, scioglimento comunione, tutte le parti sono in una posizione paritetica, quella di condividenti, e non ricorre soccombenza Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 13.05.2015 n. 9813; Cass.
13.09.2019 n. 15926)”.
Separando la loro posizione da quella degli altri appellanti essi eredi di Per_2
- cioè a dire essi germani , e –
[...] CP_4 CP_3 Controparte_2
lamentavano poi che a fortiori non si giustificasse anche la loro condanna al pagamento delle spese legali affrontate dalla nonna dopo che – rimarcavano – all'esito della disposta attività peritale era “emerso che i lasciti - testamentari e non - del de cuius ai convenuti effettivamente hanno leso la quota spettante agli eredi legittimi ”: a differenza di quanto era, invece, rimasto accertato in relazione CP_4
alla posizione degli eredi di ed a quella di . Persona_1 Parte_3
Denunciata altresì la nullità della sentenza impugnata “per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc.”, gli appellanti dunque concludevano chiedendo alla Corte adita di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto gravame e per
l'effetto: procedere alla declaratoria di scioglimento e divisione del patrimonio comune, sia mobiliare che immobiliare, del de cuius tenuto conto Parte_1
anche dei conti correnti di cui lo stesso era intestatario, attraverso la formazione di
4 quote dello stesso valore per ciascun figlio erede legittimo;
ritenere e dichiarare le disposizioni testamentarie, di cui sopra, lesive della quota legittima riservata agli altri eredi odierni appellanti, calcolando le quote disponibili e le quote riservate a ciascun figlio erede, nonché ai figli dei due eredi del de cuius, già deceduti;
attribuire agli istanti, ciascuno nella sua qualità, la loro quota parte sugli immobili, procedendo alla divisione tra le parti o, ove più opportuno, alla attribuzione di quote in denaro pari al valore della quota;
comunque, condannare i convenuti nel possesso dei beni de quo, sig.ra e , al rendimento del Parte_5 Parte_6
conto e alla corresponsione dei frutti maturati, maturandi sulle quote di beni immobili, che saranno attribuiti agli istanti, relativi ai beni di cui le predette hanno avuto il possesso esclusivo, oltre a quant'altro dovuto e spettante per legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
disporre ogni statuizione per la trascrizione dell'emananda sentenza, presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania”.
§§§
e si costituivano in contraddittorio con il Parte_5 Parte_6
ministero del medesimo difensore: contestando l'appello delle controparti che a torto
– si deduceva – erano venute a negare l'improcedibilità correttamente divisata, per converso, dal Tribunale.
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ Nel suo motivo principale l'appello che qui si vaglia è manifestamente infondato, per la sola e semplice ragione che privo di base normativa è quanto preteso dagli appellanti secondo cui, come si ripete, “solo nell'ipotesi in cui la mediazione non è stata esperita allora il Giudice di prime cure può delegarla”. Il rapporto tra mediazione obbligatoria (ai sensi del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010) e mediazione c.d. “demandata” (ai sensi già del secondo comma dello stesso art. 5 ed oggi dell'art. 5quater s.l.) rimane chiarito dall'esame diacronico della normativa di riferimento. Infatti – mentre l'originario testo di detto secondo comma dell'art. 5 del
D.Lgs. 28/2010 non sanzionava, affatto, con l'improcedibilità della domanda giudiziale il mancato esperimento di procedura di mediazione c.d. “demandata”, cui le parti in causa potevano essere soltanto invitate a dar luogo (“Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”) – con la riforma introdotta dal D.L.
69/2013, conv. in L. 98/2013 (successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. 272/2012), si è diversamente voluto attribuire al giudice anche il potere (oggi ribadito da detto art. 5quater) di imporre alle parti l'esperimento di procedura di mediazione c.d. “demandata” a pena di declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale analoga a quella da sempre prevista per il caso di mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
fermo restando che né
l'invito che il giudice poteva precedentemente rivolgere alle parti né l'onere che oggi alle stesse parti può essere imposto rimanesse – l'uno – o rimanga – l'altro - condizionato dal fatto che, nella ricorrenza di controversia in taluna delle materie elencate da detto primo comma, si fosse, o si sia, già dato luogo all'esperimento di procedura di mediazione obbligatoria.
E poiché è dato pacifico che, di seguito alla citata ordinanza dell'8.3.2022, a nessuna procedura di mediazione (innanzi ad organismo abilitato) si sia dato luogo, non può non essere ritenuta e dichiarata – così per come va allora ribadito – l'improcedibilità delle domande già avanzate dagli odierni appellanti.
I quali tuttavia – si passa a considerare – non a torto sono venuti, in subordine, a lamentare che non si giustifichi la loro condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della dopo che, in effetti, dopo aver evidentemente Pt_5
soppesato il compendio probatorio formatosi in atti di causa (ovvero, ed in concreto, le risultanze peritali) il primo giudice correttamente onerava dell'esperimento di procedura di mediazione demandata non già i soli attori (e tantomeno il solo Pt_3
) ma la “parte più diligente” (tra cui pure la in relazione alla
[...] Pt_5
posizione della quale si era precisato che concorresse alla successione legittima del de cuius – essendo ai legati disposti per testamento residuato un relictum integrato dalle giacenze bancarie – anche, “ai sensi dell'art. 581 c.c., la coniuge (non potendosi intendere che, con il suddetto legato ex art. 551 c.c., il defunto abbia inteso escludere la consorte anche dalla successione legittima, per l'eventualità in cui lo stesso non avesse disposto con testamento dell'intero suo patrimonio)”).
L'esperimento di procedura di mediazione – a fortiori se non si tratti di mediazione obbligatoria – risulta, infatti, tendenzialmente rivolto a consentire la definizione della lite già insorta mediante una transazione: la quale, per definizione ex art. 1965 c.c., è il contratto con il quale le parti pongono fine a una lite già incominciata (o prevengono una lite che può sorgere tra loro) “facendosi reciproche concessioni” implicanti reciproci sacrifici e reciproci vantaggi (win-win) delle parti medesime. Per il che, appare affetta da insanabile contraddizione la decisione del primo giudice di rinviare nuovamente le parti innanzi ad un mediatore sebbene la causa fosse stata sufficientemente istruita e potesse, pertanto, essere decisa secondo diritto ex art. 113, comma primo, c.p.c. (ovvero con pronuncia ad effetti win-lose) e, per converso e ciò nondimeno, di regolare secondo soccombenza le spese di giudizio di seguito, stante il mancato esperimento della demandata mediazione, alla finale adozione di mera pronuncia in rito con la quale si prendeva soltanto atto del fallimento del tentativo di definizione transattiva della lite;
definizione negletta, in realtà, da tutte le parti in causa (e non dai soli attori e da ) perché tutte destinate a beneficiare di Parte_3
detti tendenziali effetti win-win.
In accoglimento del vagliato motivo d'appello – accoglimento che spiega valenza assorbente sul terzo ed ultimo motivo articolato dai soli eredi di – Persona_2
le spese del giudizio di primo grado debbono dunque essere infine compensate per intero, in riforma della sentenza impugnata, anche tra i germani Pt_1 [...]
e n.q., i germani , Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
ed e e, dall'altro lato, . CP_3 CP_4 Parte_3 Parte_5
§§§
A carico di detti appellanti rimane ferma, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di c.t.u. poiché, sia pure se solo formalmente, comunque soccombenti. Infatti,
“Viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali” (ex ceteris Cass. I 6301/2007).
§§§
Poiché il proposto appello è stato accolto solo in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado vanno, infine, disciplinate le sole spese dell'odierno giudizio di riesame: che – stante la reciproca soccombenza, da ritenersi ricorrente, anche dopo l'arresto di Cass.SS.UU. 32061/2022, pure nei casi (oltre che di plurime domande contrapposte) di plurime domande della stessa parte delle quali soltanto alcune siano state accolte – ben possono essere compensate per intero tra le parti.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2834/2023 del 30.6.2023 proposto, con citazione del
29.1.2024, da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. (quali eredi di ), Parte_4 Persona_1 Controparte_2
, (quali eredi di ) e CP_3 CP_4 Persona_2 Parte_3
nei confronti di e – così provvede: Parte_5 Parte_6
- in parziale accoglimento dell'appello compensa per intero, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado anche tra gli appellanti e , Parte_5
- rigetta nel resto,
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.VII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 144/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), (nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_3 [...]
), (nata ad [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_4 [...]
) – quest'ultima n.q. di genitore esercente, al tempo, la relativa C.F._4
responsabilità sul figlio (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
) - tutti nella comune qualità di eredi di (che era C.F._5 Persona_1
nato ad [...] il [...]),
(nata a [...] il [...], c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_6
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...], c.f. , CP_4 CodiceFiscale_8
tutti nella qualità di eredi di (che era nata ad [...] il [...]), Persona_2
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_9 tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Massimo Di Bella (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nata ad [...] il [...], c.f. Parte_5 C.F._10
) e (nata ad [...] il [...], c.f.
[...] Parte_6 C.F._11
, rappresentate e difese per procura in atti dall'Avv.ta Marisa La Mela (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellate
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima e scioglimento di comunione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 19.5.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 12.2.2019 (notificata il 14.3.2019), apertasi la successione in morte di (che era nato ad [...] il [...] e che ivi decedeva il Parte_1
17.12.2016), i germani e nonché la Pt_1 Parte_2 Parte_3
di loro madre in dichiarata rappresentanza legale del figlio, al Parte_4
tempo ancora di età minore, – quali eredi di , figlio Controparte_1 Persona_1
EM (addì 14.2.2003) del de cuius – nonché i germani , ed CP_2 CP_3
quali figli ed eredi di altra figlia del de cuius CP_4 Persona_2
venuta a mancare ai vivi l'11.5.2017 (prima che potesse intervenire una sua accettazione dell'eredità del padre), convenivano innanzi al Tribunale di Catania
e , rispettivamente vedova ed altra figlia del Parte_5 Parte_6
de cuius, nonchè - a fini di integrità del contraddittorio - , altro figlio Parte_3
del de cuius: venendo ad esporre che quest'ultimo aveva disposto per il tempo in cui avesse cessato di vivere con testamento pubblico in notar del 10.07.2014 Per_3
(rep. 4114 - racc. 3077) mercè al quale, senza procedere ad istituzione di erede, aveva per converso: a) legato in sostituzione di legittima, ex art. 551 c.c., alla diletta coniuge l'usufrutto di sua spettanza, pari alla metà dell'intero, della casa familiare sita in Adrano, via S. Paolo 59, censita in Catasto Fabbricati al foglio 59, part. 724 sub. 2; b) legato alla figlia la nuda proprietà di sua spettanza, pari alla metà Pt_6
dell'intero, della medesima casa familiare, nonché la piena proprietà dell'adiacente locale garage sito in Adrano, via Benedetto Croce n. 1, censito in Catasto Fabbricati al foglio 59, part. 724 sub 10; c) legato al figlio la piena proprietà dei due Pt_3
locali garages siti in Adrano, via Corrado Alvaro nn. 10 e 12, censiti in Catasto
Fabbricati al foglio 59, part. 724 subb. 11e 12.
Ritenuto che, anche in ragione dell'insussistenza nel patrimonio del de cuius di altre consistenze immobiliari e della modestia delle giacenze liquide relitte, con tali disposizioni testamentarie fossero rimaste lese le quote di legittima dei due figli del de cuius in rispettiva rappresentazione dei quali essi attori agivano – gli attori medesimi, addotto altresì di voler pure ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tostocchè dette quote fossero state reintegrate, concludevano chiedendo, infine, al Tribunale adito di:”a) procedere - previa declaratoria che Parte_5
, in quanto accettante il legato in sostituzione di legittima, stante il disposto
[...]
di cui all'art. 551 c.c. non è erede del de cuius - alla declaratoria di scioglimento e divisione del patrimonio comune, sia mobiliare che immobiliare, del de cuius al momento del suo decesso, previa sua esatta ricostruzione, anche sotto il profilo dei
c/c e libretti tutti di cui era titolare, procedendo alla formazione di quattro quote dello stesso valore e nella misura sopra indicata, con eventuali compensi in denaro, od alla stima del suo valore onde procedere alla liquidazione in denaro;
b) ritenendo
e dichiarando le disposizioni testamentarie di cui sopra lesive della quota di legittima riservata agli attori nelle dette qualità, procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima degli odierni attori, calcolando la quota disponibile e la quota riservata agli istanti quali eredi di due dei quattro figli del de cuius, e conseguentemente attribuire agli istanti, nelle dette qualità, la loro quota parte sugli immobili, procedendo alla loro divisione tra le parti
o, ove più opportuno, alla attribuzione di quote in denaro pari al valore della quota,
e comunque condannare i convenuti nel possesso dei beni de quo, signore
[...] e , al rendimento del conto ed alla corresponsione Parte_5 Parte_6
dei frutti maturati e maturandi - sulle quote di beni immobili che saranno attribuite agli istanti - relativi ai beni di cui le predette hanno avuto il possesso esclusivo, oltre
a quant'altro dovuto e spettante per legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
c) disporre ogni statuizione conseguente per la trascrizione dell'emananda sentenza di attribuzione e divisione presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania. Con vittoria di spese e compensi”.
Mentre si associava, con la sua comparsa di costituzione, alle posizioni Parte_3
degli attori, costituendosi in contraddittorio contestava, per Parte_6
converso, le domande di parte attrice: obiettando, in particolare, che in sede di determinazione della disponibile, ex art. 556 c.p.c., si dovesse tener conto anche del costo dei servigi che negli ultimi sei anni della sua esistenza aveva assicurato al padre, in precarie condizioni di salute, con ”defatiganti e diuturne attività, svolte prevalentemente in ore notturne, che si ritiene congruo ed equo quantificare in €
90.000,00, salva, in caso di contestazioni al riguardo, diversa ed anche maggiore determinazione peritale”.
Venuti in udienza, successivamente all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. si costituiva in giudizio anche soprattutto per Parte_5
precisare che “gli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
omettono di dichiarare di aver ricevuto in donazione dal de Parte_4
cuius la somma di € 70.000,00 come attesta il bonifico, prodotto in atti, eseguito dal defunto genitore in data 16.06.2010 in favore di , quale coniuge Parte_4
del EM , figlio del de cuius, e nella qualità di genitore dei comuni Persona_1
figli. La stessa somma in donazione e in pari data è stata ricevuta da ”. Parte_3
Indi, con ordinanza del 15.7.2021, il G.I. istituiva c.t.u. dopo aver dato atto che “con testamento pubblico del 10 luglio 2014 (deceduto in Adrano in data Parte_1
17 dicembre 2016) legò in sostituzione di legittima alla moglie ed odierna convenuta la quota di ½ del diritto di usufrutto sull'abitazione Parte_5
coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in Adrano, via San Paolo 59; legò alla figlia ed odierna convenuta il diritto di nuda proprietà sulla quota Parte_6
di ½ del medesimo immobile, nonché la piena proprietà del box garage ubicato in
Adrano, via Benedetto Croce 1; legò, infine, al figlio ed odierno convenuto Pt_3
la piena proprietà dei garage siti in Adrano, via Corrado Alvaro 10-12”; che
[...]
“ ed hanno accettato i suddetti legati con Parte_5 Parte_6
atto del 29 dicembre 2016, prodotto in atti da parte attrice”, e che “non consta agli atti alcuna rinunzia, da parte di al legato disposto dal padre in suo Parte_3
favore, con quanto ne discende in ordine all'acquisto dello stesso da parte del suo beneficiario ai sensi dell'art. 649, co. I c.c.”; che non dispose in Parte_1
alcun atto di ultima volontà della quota di un terzo delle giacenze, alla data dell'aperta successione, dei libretti postali di deposito n. 44296040 e n. 40758198
(rispettivamente, € 12.394,14 e € 17,22), sicché la relativa quota di spettanza sulle somme ivi depositate è conseguentemente ricaduta nella successione legittima del defunto, alla quale concorrono, ai sensi dell'art. 581 c.c., la coniuge (non potendosi intendere che, con il suddetto legato ex art. 551 c.c., il defunto abbia inteso escludere la consorte anche dalla successione legittima, per l'eventualità in cui lo stesso non avesse disposto con testamento dell'intero suo patrimonio) ed i figli del de cuius
e nonché, per rappresentazione ai sensi degli artt. Parte_6 Parte_3
467 ss. c.c., (nato il [...]), Parte_1 Parte_2 [...]
ed (costituitisi in giudizio in qualità di eredi Parte_3 Controparte_1
universali del figlio EM del de cuius e , Persona_1 Controparte_2
ed , costituitisi in giudizio quali eredi universali della CP_3 CP_4
figlia premorta del de cuius ; che “con riguardo al passivo Persona_2
ereditario, i debiti constano degli importi di cui alle produzioni documentali rassegnate dalla convenuta sub 2, 3 e 4 in allegato alla comparsa di Parte_6
costituzione e risposta”; ed ancora, che “tra le donazioni disposte in vita del de cuius
e da riunirsi fittiziamente al valore netto del relictum devono ritenersi pacifiche e non contestate dalle parti quelle indicate a pagg.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta di . Parte_5 Acquisito elaborato peritale lo stesso G.I., con ordinanza dell'8.3.2022, disponeva l'esperimento di procedura di mediazione c.d. “demandata” ai sensi del secondo comma (nel testo al tempo in vigore) dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. A tal punto il difensore degli attori inoltrava in cancelleria “istanza a chiarimento” mercè alla quale
– avendo premesso che “la procedura di mediazione è già stata esperita in data
8.1.2018 prima dell'iscrizione della causa a ruolo, con esito negativo come da verbale di mancato accordo che si allega in quanto non ancora depositato all'interno del fascicolo telematico” – chiedeva di “chiarire se ritenga opportuno procedere a un nuovo tentativo di mediazione o se diversamente, essendo già stata esperita la mediazione obbligatoria prima di incoare il giudizio, tale tentativo sia da ritenere sufficiente”: istanza sulla quale il G.I. dichiarava il non luogo a provvedere.
Raccolte dunque – all'udienza all'uopo fissata – le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione, con sentenza n. 2834/2023 del 30.6.2023 l'adito Tribunale dichiarava, in limine litis, l'improcedibilità delle domande attoree non essendo stata
“esperita la procedura di mediazione demandata dal giudice istruttore con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022 ai sensi dell'art. 5, co. Ibis/co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28”. Quanto alle spese di giudizio, le regolava secondo soccombenza
“tra le parti di cui al precedente capoverso e la convenuta , Parte_5
mentre le compensava “tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
(quest'ultima in qualità di esercente la responsabilità
[...] Parte_4
genitoriale nei confronti di - tutti in qualità di eredi universali di Controparte_1
– , , – in qualità Persona_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
eredi universali di – nonché ed in Persona_2 Parte_3 Parte_6
quanto quest'ultima, in sede di costituzione in giudizio, non si è opposta al chiesto scioglimento della comunione ed allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla determinazione delle quote successorie spettanti alle parti in causa”. Statuiva infine che “La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di esercente la Parte_3 Parte_4 responsabilità genitoriale nei confronti di - tutti in qualità di eredi Controparte_1
universali di - , ed Persona_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
– in qualità di eredi universali di - nonché in solido Persona_2 Parte_3
tra loro”.
§§§
Avverso tale sentenza in rito gli originari attori nonché interponevano Parte_3
appello con citazione tempestivamente notificata il 29.1.2024.
Deducendo a sostegno della propria impugnazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “il mancato esperimento della mediazione delegata non può considerarsi condizione di improcedibilità, innanzitutto perché il tentativo di mediazione era già stato esperito prima dell'istaurato giudizio di primo grado e si era concluso con esito negativo come accertato da verbale dello 08/01/2018: infatti solo nell'ipotesi in cui la mediazione non è stata esperita allora il Giudice di prime cure può delegarla fissando il termine di 15 giorni e fissando l'udienza successiva alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento”. E tanto – si aggiungeva - lo si doveva a maggior ragione ammettere dopo che “il Tribunale di
Verona, con ordinanza del 24/11/2023 ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria troppo costosa. Tale pronuncia si attiene ai principi enunciati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. 457/2017. A parere di tale
Tribunale, la mediazione obbligatoria così come prevista dalla legge italiana e da ultimo come modificata dal D.M. n. 150/2023 che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la conciliazione, va disapplicata per contrasto con le norme comunitarie e, in particolare, con il principio statuito dalla Corte di Giustizia, nello specifico non deve generare costi elevati per le parti. Nel concreto, all'interno della suddetta ordinanza il Tribunale veneto ha fatto le seguenti considerazioni:“si debbono versare per la sola partecipazione al primo incontro, oltre alle spese vive , le spese di avvio, variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00 e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00… il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varia da un minimo di euro 364,00 per le controversie di valore più basso ad un massimo di euro 1.596,00 per le controversie più elevate…”.
In ogni caso – deducevano in subordine essi appellanti, dopo aver precisato che “i sigg. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e propongono appello solo e limitatamente alla ingiusta Parte_7 Parte_3
condanna nei loro confronti al pagamento e rimborso delle spese di lite e di ctu” – con la loro condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della
(ed anche di c.t.u.) era stata fissata una soccombenza da dirsi incompatibile Pt_5
con il fatto che il giudice avesse, in realtà, “onerato la parte più diligente all'esperimento della stessa, ovvero tutte le parti in giudizio compresa la sig.ra
e che, quindi, al pari degli odierni appellanti non hanno Pt_5 Parte_6
provveduto ad esperire la procedura di mediazione. Peraltro, nel procedimento di divisione, scioglimento comunione, tutte le parti sono in una posizione paritetica, quella di condividenti, e non ricorre soccombenza Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 13.05.2015 n. 9813; Cass.
13.09.2019 n. 15926)”.
Separando la loro posizione da quella degli altri appellanti essi eredi di Per_2
- cioè a dire essi germani , e –
[...] CP_4 CP_3 Controparte_2
lamentavano poi che a fortiori non si giustificasse anche la loro condanna al pagamento delle spese legali affrontate dalla nonna dopo che – rimarcavano – all'esito della disposta attività peritale era “emerso che i lasciti - testamentari e non - del de cuius ai convenuti effettivamente hanno leso la quota spettante agli eredi legittimi ”: a differenza di quanto era, invece, rimasto accertato in relazione CP_4
alla posizione degli eredi di ed a quella di . Persona_1 Parte_3
Denunciata altresì la nullità della sentenza impugnata “per mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc.”, gli appellanti dunque concludevano chiedendo alla Corte adita di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto gravame e per
l'effetto: procedere alla declaratoria di scioglimento e divisione del patrimonio comune, sia mobiliare che immobiliare, del de cuius tenuto conto Parte_1
anche dei conti correnti di cui lo stesso era intestatario, attraverso la formazione di
4 quote dello stesso valore per ciascun figlio erede legittimo;
ritenere e dichiarare le disposizioni testamentarie, di cui sopra, lesive della quota legittima riservata agli altri eredi odierni appellanti, calcolando le quote disponibili e le quote riservate a ciascun figlio erede, nonché ai figli dei due eredi del de cuius, già deceduti;
attribuire agli istanti, ciascuno nella sua qualità, la loro quota parte sugli immobili, procedendo alla divisione tra le parti o, ove più opportuno, alla attribuzione di quote in denaro pari al valore della quota;
comunque, condannare i convenuti nel possesso dei beni de quo, sig.ra e , al rendimento del Parte_5 Parte_6
conto e alla corresponsione dei frutti maturati, maturandi sulle quote di beni immobili, che saranno attribuiti agli istanti, relativi ai beni di cui le predette hanno avuto il possesso esclusivo, oltre a quant'altro dovuto e spettante per legge, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
disporre ogni statuizione per la trascrizione dell'emananda sentenza, presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania”.
§§§
e si costituivano in contraddittorio con il Parte_5 Parte_6
ministero del medesimo difensore: contestando l'appello delle controparti che a torto
– si deduceva – erano venute a negare l'improcedibilità correttamente divisata, per converso, dal Tribunale.
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ Nel suo motivo principale l'appello che qui si vaglia è manifestamente infondato, per la sola e semplice ragione che privo di base normativa è quanto preteso dagli appellanti secondo cui, come si ripete, “solo nell'ipotesi in cui la mediazione non è stata esperita allora il Giudice di prime cure può delegarla”. Il rapporto tra mediazione obbligatoria (ai sensi del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010) e mediazione c.d. “demandata” (ai sensi già del secondo comma dello stesso art. 5 ed oggi dell'art. 5quater s.l.) rimane chiarito dall'esame diacronico della normativa di riferimento. Infatti – mentre l'originario testo di detto secondo comma dell'art. 5 del
D.Lgs. 28/2010 non sanzionava, affatto, con l'improcedibilità della domanda giudiziale il mancato esperimento di procedura di mediazione c.d. “demandata”, cui le parti in causa potevano essere soltanto invitate a dar luogo (“Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”) – con la riforma introdotta dal D.L.
69/2013, conv. in L. 98/2013 (successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. 272/2012), si è diversamente voluto attribuire al giudice anche il potere (oggi ribadito da detto art. 5quater) di imporre alle parti l'esperimento di procedura di mediazione c.d. “demandata” a pena di declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale analoga a quella da sempre prevista per il caso di mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
fermo restando che né
l'invito che il giudice poteva precedentemente rivolgere alle parti né l'onere che oggi alle stesse parti può essere imposto rimanesse – l'uno – o rimanga – l'altro - condizionato dal fatto che, nella ricorrenza di controversia in taluna delle materie elencate da detto primo comma, si fosse, o si sia, già dato luogo all'esperimento di procedura di mediazione obbligatoria.
E poiché è dato pacifico che, di seguito alla citata ordinanza dell'8.3.2022, a nessuna procedura di mediazione (innanzi ad organismo abilitato) si sia dato luogo, non può non essere ritenuta e dichiarata – così per come va allora ribadito – l'improcedibilità delle domande già avanzate dagli odierni appellanti.
I quali tuttavia – si passa a considerare – non a torto sono venuti, in subordine, a lamentare che non si giustifichi la loro condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della dopo che, in effetti, dopo aver evidentemente Pt_5
soppesato il compendio probatorio formatosi in atti di causa (ovvero, ed in concreto, le risultanze peritali) il primo giudice correttamente onerava dell'esperimento di procedura di mediazione demandata non già i soli attori (e tantomeno il solo Pt_3
) ma la “parte più diligente” (tra cui pure la in relazione alla
[...] Pt_5
posizione della quale si era precisato che concorresse alla successione legittima del de cuius – essendo ai legati disposti per testamento residuato un relictum integrato dalle giacenze bancarie – anche, “ai sensi dell'art. 581 c.c., la coniuge (non potendosi intendere che, con il suddetto legato ex art. 551 c.c., il defunto abbia inteso escludere la consorte anche dalla successione legittima, per l'eventualità in cui lo stesso non avesse disposto con testamento dell'intero suo patrimonio)”).
L'esperimento di procedura di mediazione – a fortiori se non si tratti di mediazione obbligatoria – risulta, infatti, tendenzialmente rivolto a consentire la definizione della lite già insorta mediante una transazione: la quale, per definizione ex art. 1965 c.c., è il contratto con il quale le parti pongono fine a una lite già incominciata (o prevengono una lite che può sorgere tra loro) “facendosi reciproche concessioni” implicanti reciproci sacrifici e reciproci vantaggi (win-win) delle parti medesime. Per il che, appare affetta da insanabile contraddizione la decisione del primo giudice di rinviare nuovamente le parti innanzi ad un mediatore sebbene la causa fosse stata sufficientemente istruita e potesse, pertanto, essere decisa secondo diritto ex art. 113, comma primo, c.p.c. (ovvero con pronuncia ad effetti win-lose) e, per converso e ciò nondimeno, di regolare secondo soccombenza le spese di giudizio di seguito, stante il mancato esperimento della demandata mediazione, alla finale adozione di mera pronuncia in rito con la quale si prendeva soltanto atto del fallimento del tentativo di definizione transattiva della lite;
definizione negletta, in realtà, da tutte le parti in causa (e non dai soli attori e da ) perché tutte destinate a beneficiare di Parte_3
detti tendenziali effetti win-win.
In accoglimento del vagliato motivo d'appello – accoglimento che spiega valenza assorbente sul terzo ed ultimo motivo articolato dai soli eredi di – Persona_2
le spese del giudizio di primo grado debbono dunque essere infine compensate per intero, in riforma della sentenza impugnata, anche tra i germani Pt_1 [...]
e n.q., i germani , Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
ed e e, dall'altro lato, . CP_3 CP_4 Parte_3 Parte_5
§§§
A carico di detti appellanti rimane ferma, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di c.t.u. poiché, sia pure se solo formalmente, comunque soccombenti. Infatti,
“Viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali” (ex ceteris Cass. I 6301/2007).
§§§
Poiché il proposto appello è stato accolto solo in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado vanno, infine, disciplinate le sole spese dell'odierno giudizio di riesame: che – stante la reciproca soccombenza, da ritenersi ricorrente, anche dopo l'arresto di Cass.SS.UU. 32061/2022, pure nei casi (oltre che di plurime domande contrapposte) di plurime domande della stessa parte delle quali soltanto alcune siano state accolte – ben possono essere compensate per intero tra le parti.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2834/2023 del 30.6.2023 proposto, con citazione del
29.1.2024, da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. (quali eredi di ), Parte_4 Persona_1 Controparte_2
, (quali eredi di ) e CP_3 CP_4 Persona_2 Parte_3
nei confronti di e – così provvede: Parte_5 Parte_6
- in parziale accoglimento dell'appello compensa per intero, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado anche tra gli appellanti e , Parte_5
- rigetta nel resto,
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.VII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)