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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/09/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 09/09/2025, la seguente
SENTENZA
nelle due cause civili in grado di appello riunite, iscritte al R.G. n.
621/2025 e al R.G. n. 675/2025, pendente tra:
parti appellanti:
, C.F. , con gli avvocati PIATTI Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, OGLIAROSO MARILISA e TAFURI ANTONIO (R.G.
621/2025);
, C.F. , con gli avvocati LA Parte_2 P.IVA_2
GUARDIA PAOLA, IANNOTTA ANTONIO, ONGARO NICOLETTA,
PRIVATO SILVIA e TRENTO FEDERICO (R.G. 675/2025);
parte appellata costituita (in entrambe le cause):
Controparte_1
[...]
C.F. , con gli avvocati ALTIERI GIORGIO e
[...] P.IVA_3
BLASI BENEDETTO;
parti appellate contumaci:
Controparte_2
(C.F. e P.I. ),
[...] P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_8
(C.F. ), Controparte_7 P.IVA_9
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_10
(C.F. ), Controparte_9 P.IVA_11
C.F. ), Controparte_10 P.IVA_12
Pag. 2 di 17 (C.F. ), Controparte_11 P.IVA_13
(C.F. ), Controparte_12 P.IVA_14
(C.F. ), Controparte_13 P.IVA_15
C.F. ), Controparte_14 P.IVA_16
(C.F. , CP_15 P.IVA_17
(C.F. ), Controparte_16 P.IVA_18
C.F. ), Controparte_17 P.IVA_19
(C.F. ), Controparte_18 P.IVA_20
(C.F. ), Controparte_19 P.IVA_21
(C.F. ), Controparte_20 P.IVA_22
(C.F. ), Controparte_21 P.IVA_23
C.F. ), Controparte_22 P.IVA_24
(C.F. ), Controparte_23 P.IVA_25
(C.F. ), Controparte_24 P.IVA_26
(C.F. ), Controparte_25 P.IVA_27
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_28
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_29
(C.F. ), Parte_5 P.IVA_30
(C.F. ), Parte_6 P.IVA_31
C.F. ), Parte_7 P.IVA_32
Pag. 3 di 17 (C.F. ), Parte_8 P.IVA_33
C.F. ), Parte_9 P.IVA_34
(C.F. ), Parte_10 P.IVA_35
(C.F. ), Parte_11 P.IVA_36
(C.F. ), Parte_12 P.IVA_37
(C.F. ), Parte_13 P.IVA_38
(C.F. ), Parte_14 P.IVA_39
(C.F. ), Parte_15 P.IVA_40
(C.F. ). Parte_16 P.IVA_41
OGGETTO
Appello contro sentenza del Giudice di Pace di n. 287/2024, CP_2
depositata in data 04/09/2024.
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le
ragioni sopra esposte, voglia:
nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto,
in riforma dell'impugnata sentenza n. 287/2024 resa dal Giudice di Pace
di , in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Demetz – nella CP_2
Pag. 4 di 17 causa R.G. n. 4969/2022, pubblicata il 4/9/2024 e non impugnata, in
accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di
primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società
a socio unico, soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento di (C.F. e Controparte_1 P.IVA_3
P.IVA ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. P.IVA_42
02120220001792907/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della
provincia di , per quanto d'interesse e di competenza del CP_2 Pt_1
relativamente ai ruoli e presupposti verbali emessi dallo stesso
[...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la suddetta Parte_1
cartella di pagamento relativamente ai ruoli e presupposti verbali di
competenza del . Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio, incluso
rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati
dipendenti P.A., e spese di domiciliazione di primo grado.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria”;
per parte appellante : Parte_2
Pag. 5 di 17 “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza
del Giudice di Pace di n. 287/2024, depositata in data 04.09.2024, CP_2
non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel
merito dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1
(c.f. ) ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle
[...] P.IVA_3
esattoriali n. 02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000 e n.
02120220001792907000, emesse dall' ; Controparte_26
- per l'effetto, confermare le suddette cartelle di pagamento per la parte
riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di
competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 7 fascicolo Parte_2
I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri
riflessi”;
per parte appellata:
- nella causa 621/2025:
Pag. 6 di 17 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi
esposti in narrativa salvo ulteriori:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la riunione del presente
giudizio con quello pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, I Sezione
Civile, R.G. N. 675/2025, Dott. Birgit Fischer, con prima udienza fissata al
19.06.2025 e/o adottare i provvedimenti opportuni ex art. 335 c.p.c., con
ogni conseguenza di legge;
- in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal
perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, per entrambi i
gradi del giudizio”;
- nella causa 675/2025:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi
esposti in narrativa salvo ulteriori:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la riunione del presente
giudizio con quello pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, I Sezione
Civile, R.G. N. 621/2025, Dott. Guenter Morandell, con prima udienza
fissata al 3.07.2025 e/o adottare i provvedimenti opportuni ex art. 335
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
Pag. 7 di 17 - in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal
, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e Parte_2
confermare la sentenza di primo grado.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, per entrambi i
gradi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il processo di primo grado, celebrato davanti al Giudice di Pace di
, riguardava l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 CP_2
c.p.c., proposta da contro le cartelle di Controparte_1
pagamento n. 02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000, n.
02120220001792907000, emesse nei suoi confronti dall'
[...]
. L'opponente riteneva che, ai sensi Controparte_2
dell'art. 196 C.d.S., da interpretarsi correttamente in combinato disposto con l'art. 84 C.d.S., e secondo la recente giurisprudenza della Cassazione,
non fosse corresponsabile solidale, nella sua veste di proprietario-locatore di autovetture senza conducente, con il locatario (e il conducente) per le
Pag. 8 di 17 contravvenzioni nelle quali erano incorse le sue autovetture noleggiate e che erano state poste in esecuzione tramite le cartelle di pagamento opposte.
2. Si costituivano (tra altri enti locali1 e l'AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE) le due odierne parti appellanti, il e Parte_1
il , allegando entrambi i verbali di contestazione, Parte_2
di propria competenza, con le rispettive relate di notifica2, confluiti,
insieme ai verbali delle altre amministrazioni, nelle cartelle di pagamento opposte. Eccepivano entrambi nelle loro comparse, per quanto qui di interesse, che l'opposizione fosse inammissibile, in quanto la parte opponente non aveva, a seguito delle notifiche dei verbali, provveduto ad impugnarli ai sensi degli artt. 203, 204 e 204 bis del C.d.S., per cui gli stessi erano divenuti titoli esecutivi non più opponibili3.
3. Con la sentenza impugnata (n. 287/2024, pubblicata il 04/09/2024: cfr.
all. 3 del e doc. 3 del ) il Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione all'esecuzione ex CP_2
Pag. 9 di 17 art. 615 c.p.c., proposta dall annullando le Controparte_1
cartelle di pagamento opposte relativamente “ai ruoli facenti capo agli enti
convenuti” (dispositivo), tra cui le due odierne parti appellanti, e compensando le spese di lite tra le parti.
4. Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello contro la sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, la conferma delle cartelle di pagamento relativamente ai verbali di loro competenza;
per il si tratta della cartella di pagamento n. Parte_1
02120220001792907000 e per il di tutte le sette Parte_2
cartelle opposte (cfr. le conclusioni che precedono).
5. Nel processo d'appello si è costituita
[...]
Controparte_1
diversamente da tutte le altre parti
[...]
appellate che, perciò, devono essere dichiarate contumaci. ha CP_1
difeso la sua decisione di servirsi, contro le sette cartelle di pagamento in questione, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendo che,
a seguito dell'invio “agli Enti accertatori delle comunicazioni con le quali
(i) evidenziava la propria estraneità rispetto alla violazione, (ii) indicava le
generalità dei locatari dei veicoli a mezzo dei quali le infrazioni furono
commesse e (iii) formulava istanza di procedere esclusivamente nei loro
Pag. 10 di 17 confronti” (comparsa sub 621/2025, p. 11s e sub 675/2025, p. 9), le pubbliche amministrazioni impositrici avrebbero omesso di notificare i verbali ai veri trasgressori. Tali omissioni costituirebbero fatti estintivi “che
la società di noleggio può far valere soltanto successivamente alla notifica
della cartella esattoriale, attraverso l'opposizione ad esecuzione ex art.
615, 1 comma, c.p.c.” (comparsa sub 621/2025, p. 13 e sub 675/2015, p. 9).
6. Sia il che il hanno Parte_1 Parte_2
dedotto, tra i loro motivi d'appello, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla ex art. 615 c.p.c. contro le Controparte_1
cartelle di pagamento, già eccepita in primo grado, ma disattesa dal Giudice
di Pace che riteneva l'opposizione ammissibile qualora si contesti, come nel caso in esame, “la legittimità stessa del titolo” (sentenza impugnata, p.
9). Il motivo d'appello in questione4, diretto a rilevare, diversamente dalla posizione di appena citata, la forza di “titoli Controparte_1
esecutivi” dei verbali di contestazione (non impugnati) nei confronti di 4 Trattasi
- del primo motivo d'impugnazione del : “I. Primo capo impugnato – vizio rilevato: Parte_1 error in procedendo - nullità della sentenza per omessa pronuncia / motivazione / trattazione di una domanda / eccezione / deduzione relativa ad un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.
112 c.p.c. per mancata considerazione dell'eccezione / deduzione, sollevata dal in Parte_1 primo grado, di inammissibilità dell'azione e del superamento dell'orientamento della Cassazione invocato da parte opponente e confermato dal Giudice di prime cure. Violazione dell'art. 615 c.p.c. con riferimento agli artt. 84, 196, 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.” e
- del secondo motivo del : “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento Parte_2 agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta”.
Pag. 11 di 17 per cui l'esperita opposizione risulterebbe Controparte_1
palesemente inammissibile, risulta fondato. In applicazione del principio di economia processuale della “ragione più liquida” si omette di esaminare gli altri motivi d'appello, ritenuti assorbiti dal motivo medesimo.
7. Infatti, risulta pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che ha ricevuto la notifica di tutti i verbali di Controparte_1
contestazione e non li ha impugnati, né con ricorso al prefetto (art. 203
C.d.S.) né con ricorso al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S. nonché art. 7,
D.L.vo 01/09/2011, n. 150).
8. Ne segue, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (alla quale il sottoscritto ritiene di uniformarsi5), che con l'opposizione alla cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c. non è più ammesso opporsi per eccepire la mancata legittimazione passiva con riferimento ai verbali di contestazione non impugnati nelle sedi opportune. Infatti, nelle sentenze, emesse nella medesima materia da questo Tribunale, si segue quella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la mancata impugnazione dei verbali di contestazione nei termini di legge per asserito difetto di legittimazione passiva, rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore, producendo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito:
Pag. 12 di 17 "In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione
passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli
senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante
impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e
204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la
notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di
esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto
dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie
sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della
riscossione coattiva” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/11/2022, n. 32920).
Questa sentenza, seguendo i principi elaborati da Cass. civ., Sez. Unite,
sentenza, 22/09/2017, n. 220806, ha quindi definitivamente superato il precedente orientamento di una parte della Cassazione che pare ammettere
Pag. 13 di 17 la possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva mediante opposizione all'esecuzione, chiarendo che tale contestazione deve essere sollevata tempestivamente nella sede di opposizione al verbale di accertamento.
9. L'orientamento giurisprudenziale in questione ha trovato piena conferma nella (ancora) più recente Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza n. 510 del
11 gennaio 2023 (massimata7), che rifacendosi all'insegnamento delle
Sezioni Unite citate, conclude che “su tali basi, dunque, va confermato
l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per
l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art.
196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della Parte_17
sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale,
mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-
bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal
senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia
Pag. 14 di 17 Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384- 01 che Cass.
Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata)”.
10. In conclusione, la carenza di legittimazione passiva non può essere opposta in sede di opposizione a cartella di pagamento quando i verbali presupposti non sono stati tempestivamente impugnati, in quanto la mancata impugnazione nei termini rende definitivo e irretrattabile il credito e, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c, possono essere dedotti solo fatti estintivi sopravvenuti. L'unica eccezione a questo principio si ha nel caso delle cd. opposizioni "recuperatorie", ovvero quando la cartella costituisce il primo atto con cui si viene a conoscenza della sanzione per nullità o omessa notifica del verbale presupposto. In tal caso, come chiarito da Cass.
civ. Sez. Unite, sentenza, 22/09/2017, n. 22080, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
11. La sentenza impugnata ha errato nell'accogliere l'opposizione in quanto la stessa, per i motivi appena elencati, era in realtà inammissibile,
perché le doglianze avrebbero dovuto essere sollevate nei confronti dei verbali di contestazione (e non della cartella di pagamento). Ne segue che,
in accoglimento dell'appello proposto dal e dal CP_27
, la sentenza impugnata dev'essere riformata nella Parte_2
Pag. 15 di 17 parte in cui ha annullato le cartelle di pagamento n.
02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000, n.
02120220001792907000, intestate ad in Controparte_1
relazione a tutti i capi della stessa che riguardano i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
e del , con conseguente conferma delle
[...] Parte_2
citate cartelle di pagamento nei limiti suddetti.
12. Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione sopra esposta, si ritiene equo compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle due cause d'appello riunite sub R.G. n. 621/2025 e n. 675/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1
dell'appello proposto dal , riforma la sentenza Parte_2
impugnata del Giudice di Pace di n. 287/2024, depositata in data CP_2
Pag. 16 di 17 04/09/2024, nella parte in cui ha annullato le cartelle di pagamento n.
02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000, n.
02120220001792907000, intestate a Controparte_1
OGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI
[...]
con riferimento ai capi delle Controparte_1
anzidette cartelle che riguardano i verbali di accertamento di violazioni al
Codice della Strada di competenza del e del Parte_1
, con conseguente conferma delle cartelle di Parte_2
pagamento nei limiti suddetti, lasciando per il resto invariata la sentenza.
2. Compensa integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in (BZ), il 10/09/2025, a seguito di udienza per CP_2
trattazione scritta tenutasi il 09/09/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La maggior parte rimaneva contumace. 2 Per il contenuti nel doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione del primo grado, per Parte_1 il nei doc. 1 - 7, allegati alla comparsa di costituzione del primo grado. Parte_2 3 “Se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al Prefetto né del ricorso al Giudice di
Pace o del pagamento ridotto, il verbale di accertamento diviene definitivo”: Parte_1 comparsa di costituzione del primo grado, p. 14; “Poiché la società non ha provveduto ad impugnarli ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 o dell'art. 204bis del C.d.S., gli stessi sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 C.d.S. nei suoi confronti, ad oggi non più opponibili”: comparsa di Parte_2 costituzione del primo grado, p 5. 5 Cfr. le sentenze citate e allegate dalle parti appellanti : doc. c,d,e, - Parte_1 Parte_2
: doc. 13 - 21).
[...] 6 Si cfr. i seguenti passaggi tratti da Sezioni Unite, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017: “Orbene, nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale … L'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione”. 7 Si riporta anche la massima: “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 09/09/2025, la seguente
SENTENZA
nelle due cause civili in grado di appello riunite, iscritte al R.G. n.
621/2025 e al R.G. n. 675/2025, pendente tra:
parti appellanti:
, C.F. , con gli avvocati PIATTI Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, OGLIAROSO MARILISA e TAFURI ANTONIO (R.G.
621/2025);
, C.F. , con gli avvocati LA Parte_2 P.IVA_2
GUARDIA PAOLA, IANNOTTA ANTONIO, ONGARO NICOLETTA,
PRIVATO SILVIA e TRENTO FEDERICO (R.G. 675/2025);
parte appellata costituita (in entrambe le cause):
Controparte_1
[...]
C.F. , con gli avvocati ALTIERI GIORGIO e
[...] P.IVA_3
BLASI BENEDETTO;
parti appellate contumaci:
Controparte_2
(C.F. e P.I. ),
[...] P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_8
(C.F. ), Controparte_7 P.IVA_9
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_10
(C.F. ), Controparte_9 P.IVA_11
C.F. ), Controparte_10 P.IVA_12
Pag. 2 di 17 (C.F. ), Controparte_11 P.IVA_13
(C.F. ), Controparte_12 P.IVA_14
(C.F. ), Controparte_13 P.IVA_15
C.F. ), Controparte_14 P.IVA_16
(C.F. , CP_15 P.IVA_17
(C.F. ), Controparte_16 P.IVA_18
C.F. ), Controparte_17 P.IVA_19
(C.F. ), Controparte_18 P.IVA_20
(C.F. ), Controparte_19 P.IVA_21
(C.F. ), Controparte_20 P.IVA_22
(C.F. ), Controparte_21 P.IVA_23
C.F. ), Controparte_22 P.IVA_24
(C.F. ), Controparte_23 P.IVA_25
(C.F. ), Controparte_24 P.IVA_26
(C.F. ), Controparte_25 P.IVA_27
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_28
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_29
(C.F. ), Parte_5 P.IVA_30
(C.F. ), Parte_6 P.IVA_31
C.F. ), Parte_7 P.IVA_32
Pag. 3 di 17 (C.F. ), Parte_8 P.IVA_33
C.F. ), Parte_9 P.IVA_34
(C.F. ), Parte_10 P.IVA_35
(C.F. ), Parte_11 P.IVA_36
(C.F. ), Parte_12 P.IVA_37
(C.F. ), Parte_13 P.IVA_38
(C.F. ), Parte_14 P.IVA_39
(C.F. ), Parte_15 P.IVA_40
(C.F. ). Parte_16 P.IVA_41
OGGETTO
Appello contro sentenza del Giudice di Pace di n. 287/2024, CP_2
depositata in data 04/09/2024.
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le
ragioni sopra esposte, voglia:
nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto,
in riforma dell'impugnata sentenza n. 287/2024 resa dal Giudice di Pace
di , in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Demetz – nella CP_2
Pag. 4 di 17 causa R.G. n. 4969/2022, pubblicata il 4/9/2024 e non impugnata, in
accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di
primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società
a socio unico, soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento di (C.F. e Controparte_1 P.IVA_3
P.IVA ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. P.IVA_42
02120220001792907/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della
provincia di , per quanto d'interesse e di competenza del CP_2 Pt_1
relativamente ai ruoli e presupposti verbali emessi dallo stesso
[...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la suddetta Parte_1
cartella di pagamento relativamente ai ruoli e presupposti verbali di
competenza del . Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio, incluso
rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati
dipendenti P.A., e spese di domiciliazione di primo grado.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria”;
per parte appellante : Parte_2
Pag. 5 di 17 “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza
del Giudice di Pace di n. 287/2024, depositata in data 04.09.2024, CP_2
non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel
merito dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1
(c.f. ) ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle
[...] P.IVA_3
esattoriali n. 02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000 e n.
02120220001792907000, emesse dall' ; Controparte_26
- per l'effetto, confermare le suddette cartelle di pagamento per la parte
riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di
competenza del , prodotti in I grado (doc. 1- 7 fascicolo Parte_2
I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri
riflessi”;
per parte appellata:
- nella causa 621/2025:
Pag. 6 di 17 “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi
esposti in narrativa salvo ulteriori:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la riunione del presente
giudizio con quello pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, I Sezione
Civile, R.G. N. 675/2025, Dott. Birgit Fischer, con prima udienza fissata al
19.06.2025 e/o adottare i provvedimenti opportuni ex art. 335 c.p.c., con
ogni conseguenza di legge;
- in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal
perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, per entrambi i
gradi del giudizio”;
- nella causa 675/2025:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi
esposti in narrativa salvo ulteriori:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la riunione del presente
giudizio con quello pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, I Sezione
Civile, R.G. N. 621/2025, Dott. Guenter Morandell, con prima udienza
fissata al 3.07.2025 e/o adottare i provvedimenti opportuni ex art. 335
c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
Pag. 7 di 17 - in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal
, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e Parte_2
confermare la sentenza di primo grado.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, per entrambi i
gradi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il processo di primo grado, celebrato davanti al Giudice di Pace di
, riguardava l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 CP_2
c.p.c., proposta da contro le cartelle di Controparte_1
pagamento n. 02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000, n.
02120220001792907000, emesse nei suoi confronti dall'
[...]
. L'opponente riteneva che, ai sensi Controparte_2
dell'art. 196 C.d.S., da interpretarsi correttamente in combinato disposto con l'art. 84 C.d.S., e secondo la recente giurisprudenza della Cassazione,
non fosse corresponsabile solidale, nella sua veste di proprietario-locatore di autovetture senza conducente, con il locatario (e il conducente) per le
Pag. 8 di 17 contravvenzioni nelle quali erano incorse le sue autovetture noleggiate e che erano state poste in esecuzione tramite le cartelle di pagamento opposte.
2. Si costituivano (tra altri enti locali1 e l'AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE) le due odierne parti appellanti, il e Parte_1
il , allegando entrambi i verbali di contestazione, Parte_2
di propria competenza, con le rispettive relate di notifica2, confluiti,
insieme ai verbali delle altre amministrazioni, nelle cartelle di pagamento opposte. Eccepivano entrambi nelle loro comparse, per quanto qui di interesse, che l'opposizione fosse inammissibile, in quanto la parte opponente non aveva, a seguito delle notifiche dei verbali, provveduto ad impugnarli ai sensi degli artt. 203, 204 e 204 bis del C.d.S., per cui gli stessi erano divenuti titoli esecutivi non più opponibili3.
3. Con la sentenza impugnata (n. 287/2024, pubblicata il 04/09/2024: cfr.
all. 3 del e doc. 3 del ) il Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di aveva accolto l'opposizione all'esecuzione ex CP_2
Pag. 9 di 17 art. 615 c.p.c., proposta dall annullando le Controparte_1
cartelle di pagamento opposte relativamente “ai ruoli facenti capo agli enti
convenuti” (dispositivo), tra cui le due odierne parti appellanti, e compensando le spese di lite tra le parti.
4. Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello contro la sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, la conferma delle cartelle di pagamento relativamente ai verbali di loro competenza;
per il si tratta della cartella di pagamento n. Parte_1
02120220001792907000 e per il di tutte le sette Parte_2
cartelle opposte (cfr. le conclusioni che precedono).
5. Nel processo d'appello si è costituita
[...]
Controparte_1
diversamente da tutte le altre parti
[...]
appellate che, perciò, devono essere dichiarate contumaci. ha CP_1
difeso la sua decisione di servirsi, contro le sette cartelle di pagamento in questione, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendo che,
a seguito dell'invio “agli Enti accertatori delle comunicazioni con le quali
(i) evidenziava la propria estraneità rispetto alla violazione, (ii) indicava le
generalità dei locatari dei veicoli a mezzo dei quali le infrazioni furono
commesse e (iii) formulava istanza di procedere esclusivamente nei loro
Pag. 10 di 17 confronti” (comparsa sub 621/2025, p. 11s e sub 675/2025, p. 9), le pubbliche amministrazioni impositrici avrebbero omesso di notificare i verbali ai veri trasgressori. Tali omissioni costituirebbero fatti estintivi “che
la società di noleggio può far valere soltanto successivamente alla notifica
della cartella esattoriale, attraverso l'opposizione ad esecuzione ex art.
615, 1 comma, c.p.c.” (comparsa sub 621/2025, p. 13 e sub 675/2015, p. 9).
6. Sia il che il hanno Parte_1 Parte_2
dedotto, tra i loro motivi d'appello, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla ex art. 615 c.p.c. contro le Controparte_1
cartelle di pagamento, già eccepita in primo grado, ma disattesa dal Giudice
di Pace che riteneva l'opposizione ammissibile qualora si contesti, come nel caso in esame, “la legittimità stessa del titolo” (sentenza impugnata, p.
9). Il motivo d'appello in questione4, diretto a rilevare, diversamente dalla posizione di appena citata, la forza di “titoli Controparte_1
esecutivi” dei verbali di contestazione (non impugnati) nei confronti di 4 Trattasi
- del primo motivo d'impugnazione del : “I. Primo capo impugnato – vizio rilevato: Parte_1 error in procedendo - nullità della sentenza per omessa pronuncia / motivazione / trattazione di una domanda / eccezione / deduzione relativa ad un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.
112 c.p.c. per mancata considerazione dell'eccezione / deduzione, sollevata dal in Parte_1 primo grado, di inammissibilità dell'azione e del superamento dell'orientamento della Cassazione invocato da parte opponente e confermato dal Giudice di prime cure. Violazione dell'art. 615 c.p.c. con riferimento agli artt. 84, 196, 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.” e
- del secondo motivo del : “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento Parte_2 agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta”.
Pag. 11 di 17 per cui l'esperita opposizione risulterebbe Controparte_1
palesemente inammissibile, risulta fondato. In applicazione del principio di economia processuale della “ragione più liquida” si omette di esaminare gli altri motivi d'appello, ritenuti assorbiti dal motivo medesimo.
7. Infatti, risulta pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che ha ricevuto la notifica di tutti i verbali di Controparte_1
contestazione e non li ha impugnati, né con ricorso al prefetto (art. 203
C.d.S.) né con ricorso al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S. nonché art. 7,
D.L.vo 01/09/2011, n. 150).
8. Ne segue, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (alla quale il sottoscritto ritiene di uniformarsi5), che con l'opposizione alla cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c. non è più ammesso opporsi per eccepire la mancata legittimazione passiva con riferimento ai verbali di contestazione non impugnati nelle sedi opportune. Infatti, nelle sentenze, emesse nella medesima materia da questo Tribunale, si segue quella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la mancata impugnazione dei verbali di contestazione nei termini di legge per asserito difetto di legittimazione passiva, rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore, producendo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito:
Pag. 12 di 17 "In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione
passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli
senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante
impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e
204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la
notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di
esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto
dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie
sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della
riscossione coattiva” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/11/2022, n. 32920).
Questa sentenza, seguendo i principi elaborati da Cass. civ., Sez. Unite,
sentenza, 22/09/2017, n. 220806, ha quindi definitivamente superato il precedente orientamento di una parte della Cassazione che pare ammettere
Pag. 13 di 17 la possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva mediante opposizione all'esecuzione, chiarendo che tale contestazione deve essere sollevata tempestivamente nella sede di opposizione al verbale di accertamento.
9. L'orientamento giurisprudenziale in questione ha trovato piena conferma nella (ancora) più recente Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza n. 510 del
11 gennaio 2023 (massimata7), che rifacendosi all'insegnamento delle
Sezioni Unite citate, conclude che “su tali basi, dunque, va confermato
l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per
l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art.
196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della Parte_17
sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale,
mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-
bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal
senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia
Pag. 14 di 17 Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384- 01 che Cass.
Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata)”.
10. In conclusione, la carenza di legittimazione passiva non può essere opposta in sede di opposizione a cartella di pagamento quando i verbali presupposti non sono stati tempestivamente impugnati, in quanto la mancata impugnazione nei termini rende definitivo e irretrattabile il credito e, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c, possono essere dedotti solo fatti estintivi sopravvenuti. L'unica eccezione a questo principio si ha nel caso delle cd. opposizioni "recuperatorie", ovvero quando la cartella costituisce il primo atto con cui si viene a conoscenza della sanzione per nullità o omessa notifica del verbale presupposto. In tal caso, come chiarito da Cass.
civ. Sez. Unite, sentenza, 22/09/2017, n. 22080, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
11. La sentenza impugnata ha errato nell'accogliere l'opposizione in quanto la stessa, per i motivi appena elencati, era in realtà inammissibile,
perché le doglianze avrebbero dovuto essere sollevate nei confronti dei verbali di contestazione (e non della cartella di pagamento). Ne segue che,
in accoglimento dell'appello proposto dal e dal CP_27
, la sentenza impugnata dev'essere riformata nella Parte_2
Pag. 15 di 17 parte in cui ha annullato le cartelle di pagamento n.
02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000, n.
02120220001792907000, intestate ad in Controparte_1
relazione a tutti i capi della stessa che riguardano i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
e del , con conseguente conferma delle
[...] Parte_2
citate cartelle di pagamento nei limiti suddetti.
12. Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione sopra esposta, si ritiene equo compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle due cause d'appello riunite sub R.G. n. 621/2025 e n. 675/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1
dell'appello proposto dal , riforma la sentenza Parte_2
impugnata del Giudice di Pace di n. 287/2024, depositata in data CP_2
Pag. 16 di 17 04/09/2024, nella parte in cui ha annullato le cartelle di pagamento n.
02120210001812231000, n. 02120210002077479000, n.
02120220001266241000, n. 02120210001590950000, n.
02120210000911444000, n. 02120210001208741000, n.
02120220001792907000, intestate a Controparte_1
OGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI
[...]
con riferimento ai capi delle Controparte_1
anzidette cartelle che riguardano i verbali di accertamento di violazioni al
Codice della Strada di competenza del e del Parte_1
, con conseguente conferma delle cartelle di Parte_2
pagamento nei limiti suddetti, lasciando per il resto invariata la sentenza.
2. Compensa integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in (BZ), il 10/09/2025, a seguito di udienza per CP_2
trattazione scritta tenutasi il 09/09/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La maggior parte rimaneva contumace. 2 Per il contenuti nel doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione del primo grado, per Parte_1 il nei doc. 1 - 7, allegati alla comparsa di costituzione del primo grado. Parte_2 3 “Se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al Prefetto né del ricorso al Giudice di
Pace o del pagamento ridotto, il verbale di accertamento diviene definitivo”: Parte_1 comparsa di costituzione del primo grado, p. 14; “Poiché la società non ha provveduto ad impugnarli ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 o dell'art. 204bis del C.d.S., gli stessi sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 C.d.S. nei suoi confronti, ad oggi non più opponibili”: comparsa di Parte_2 costituzione del primo grado, p 5. 5 Cfr. le sentenze citate e allegate dalle parti appellanti : doc. c,d,e, - Parte_1 Parte_2
: doc. 13 - 21).
[...] 6 Si cfr. i seguenti passaggi tratti da Sezioni Unite, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017: “Orbene, nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale … L'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione”. 7 Si riporta anche la massima: “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi. Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”.