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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2668/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/05/2024 proposto da in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Parte_1 sig. (difesa dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi) Parte_2 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difesa dall'avv. Maria Giada Plutino () nonché nei confronti di Controparte_2 che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
) rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Controparte_3
Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio )
viste le note delle parti , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4 complessivamente in 2300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnati ed opposti in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) dichiarare la illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito;
3) nel merito annullare gli atti impugnati ed opposti e dichiararli illegittimi e privi di efficacia in quanto le somme non sono dovute per i motivi esposti.
Parte ricorrente deduceva che: ha ricevuto notificata la intimazione di pagamento sopra meglio specificata con la quale l'
[...]
CP_
, tra l'altro, intimava il pagamento di somme relative a contributi come da Controparte_1 avvisi di addebito che pure si impugnano e si oppongono con il presente ricorso.
La ricorrente ritiene gli avvisi di addebito ed i rispettivi ruoli illegittimi e la pretesa infondata, sia perché mai notificati sia per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa.
La pretesa risulta infondata in quanto la a seguito di un processo penale che ha attinto soci CP_5 ed amministratori, conclusosi poi con l'assoluzione con formula piena, a partire dal 2012 ha subito una misura di prevenzione patrimoniale che si è conclusa solo nel 2023 (come da decreto della
Corte di Appello di Reggio Calabria).
A seguito del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca l'attività della di fatto, è CP_5 cessata e già nel 2013 non aveva più alcun dipendente.
Inoltre la intimazione di pagamento appare comunque illegittima in quanto, salvo prova contraria, non risultano notificati i sottesi avvisi di addebito pure impugnati con il presente ricorso.
Ciò premesso, con il presente ricorso la società come rappresentata e difesa, impugna Parte_3 ed oppone la intimazione di pagamento nonché gli avvisi di addebito in epigrafe specificati chiedendone l'annullamento e, comunque la dichiarazione di illegittimità per i seguenti
Parte resistente . si costituiva e contestava la domanda CP_4
Si costituiva, altresì, parte resistente evidenziando che Gli avvisi di addebito relativi alla CP_2 posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
39420190000290612000 – periodo 11-12/2013, 1-2-3-4-5/2014 (regolarizzazione spontanea) – avviso notificato il 12.04.2019 – credito non ceduto
39420200000127134000 – periodo 8/2014 (note di rettifica) – avviso notificato il 12.02.2020 – credito non ceduto.
2 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
LEGITTIMAZIONE CP_6 CP_3
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_3
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_3
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è infondato CP_ La legittimazione sul motivo è dell'
L' prova la notifica degli avvisi di addebito con ricevuta di consegna telematico CP_2
" datate 12.4.2019 e 12.2.2020. Email_1
e parte ricorrente nessuna contestazione svolge .
INFONDATEZZA della PRETESA
Parte ricorrente lamenta che : Nel merito la eccepisce e rileva la infondatezza della Parte_3 pretesa contributiva in quanto, come anticipato in premessa, oltre al lungo periodo di detenzione dell'amministratore (per il quale si riserva di produrre il relativo certificato) ha subito - per i fatti inerenti il citato procedimento penale - un altrettanto lungo periodo di prevenzione patrimoniale concluso solo il 19.06.2023 all'esito del deposito del decreto della corte di Appello di RC che disponeva la revoca della misura e la restituzione di tutti i beni e le aziende ai legittimi titolari.
Come anticipato in premessa, all'esito del provvedimento di sequestro (il primo provvedimento di sequestro è stato assunto dal GIP presso il Tribunale di RC e, successivamente, dal Trib Sez Mis
Prev) così come finalizzato alla confisca, la già nel 2013 non aveva più dipendenti e, di CP_5 conseguenza, la pretesa contributiva di cui oggi si discute appare totalmente infondata e gli atti impugnati illegittimi.
Pertanto non appare esservi dubbio alcuno che, anche nel merito, la pretesa contributiva vada dichiarata infondata ed illegittima al pari degli atti impugnati ed opposti.>
Nelle note scritte riporta < i sottoscritti procuratori, con le presenti memorie, da intendersi quale partecipazione all'udienza, si riportano integralmente al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio nonché a tutte le istanze eccezioni e difese ivi spiegate e ne chiedono l'accoglimento. Impu-
3 CP_ gnano e contestano la meoria di costituzione dell' e dell' siccome infondate in fatto e CP_4 diritto nonché ogni documento ex adverso prodotto.
Evidenziano come pregnante risulti la prova per testi articolata in ricorso, e ciò in considera-zione sia della circostanza documentalmente provata che la società a partire dal 2013 ha subito CP_5 una misura di prevenzione patrimoniale che si è conclusa solo nel 2023, e che ha interessato amministratore e soci con misure restrittive personali, che alla luce della presunta notifica degli avvisi di addebito alla casella pec della società.
Insistono, pertanto per l'ammissione delle prova testimoniale, in subordine nell'accoglimento delle domande e conclusioni per come formulate, con consequenziale annullamento degli atti opposti.>
L'assunto del ricorrente non ha fondamento e nessuna prova testimoniale è da ammettere perché irrilevante.
Gli obblighi contributivi di cui agli avvisi di addebito contestati sono definitivi perché non opposti nel termine di 40 giorni . Non possono avere ingresso le censure di merito CP_ Comunque l' deposita le denunce contributive di dicembre 2013 e alcuni mesi del 2014 da cui originano le somme dovute e non sono raggiunte da alcuna contestazione di falsità .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
4 CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
L' prova la notifica degli avvisi di addebito e non sono trascorsi i cinque anni successivi CP_2 senza interruzione .
La pretesa contributiva di cui agli avvisi non è dunque prescritta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 8.7. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2668/2024 R.G. sul ricorso depositato il 27/05/2024 proposto da in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Parte_1 sig. (difesa dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi) Parte_2 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difesa dall'avv. Maria Giada Plutino () nonché nei confronti di Controparte_2 che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
) rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Controparte_3
Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio )
viste le note delle parti , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_4 complessivamente in 2300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnati ed opposti in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) dichiarare la illegittimità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito;
3) nel merito annullare gli atti impugnati ed opposti e dichiararli illegittimi e privi di efficacia in quanto le somme non sono dovute per i motivi esposti.
Parte ricorrente deduceva che: ha ricevuto notificata la intimazione di pagamento sopra meglio specificata con la quale l'
[...]
CP_
, tra l'altro, intimava il pagamento di somme relative a contributi come da Controparte_1 avvisi di addebito che pure si impugnano e si oppongono con il presente ricorso.
La ricorrente ritiene gli avvisi di addebito ed i rispettivi ruoli illegittimi e la pretesa infondata, sia perché mai notificati sia per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa.
La pretesa risulta infondata in quanto la a seguito di un processo penale che ha attinto soci CP_5 ed amministratori, conclusosi poi con l'assoluzione con formula piena, a partire dal 2012 ha subito una misura di prevenzione patrimoniale che si è conclusa solo nel 2023 (come da decreto della
Corte di Appello di Reggio Calabria).
A seguito del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca l'attività della di fatto, è CP_5 cessata e già nel 2013 non aveva più alcun dipendente.
Inoltre la intimazione di pagamento appare comunque illegittima in quanto, salvo prova contraria, non risultano notificati i sottesi avvisi di addebito pure impugnati con il presente ricorso.
Ciò premesso, con il presente ricorso la società come rappresentata e difesa, impugna Parte_3 ed oppone la intimazione di pagamento nonché gli avvisi di addebito in epigrafe specificati chiedendone l'annullamento e, comunque la dichiarazione di illegittimità per i seguenti
Parte resistente . si costituiva e contestava la domanda CP_4
Si costituiva, altresì, parte resistente evidenziando che Gli avvisi di addebito relativi alla CP_2 posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
39420190000290612000 – periodo 11-12/2013, 1-2-3-4-5/2014 (regolarizzazione spontanea) – avviso notificato il 12.04.2019 – credito non ceduto
39420200000127134000 – periodo 8/2014 (note di rettifica) – avviso notificato il 12.02.2020 – credito non ceduto.
2 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
LEGITTIMAZIONE CP_6 CP_3
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_3
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_3
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è infondato CP_ La legittimazione sul motivo è dell'
L' prova la notifica degli avvisi di addebito con ricevuta di consegna telematico CP_2
" datate 12.4.2019 e 12.2.2020. Email_1
e parte ricorrente nessuna contestazione svolge .
INFONDATEZZA della PRETESA
Parte ricorrente lamenta che : Nel merito la eccepisce e rileva la infondatezza della Parte_3 pretesa contributiva in quanto, come anticipato in premessa, oltre al lungo periodo di detenzione dell'amministratore (per il quale si riserva di produrre il relativo certificato) ha subito - per i fatti inerenti il citato procedimento penale - un altrettanto lungo periodo di prevenzione patrimoniale concluso solo il 19.06.2023 all'esito del deposito del decreto della corte di Appello di RC che disponeva la revoca della misura e la restituzione di tutti i beni e le aziende ai legittimi titolari.
Come anticipato in premessa, all'esito del provvedimento di sequestro (il primo provvedimento di sequestro è stato assunto dal GIP presso il Tribunale di RC e, successivamente, dal Trib Sez Mis
Prev) così come finalizzato alla confisca, la già nel 2013 non aveva più dipendenti e, di CP_5 conseguenza, la pretesa contributiva di cui oggi si discute appare totalmente infondata e gli atti impugnati illegittimi.
Pertanto non appare esservi dubbio alcuno che, anche nel merito, la pretesa contributiva vada dichiarata infondata ed illegittima al pari degli atti impugnati ed opposti.>
Nelle note scritte riporta < i sottoscritti procuratori, con le presenti memorie, da intendersi quale partecipazione all'udienza, si riportano integralmente al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio nonché a tutte le istanze eccezioni e difese ivi spiegate e ne chiedono l'accoglimento. Impu-
3 CP_ gnano e contestano la meoria di costituzione dell' e dell' siccome infondate in fatto e CP_4 diritto nonché ogni documento ex adverso prodotto.
Evidenziano come pregnante risulti la prova per testi articolata in ricorso, e ciò in considera-zione sia della circostanza documentalmente provata che la società a partire dal 2013 ha subito CP_5 una misura di prevenzione patrimoniale che si è conclusa solo nel 2023, e che ha interessato amministratore e soci con misure restrittive personali, che alla luce della presunta notifica degli avvisi di addebito alla casella pec della società.
Insistono, pertanto per l'ammissione delle prova testimoniale, in subordine nell'accoglimento delle domande e conclusioni per come formulate, con consequenziale annullamento degli atti opposti.>
L'assunto del ricorrente non ha fondamento e nessuna prova testimoniale è da ammettere perché irrilevante.
Gli obblighi contributivi di cui agli avvisi di addebito contestati sono definitivi perché non opposti nel termine di 40 giorni . Non possono avere ingresso le censure di merito CP_ Comunque l' deposita le denunce contributive di dicembre 2013 e alcuni mesi del 2014 da cui originano le somme dovute e non sono raggiunte da alcuna contestazione di falsità .
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
4 CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Al detto termine vanno aggiunti i termini di sospensione per emergenza covid 19 dettati dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
L' prova la notifica degli avvisi di addebito e non sono trascorsi i cinque anni successivi CP_2 senza interruzione .
La pretesa contributiva di cui agli avvisi non è dunque prescritta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 8.7. 2025
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dott. Arturo D'Ingianna
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