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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente
SENTENZA
1. Con atto di opposizione e di impugnazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale della (n. 5/2023) , e , quali eredi di CP_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2
hanno chiesto di: “1) ammettere al passivo dell'intestato fallimento il credito Persona_1
chirografo vantato dai ricorrenti a titolo di restituzione del finanziamento erogato in favore della fallita dalla IG.ra , per la complessiva somma di € 227.982,74, come da domanda Persona_1
tempestiva ed insinuazione n. 19 del progetto di stato passivo;
2) contestualmente accertare
l'inesistenza del credito chirografo vantato dalla per € 1.740.678,5 (insinuazione n. CP_3
17), già estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. anteriormente all'apertura della liquidazione giudiziale della , e per l'effetto escludere detta posta dallo stato passivo;
3) CP_1 contestualmente accertare l'inesistenza del credito chirografo vantato dalla per € CP_4 Pt_3
9.346.375,45 (insinuazione n. 4), in ragione della dedotta nullità delle garanzie fideiussorie prestate dalla fallita e per l'effetto escludere detta posta dallo stato passivo;
in subordine, ricondurre il credito ammesso in chirografo in favore della alla minor somma di € 2.832.731,00, in CP_5
forza dei pagamenti già effettuati dalla fallita e dalla debitrice principale;
4) conseguentemente, riformare come sopra lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 03.10.2023. In ogni caso, con condanna alle spese secondo la soccombenza.”. Tale procedimento è stato iscritto al n. 12302/2023
r.g. di questo Tribunale.
Con ricorso di impugnazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale della la CP_1 creditrice ha chiesto di: “1) accertare l'inesistenza del credito chirografo vantato Parte_4 dalla per € 1.740.678,5 (insinuazione n. 17), già estinto per intervenuta prescrizione ex CP_3 art. 2949 c.c. anteriormente all'apertura della liquidazione giudiziale della , e per l'effetto CP_1
escludere detta posta dallo stato passivo;
2) accertare l'inesistenza del credito chirografo vantato dalla per € 9.346.375,45 (insinuazione n. 4), in ragione della dedotta nullità delle CP_5 garanzie fideiussorie prestate dalla fallita e per l'effetto escludere detta posta dallo stato passivo;
in subordine, ricondurre il credito ammesso in chirografo in favore della alla minor somma CP_5 di € 2.832.731,00, in forza dei pagamenti già effettuati dalla fallita e dalla debitrice principale;
3) conseguentemente, riformare come sopra lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 03.10.2023.
In ogni caso, con condanna alle spese secondo la soccombenza.”. Tale procedimento è stato iscritto al n. 12312/2023 r.g. di questo Tribunale.
Con ricorso di impugnazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale della la CP_1 creditrice ha chiesto di: “1) accertare l'inesistenza del credito Parte_5 chirografo vantato dalla per € 1.740.678,5 (insinuazione n. 17), già estinto per CP_3 intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. anteriormente all'apertura della liquidazione giudiziale della , e per l'effetto escludere detta posta dallo stato passivo;
2) accertare l'inesistenza CP_1 del credito chirografo vantato dalla per € 9.346.375,45 (insinuazione n. 4), in ragione CP_5 della dedotta nullità delle garanzie fideiussorie prestate dalla fallita e per l'effetto escludere detta posta dallo stato passivo;
in subordine, ricondurre il credito ammesso in chirografo in favore della alla minor somma di € 2.832.731,00, in forza dei pagamenti già effettuati dalla fallita e CP_5
dalla debitrice principale;
3) conseguentemente, riformare come sopra lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 03.10.2023. In ogni caso, con condanna alle spese secondo la soccombenza.”. Tale procedimento è stato iscritto al n. 12305/2023 r.g. di questo Tribunale.
Riuniti i tre procedimenti sotto il n. 12302/2023 r.g., il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti costitute.
Concessi alle parti termini per note conclusive, il 3.2.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
2. Con riferimento alla domanda di opposizione allo stato passivo, va rilevato che è pacifico in atti che il credito vantato dagli opponenti è stato ammesso allo stato passivo della liquidazione giudiziale della in virtù di un accordo transattivo intervenuto con la Curatela che ha CP_1
ammesso la domanda tardiva proposta, avente ad oggetto il medesimo credito qui vantato dagli opponenti, in tal guisa ammettendo l'originaria pretesa creditoria degli eredi di e Persona_1
determinando la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite relative all'opposizione allo stato passivo vanno compensate tra le parti, non avendo nessuna delle contrapposte difese insistito per la loro regolamentazione dopo il menzionato accordo transattivo.
3. Con riferimento all'impugnazione relativa all'avvenuta ammissione al passivo fallimentare della tra i crediti chirografi, di quello pari ad € 1.740.678,50 in favore della CP_1 CP_3 gli impugnanti lamentano l'avvenuta prescrizione del credito.
Il credito in questione nasce dall'obbligo restitutorio di un finanziamento erogato dalla controllata nei confronti della controllante in data 28.10.1999. CP_3 CP_1
La Curatela con note difensive in proprio ha dedotto la “non intervenuta prescrizione CP_1 del credito, poiché appostato nella nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2016”.
Al riguardo, giova osservare che dalle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta emerge che il finanziamento infragruppo in questione non prevedeva un termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la restituzione della somma finanziata, sicché ex art. 1183 c.c., sicché, tenuto conto della natura della prestazione, essendo necessaria l'indicazione di un termine questo, senza l'accordo della parti, avrebbe potuto essere determinato dal Giudice. Come già più volte statuito dalla Suprema
Corte, condizione necessaria e sufficiente perchè la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio sicchè, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183 c.c., comma 2 (tra le altre, Cass. n. 8640/2020).
Ne deriva che sia avendo riguardo al termine ordinario decennale di prescrizione che a quello breve di cinque anni di cui all'art. 2949 c.c. la prescrizione sarebbe intervenuta rispettivamente nel
2009 e nel 2004, quindi ben prima dell'appostazione della nota integrativa del bilancio chiuso al
31.12.2016 ed anche prima della comunicazione a firma del Dott. , in qualità di Persona_2
amministratore unico , del 16 giugno 2020. Quindi, pur volendo considerare tali due atti CP_3
come interruttivi della prescrizione, sono intervenuti successivamente allo spirare anche del termine prescrizionale decennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore da €
1.000.000,00 ad € 2.000.000,00, con maggiorazione del 5% per gli scaglioni superiori ad €
520.000,00 ex art. 6 del suddetto DM.
4. Con riferimento all'impugnazione relativa al credito in chirografo pari a € 9.346.375,45 in favore della gli impugnanti allegano che questa posta passiva in capo alla CP_5 CP_1
deriva dal rilascio di due garanzie fideiussorie in occasione della stipula di due contratti di mutuo del
31.07.2009 e del 5.11.2010 (entrambi stipulati tra con la e Controparte_6 CP_7
precisamente dalla lettera fideiussoria del 31.07.2009 e dalla lettera fideiussoria del 5.11.2010. La difesa degli impugnanti assume la nullità delle due fideiussioni, in quanto avente contenuto conforme allo schema ABI del 2003, quanto alle cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurato dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, perché integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente loro nullità per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990.
Tuttavia, va osservato che nella specie non si è in presenza di una fideiussione omnibus, ma di due fideiussioni specifiche con le quali la si costituiva fideiussore della CP_1 Controparte_6 nei confronti della per l'adempimento delle obbligazioni derivati dai due contratti di
[...] CP_7 mutuo l'uno del 2009 e l'altro del 2010 (v. artt. 6 dei due contratti). Pertanto, non vi è prova che si sia in presenza di un contratto che costituisce applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990. Difatti, come noto, con il provvedimento n.
55/2005, la Banca d'TA censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva, con l'introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 comma 3 l. 287/1990.
Quindi, come esposto dalla Banca d'TA, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Ciò significa che solo qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'TA n. 55/2005 (cfr. Cass. n. 1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) … ; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;”).
Inoltre, nel caso che ci occupa, le fideiussioni prestate dalla risalgono, come visto al CP_1
20009 e al 2010, ma gli stessi non hanno fornito la prova dell'esistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 287/1990.
Nell'ottobre 2002 l'ABI concordava uno schema negoziale tipo per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie, che provvedeva a comunicare alla Banca d'TA ai sensi dell'art. 13 l. n. 287/1990. La Banca d'TA interpellava l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rilasciava parere negativo in merito allo schema ABI, sicché l'8.11.2003 la Banca d'TA avviava l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 l. n. 287/1990 e inviava ad un campione di sette banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI.
Accertato che ''i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria'' (v. par. 60 provv. della Banca d'TA), la stessa
Banca d'TA, quale autorità di controllo, procedeva a verificare se l'uniformità delle singole clausole fosse giustificata con l'esigenza di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche, ovvero se la diffusione generalizzata di talune clausole potesse produrre effetti anticoncorrenziali in quanto inducesse una completa uniformità in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Dalla verifica effettuata, per quanto qui interessa, la Banca d'TA deduceva l'illegittimità di tre clausole (presenti nell'atto fideiussorio per cui è causa) perché introducevano uno squilibrio ingiustificato per il garante, ed esattamente le clausole dello schema ABI di cui: all'art. 2, che disponeva la ''reviviscenza'' della garanzia dopo l'estinzione del debito principale;
all'art. 6, che introduceva la deroga al termine ex art. 1957 c.c.; all'art. 8, che estendeva la garanzia della banca agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Un aspetto del provvedimento dell'autorità di controllo che deve essere evidenziato e quello per cui, sebbene al momento dell'istruttoria della Banca d'TA lo schema negoziale tipo non fosse ancora stato diffuso dall'ABI, la Banca d'TA accertava l'esistenza di una consolidata prassi bancaria, preesistente rispetto allo schema ABI, che determinava la sostanziale uniformità delle condizioni generali di fideiussione omnibus applicate dagli istituti bancari. L'intesa preesiste allo schema negoziale e l'istruttoria, svolta dalla Banca d'TA con riferimento a quello specifico schema negoziale ABI, consentiva di rilevare la violazione antitrust che. Dunque, emerge che l'allora autorità di controllo analizzò i testi contrattuali di fideiussione inviati da un campione di banche e rilevò così
l'applicazione uniforme delle condizioni generali applicate in violazione della disciplina sulla concorrenza.
Alla luce di tale ricostruzione storica, evincibile dal provvedimento n. 55/2005, si ritiene insufficiente, ai fini della prova, la produzione di tale provvedimento, in quanto l'istruttoria alla base di tale provvedimento, come visto, copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo. In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'TA, non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005.
Invero, per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 (cd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema ABI (nello stesso senso, Cass. n. 1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
”).
Tenuto conto della validità delle due fideiussioni in questione non può operare l'invocata liberazione del fideiussore per non avere proposto il creditore le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza. Infatti, entrambe le fideiussioni contemplano espressamente la clausola di “espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 cod. civ.” (art. 6 dei due contratti di mutuo). Si noti, al riguardo, che, secondo il costante indirizzo della Suprema
Corte, la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria di cui all'art. 1957 c.c. può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (tra le altre, Cass. n. 31569/2019.; Cass. n. 8839/2007; Cass. n. 394/2006).
La difesa degli impugnanti ha anche contestato il quantum dei crediti riferiti ai predetti due contratti di mutuo.
Con riferimento al mutuo del 2010, deduce la predetta difesa che la Società
[...]
interveniva quale espromittente di e nelle Controparte_8 Controparte_6 CP_1
rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore, sottoscrivendo in data 27.2.2019 un accordo per il pagamento della somma di € 4.150.000,00, a vantaggio proprio della e, per CP_5 mandato di quest'ultima, nei confronti della , cessionaria del credito in Controparte_9
data 30.01.2019. La suddetta espromissione prevedeva una rateizzazione del pagamento della predetta somma, con ultima rata prevista al 15.12.2029 e nelle more, la Controparte_8 ha già provveduto al pagamento della somma di € 1.246.100,00 (v. doc. 8), con conseguente abbattimento della sorte debitoria de qua. Per l'effetto, conclude la difesa, con riferimento al credito rinveniente dal contratto di mutuo ipotecario del 2010, la risulterebbe creditrice della CP_5 minor somma di € 2.903.900,00.
Tale doglianza non può essere accolta. E' noto che nell'espromissione (art. 1272 c.c.) il debitore
è estraneo agli accordi tra il creditore e l'espromittente, acquisendo il primo un debitore solidale con quello originario, con la conseguenza che l'accordo espromissorio, nella specie, non ha di certo liberato il debitore originario né, a maggior ragione, il fideiussore, cioè la Controparte_6
non può avvalersi del predetto accordo che, tra l'altro, non è stato ancora completamente CP_1
eseguito.
E' noto, del resto, che in caso di credito vantato nei confronti di più coobbligati in solido, la solidarietà non costituisce ostacolo all'ammissione integrale al concorso nel fallimento di uno dei coobbligati (tra le altre, Cass. n. 14936/2016).
Ne discende che l'ammontare del credito ammesso al passivo di € 5.360.734,45 è corretto, importo che tiene conto dei versamenti di € 1.245.003,56, in luogo di € 1.246.100,00 indicato dagli impugnanti.
La differenza di € 1.096,44, che questi ultimi sostengono siano stati versati in più, non è stata oggetto di prova, nonostante l'onere probatorio sugli stessi incombente (cfr. Cass. n. 10091/2020).
Infatti, gli impugnanti hanno prodotto un “SCHEDA CONTABILE Movimenti dal 01/01/2000 Al
31/10/2023”, contestata dalla difesa della consistente in una copia di un elenco di CP_5
movimenti, privo di data certa, la cui provenienza dalla è incerta. Si noti, Controparte_8
poi, che si tratterebbe comunque di un documento contabile di provenienza unilaterale, cioè proveniente non da un terzo qualunque, ma da uno dei soggetti debitori. Trattasi, quindi, di un documento privo di valenza probatoria.
Con riferimento al mutuo del 2009, deduce la difesa degli impugnanti che la debitrice principale ha restituito, ad oggi, la somma di € 5.167.268,78, residuando così debitrice Controparte_6 nei confronti della e delle sue aventi causa per il saldo di € 2.832.731,32 (v. doc. 9). CP_7
Tuttavia, tale importo non trova riscontro nella documentazione prodotta, non avendo valenza probatoria la “SCHEDA CONTABILE Movimenti dal 01/01/2009 Al 31/10/2023”, contestata dalla difesa della priva di data certa e di cui non è certa la provenienza dalla CP_5 [...]
. Si esclude valenza probatoria degli avvenuti pagamenti rateali degli avvisi di scadenza CP_6
che non possono dimostrare il successivo pagamento, così come gli ordini di pagamento rivolti alla banca. Inoltre, tra i documenti successivi alla predetta scheda contabile di cui al doc. 9 (della cui portata probatoria si è appena detto) e la stessa scheda contabile non risulta esservi una completa corrispondenza tra importi. Quindi, nell'ammissione al passivo il credito è stato correttamente quantificato in € 3.985.641,00, di cui euro 4.000.316,02 per capitale, euro 182.132,00 per interessi al 31.12.2018, euro 1.148.507,28 per interessi moratori dal 1.01.2019 al 1.03.2023, al netto del pagamento ricevuto dal 1.1.2019 al
1.03.2023 di euro 1.345.314,30 (v. attestazione ex art. 50 TUB con conteggio analitico del credito depositate sub docc. 7 e 8 unitamente alla domanda di ammissione al passivo, nonché il dettaglio del conteggio analitico del credito prodotto sub All. B).
Le spese di lite nel rapporto processuale tra gli impugnanti e la seguono la CP_5
soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore da € 8.000.000,00 ad € 16.000.000,00, con maggiorazione del 5% per gli scaglioni superiori ad € 520.000,00 ex art. 6 del suddetto DM.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione allo stato passivo della
CP_1
- Compensa le spese di lite rispetto al rapporto processuale di cui al capo che precede.
- Accogliendo in parte qua la proposta impugnazione, esclude dallo stato passivo della liquidazione giudiziale della il credito chirografario vantato dalla per € CP_1 CP_3
1.740.678,50, disponendo che il Curatore provveda alla modifica dello stato passivo in questo senso.
Cont
- Condanna la Curatela della liquidazione giudiziale della e la in solido, CP_1 CP_11
12.379,97 al pagamento delle spese di lite in favore degli impugnanti che rispetto a ciascuna parte ricorrente (- , Palma e;
- ; - Parte_1 Parte_2 CP_12 Parte_5
) liquida in € , oltre accessori di legge.
[...]
- Rigetta la proposta impugnazione rispetto al credito chirografario vantato dalla CP_5
- Condanna , e Parte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_12
al pagamento delle spese di lite in favore della che Parte_5 CP_5 liquida in € 28.661,55, oltre accessori di legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana