Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM EL POLO ITAINIANO3472 02 REPUBBLICA ITALIAN, LA CORBE SU REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 17824/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 8328 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Consigliere Ud.17/12/01Dott. Camillo FILADORO Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: IS in qualità di erede del SIG. NE FERRARIS elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARMANDO, BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio 2001 dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e 5163 -1- difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 412/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/02/99 R.G.N. 790/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe ----- CELLERINO;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 178217+24/24 Svolgimento del processo Il Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dalla società delle Ferrovie dello Stato avverso la decisione pretorile d'ac- coglimento della domanda proposta dall'odierna parte ricorrente nei suoi confronti. per ottenerne la condanna alla corresponsione di differenze fra quanto ritenuto spet- tante a titolo d'indennità di buonuscita, previo computo in essa di una maggior quo- ta dell'indennità integrativa speciale, e quanto, per il medesimo titolo, effettivamen- te percepito. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, avendo la legge n. 87/94, all'art. 1 di- sposto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la computabilità, per gli iscritti all'OPAFS, dell'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, anche tale quota è assoggettata alla disposizione dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73, che determina la base contributiva della prima delle dette indennità nell'ottanta per cento degli emolumenti compresi nella base di computo, con la con- seguenza che la misura della suddetta integrazione è fissata al quarantotto per cento. Per la cassazione di questa sentenza parte ricorrente denuncia un argomentato moti- vo, cui resiste la società con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione Parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 sostiene che la computabilità dell'indennità inte- grativa speciale, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, impone, sot- to il profilo esegetico offerto dal dato letterale, dall'intenzione del legislatore e tenu- to conto dei principi costituzionali in tema d'interpretazione delle norme, avvenga nella misura del sessanta per cento e non possa essere decurtata della misura dell'ottanta per cento come gli altri emolumenti utili per la determinazione dell'in- dennità di buonuscita. Conformemente a quanto sostenuto da convergenti sentenze rese da questa Corte sullo stesso tema (v. nn. 13624 del 12 ottobre 2000 e 7090 del 24 maggio 2001) il ricorso non è fondato, né v'è motivo per discostarsi dai principi accolti da tali deci- sioni, che vengono di seguito riferite e che il Collegio condivide. L'art. 1, citato dispone che l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, è computata, a decorrere dal 1° di- cembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e d'analoghi tratta- menti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con rife- rimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili: omissis b) per i dipendenti iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". Gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, rispettivamente, prevedono che l'indennità di buonuscita... "è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepite;
la stessa norma vale per gli as- segni che concorrono a costituire la base contributiva..."; e che “la base contributiva è costituita dall'ottanta per cento dello stipendio paga o retribuzione annui, conside- rati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale i- scritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni ..... Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale". Da queste disposizioni si enucleano due distinte nozioni riferibili al coacervo degli emolumenti utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita. Rileva, in primo luogo, la nozione di “base di calcolo", alla quale fa riferimento te- stuale la legge del 1994; ad essa si affianca quella di “base contributiva”, alla quale fanno riferimento testuale le norme del d.P.R del 1973. Non si tratta di nozioni e- quivalenti, perché corrispondono ad altrettante operazioni necessarie per pervenire, alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, nel senso che la determinazione della base di computo consta dell'individuazione degli emolumenti utili ai fini della com- posizione lorda della base contributiva, mentre la determinazione di quest'ultima avviene computando la quota netta (80 %) di tali emolumenti che è, poi, effettiva- mente da prendere in considerazione per la suddetta liquidazione. Questa differen- za, ancorché attraverso una diversa terminologia, è contemplata nell'ambito anche dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R del 1973, là dove contrappone la “determinazione” della base contributiva (intesa come individuazione degli emolu- menti da prendere in considerazione) alla “consistenza” della stessa (intesa come quota del coacervo delle componenti). La legge del 1994 imponendo che l'indennità integrativa speciale sia, in una data percentuale, inclusa nella “base di calcolo" dell'indennità di buonuscita, innova, dunque, limitatamente alle disposizioni previgenti che escludevano interamente la prima di tali indennità dal novero degli emolumenti computabili ai fini della deter- minazione della base contributiva (cioè, come dianzi precisato, ai fini dell'indivi- duazione delle singole componenti di quest'ultima), mentre lascia immutate quelle in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, vale a dire quelle intese a fissare la percentuale di utilizzazione delle dette componenti. Che sia questa la portata della norma più recente è reso palese dal rilievo che essa, nel sancire la parziale utilizzabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dei di- versi trattamenti di fine rapporto, precisa che la susseguente utilizzazione avviene con applicazione dei medesimi criteri che vigono relativamente alle altre compo- nenti (vale a dire, lo stipendio e gli emolumenti già anteriormente inclusi nella base di computo), disponendo, appunto, che i detti trattamenti, nonostante l'ampliamento di tale base, restino “determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferi- mento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili". Argomenti dirimenti, infine, non possono trarsi dalla circostanza che l'art. 2 della legge n. 87 del 1994 impone il contributo previdenziale sull'intera quota del sessan- ta per cento dell'indennità integrativa speciale, fissata, nei sensi anzidetti dal prece- dente art.
1. In un ordinamento previdenziale improntato, come quello vigente, al principio di solidarietà, la quantificazione delle prestazioni (nel cui ambito può collocarsi, quan- to alla funzione, anche l'indennità di buonuscita, pur caratterizzata da natura retri- butiva), non è rigidamente ancorato alla redditività della massa contributiva, e può, - quindi, legittimamente verificarsi secondo la ragionevole discrezionalità del legi- slatore, un difetto di piena ed assoluta corrispondenza fra l'entità della retribuzione imponibile e la concreta utilità garantita all'assicurato dai correlativi versamenti (v. Corte Cost. 30 giugno 1994, n. 264; ; Id., 26 maggio 1989 n. 307; Id. 11 luglio 1989 n. 388; Id. 4 maggio 1984 n. 133). In quest'ottica, devono ritenersi valutazioni spettanti e riservate al legislatore quelle che incidono sulle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia del c.d. diritti sociali, essendo soltanto il legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato, salva, naturalmente, la ga- ranzia della misura minima essenziale di protezione (v. Corte costituzionale 26 feb- braio 1998, n. 27) delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come di- ritti: ma questi, nella specie, manifestamente non subiscono alcun vulnus per effetto della qui recepita interpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le qua- li, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento e non la restrizione di siffatti di- ritti (v. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 138; Id., 31 marzo 1995, n. 103). Conclusivamente le due sentenze di questa Corte nn. 13624/2000 e 7090/2001 han- no concordemente enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da com- prendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessa- ria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzala a tutte le componenti della base di computo, quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento imposta dal- l'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73 per giungere alla quantificazione della frazione di in- dennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. La seconda sentenza, d'altra parte, nel caso specifico dei dipendenti delle Ferrovie, ha ulteriormente pre- cisato che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. s.p.a., sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 73, n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ot- tanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) norma la cui ultrattività, dopo la trasformazione del relativo rapporto - di lavoro da pubblico a privato, è stata sancita dall'art. 21, 4° comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 -, va effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, e non computando l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi som- mando a tale importo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale, au- mentando il tutto per i mesi di servizio e dividendo per dodici, comportando questa seconda ipotesi una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1, 1. n. 87 del 1994. Essendosi il Tribunale attenuto a questi principi, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001. ConsigliIl Consigliere est! Il Presidente Crylicha SA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 MAR, 2002/ 7 IL CANCELLIERE е