Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3020 dell'anno 2023, avente per oggetto: responsabilità professionale,
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Giangregorio, attrice E
(c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario De Giorgio, convenuto All'udienza del 29.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale l'Avv. Parte_1 CP_1
, chiedendo che, accertatane e dichiaratane la responsabilità professionale
[...] nell'espletamento dell'incarico conferitogli in relazione alla costituzione di parte civile nel processo penale promosso davanti alla seconda sezione penale di questo Tribunale nei confronti di per il reato previsto dagli artt. 81 e Controparte_2
595, comma 3, c.p., nonché accertata e dichiarata l'entità dei danni assertivamente patiti e patiendi dall'attrice a causa delle condotta ritenuta imprudente, imperita e negligente del predetto professionista, lo stesso fosse condannato al relativo risarcimento, così come quantificato in corso di causa o a determinarsi secondo giustizia ed equità;
* rilevato che il convenuto, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
* ritenuto che la domanda proposta dall'attrice sia manifestamente infondata, in quanto: a) con riferimento alla dichiarazione (assertivamente proveniente dall'Avv. ) di CP_1 non essere iscritto nella lista degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, posto che non viene specificamente contestata la mancata informativa in ordine ai requisiti occorrenti per avvalersi del relativo beneficio, si osserva in primo luogo che la non ha, in ogni caso, adeguatamente documentato che, con riferimento al Pt_1 periodo in cui l'odierno convenuto aveva assunto l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio penale a carico del per la costituzione di parte civile, CP_2 sussistessero tutti i presupposti normativamente previsti per l'ammissione al beneficio, così da consentire di valutare la rilevanza di detta pretesa dichiarazione in termini di concreto pregiudizio economico subito;
inoltre, si osserva ad abundantiam che, come fatto rilevare dallo stesso convenuto, la era a conoscenza della possibilità di Pt_1 verificare direttamente l'iscrizione o meno di un avvocato nel citato elenco, come si evince dalla sua email del 12.01.2017 indirizzata all'odierno convenuto, nella quale la stessa, riferendosi ad un precedente legale, riferiva, tra l'altro, “[…] ed egli è anche iscritto al gratuito patrocinio, da quanto vedo dall'albo di siena […]”; b) non viene sufficientemente specificata l'altra condotta per la quale non sarebbe stata sporta un'ulteriore denuncia su consiglio dell'Avv. e, pertanto, non è possibile CP_1 valutare se, effettuata la denunzia (o querela), la stessa avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad un risultato differente rispetto a quello avutosi in esito alla pronunzia della
d) del pari difficilmente comprensibile appare l'ulteriore mancanza imputata al convenuto in citazione, in cui si legge che “[…] l'avv. ha omesso di depositare agli atti CP_1
(pur essendone in possesso) le prove documentali acquisite dalla Polizia Postale all'uopo interessata dalle indagini. Ciò in quanto il convenuto ha colpevolmente omesso di riferire all'attrice che la polizia postale – in realtà - non aveva svolto alcuna indagine;
se lo avesse fatto, parte attrice si sarebbe adoperata tempestivamente ed ulteriormente presso la stessa polizia postale, sporgendo ulteriore denuncia-querela e/o per chiedere ulteriori indagini volte alla identificazione dell'imputato e per far rimuovere i contenuti diffamatori che erano ancora presenti sul forum e i video che sono tuttora presenti, destando nella Sig.ra preoccupazione e un forte senso di Pt_1 ingiustizia ed umiliazione. […]”; orbene, non si comprende se la polizia postale avesse acquisito prove documentali (non meglio specificate dall'attrice) delle quali l'Avv.
sarebbe stato in possesso o se la polizia postale, in realtà, non avesse svolto CP_1 alcuna indagine e, pertanto, non vi fosse nulla di cui venire in possesso;
senza contare che la polizia postale rimette gli esiti delle proprie indagini relativi a fattispecie di reato all'autorità inquirente, istituzionalmente deputata alla valutazione della rilevanza di dette acquisizioni istruttorie, le quali, ove effettivamente sussistenti e rilevanti ed ove suscettibili di entrare ancora nel processo dibattimentale, sarebbero state offerte alla valutazione del giudice del dibattimento e delle altre parti;
né viene specificato adeguatamente quali ulteriori indagini sarebbe stato possibile chiedere e quali specifici fatti sarebbe stato possibile fare oggetto di ulteriore denuncia-querela; e) non si comprende la ragione ed il principio giuridico in forza dei quali l'odierna attrice intenda imputare all'odierno convenuto la responsabilità dei rinvii del processo di primo grado, che, come è noto, si svolge sotto la direzione del giudice e, in ogni caso, occorre considerare che parte attrice non produce nemmeno i verbali delle udienze rinviate né specifica le ragioni per le quali questi pretesi rinvii siano stati disposti;
* ritenuto che la domanda attorea debba essere, pertanto, rigettata e che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico della in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza;
ritenuto che
non possa essere accolta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto, in quanto, tenuto anche conto della relativamente breve durata del presente procedimento e della natura dei fatti posti a base della propria domanda dalla parte attrice, non si ravvisano per il convenuto danni ulteriori rispetto a quelli rifusi con la condanna al pagamento delle spese di lite (si osservi, infatti, che la stessa parte convenuta ha ritenuto costoso e superfluo chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, reputando la domanda attorea palesemente inammissibile, generica e del tutto infondata, così emergendo anche l'assenza di un pregiudizio non patrimoniale);
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1 c) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 26.02.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco