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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/11/2024, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
15/11/2024 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 216/2018 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Palermo n° 132 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 17/01/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno Controparte_2 P.IVA_1
2011 per 78 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 14/09/2017 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
CP_1
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, e per n.78 giornate, con condanna dell' ad effettuare la CP_1
suddetta iscrizione.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta,
Infatti, risulta dagli atti, che la cancellazione è stata attuata e disposta con l'elenco di variazione del
2014, la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell' , ai fini della sua notifica ai soggetti CP_1 interessati, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 6 e 7 del d.l. 98/2011 ratione temporis vigente, è avvenuta tra il 15/12/2014 ed il 310/01/2015.
Avverso detta cancellazione avvenuta nella data suindicata, il ricorso amministrativo è stato proposto, come da nota allegata in atti dalla parte ricorrente in data 14/09/2017, con la conseguenza che alla data di iscrizione a ruolo del giudizio de quo, risalente al 17/01/2018, la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. 7/70 era maturata, essendo decorsi i termini decadenziali previsti dalla sopra citata norma per introdurre la relativa azione giudiziaria, essendo il presente ricorso depositato in data
17/01/2018.
Infatti, come sopra rilevato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 ricorrente per l'anno 2011, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con l'elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1
internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 ricorrente per l'anno 2011, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con l'elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015, sicché dopo 30 giorni dal 10/01/2015, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il
10/02/2015, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Termine non è stato rispettato avendo parte ricorrente proposto il ricorso amministrativo, come da ricevuta in atti a notevole distanza di tempo ovvero in data 14/09/2017.
Orbene, non avendo parte ricorrente proposto il ricorso amministrativo entro la data del 10/02/2015, da tale data iniziava a decorrere il termine di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva alla data del 10/06/2015.
Dallo storico del fascicolo telematico il presente ricorso risulta depositato in data 17/01/2018, e, pertanto l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, vista la certificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Patti, 15/11/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
15/11/2024 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 216/2018 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Palermo n° 132 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 17/01/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno Controparte_2 P.IVA_1
2011 per 78 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- Che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 14/09/2017 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
CP_1
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, e per n.78 giornate, con condanna dell' ad effettuare la CP_1
suddetta iscrizione.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta,
Infatti, risulta dagli atti, che la cancellazione è stata attuata e disposta con l'elenco di variazione del
2014, la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell' , ai fini della sua notifica ai soggetti CP_1 interessati, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 6 e 7 del d.l. 98/2011 ratione temporis vigente, è avvenuta tra il 15/12/2014 ed il 310/01/2015.
Avverso detta cancellazione avvenuta nella data suindicata, il ricorso amministrativo è stato proposto, come da nota allegata in atti dalla parte ricorrente in data 14/09/2017, con la conseguenza che alla data di iscrizione a ruolo del giudizio de quo, risalente al 17/01/2018, la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. 7/70 era maturata, essendo decorsi i termini decadenziali previsti dalla sopra citata norma per introdurre la relativa azione giudiziaria, essendo il presente ricorso depositato in data
17/01/2018.
Infatti, come sopra rilevato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 ricorrente per l'anno 2011, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con l'elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1
internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 ricorrente per l'anno 2011, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con l'elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015, sicché dopo 30 giorni dal 10/01/2015, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il
10/02/2015, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Termine non è stato rispettato avendo parte ricorrente proposto il ricorso amministrativo, come da ricevuta in atti a notevole distanza di tempo ovvero in data 14/09/2017.
Orbene, non avendo parte ricorrente proposto il ricorso amministrativo entro la data del 10/02/2015, da tale data iniziava a decorrere il termine di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva alla data del 10/06/2015.
Dallo storico del fascicolo telematico il presente ricorso risulta depositato in data 17/01/2018, e, pertanto l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, vista la certificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Patti, 15/11/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia