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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2260/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. A. Cilia) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. N. Naccarrone), avente ad oggetto: rendita;
CP_1
osserva
premesso di essere coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
, espone che quest'ultimo è deceduto in data 18.05.2018 a causa di
[...]
patologia neoplastica derivante da esposizione a polveri di amianto.
Rileva, sul punto, che il marito ha lavorato presso diverse ditte all'interno dello stabilimento di Ragusa impianto industriale per la produzione di Pt_2
cemento ed ha ivi avuto contatto con vari agenti cancerogeni fra i quali il fumo di saldatura, la polvere di ruggine e l'amianto, ottenendo per tale ragione il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 con conseguente pensionamento anticipato.
Ritenuta dunque l'eziologia professionale della patologia tumorale che ha colpito l e ne ha determinato il decesso, chiede che il giudice adito Per_1
voglia “accertare e dichiarare che la malattia contratta sig. Persona_1
sia da considerarsi malattia professionale e che a causa di detta malattia ne è derivata la morte;
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, coniuge superstite, alla costituzione in suo favore della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 T.U. 1124/1965; per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione ed CP_1
alla corresponsione in favore della sig.ra della detta Parte_1
rendita, inclusi i ratei arretrati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nonché al pagamento in favore della stessa dell'assegno una tantum di cui al medesimo articolo 85 T.U. 1124/1165, nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si chiede, inoltre, condannarsi L' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t.., al pagamento in favore della ricorrente della prestazione aggiuntiva prevista dal Fondo Vittime dell'Amianto istituito con
l'art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007, inclusi i ratei arretrati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”.
L' chiede disattendersi il ricorso. CP_1
La pretesa attrice dev'essere rigettata per le considerazioni svolte da designato c.t.u., ad esito di una indagine del tutto condivisibile in quanto immune da censure di ordine logico giuridico e fondata su corretti criteri.
Dalla depositata relazione di perizia, più chiaramente, si ricava quanto segue:
1) ha scoperto 2017 di essere affetto da carcinoma dello Persona_1
stomaco ed è deceduto, pur essendosi sottoposto a cure chirurgiche e chemioterapiche, in data 18 maggio 2018.
2) L'adenocarcinoma gastrico (o cancro dello stomaco) è un tumore maligno dello stomaco a genesi multifattoriale.
3) Da specifica indagine anamnestica si evince che il sig. Per_1
presentava i seguenti fattori di rischio tumorale: A) Padre deceduto per carcinoma gastrico;
B) essere portatore di Helicobacter pylori (riscontrato all'esame istologico dopo l'intervento chirurgico di gastrectomia); C) essere stato fumatore per un ventennio;
D) avere diabete mellito ed abitudini alimentari erronee;
E) essere stato esposto all'amianto nella sua attività lavorativa.
4) Quanto al fattore della familiarità (padre deceduto per carcinoma gastrico), pur non potendo affermarsi il carattere ereditario del tumore di cui trattasi, tuttavia vi è evidenza scientifica che in alcuni gruppi familiari le probabilità di ammalarsi (legate alle mutazione di alcune oncogeni) siano più alte rispetto al resto della popolazione;
è stato anche documentato un aumento del rischio oncogeno gastrico in presenza di parenti affetti da neoplasie intestinali.
5) L'essere portatori di Helicobacter pylori svolge certamente un ruolo causale nella genesi della suddetta patologia tumorale, atteso che l'infezione da
H. Pylori è associata ad un aumento di 2/6 volte del rischio di carcinoma gastrico: trattasi dell'unico batterio correlato al tumore nell'uomo, se agisce sul lungo termine non trattato.
6) L'essere fumatori per un ventennio implica poi un aumento del 40 per cento circa del rischio di sviluppare un cancro dello stomaco. Il fumo, del retso, rende meno efficaci le terapie per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori.
7) Essere affetti da diabete mellito e seguire abitudini alimentari erronee
(queste ultime costituivano, in particolare, la primaria causa della gastrite sofferta dal sig. integrano anch'essi fattori causali correlati Per_1
all'insorgenza del tumore dello stomaco.
8) Venendo ai rischi per la salute dovuti all'esposizione a polveri di amianto, deve rilevarsi che tale esposizione costituisce primaria causa di insorgenza di lesioni neoplastiche dell'apparato respiratorio, quale il cancro al polmone e alla pleura (mesotelioma), mentre il rischio oncogeno per l'insorgenza del cancro allo stomaco è ritenuto di limitata o bassa probabilità.
Poste le superiori premesse, “appare chiaro che l'insorgenza del cancro allo stomaco è imputabile … a cause multifattoriali e fra queste alcune rivestono ruolo di alta probabilità, altre un ruolo di limitata probabilità. Tra le cause oncogeniche del tumore maligno dello stomaco ci sono anche il potus
(assunzione di alcoolici) e la radioterapia locale, ma esse non sono presenti nel caso clinico in oggetto e, quindi, non riportate. Pertanto, i fattori di rischio tumorale rilevati nel vissuto del defunto sig. sono cinque, che Persona_1
ho sopra elencato con lettere A B C D E: i fattori A, B e C sono dalla letteratura internazionale riconosciuti ad alto rischio di sviluppare il cancro allo stomaco, mentre i fattori D ed E di limitata o bassa probabilità.”. Concludendo, “- il sig.
per la sua attività lavorativa è stato esposto all'amianto; - il Persona_1
cancro allo stomaco, che lo ha portato all'exitus, è da ritenere di limitata o bassa probabilità causale con l'esposizione all'amianto; - sulla base dei dati anamnestici e dei documenti sanitari agli atti il sig. Persona_1
presentava, non per causa lavorativa, altri fattori oncogenici su esposti e ritenuti ad alto rischio di sviluppare il cancro allo stomaco.”.
I rilievi che precedono giustificano il rigetto del ricorso.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, mentre a carico dell' CP_1
vanno poste le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1
da separato decreto.
Ragusa, 09/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2260/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. A. Cilia) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. N. Naccarrone), avente ad oggetto: rendita;
CP_1
osserva
premesso di essere coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
, espone che quest'ultimo è deceduto in data 18.05.2018 a causa di
[...]
patologia neoplastica derivante da esposizione a polveri di amianto.
Rileva, sul punto, che il marito ha lavorato presso diverse ditte all'interno dello stabilimento di Ragusa impianto industriale per la produzione di Pt_2
cemento ed ha ivi avuto contatto con vari agenti cancerogeni fra i quali il fumo di saldatura, la polvere di ruggine e l'amianto, ottenendo per tale ragione il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 con conseguente pensionamento anticipato.
Ritenuta dunque l'eziologia professionale della patologia tumorale che ha colpito l e ne ha determinato il decesso, chiede che il giudice adito Per_1
voglia “accertare e dichiarare che la malattia contratta sig. Persona_1
sia da considerarsi malattia professionale e che a causa di detta malattia ne è derivata la morte;
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, coniuge superstite, alla costituzione in suo favore della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 T.U. 1124/1965; per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione ed CP_1
alla corresponsione in favore della sig.ra della detta Parte_1
rendita, inclusi i ratei arretrati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nonché al pagamento in favore della stessa dell'assegno una tantum di cui al medesimo articolo 85 T.U. 1124/1165, nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si chiede, inoltre, condannarsi L' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t.., al pagamento in favore della ricorrente della prestazione aggiuntiva prevista dal Fondo Vittime dell'Amianto istituito con
l'art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007, inclusi i ratei arretrati, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”.
L' chiede disattendersi il ricorso. CP_1
La pretesa attrice dev'essere rigettata per le considerazioni svolte da designato c.t.u., ad esito di una indagine del tutto condivisibile in quanto immune da censure di ordine logico giuridico e fondata su corretti criteri.
Dalla depositata relazione di perizia, più chiaramente, si ricava quanto segue:
1) ha scoperto 2017 di essere affetto da carcinoma dello Persona_1
stomaco ed è deceduto, pur essendosi sottoposto a cure chirurgiche e chemioterapiche, in data 18 maggio 2018.
2) L'adenocarcinoma gastrico (o cancro dello stomaco) è un tumore maligno dello stomaco a genesi multifattoriale.
3) Da specifica indagine anamnestica si evince che il sig. Per_1
presentava i seguenti fattori di rischio tumorale: A) Padre deceduto per carcinoma gastrico;
B) essere portatore di Helicobacter pylori (riscontrato all'esame istologico dopo l'intervento chirurgico di gastrectomia); C) essere stato fumatore per un ventennio;
D) avere diabete mellito ed abitudini alimentari erronee;
E) essere stato esposto all'amianto nella sua attività lavorativa.
4) Quanto al fattore della familiarità (padre deceduto per carcinoma gastrico), pur non potendo affermarsi il carattere ereditario del tumore di cui trattasi, tuttavia vi è evidenza scientifica che in alcuni gruppi familiari le probabilità di ammalarsi (legate alle mutazione di alcune oncogeni) siano più alte rispetto al resto della popolazione;
è stato anche documentato un aumento del rischio oncogeno gastrico in presenza di parenti affetti da neoplasie intestinali.
5) L'essere portatori di Helicobacter pylori svolge certamente un ruolo causale nella genesi della suddetta patologia tumorale, atteso che l'infezione da
H. Pylori è associata ad un aumento di 2/6 volte del rischio di carcinoma gastrico: trattasi dell'unico batterio correlato al tumore nell'uomo, se agisce sul lungo termine non trattato.
6) L'essere fumatori per un ventennio implica poi un aumento del 40 per cento circa del rischio di sviluppare un cancro dello stomaco. Il fumo, del retso, rende meno efficaci le terapie per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori.
7) Essere affetti da diabete mellito e seguire abitudini alimentari erronee
(queste ultime costituivano, in particolare, la primaria causa della gastrite sofferta dal sig. integrano anch'essi fattori causali correlati Per_1
all'insorgenza del tumore dello stomaco.
8) Venendo ai rischi per la salute dovuti all'esposizione a polveri di amianto, deve rilevarsi che tale esposizione costituisce primaria causa di insorgenza di lesioni neoplastiche dell'apparato respiratorio, quale il cancro al polmone e alla pleura (mesotelioma), mentre il rischio oncogeno per l'insorgenza del cancro allo stomaco è ritenuto di limitata o bassa probabilità.
Poste le superiori premesse, “appare chiaro che l'insorgenza del cancro allo stomaco è imputabile … a cause multifattoriali e fra queste alcune rivestono ruolo di alta probabilità, altre un ruolo di limitata probabilità. Tra le cause oncogeniche del tumore maligno dello stomaco ci sono anche il potus
(assunzione di alcoolici) e la radioterapia locale, ma esse non sono presenti nel caso clinico in oggetto e, quindi, non riportate. Pertanto, i fattori di rischio tumorale rilevati nel vissuto del defunto sig. sono cinque, che Persona_1
ho sopra elencato con lettere A B C D E: i fattori A, B e C sono dalla letteratura internazionale riconosciuti ad alto rischio di sviluppare il cancro allo stomaco, mentre i fattori D ed E di limitata o bassa probabilità.”. Concludendo, “- il sig.
per la sua attività lavorativa è stato esposto all'amianto; - il Persona_1
cancro allo stomaco, che lo ha portato all'exitus, è da ritenere di limitata o bassa probabilità causale con l'esposizione all'amianto; - sulla base dei dati anamnestici e dei documenti sanitari agli atti il sig. Persona_1
presentava, non per causa lavorativa, altri fattori oncogenici su esposti e ritenuti ad alto rischio di sviluppare il cancro allo stomaco.”.
I rilievi che precedono giustificano il rigetto del ricorso.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, mentre a carico dell' CP_1
vanno poste le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1
da separato decreto.
Ragusa, 09/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)