Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 agosto 2017 |
Commentari • 32
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- 3. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
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«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica comune in materia di asilo - Condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 - Motivi di persecuzione - "Opinione politica" - Nozione - Opinioni politiche sviluppate nello Stato membro ospitante - Articolo 4 - Valutazione del timore fondato di persecuzione a causa di tali opinioni politiche». Nella causa C-151/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 16 febbraio 2022, pervenuta in …
Leggi di più… - 5. Promozione della cultura del volontariatohttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 211
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2016, n. 7951Provvedimento: E İ. 79 5 1/16 T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E Servizio civile LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nazionale - stranieri SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 7951 R. G. N. 22220/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Rep. Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Ud. 05/04/2016 Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere PU Dott. LINA MATERA Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22220-2013 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI …Leggi di più...
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- 2. Trib. Asti, sentenza 18/07/2025, n. 409Provvedimento: N. R.G. 1283/2024 TRIBUNALE DI ASTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1283/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio degli avv. TRAVIGLIA Parte_1 C.F._1 FILIPPO, NOTARO CHIARA, DI MARIA CHIARA ricorrente contro , rappresentato e difeso, ex art. 417bis Controparte_1 cpc dai funzionari, dott. , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...] CP_5 resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.11.2024, contenente istanza ex art. 700 c.p.c. la ricorrente ha dedotto: - di …Leggi di più...
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- 3. Trib. Piacenza, sentenza 29/10/2024, n. 340Provvedimento: N. 267 /2024 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1 Foniciello Michele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE), via Leonetti n.27 come da procura in atti. - RICORRENTE - contro , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...] Sede di Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e per …Leggi di più...
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- 4. Trib. Campobasso, sentenza 24/04/2025, n. 137Provvedimento: N. R.G. 308/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento pendente tra ER RI, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele BUCCI, presso cui è elettivamente domiciliato RICORRENTE E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE -AMBITO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui sono domiciliati ex lege RESISTENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1560Provvedimento: Pubblicato il 27/02/2026 N. 01560/2026REG.PROV.COLL. N. 07690/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7690 del 2025, proposto da IV TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti AR DE CH, non costituito …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale
- Art. 1. (Principi e finalita'). 1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale; c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. (Delega al Governo). 1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste annualmente; b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile; c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate; d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero; e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d); f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230 , e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 , in quanto compatibili con la presente legge; h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza; i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero; l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Note all' art. 2, comma 3, lettera g):
- La legge 8 luglio 1998, n. 230 , reca: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".
- Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , reca: "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile".
- La legge 12 novembre 1999, n. 424 , reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile".