Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 agosto 2017 |
Commentari • 36
- 1. Cassazione Civile: Ordinanza interlocutoria n. 20661 del 01/10/2014 (fonte: cortedicassazione.it, Corte di CassazioneAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Corte di Cassazione - Cassazione Civile: Le Sezioni unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 76 Cost., dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale, ritenendo la questione rilevante ai fini dell'esercizio, da parte della Suprema Corte, della funzione nomofilattica nell'interesse della legge con …
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Giurisprudenza • 228
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- carattere discriminatorio·
- esclusione dello straniero regolarmente residente·
- tutela·
- fondamento·
- servizio civile nazionale·
- fonti del diritto·
- trattamento dello straniero
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale
- Art. 1. (Principi e finalita'). 1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale; c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. (Delega al Governo). 1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste annualmente; b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile; c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate; d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero; e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d); f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230 , e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 , in quanto compatibili con la presente legge; h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza; i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero; l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Note all' art. 2, comma 3, lettera g):
- La legge 8 luglio 1998, n. 230 , reca: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".
- Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , reca: "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile".
- La legge 12 novembre 1999, n. 424 , reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile".