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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17504/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17504/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in via Sant'Antonino n. 8, Parte_1 C.F._1
Torino rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO DANIELA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CAPRIE n. 13, Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentato e difeso dall'avv. TARANZANO LUISA FRANCESCA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza dell'8.10.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
26/10/2002. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.03.2003, il 10.05.2004, il 22.06.2011 e Per_2 Per_3
il 19.04.2013. Per_4
Con ricorso depositato il 26/09/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_3 Per_4
assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minore come da ricorso, nonché un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
all'affidamento condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma contestando la misura del contributo al mantenimento per i figli (nella misura di € 400,00).
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 7.12.2022 veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e venivano autorizzati a vivere separati;
il Presidente, con separata ordinanza del
12.12.2022 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 400,00 mensili in favore dei figli (sia minorenni che maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), oltre 50% delle spese.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 14.03.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella successiva udienza del 27.06.2023 di discussione e decisione sulle prove, il G.I. rigettava tutte le prove e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte, anche tramite note scritte, e il G.I. assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione dei minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.; affida i figli minori e congiuntamente ai genitori, con esercizio anche separato Per_3 Per_4
della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora principale presso la madre, la quale continuerà ad abitare la casa famigliare, a cui viene assegnata, con tutti gli arredi che la compongono;
prende atto che il papà conferma di essersi allontanato prima d'ora dalla casa coniugale e di aver già provveduto al trasferimento della residenza;
pagina 3 di 6 dispone che il padre ha diritto di visita e può tenere con sé i figli minori liberamente, previo accordo con il coniuge e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e del catechismo dei figli ed anche compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e della madre;
in mancanza di accordo il padre potrà tenere i minori a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, 2 pomeriggi infrasettimanali (che i coniugi stabiliranno a scelta tra il martedì e il mercoledì oppure il mercoledì e il giovedì) di cui il primo con pernotto e il secondo con riaccompagno a casa della mamma dopo la cena entro le ore 21.00, vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, feste pasquali - da intendersi i giorni di Pasqua e Pasquetta - ad anni alterni, (Pasqua e Pasquetta 2025 con la mamma), durante il periodo estivo tre settimane, di cui due anche consecutive. dispone che il marito corrisponda, entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento a favore dei figli minori e e dei figli maggiorenni ma Per_3 Per_4
Per_ non economicamente autosufficienti e , importo soggetto a rivalutazione annuale Per_2
secondo gli indici ISTAT (il primo aumento Istat a far data dal 01.01.2024 e così per gli anni successivi), oltre al 50% delle spese straordinarie quali quelle mediche documentate e preventivamente concordate non coperte dal servizio sanitario nazionale, ed il 50% della mensa scolastica, della retta scolastica della scuola parificata dei figli minorenni, delle spese scolastiche, delle rette universitarie, delle spese per il trasporto pubblico dei figli, sportive (per 1 attività sportiva per ciascun figlio) e ricreative quali per esempio le spese per le lezioni/materiale ecc, di pianoforte di , spese Per_3
sempre da documentarsi. In ogni caso i coniugi, per tutto quanto qui non regolamentato espressamente, richiamano il Protocollo d'intesa del 15.03.16 fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli
Avvocati di Torino, che dichiarano di aver letto, conoscere ed accettare;
prende atto che la SI.ra detrarrà al 100% nella propria dichiarazione dei redditi le spese Pt_1
relative ai figli a ciò dichiarando di acconsentire il SI. , sin dalla dichiarazione dei redditi CP_1
pagina 4 di 6 rimborso da parte dell'altro coniuge della quota di competenza, senza attendere il giorno 10 del mese successivo, ciò al fine di evitare anticipazioni troppo onerose a carico di un solo genitore;
prende atto che, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi e pertanto quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della controversia nata dalla crisi coniugale, i coniugi convengono quanto segue: il SI. si impegna a cedere a favore della moglie entro CP_1
2 anni dal provvedimento conclusivo del presente procedimento di separazione legale il proprio 50% di proprietà della casa coniugale e annesse pertinenze, sita in None (TO), Via Amerano n. 29, così censite: - Fg. 28, particella 600, sub. 9, cat A2; Fg. 28, particella 600, sub. 2, cat. C6; Fg. 28, particella
600, sub. 4, cat. C6, tutte libere da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (con la sola esclusione dell'ipoteca iscritta originariamente dall'Istituto di Credito Barclays, ora CheBanca, a garanzia del mutuo ipotecario in allora concesso ai coniugi per l'acquisto degli immobili), nello stato di fatto e diritto in cui si trova, dichiarando la SI.ra di accettare tale promessa di cessione. La SI.ra , dal Pt_1 Pt_1
canto suo, si impegna ad accollarsi l'integrale pagamento della rata di mutuo sin dalla data di deposito delle presenti condizioni congiunte e fino a sua integrale estinzione, esonerando il marito dal relativo obbligo. Le detrazioni fiscali inerenti gli interessi passivi saranno a beneficio esclusivo della SI.ra che paga per intero la rata e che pertanto dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi il Pt_1
100% dell'importo oggetto del beneficio. Nell'ipotesi in cui, al momento del rogito di compravendita,
l'immobile dovesse risultare gravato da pesi, vincoli o oneri di qualsiasi natura (con la solo esclusione della già citata ipoteca iscritta da Barclays, ora CheBanca), la SI.ra si riserva di rifiutare la Pt_1
stipula del rogito e agire nei confronti del SI. per la restituzione del 50% delle rate di CP_1
mutuo pagate a far data dal provvedimento presidenziale del 12.12.2022. Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile saranno a carico della SI.ra . Le parti espressamente statuiscono Pt_1
che il termine di anni 2 per il trasferimento immobiliare è previsto ad esclusivo favore della SI.ra
, pertanto il SI. si rende sin d'ora disponibile a recarsi dal notaio scelto dalla Pt_1 CP_1
moglie per definire la cessione immobiliare in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della moglie, previo preavviso di giorni 7; prende atto che le parti dichiarano e concordano che il conto corrente n. 1000/61571 tra loro cointestato in essere presso l'Istituto di Credito Sanpaolo agenzia n.8 di Torino, sul quale viene ad oggi addebitata sia la rata di mutuo ipotecario della casa familiare sia le rate dei due finanziamenti di importo pari ad € 74,49 l'uno e 396,19 euro l'altro, verrà estinto non appena la SI.ra avrà Pt_1
pagina 5 di 6 completato le pratiche di trasferimento del pagamento delle rate su altro conto corrente a lei esclusivamente intestato;
prende atto che i coniugi convengono che i finanziamenti in essere con l'Istituto di credito Sanpaolo citati al precedente punto, nella specie n. 73209219 con rata mensile pari ad € 74,49 e n. 58831837 con rata mensile pari ad € 396,19, entrambi con data di pagamento al primo del mese, verranno pagati nella misura del 50% cadauno da ciascun coniuge. In particolare, le rate verranno pagate da un conto corrente intestato alla SI.ra , impegnandosi il SI. a versare sul conto Pt_1 CP_1
corrente della moglie entro il giorno 28 del mese precedente la quota di propria competenza pari ad €
235,34 in modo che la moglie non debba anticipare mensilmente anche la quota del marito;
prende atto che il SI. acconsente al percepimento da parte della SI.ra del CP_1 Pt_1
100% dell'Assegno Unico Universale, impegnandosi sin d'ora, qualora necessario, a fornire il suddetto consenso firmando la documentazione necessaria per l'anno in corso e per tutti gli anni a venire;
prende atto che il SI. acconsente altresì al percepimento da parte della SI.ra CP_1 Pt_1
del 100% dell'Assegno di Frequenza versato dall'INPS a favore del figlio minore su un Per_3
conto corrente intestato al minore stesso, aperto dal padre e sul quale il SI. consentirà CP_1
l'apposizione della firma da parte della SI.ra per la gestione dello stesso, consegnando alla Pt_1
moglie l'unico Bancomat rilasciato dall'istituto di credito per operare sul conto del minore;
prende atto che i coniugi si impegnano a fornirsi reciprocamente, ogni anno, la documentazione necessaria per la richiesta di ISEE propedeutico alla quantificazione annuale dell'importo dell'assegno unico universale nonché delle ulteriori eventuali agevolazioni sociali connesse alla situazione economica del cittadino richiedente;
prende atto che i coniugi prestano reciprocamente consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto nonché per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli minori;
prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contribuzione in proprio favore ed a carico dell'altro; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 per i redditi 2022; prende atto che, qualora uno dei due coniugi sostenga per l'intero il pagamento di una delle spese straordinarie concordate o necessitate a favore dei figli, l'altro dovrà rimborsare la quota di propria competenza entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della spesa, previa rendicontazione e presentazione della documentazione comprovante da parte del coniuge che ha sostenuto la spesa. Al raggiungimento della somma mensile di € 200,00 per spese straordinarie concordate o necessitate, il coniuge che ha sostenuto per intero la spesa potrà richiedere l'immediato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17504/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in via Sant'Antonino n. 8, Parte_1 C.F._1
Torino rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO DANIELA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CAPRIE n. 13, Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentato e difeso dall'avv. TARANZANO LUISA FRANCESCA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza dell'8.10.2024, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
26/10/2002. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.03.2003, il 10.05.2004, il 22.06.2011 e Per_2 Per_3
il 19.04.2013. Per_4
Con ricorso depositato il 26/09/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori e , con Per_3 Per_4
assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minore come da ricorso, nonché un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
all'affidamento condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma contestando la misura del contributo al mantenimento per i figli (nella misura di € 400,00).
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 7.12.2022 veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e venivano autorizzati a vivere separati;
il Presidente, con separata ordinanza del
12.12.2022 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 400,00 mensili in favore dei figli (sia minorenni che maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), oltre 50% delle spese.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 14.03.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella successiva udienza del 27.06.2023 di discussione e decisione sulle prove, il G.I. rigettava tutte le prove e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte, anche tramite note scritte, e il G.I. assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione dei minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.; affida i figli minori e congiuntamente ai genitori, con esercizio anche separato Per_3 Per_4
della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora principale presso la madre, la quale continuerà ad abitare la casa famigliare, a cui viene assegnata, con tutti gli arredi che la compongono;
prende atto che il papà conferma di essersi allontanato prima d'ora dalla casa coniugale e di aver già provveduto al trasferimento della residenza;
pagina 3 di 6 dispone che il padre ha diritto di visita e può tenere con sé i figli minori liberamente, previo accordo con il coniuge e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e del catechismo dei figli ed anche compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e della madre;
in mancanza di accordo il padre potrà tenere i minori a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, 2 pomeriggi infrasettimanali (che i coniugi stabiliranno a scelta tra il martedì e il mercoledì oppure il mercoledì e il giovedì) di cui il primo con pernotto e il secondo con riaccompagno a casa della mamma dopo la cena entro le ore 21.00, vacanze natalizie ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, feste pasquali - da intendersi i giorni di Pasqua e Pasquetta - ad anni alterni, (Pasqua e Pasquetta 2025 con la mamma), durante il periodo estivo tre settimane, di cui due anche consecutive. dispone che il marito corrisponda, entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento a favore dei figli minori e e dei figli maggiorenni ma Per_3 Per_4
Per_ non economicamente autosufficienti e , importo soggetto a rivalutazione annuale Per_2
secondo gli indici ISTAT (il primo aumento Istat a far data dal 01.01.2024 e così per gli anni successivi), oltre al 50% delle spese straordinarie quali quelle mediche documentate e preventivamente concordate non coperte dal servizio sanitario nazionale, ed il 50% della mensa scolastica, della retta scolastica della scuola parificata dei figli minorenni, delle spese scolastiche, delle rette universitarie, delle spese per il trasporto pubblico dei figli, sportive (per 1 attività sportiva per ciascun figlio) e ricreative quali per esempio le spese per le lezioni/materiale ecc, di pianoforte di , spese Per_3
sempre da documentarsi. In ogni caso i coniugi, per tutto quanto qui non regolamentato espressamente, richiamano il Protocollo d'intesa del 15.03.16 fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli
Avvocati di Torino, che dichiarano di aver letto, conoscere ed accettare;
prende atto che la SI.ra detrarrà al 100% nella propria dichiarazione dei redditi le spese Pt_1
relative ai figli a ciò dichiarando di acconsentire il SI. , sin dalla dichiarazione dei redditi CP_1
pagina 4 di 6 rimborso da parte dell'altro coniuge della quota di competenza, senza attendere il giorno 10 del mese successivo, ciò al fine di evitare anticipazioni troppo onerose a carico di un solo genitore;
prende atto che, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi e pertanto quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della controversia nata dalla crisi coniugale, i coniugi convengono quanto segue: il SI. si impegna a cedere a favore della moglie entro CP_1
2 anni dal provvedimento conclusivo del presente procedimento di separazione legale il proprio 50% di proprietà della casa coniugale e annesse pertinenze, sita in None (TO), Via Amerano n. 29, così censite: - Fg. 28, particella 600, sub. 9, cat A2; Fg. 28, particella 600, sub. 2, cat. C6; Fg. 28, particella
600, sub. 4, cat. C6, tutte libere da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (con la sola esclusione dell'ipoteca iscritta originariamente dall'Istituto di Credito Barclays, ora CheBanca, a garanzia del mutuo ipotecario in allora concesso ai coniugi per l'acquisto degli immobili), nello stato di fatto e diritto in cui si trova, dichiarando la SI.ra di accettare tale promessa di cessione. La SI.ra , dal Pt_1 Pt_1
canto suo, si impegna ad accollarsi l'integrale pagamento della rata di mutuo sin dalla data di deposito delle presenti condizioni congiunte e fino a sua integrale estinzione, esonerando il marito dal relativo obbligo. Le detrazioni fiscali inerenti gli interessi passivi saranno a beneficio esclusivo della SI.ra che paga per intero la rata e che pertanto dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi il Pt_1
100% dell'importo oggetto del beneficio. Nell'ipotesi in cui, al momento del rogito di compravendita,
l'immobile dovesse risultare gravato da pesi, vincoli o oneri di qualsiasi natura (con la solo esclusione della già citata ipoteca iscritta da Barclays, ora CheBanca), la SI.ra si riserva di rifiutare la Pt_1
stipula del rogito e agire nei confronti del SI. per la restituzione del 50% delle rate di CP_1
mutuo pagate a far data dal provvedimento presidenziale del 12.12.2022. Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile saranno a carico della SI.ra . Le parti espressamente statuiscono Pt_1
che il termine di anni 2 per il trasferimento immobiliare è previsto ad esclusivo favore della SI.ra
, pertanto il SI. si rende sin d'ora disponibile a recarsi dal notaio scelto dalla Pt_1 CP_1
moglie per definire la cessione immobiliare in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della moglie, previo preavviso di giorni 7; prende atto che le parti dichiarano e concordano che il conto corrente n. 1000/61571 tra loro cointestato in essere presso l'Istituto di Credito Sanpaolo agenzia n.8 di Torino, sul quale viene ad oggi addebitata sia la rata di mutuo ipotecario della casa familiare sia le rate dei due finanziamenti di importo pari ad € 74,49 l'uno e 396,19 euro l'altro, verrà estinto non appena la SI.ra avrà Pt_1
pagina 5 di 6 completato le pratiche di trasferimento del pagamento delle rate su altro conto corrente a lei esclusivamente intestato;
prende atto che i coniugi convengono che i finanziamenti in essere con l'Istituto di credito Sanpaolo citati al precedente punto, nella specie n. 73209219 con rata mensile pari ad € 74,49 e n. 58831837 con rata mensile pari ad € 396,19, entrambi con data di pagamento al primo del mese, verranno pagati nella misura del 50% cadauno da ciascun coniuge. In particolare, le rate verranno pagate da un conto corrente intestato alla SI.ra , impegnandosi il SI. a versare sul conto Pt_1 CP_1
corrente della moglie entro il giorno 28 del mese precedente la quota di propria competenza pari ad €
235,34 in modo che la moglie non debba anticipare mensilmente anche la quota del marito;
prende atto che il SI. acconsente al percepimento da parte della SI.ra del CP_1 Pt_1
100% dell'Assegno Unico Universale, impegnandosi sin d'ora, qualora necessario, a fornire il suddetto consenso firmando la documentazione necessaria per l'anno in corso e per tutti gli anni a venire;
prende atto che il SI. acconsente altresì al percepimento da parte della SI.ra CP_1 Pt_1
del 100% dell'Assegno di Frequenza versato dall'INPS a favore del figlio minore su un Per_3
conto corrente intestato al minore stesso, aperto dal padre e sul quale il SI. consentirà CP_1
l'apposizione della firma da parte della SI.ra per la gestione dello stesso, consegnando alla Pt_1
moglie l'unico Bancomat rilasciato dall'istituto di credito per operare sul conto del minore;
prende atto che i coniugi si impegnano a fornirsi reciprocamente, ogni anno, la documentazione necessaria per la richiesta di ISEE propedeutico alla quantificazione annuale dell'importo dell'assegno unico universale nonché delle ulteriori eventuali agevolazioni sociali connesse alla situazione economica del cittadino richiedente;
prende atto che i coniugi prestano reciprocamente consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto nonché per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli minori;
prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contribuzione in proprio favore ed a carico dell'altro; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 per i redditi 2022; prende atto che, qualora uno dei due coniugi sostenga per l'intero il pagamento di una delle spese straordinarie concordate o necessitate a favore dei figli, l'altro dovrà rimborsare la quota di propria competenza entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della spesa, previa rendicontazione e presentazione della documentazione comprovante da parte del coniuge che ha sostenuto la spesa. Al raggiungimento della somma mensile di € 200,00 per spese straordinarie concordate o necessitate, il coniuge che ha sostenuto per intero la spesa potrà richiedere l'immediato