Versione
14 marzo 1963
14 marzo 1963
Art. 2.
E' altresi' autorizzata la concessione, in favore del suddetto Ente, di un contributo annuo di lire 150.000.000 per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 per le spese di gestione dei suindicati acquedotti.
E' altresi' autorizzata la concessione, in favore del suddetto Ente, di un contributo annuo di lire 150.000.000 per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 per le spese di gestione dei suindicati acquedotti.