Art. 3. Interventi nelle aree depresse 1. Per gli interventi di politica regionale da realizzare con il concorso comunitario nelle aree depresse del territorio nazionale, l'attivita' di promozione e di coordinamento svolta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 1, si effettua anche in tutti i contatti con la Comunita' europea ed e' diretta a realizzare proficui rapporti di partenariato, in linea con l'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/93.
2. L'intesa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevista dall' art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , si realizza mediante consultazioni finalizzate alla formazione di orientamenti concordati, sia nei rapporti di partenariato, sia in vista dell'adozione delle conseguenti determinazioni interne relative agli interventi cofinanziati. A tal fine, viene posto in essere un costante collegamento, a livello tecnico-amministrativo, mediante scambio di informazioni tra i rispettivi uffici; di tale attivita' viene tenuto informato il comitato di cui all'art. 5.
3. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e il tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, possono essere stipulati accordi o contratti di programma, tra i soggetti cui e' attribuita la responsabilita' attuativa ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica se di competenza, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministero del tesoro. Tali atti indicano i soggetti responsabili e tempi certi di avanzamento, e prevedono, anche mediante conferenze di servizi, la semplificazione delle procedure. A questo fine gli accordi e i contratti assicurano, mediante la individuazione di opportuni automatismi, la disponibilita' delle quote di cofinanziamento nazionale, eliminando i possibili effetti distorsivi determinati dalla separazione tra soggetti finanziatori ed attuatori.
Note all'art. 3:
- Il regolamento CEE n. 2081/1993, che modifica il regolamento n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 4:
"Art. 4 (Complementarita', partnership, assistenza tecnica). - 1. L'azione comunitaria e' complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Cio' e' il risultato della stretta concertazione tra la commissione, lo Stato membro interessato, le autorita' e gli organismi competenti - comprese, nell'ambito delle modalita' offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali - designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualita' di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sara' in appresso denominata 'partnership'. La partnership e' operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonche' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 la commissione prende iniziative e misure d'esecuzione necessarie affinche' l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali.
3. Nel quadro della partnership, la commissione puo' contribuire, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato membro interessato ed eventualmente con le autorita' e gli organismi di cui al paragrafo 1.
4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la commissione e gli Stati membri e' quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11-bis".
- Per il testo dell' art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 si veda in nota alle premesse.
2. L'intesa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevista dall' art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , si realizza mediante consultazioni finalizzate alla formazione di orientamenti concordati, sia nei rapporti di partenariato, sia in vista dell'adozione delle conseguenti determinazioni interne relative agli interventi cofinanziati. A tal fine, viene posto in essere un costante collegamento, a livello tecnico-amministrativo, mediante scambio di informazioni tra i rispettivi uffici; di tale attivita' viene tenuto informato il comitato di cui all'art. 5.
3. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e il tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, possono essere stipulati accordi o contratti di programma, tra i soggetti cui e' attribuita la responsabilita' attuativa ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica se di competenza, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministero del tesoro. Tali atti indicano i soggetti responsabili e tempi certi di avanzamento, e prevedono, anche mediante conferenze di servizi, la semplificazione delle procedure. A questo fine gli accordi e i contratti assicurano, mediante la individuazione di opportuni automatismi, la disponibilita' delle quote di cofinanziamento nazionale, eliminando i possibili effetti distorsivi determinati dalla separazione tra soggetti finanziatori ed attuatori.
Note all'art. 3:
- Il regolamento CEE n. 2081/1993, che modifica il regolamento n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 4:
"Art. 4 (Complementarita', partnership, assistenza tecnica). - 1. L'azione comunitaria e' complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Cio' e' il risultato della stretta concertazione tra la commissione, lo Stato membro interessato, le autorita' e gli organismi competenti - comprese, nell'ambito delle modalita' offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali - designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualita' di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sara' in appresso denominata 'partnership'. La partnership e' operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonche' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 la commissione prende iniziative e misure d'esecuzione necessarie affinche' l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali.
3. Nel quadro della partnership, la commissione puo' contribuire, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato membro interessato ed eventualmente con le autorita' e gli organismi di cui al paragrafo 1.
4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la commissione e gli Stati membri e' quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11-bis".
- Per il testo dell' art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 si veda in nota alle premesse.