Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Puglia - Comando Provinciale Carabinieri Lecce - Comando Stazione Carabinieri di Nardò, Questura Lecce, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- del decreto del Questore della Provincia di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 28 luglio 2021 (Cat. -OMISSIS-), notificato in data 8 agosto 2021, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ed il libretto di porto di fucile n. -OMISSIS- rilasciati in data 5 febbraio 2021 ed intestati alla ricorrente;
- della nota della Questura di Lecce - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Armi - Esplosivi e Gas Tossici prot. n. -OMISSIS- del 24 giugno 2021 (CAT. -OMISSIS-), notificata in data 2 luglio 2021, con cui è stato comunicato alla ricorrente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e ss. mm., l'avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
- del verbale di ritiro cautelativo e custodia delle armi legalmente detenute del 15 giugno 2021 della Legione Carabinieri Puglia - Stazione di Nardò, notificato in data 16 giugno 2021;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 17/06/2021 del Comando Stazione Carabinieri di Nardò, non conosciuta;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri Puglia, del Comando Provinciale Carabinieri Lecce, del Comando Stazione Carabinieri di Nardò, della Questura di Lecce, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista l’ordinanza cautelare n. 571 del 6 ottobre 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e udito l’Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 14 settembre 2021 e depositato in giudizio il 21 settembre 2021, la ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone che, titolare della licenza, con libretto di porto d’arma (fucile) n. -OMISSIS-, rilasciata il 5 febbraio 2021 dal Commissariato di P.S. di Nardò per uso tiro a volo, in data 11 giugno 2021 personale militare della Stazione dei Carabinieri di Nardò è intervenuto, su segnalazione della odierna ricorrente, presso l’abitazione di quest’ultima, poiché la stessa aveva riferito telefonicamente alla Centrale Operativa di Lecce di subire percosse da parte del marito, Sig. -OMISSIS-.
2.2. Espone, inoltre, la stessa che, in occasione del predetto intervento, i militari hanno avuto modo di riscontrare la presenza nell’abitazione di un armadio blindato (utilizzato per la custodia di armi, oltre 40 munizioni non dichiarate e 2 coltelli, il cui possesso non è risultato denunciato presso il competente Ufficio di Pubblica Sicurezza) le cui chiavi, in quel momento erano nella disponibilità del marito della ricorrente. Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto dapprima al ritiro cautelativo ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) del predetto materiale, e successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS- del 24 giugno 2021, notificata in data 2 luglio 2021, la Questura di Lecce ha comunicato alla Sig.ra -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., l’avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo di cui la stessa è titolare, assegnando il termine di 10 giorni per la produzione di osservazioni.
2.3. La odierna ricorrente espone che, in sede di controdeduzioni, con nota dell’8 luglio 2021, inviata il 9 luglio 2021 ha evidenziato l’illegittimità di un eventuale provvedimento di revoca, chiedendo l’adozione di un provvedimento di archiviazione del relativo procedimento amministrativo.
Il Questore della Provincia di Lecce, con l’impugnato decreto prot. n. -OMISSIS- del 28 luglio 2021, ha, però, disposto la revoca “della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo con il libretto di porto di fucile n. -OMISSIS- rilasciati in data 05.02.2021 dal Commissariato di Nardò”, di cui è titolare la ricorrente.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della L. n. 110 del 1975. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 38, 39 e 43 del R.D. n. 773 del 1931. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per arbitrarietà e per sviamento.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 e 80 del R.D. n. 635 del 1940. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 38 del R.D. n. 773 del 1931. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, per contraddittorietà e per sviamento.
4. Il 27 settembre 2021, si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Puglia - Comando Provinciale Carabinieri Lecce - Comando Stazione Carabinieri di Nardò, la Questura Lecce e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 571 del 6 ottobre 2021, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 5 ottobre 2021, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto: - integra sicuramente la violazione del dovere di diligente custodia delle armi detenute di cui all’art. 20 L. n. 110/1975 l’accertata esclusività della disponibilità delle chiavi dell’armadio blindato, ove erano allocate le armi, in capo al marito della titolare della licenza di pubblica sicurezza (peraltro soggetto sicuramente controindicato, in quanto colto dai Carabinieri - giunti presso l’abitazione della ricorrente a seguito di richiesta telefonica della medesima, con segnalazione di percosse da parte del marito - in “evidente stato di agitazione”); - la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata, essendo state, peraltro, valutate le osservazioni presentate dalla ricorrente in sede amministrativa e non occorrendo la loro analitica confutazione; - la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova per asseverare l’assunto che le munizioni (40 cartucce) rinvenute nell’armadio blindato e non denunciate fossero state acquistate entro le 72 ore precedenti al rinvenimento e nemmeno che i due coltelli di “grosse dimensioni” ivi rinvenuti e non denunciati - uno “con fodero nero e lama arcuata” e l’altro “con fodero mimetico del tipo da sopravvivenza”, costituenti arma in senso proprio in quanto aventi destinazione naturale all’offesa (cfr. Corte di Cassazione Pen., Sezione I, 09/02/1079) - avessero caratteristiche tali da rientrare tra quelle contemplate dall’art. 45, comma 2, e 80 del R.D. n. 635/1940, per i quali non sussiste l’obbligo di denuncia della detenzione in casa. P eraltro, sul piano del periculum in mora, non si ravvisa neppure l’allegato danno grave e irreparabile ”.
6. Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 571 del 6 ottobre 2021, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
7.1. E’, infatti, privo di giuridico fondamento il primo motivo di ricorso, con cui la difesa della ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in (dedotta) violazione della normativa di settore e dei principi disciplinanti gli obblighi di custodia delle armi, fissando, a parere di quella difesa, il legislatore, un generale obbligo di custodia delle armi comuni da sparo da parte del soggetto titolato a possederle, qualora questi non sia né un professionista né un collezionista nel settore, e censura la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931.
Rileva, preliminarmente, il Tribunale che, la oramai univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato più volte l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). Pertanto, il legislatore agli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., consente all'Amministrazione di Pubblica Sicurezza di fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi apprezzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" del titolare, non essendo necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (cfr. Cons. Stato, Sezione III, n. 2987 del 2014; Cons. Stato, Sezione III n. 4121 del 2014; Cons. Stato, Sezione III n. 4518 del 2016; Cons. Stato, Sezione VI, n. 107 del 2017; Cons. Stato, Sezione III, n. 2404 del 2017; Cons. Stato, Sezione III n. 4955 del 2018; Cons. Stato, Sezione III n. 6812 del 2018). Infatti, ai fini della revoca della licenza, l’Amministrazione può valutare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, trattandosi di un provvedimento avente natura cautelare e volto a prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati e quindi, privo di intento sanzionatorio o punitivo (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
Il possesso delle armi comporta, indubbiamente, il dovere di diligenza nella custodia delle stesse. A tal proposito l'art. 20, comma 1, della Legge n. 110 del 1975, stabilisce che " La custodia delle armi ... e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica " e al comma 8 prescrive che " Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti ".
La soprariportata disposizione normativa non prevede, nel dettaglio, in cosa debba consistere la predetta custodia e i Decreti Ministeriali di attuazione non sono stati adottati, pertanto bisogna fare riferimento alla categoria generale del dovere di diligenza (art. 1176 c.c.) coniugato con il fine previsto di assicurare la "sicurezza pubblica" (art. 20 della legge n. 110 del 1975).
Alla luce di tali coordinate, ritiene il Tribunale che la diligenza nella custodia delle armi deve essere intesa nel senso che il possessore deve attuare tutte le cautele finalizzate ad evitare che un terzo possa, agevolmente, avere il possesso, volontariamente o per caso, delle armi, potendone poi abusare, dovendo il possessore dell'arma porre in essere tutte le misure possibili al fine di evitare l'evento della sottrazione e dell'abuso.
Nel caso de quo, integra sicuramente la violazione del dovere di diligente custodia delle armi detenute di cui all’art. 20 L. n. 110/1975, l’accertata esclusività della disponibilità delle chiavi dell’armadio blindato, ove erano allocate le armi, in capo al marito della titolare della licenza di pubblica sicurezza (peraltro soggetto sicuramente controindicato, in quanto colto dai Carabinieri - giunti presso l’abitazione della ricorrente a seguito di richiesta telefonica della medesima, con segnalazione di percosse da parte del marito - in “evidente stato di agitazione”).
Né può ritenersi che, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati in violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, poiché, sostiene la difesa della parte ricorrente, dal rinvenimento delle munizioni (40 cartucce) - nell’armadio blindato e non denunciate - “non erano ancora trascorse le 72 ore messe a disposizione dalla legge per la relativa dichiarazione”.
Osserva, infatti il Collegio che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova per asseverare l’assunto che le munizioni (40 cartucce), rinvenute nell’armadio blindato e non denunciate, fossero state acquistate entro le 72 ore precedenti al rinvenimento.
7.2. È infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente afferma che i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, limitandosi, sostiene la difesa della ricorrente, a riportare quanto accertato dagli Ufficiali di P.G., senza effettuare “alcun giudizio prognostico circa l’affidabilità della ricorrente, non potendosi riscontrare le motivazioni alla base di tale giudizio” e perchè non sarebbero state indicate le caratteristiche tecniche dei coltelli, non è possibile ricavare se il possesso degli stessi sia soggetto o meno all’obbligo di dichiarazione alle competenti Autorità.
In materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, infatti, l’Amministrazione dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., di una ampia discrezionalità nel valutare se il richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali autorizzazioni possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1925).
Pertanto, il legislatore attribuisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza il difficile compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, apprezzando qualsiasi circostanza o indizio che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare anche vicende e situazioni personali del richiedente che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sezione III, n. 3979/2013; Consiglio di Stato Sezione III, n. 4121/2014).
Dunque, il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi richiede solo un’adeguata motivazione e il successivo vaglio del Giudice Amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2016, n. 1536).
Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che nel caso concreto de quo il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato rispetto all’accertamento, a seguito di intervento effettuato da personale della Stazione dei Carabinieri di Nardò, presso l'abitazione della odierna ricorrente, della esclusiva disponibilità del marito convivente, persona controindicata, delle chiavi dell’armadio blindato, dove erano custodite le armi da lei detenute e del rinvenimento di un numero di munizioni superiore a quelle dichiarate e di due coltelli non denunciati alle competenti Autorità, che integrano circostanze indicative di una scarsa affidabilità e diligenza nella tenuta delle armi, violando il generale dovere informativo - che incombe su tutti coloro che posseggono armi - nei confronti degli organi di pubblica sicurezza.
Inoltre, l’Amministrazione ha valutato le osservazioni presentate dalla ricorrente in sede amministrativa ritenendo il contenuto non idoneo a far mutare il giudizio prognostico negativo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sull'affidabilità della richiedente in materia di armi, in quanto la condotta tenuta dalla stessa, oltre ad integrare violazioni di natura penale, ha evidenziato la mancanza di diligenza nella custodia e nella corretta detenzione delle armi e delle munizioni.
Osserva, inoltre, il Tribunale che non può condividersi la censura della parte ricorrente inerente il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in merito alla natura dei due coltelli di “grosse dimensioni” ivi rinvenuti e non denunciati - uno “con fodero nero e lama arcuata” e l’altro “con fodero mimetico del tipo da sopravvivenza”, costituenti arma in senso proprio in quanto aventi destinazione naturale all’offesa (cfr. Corte di Cassazione Pen., Sezione I, 09/02/1079) - non avendo la stessa fornito alcuna prova circa il loro possesso delle caratteristiche tali da rientrare tra quelle contemplate dall’art. 45, comma 2, e 80 del R.D. n. 635 del 1940, per i quali non sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di p.s. della detenzione in casa.
8. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
9. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.