Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 112-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Presidente Dott.ssa Caterina Giovanetti
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Giudice rel. Dott. Francesco Ambrosio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 112-1/2025
promosso da
RT AR GI NE (C.F.: [...]), nato a Milano il 9.12.1964
Conclusioni nell'interesse di RT IA UI LI:
CHIEDE che l'Ill. Tribunale di Monza, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra- indebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:
-Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270
C.C.I.I.;
- Nominare il Liquidatore che ai sensi di legge dovrà gestire la procedura;
- Dare atto che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;
- Ordinare, ove necessitasse, la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
- Fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272. C.C.I.I. ed a compiuta e regolare esecuzione della procedura liquidatoria, ammettere il sig. RT LI al beneficio dell'esdebitazione.
-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.3.2025, RT IA UI LI ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➤ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➤ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➤ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott. Domenico Martiniello, il quale ha: esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➤ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto RT IA UI LI risiede da oltre un anno a Monza: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente, RT IA UI LI non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 91.761,60,
e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dalla quota degli stipendi che verranno corrisposti al debitore nella misura eccedente il fabbisogno mensile del nucleo familiare;
. come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 9.720,00, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV. Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RT IA UI
LI.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
RT AR GI NE (C.F. [...]), nato a
Milano, il 9.12.1964.
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio. NOMINA Liquidatore il dott. Dott. Domenico Martiniello (C.F.
MRTDNC86E23A 512G) con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.18.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 9 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti