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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1454 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a GELA (CL) il 28/10/1969. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI SONIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PALERMO (PA) il 28/02/1972 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara.
•previ gli incombenti e le declaratorie del caso:
•dato atto che con sentenza n. 47/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Novara il 3.4.1993 e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del citato Comune al n. 28. Parte I1. Serie A dell'anno 1993:
•disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione e residenza anagrafica presso la madre e con Persona_1 iscrizione nello stato di famiglia materno:
Pag. 1 •fatti salvi diversi accordi tra i coniugi e volontà del figlio oggi infradiciottenne. disporre che potrà tenere con sé a week end alternati dalle ore 17.00 del venerdì pomeriggio sino alle Parte_2 Per_1 ore 21.30 della domenica e, nelle settimane in cui il week end sarà di pertinenza di un pomeriggio CP_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, fatte salve assenze lavorative del sig. per trasferta;
Pt_1
•salvo diverso accordo tra i coniugi e volontà del figlio oggi infradiciottenne, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con il figlio quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio. Per_1
A tale proposito, entrambi i genitori si impegnano a comunicare la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con il figlio Salvo diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie, il figlio Per_1 Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore i giorni della Vigilia, di Natale e dell'Epifania e con l'altro, i giorni di Santo Stefano, di San Silvestro ed il primo giorno dell'anno. Le festività di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
•dichiarare tenuto a versare a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
la somma di € 500,00, con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal Per_1 mese successivo al provvedimento che definirà il presente giudizio, mediante accredito sul conto corrente intestato a
[...]
, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, secondo protocollo CP_1 di Torino.
•dare atto che l'importo dell'assegno unico viene ripartito tra le parti nella misura del 50%.
•dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento.
•dare atto che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è già stata definita e le parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro.
•dichiarare la perdita del cognome in capo a . Pt_1 Controparte_1
•spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice civile circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Novara il 3/04/1993, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile degli Atti Matrimonio di detto Comune con Atto n. 28 – Parte II – Serie A – Anno 1993, in regime di comunione legale;
dalla loro unione nascevano in Novara: SARA il Per_ 25/07/1993; il 15/06/1996 e , il 8/06/2007. e sono Per_2 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre è ancora studente. Per_1
Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei rapporti con il figlio minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che le visite del figlio . Per_1
All'udienza del 14.1.2025 le parti congiuntamente chiedevano emettersi sentenza parziale in punto di status. Il Giudice rimetteva la causa in decisione in punto status. Con sentenza n. 47/2025, il Tribunale di Novara, con sentenza parziale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con separata ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Pag. 2 Nelle more le parti davano atto di aver raggiunto un accordo anche per quanto concerne i profili patrimoniali e relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale. A seguito di udienza svoltasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
* Premesso che è già stata pronunciata sentenza parziale in punto status, osserva il Collegio che le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni sia della figlia minorenne che dei due figli maggiorenni ma attualmente non autosufficienti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/07/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1454 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a GELA (CL) il 28/10/1969. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI SONIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PALERMO (PA) il 28/02/1972 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara.
•previ gli incombenti e le declaratorie del caso:
•dato atto che con sentenza n. 47/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Novara il 3.4.1993 e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del citato Comune al n. 28. Parte I1. Serie A dell'anno 1993:
•disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione e residenza anagrafica presso la madre e con Persona_1 iscrizione nello stato di famiglia materno:
Pag. 1 •fatti salvi diversi accordi tra i coniugi e volontà del figlio oggi infradiciottenne. disporre che potrà tenere con sé a week end alternati dalle ore 17.00 del venerdì pomeriggio sino alle Parte_2 Per_1 ore 21.30 della domenica e, nelle settimane in cui il week end sarà di pertinenza di un pomeriggio CP_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, fatte salve assenze lavorative del sig. per trasferta;
Pt_1
•salvo diverso accordo tra i coniugi e volontà del figlio oggi infradiciottenne, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con il figlio quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio. Per_1
A tale proposito, entrambi i genitori si impegnano a comunicare la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con il figlio Salvo diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie, il figlio Per_1 Per_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore i giorni della Vigilia, di Natale e dell'Epifania e con l'altro, i giorni di Santo Stefano, di San Silvestro ed il primo giorno dell'anno. Le festività di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
•dichiarare tenuto a versare a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
la somma di € 500,00, con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal Per_1 mese successivo al provvedimento che definirà il presente giudizio, mediante accredito sul conto corrente intestato a
[...]
, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, secondo protocollo CP_1 di Torino.
•dare atto che l'importo dell'assegno unico viene ripartito tra le parti nella misura del 50%.
•dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento.
•dare atto che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è già stata definita e le parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro.
•dichiarare la perdita del cognome in capo a . Pt_1 Controparte_1
•spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice civile circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Novara il 3/04/1993, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile degli Atti Matrimonio di detto Comune con Atto n. 28 – Parte II – Serie A – Anno 1993, in regime di comunione legale;
dalla loro unione nascevano in Novara: SARA il Per_ 25/07/1993; il 15/06/1996 e , il 8/06/2007. e sono Per_2 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre è ancora studente. Per_1
Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei rapporti con il figlio minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che le visite del figlio . Per_1
All'udienza del 14.1.2025 le parti congiuntamente chiedevano emettersi sentenza parziale in punto di status. Il Giudice rimetteva la causa in decisione in punto status. Con sentenza n. 47/2025, il Tribunale di Novara, con sentenza parziale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con separata ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo.
Pag. 2 Nelle more le parti davano atto di aver raggiunto un accordo anche per quanto concerne i profili patrimoniali e relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale. A seguito di udienza svoltasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
* Premesso che è già stata pronunciata sentenza parziale in punto status, osserva il Collegio che le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni sia della figlia minorenne che dei due figli maggiorenni ma attualmente non autosufficienti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/07/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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