Art. 7. 1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 , le parole: «ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993 » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».
Nota all' art. 7 :
- L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 11 (Modalita' della gestione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , costituiscono un unico centro di responsabilita'.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14, comnza 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001 , alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nell'area A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 2. La predetta Direzione generale del Ministero fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.».
Nota all' art. 7 :
- L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 11 (Modalita' della gestione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , costituiscono un unico centro di responsabilita'.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14, comnza 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001 , alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nell'area A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 2. La predetta Direzione generale del Ministero fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.».