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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6908 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 04/03/2025 tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. BONA ANDREA ( ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'avv. DELLA RATTA FRANCESCA ( C.F._3
ATTRICE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._4
atti, dagli avv.ti CANTIELLO CARLA MARIAELENA ( ) e ROMANO C.F._5
MARIO ) C.F._6
CONVENUTO nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/03/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispetti atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva di essere nata dalla Parte_1
relazione affettiva instaurata dalla madre con il convenuto , Controparte_3 Controparte_1
durata circa tre anni, e che era stata riconosciuta soltanto dalla madre. Affermava che durante i
1 primi mesi di vita il convenuto aveva svolto attivamente il suo ruolo genitoriale nei propri confronti, essendo presente anche al battesimo. Aggiungeva che, successivamente, quando lei aveva appena un anno, il convenuto interrompeva la relazione con la madre e spariva dalla sua vita. Riferiva, quindi, che era stata mantenuta dalla sola madre, operaia tessile, e che pertanto, a causa delle precarie condizioni economiche, non aveva potuto conseguire il diploma di scuola superiore giacché, subito dopo il conseguimento della licenza media, era stata costretta a cercare un'attività lavorativa. Precisava che lavorava in un centro estetico. Rilevava che era venuta a conoscenza della circostanza che il presunto padre (convenuto) lavorava presso il Ministero della Giustizia nel corpo di polizia penitenziaria. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento e la dichiarazione di paternità biologica di con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_1 procedere all'annotazione nel relativo atto di nascita, nonché per la condanna del convenuto al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, morale e/o esistenziale da lei subito.
In data 17/01/2022 si costituiva il quale, contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte, deduceva che né l'attrice né la madre di lei avevano mai preso contatti con lui sino al
2021, ovvero sino all'introduzione del presente giudizio. Deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria giacché basata su allegazioni generiche e astratte. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Sentite le parti (cfr. verbale del 05/07/2022), espletata la CTU (depositata in data 27/04/2024) ed escusse le testi (cfr. verbale del 28/01/2025), all'esito dell'udienza cartolare del 04/03/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La domanda di accertamento della paternità è fondata e merita accoglimento.
Premesso che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo ai sensi dell'art. 269, comma
2, c.c., nel caso di specie, è stata effettuata un'indagine peritale tramite l'esame genetico diretto di campioni biologici del presunto padre biologico, , e dell'attrice, Controparte_1 Parte_1
per la quale si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità.
[...]
Secondo la giurisprudenza, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA nel giudizio sul riconoscimento della paternità biologica possono assumere, “nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi” (vd. Cass., Sez. I,
24/12/2013, n. 28647).
Dall'esame genetico effettuato è stata accertata la probabilità di una relazione parentale tra e pari al 99,99999999%. È stato quindi provato il legame Parte_1 Controparte_1 biologico tra i soggetti esaminati e, dunque, che il convenuto è il padre biologico dell'attrice (cfr.
2 CTU del 27/04/2024). Peraltro, le testi escusse (nonna materna dell'attrice, , Persona_1
e madre della stessa, ) hanno confermato che e Controparte_3 Controparte_1 CP_3
hanno intrattenuto una relazione per circa tre anni e che il convenuto si era anche
[...]
comportato da padre durante i primi mesi di vita dell'attrice sino a quando la relazione con sua madre dell'attrice terminò (cfr. verbale del 28/01/2025 cit.). Inoltre, l'attrice ha depositato talune foto del giorno del suo battesimo (non specificamente contestate) ove sono rappresentati sua madre e il convenuto;
circostanza confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali (cfr. verbale del
28/01/2025 cit.).
Per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ove è stato formato l'atto di nascita di , di effettuare l'annotazione in tale atto della Parte_1
presente sentenza, al passaggio in giudicato, come per legge ex artt. 48 e 49 d.P.R. n. 396/2000.
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice per il danno non patrimoniale subito a causa dell'assenza del padre è invece infondata per le ragioni che seguono.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato che la violazione degli obblighi genitoriali primari connessi alla cura, all'educazione, all'istruzione e al mantenimento da parte del padre le avrebbe cagionato un danno non patrimoniale sia per l'impossibilità a proseguire gli studi a cui aspirava, non avendo conseguito nemmeno il diploma di scuola superiore secondaria, sia per il dolore sofferto. Il convenuto, al contrario, deduce che il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, dovendo essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., e che non vi è alcuna prova del fatto che l'attrice ha interrotto gli studi a causa delle condizioni economiche della famiglia.
Secondo consolidato orientamento della Cassazione, la condotta del genitore violativa degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della figlia integra gli estremi dell'illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto lesiva dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione aventi copertura costituzionale negli artt. 2 e 30 della Costituzione (cfr. Cass., Sez. VI - 3,
16/02/2015, n. 3079). È altresì chiarito in giurisprudenza che il danno non patrimoniale deve essere in ogni caso oggetto di specifica allegazione e, in seguito, di prova, così come il nesso causale tra il danno-evento e il danno-conseguenza. In particolare, proprio in tema di danno cd. endofamiliare, la
Cassazione afferma che: “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile”, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel
3 tessuto familiare riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. I, 10/05/2005, n. 9801).
5. Non è invece superfluo rammentare […] che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (vd. Cass., 09/03/2020, n. 6518).
Nel caso di specie, la condotta illecita del padre ha trovato riscontro probatorio in sede istruttoria.
Invero, risultano provati gli elementi costitutivi dell'illecito costituiti dall'elemento oggettivo dell'abbandono morale e materiale da parte di della figlia , Controparte_1 Parte_1
nonché quello soggettivo della possibile conoscenza del legame di filiazione con l'attrice
. Invero, è stato provato dalle foto in atti e dalle dichiarazioni testimoniali che, Parte_1 durante il primo anno di vita dell'attrice, il convenuto ha assunto un ruolo genitoriale seppur in misura minima. Risulta invece inattendibile la dichiarazione resa dalla terza teste escussa,
[...]
(fidanzata di ), giacché ha confermato solo circostanze riferitele Tes_1 Controparte_1
dal convenuto (cfr. verbale del 28/01/2025 ove dichiara: “è vero, questo è quello che mi ha raccontato , cioè che lei aveva una relazione con un altro e loro si vedevano solo il CP_1
sabato e la domenica, mentre gli altri giorni stava con un altro fidanzato con il quale doveva sposarsi”). Tali riscontri provano dunque che il convenuto ha violato gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della figlia , costituzionalmente riconosciuti e Parte_1
tutelati dagli artt. 2 e 30 Cost. Tuttavia, non risulta provato il danno-conseguenza, necessario in ogni caso per il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale. Invero, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., risulta allegato in maniera dettagliata il
4 pregiudizio subito dall'attrice a causa dell'assenza e del disinteresse del padre. Ella ha infatti genericamente affermato che la mancanza della figura paterna le avrebbe cagionato un dolore, senza tuttavia indicare in cosa sia consistita tale sofferenza. Peraltro, la stessa attrice, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato che, a parte un tentativo di cercare il padre sui social a 12 anni, non aveva mai provato a contattare il padre prima dell'inizio del presente giudizio. Inoltre, ha altresì asserito che, a causa dell'assenza del padre, non ha potuto conseguire il diploma di scuola superiore giacché viveva con la madre in precarie condizioni economiche che l'hanno costretta a trovare un'attività lavorativa subito dopo la licenza media;
tale danno può essere più correttamente qualificato come un danno patrimoniale che, in ogni caso, non trova riscontri probatori. Così come alcuna prova vi sé del nesso causale tra l'assenza del padre e la sua successiva formazione, posto che, dopo la licenza media, l'attrice ha comunque seguito un corso di formazione come estetista e conseguito in tre anni la relativa qualifica professionale presso l'istituto “ENAIP” di Milano (cfr. verbale del 05/07/2022 cit.).
Un'altra valutazione meriterebbe invece un'apposita domanda volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla sola madre per il mantenimento della figlia.
Va pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla ricorrente.
La condanna alle spese di CTU segue la soccombenza in merito alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Attesa la parziale soccombenza reciproca delle parti (l'attrice è soccombente sulla domanda risarcitoria), le spese vanno compensate per la metà con condanna del convenuto al pagamento della restante metà. Le spese di lite si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, così provvede:
1) dichiara che , nata a [...] il [...], è figlia di Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria di Sala (VE) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita di cui agli artt. 48 e 49, lett. o), d.P.R. n. 396/2000 (atto n. 85, parte I, serie A, anno 2000);
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 28/01/2025;
5 5) compensa le spese di lite per il 50% e condanna parte convenuta al pagamento della restante metà in favore di parte attrice che si liquida in € 1.904,50, oltre contributo unificato, rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6908 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 04/03/2025 tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. BONA ANDREA ( ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'avv. DELLA RATTA FRANCESCA ( C.F._3
ATTRICE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._4
atti, dagli avv.ti CANTIELLO CARLA MARIAELENA ( ) e ROMANO C.F._5
MARIO ) C.F._6
CONVENUTO nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: All'udienza del 04/03/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispetti atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva di essere nata dalla Parte_1
relazione affettiva instaurata dalla madre con il convenuto , Controparte_3 Controparte_1
durata circa tre anni, e che era stata riconosciuta soltanto dalla madre. Affermava che durante i
1 primi mesi di vita il convenuto aveva svolto attivamente il suo ruolo genitoriale nei propri confronti, essendo presente anche al battesimo. Aggiungeva che, successivamente, quando lei aveva appena un anno, il convenuto interrompeva la relazione con la madre e spariva dalla sua vita. Riferiva, quindi, che era stata mantenuta dalla sola madre, operaia tessile, e che pertanto, a causa delle precarie condizioni economiche, non aveva potuto conseguire il diploma di scuola superiore giacché, subito dopo il conseguimento della licenza media, era stata costretta a cercare un'attività lavorativa. Precisava che lavorava in un centro estetico. Rilevava che era venuta a conoscenza della circostanza che il presunto padre (convenuto) lavorava presso il Ministero della Giustizia nel corpo di polizia penitenziaria. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento e la dichiarazione di paternità biologica di con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_1 procedere all'annotazione nel relativo atto di nascita, nonché per la condanna del convenuto al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, morale e/o esistenziale da lei subito.
In data 17/01/2022 si costituiva il quale, contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte, deduceva che né l'attrice né la madre di lei avevano mai preso contatti con lui sino al
2021, ovvero sino all'introduzione del presente giudizio. Deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria giacché basata su allegazioni generiche e astratte. Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Sentite le parti (cfr. verbale del 05/07/2022), espletata la CTU (depositata in data 27/04/2024) ed escusse le testi (cfr. verbale del 28/01/2025), all'esito dell'udienza cartolare del 04/03/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La domanda di accertamento della paternità è fondata e merita accoglimento.
Premesso che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo ai sensi dell'art. 269, comma
2, c.c., nel caso di specie, è stata effettuata un'indagine peritale tramite l'esame genetico diretto di campioni biologici del presunto padre biologico, , e dell'attrice, Controparte_1 Parte_1
per la quale si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità.
[...]
Secondo la giurisprudenza, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA nel giudizio sul riconoscimento della paternità biologica possono assumere, “nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi” (vd. Cass., Sez. I,
24/12/2013, n. 28647).
Dall'esame genetico effettuato è stata accertata la probabilità di una relazione parentale tra e pari al 99,99999999%. È stato quindi provato il legame Parte_1 Controparte_1 biologico tra i soggetti esaminati e, dunque, che il convenuto è il padre biologico dell'attrice (cfr.
2 CTU del 27/04/2024). Peraltro, le testi escusse (nonna materna dell'attrice, , Persona_1
e madre della stessa, ) hanno confermato che e Controparte_3 Controparte_1 CP_3
hanno intrattenuto una relazione per circa tre anni e che il convenuto si era anche
[...]
comportato da padre durante i primi mesi di vita dell'attrice sino a quando la relazione con sua madre dell'attrice terminò (cfr. verbale del 28/01/2025 cit.). Inoltre, l'attrice ha depositato talune foto del giorno del suo battesimo (non specificamente contestate) ove sono rappresentati sua madre e il convenuto;
circostanza confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali (cfr. verbale del
28/01/2025 cit.).
Per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria di Sala (VE) ove è stato formato l'atto di nascita di , di effettuare l'annotazione in tale atto della Parte_1
presente sentenza, al passaggio in giudicato, come per legge ex artt. 48 e 49 d.P.R. n. 396/2000.
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice per il danno non patrimoniale subito a causa dell'assenza del padre è invece infondata per le ragioni che seguono.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato che la violazione degli obblighi genitoriali primari connessi alla cura, all'educazione, all'istruzione e al mantenimento da parte del padre le avrebbe cagionato un danno non patrimoniale sia per l'impossibilità a proseguire gli studi a cui aspirava, non avendo conseguito nemmeno il diploma di scuola superiore secondaria, sia per il dolore sofferto. Il convenuto, al contrario, deduce che il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, dovendo essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., e che non vi è alcuna prova del fatto che l'attrice ha interrotto gli studi a causa delle condizioni economiche della famiglia.
Secondo consolidato orientamento della Cassazione, la condotta del genitore violativa degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della figlia integra gli estremi dell'illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto lesiva dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione aventi copertura costituzionale negli artt. 2 e 30 della Costituzione (cfr. Cass., Sez. VI - 3,
16/02/2015, n. 3079). È altresì chiarito in giurisprudenza che il danno non patrimoniale deve essere in ogni caso oggetto di specifica allegazione e, in seguito, di prova, così come il nesso causale tra il danno-evento e il danno-conseguenza. In particolare, proprio in tema di danno cd. endofamiliare, la
Cassazione afferma che: “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile”, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel
3 tessuto familiare riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. I, 10/05/2005, n. 9801).
5. Non è invece superfluo rammentare […] che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (vd. Cass., 09/03/2020, n. 6518).
Nel caso di specie, la condotta illecita del padre ha trovato riscontro probatorio in sede istruttoria.
Invero, risultano provati gli elementi costitutivi dell'illecito costituiti dall'elemento oggettivo dell'abbandono morale e materiale da parte di della figlia , Controparte_1 Parte_1
nonché quello soggettivo della possibile conoscenza del legame di filiazione con l'attrice
. Invero, è stato provato dalle foto in atti e dalle dichiarazioni testimoniali che, Parte_1 durante il primo anno di vita dell'attrice, il convenuto ha assunto un ruolo genitoriale seppur in misura minima. Risulta invece inattendibile la dichiarazione resa dalla terza teste escussa,
[...]
(fidanzata di ), giacché ha confermato solo circostanze riferitele Tes_1 Controparte_1
dal convenuto (cfr. verbale del 28/01/2025 ove dichiara: “è vero, questo è quello che mi ha raccontato , cioè che lei aveva una relazione con un altro e loro si vedevano solo il CP_1
sabato e la domenica, mentre gli altri giorni stava con un altro fidanzato con il quale doveva sposarsi”). Tali riscontri provano dunque che il convenuto ha violato gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della figlia , costituzionalmente riconosciuti e Parte_1
tutelati dagli artt. 2 e 30 Cost. Tuttavia, non risulta provato il danno-conseguenza, necessario in ogni caso per il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale. Invero, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., risulta allegato in maniera dettagliata il
4 pregiudizio subito dall'attrice a causa dell'assenza e del disinteresse del padre. Ella ha infatti genericamente affermato che la mancanza della figura paterna le avrebbe cagionato un dolore, senza tuttavia indicare in cosa sia consistita tale sofferenza. Peraltro, la stessa attrice, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato che, a parte un tentativo di cercare il padre sui social a 12 anni, non aveva mai provato a contattare il padre prima dell'inizio del presente giudizio. Inoltre, ha altresì asserito che, a causa dell'assenza del padre, non ha potuto conseguire il diploma di scuola superiore giacché viveva con la madre in precarie condizioni economiche che l'hanno costretta a trovare un'attività lavorativa subito dopo la licenza media;
tale danno può essere più correttamente qualificato come un danno patrimoniale che, in ogni caso, non trova riscontri probatori. Così come alcuna prova vi sé del nesso causale tra l'assenza del padre e la sua successiva formazione, posto che, dopo la licenza media, l'attrice ha comunque seguito un corso di formazione come estetista e conseguito in tre anni la relativa qualifica professionale presso l'istituto “ENAIP” di Milano (cfr. verbale del 05/07/2022 cit.).
Un'altra valutazione meriterebbe invece un'apposita domanda volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla sola madre per il mantenimento della figlia.
Va pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla ricorrente.
La condanna alle spese di CTU segue la soccombenza in merito alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Attesa la parziale soccombenza reciproca delle parti (l'attrice è soccombente sulla domanda risarcitoria), le spese vanno compensate per la metà con condanna del convenuto al pagamento della restante metà. Le spese di lite si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, così provvede:
1) dichiara che , nata a [...] il [...], è figlia di Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria di Sala (VE) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita di cui agli artt. 48 e 49, lett. o), d.P.R. n. 396/2000 (atto n. 85, parte I, serie A, anno 2000);
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 28/01/2025;
5 5) compensa le spese di lite per il 50% e condanna parte convenuta al pagamento della restante metà in favore di parte attrice che si liquida in € 1.904,50, oltre contributo unificato, rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6