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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel proc. n. 14787/2024 R.G. Prev
TRA
P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla
Via Piave n. 57 presso lo studio dell'Avv. Melchiorre Napolitano ( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._1 atti
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Napoli, v. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. CP_1
202300509/DDL del 30/05/2024 notificato in data 04/06/2024, con il quale l in applicazione dell'art.1 comma Controparte_2
1 L 389/1989, aveva addebitato ad essa ricorrente i contributi dovuti sulle differenze riscontrate, nel periodo dal 7.02.2020 al 30.05.2023, tra le retribuzioni (inferiori) versate ai propri dipendenti sulla scorta del CCNL
Commercio sottoscritto da e quelle invece dovute per CP_3 effetto della corretta applicazione del CCNL Terziario Confcommercio, ai lavoratori indicati nel verbale medesimo, oltre sanzioni civili e revoca degli sgravi per difetto della correttezza contributiva ex art.1 comma 1175
L 296/2006, pari a complessivi € 393.025,80 .
1 Ha dedotto la nullità dell'atto di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione altresì per omessa notifica al coobligato in solido, ovvero al sig. , legale rappresentante della società. Nel Parte_2 merito, ha affermato la correttezza del proprio operato, argomentando in ordine concetto di “maggiore rappresentatività comparata” altresì sulla natura di sindacato “maggiormente rappresentativo” e
“comparativamente più rappresentativo” rivestita dall'ZZ
, concludendo pertanto per la legittima adozione del Controparte_4
CCNL CISAL-TERZIARIO. Infine, ha contestato l'ammontare delle somme oggetto di richiesta e ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni :
In via preliminare, anche con decreto da emettersi inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e/o di ogni altro eventuale atto successivo;
In via preliminare, accertare e dichiarare la totale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000509/DDL del 30/05/2024, notificato dall' Sede di Napoli- alla ricorrente Controparte_5 società in data 04/06/2024 per tutti i motivi in atti indicati;
Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza totale del debito contributivo indicato nell'atto oggi opposto e/o l' infondatezza delle pretese contributive di cui al succitato verbale per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto
Annullare totalmente l'atto di accertamento di cui al punto precedente, annullando la diffida di adempiere ed ogni atto presupposto
e/o consequenziale, adottando ogni altro provvedimento utile ai fini della regolarità del DURC;
In via meramente gradata, e salvo gravame, in accoglimento parziale del presente ricorso, accertare la parziale inesistenza del debito indicato nell'opposto atto di accertamento notificato 04/06/2024, determinando esattamente l'importo dovuto dalla ricorrente e le relative causali, anche eventualmente a mezzo espletanda CTU contabile;
In estremo subordine, attesa la buona fede della ricorrente, accertare e dichiarare la parziale inesistenza del debito, relativamente alle somme aggiuntive calcolate in € 137.447,46;
Condannare, in ogni caso, l , in persona del Pres.te p.t., al CP_1 pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio,
2 oltre rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..>
Si costituiva l che eccepiva, in via preliminare, l' incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di
LA, in ragione della sede territoriale dell'ente impositore, trattandosi nella specie di contributi dovuti dalla società sulla posizione assicurativa di lavoratori dipendenti;
nel merito, affermava l'infondatezza delle domande avanzate e concludeva chiedendo dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli o in via gradata il rigetto della opposizione, con condanna della società al pagamento delle somme richieste con il verbale Ispettivo, o in via gradata, delle diverse somme ritenute di giustizia per le inadempienze accertate nel verbale ispettivo medesimo;
spese vinte .
****
E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_1 resistente;
la società opponente ha agìto per l'accertamento negativo dei crediti contributivi di pertinenza dell , relativi alla posizione assicurativa di CP_1 dipendenti della stessa, come accertati a suo carico con il Verbale Unico di accertamento n. 202300509/DDL del 30/05/2024 notificato in data
04/06/2024; ciò posto, deve considerarsi che, ai sensi del comma III dell'art. 444 1° comma c.p.c. "per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro
e all'applicazione delle sanzioni civili per inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; come osservato in ricorso, in più occasioni la Suprema Corte ha precisato che la competenza territoriale in una controversia riguardante gli obblighi contributivi di un datore di lavoro deve essere definita in base all'ufficio dell'ente, da intendersi come quello che, essendo investito del potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o statuto,
a ricevere i contributi ed a pretendere il pagamento o a restituirne l'eccedenza (Cass- 10702/2015); inoltre, come noto, la competenza territoriale deve essere accertata in base alle prospettazioni delle parti ed allo stato degli atti ed è onere della parte addurre fatti e circostanze idonei a dimostrare la sussistenza della competenza medesima;
3 nella fattispecie in esame, il verbale di accertamento e notificazione n.
2023000509/DDL del 30/05/2024 era redatto e notificato dall
[...]
tuttavia, come documentato dall , la Controparte_6 CP_1 società ricorrente, cf è Parte_1 P.IVA_1 titolare di matricola 5139674582, in carico presso la sede di CP_1 CP_1
LA (come si legge anche nel verbale opposto) che figura, infatti, quale ente impositore nell'avviso di addebito n.371 2024 00084737 12 000, in cui sono state successivamente incorporate le pretese contributive scaturite dall'accertamento (v. prod. ); CP_1 per quanto sopra rilevato, ne deriva che, vertendosi in tema di contributi dovuti dalla società sulla posizione assicurativa dei lavoratori dipendenti, la competenza territoriale nella trattazione della presente vertenza si radica presso il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere pertanto riassunta dalle parti interessate nei termini di cui all'art. 428 c.p.c.. Spese compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in favore del Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, concedendo termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Gabriella Gagliardi
4
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel proc. n. 14787/2024 R.G. Prev
TRA
P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla
Via Piave n. 57 presso lo studio dell'Avv. Melchiorre Napolitano ( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._1 atti
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Napoli, v. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. CP_1
202300509/DDL del 30/05/2024 notificato in data 04/06/2024, con il quale l in applicazione dell'art.1 comma Controparte_2
1 L 389/1989, aveva addebitato ad essa ricorrente i contributi dovuti sulle differenze riscontrate, nel periodo dal 7.02.2020 al 30.05.2023, tra le retribuzioni (inferiori) versate ai propri dipendenti sulla scorta del CCNL
Commercio sottoscritto da e quelle invece dovute per CP_3 effetto della corretta applicazione del CCNL Terziario Confcommercio, ai lavoratori indicati nel verbale medesimo, oltre sanzioni civili e revoca degli sgravi per difetto della correttezza contributiva ex art.1 comma 1175
L 296/2006, pari a complessivi € 393.025,80 .
1 Ha dedotto la nullità dell'atto di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione altresì per omessa notifica al coobligato in solido, ovvero al sig. , legale rappresentante della società. Nel Parte_2 merito, ha affermato la correttezza del proprio operato, argomentando in ordine concetto di “maggiore rappresentatività comparata” altresì sulla natura di sindacato “maggiormente rappresentativo” e
“comparativamente più rappresentativo” rivestita dall'ZZ
, concludendo pertanto per la legittima adozione del Controparte_4
CCNL CISAL-TERZIARIO. Infine, ha contestato l'ammontare delle somme oggetto di richiesta e ha concluso per sentire accogliere le seguenti conclusioni :
In via preliminare, anche con decreto da emettersi inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e/o di ogni altro eventuale atto successivo;
In via preliminare, accertare e dichiarare la totale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000509/DDL del 30/05/2024, notificato dall' Sede di Napoli- alla ricorrente Controparte_5 società in data 04/06/2024 per tutti i motivi in atti indicati;
Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza totale del debito contributivo indicato nell'atto oggi opposto e/o l' infondatezza delle pretese contributive di cui al succitato verbale per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto
Annullare totalmente l'atto di accertamento di cui al punto precedente, annullando la diffida di adempiere ed ogni atto presupposto
e/o consequenziale, adottando ogni altro provvedimento utile ai fini della regolarità del DURC;
In via meramente gradata, e salvo gravame, in accoglimento parziale del presente ricorso, accertare la parziale inesistenza del debito indicato nell'opposto atto di accertamento notificato 04/06/2024, determinando esattamente l'importo dovuto dalla ricorrente e le relative causali, anche eventualmente a mezzo espletanda CTU contabile;
In estremo subordine, attesa la buona fede della ricorrente, accertare e dichiarare la parziale inesistenza del debito, relativamente alle somme aggiuntive calcolate in € 137.447,46;
Condannare, in ogni caso, l , in persona del Pres.te p.t., al CP_1 pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio,
2 oltre rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..>
Si costituiva l che eccepiva, in via preliminare, l' incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di
LA, in ragione della sede territoriale dell'ente impositore, trattandosi nella specie di contributi dovuti dalla società sulla posizione assicurativa di lavoratori dipendenti;
nel merito, affermava l'infondatezza delle domande avanzate e concludeva chiedendo dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli o in via gradata il rigetto della opposizione, con condanna della società al pagamento delle somme richieste con il verbale Ispettivo, o in via gradata, delle diverse somme ritenute di giustizia per le inadempienze accertate nel verbale ispettivo medesimo;
spese vinte .
****
E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_1 resistente;
la società opponente ha agìto per l'accertamento negativo dei crediti contributivi di pertinenza dell , relativi alla posizione assicurativa di CP_1 dipendenti della stessa, come accertati a suo carico con il Verbale Unico di accertamento n. 202300509/DDL del 30/05/2024 notificato in data
04/06/2024; ciò posto, deve considerarsi che, ai sensi del comma III dell'art. 444 1° comma c.p.c. "per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro
e all'applicazione delle sanzioni civili per inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; come osservato in ricorso, in più occasioni la Suprema Corte ha precisato che la competenza territoriale in una controversia riguardante gli obblighi contributivi di un datore di lavoro deve essere definita in base all'ufficio dell'ente, da intendersi come quello che, essendo investito del potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o statuto,
a ricevere i contributi ed a pretendere il pagamento o a restituirne l'eccedenza (Cass- 10702/2015); inoltre, come noto, la competenza territoriale deve essere accertata in base alle prospettazioni delle parti ed allo stato degli atti ed è onere della parte addurre fatti e circostanze idonei a dimostrare la sussistenza della competenza medesima;
3 nella fattispecie in esame, il verbale di accertamento e notificazione n.
2023000509/DDL del 30/05/2024 era redatto e notificato dall
[...]
tuttavia, come documentato dall , la Controparte_6 CP_1 società ricorrente, cf è Parte_1 P.IVA_1 titolare di matricola 5139674582, in carico presso la sede di CP_1 CP_1
LA (come si legge anche nel verbale opposto) che figura, infatti, quale ente impositore nell'avviso di addebito n.371 2024 00084737 12 000, in cui sono state successivamente incorporate le pretese contributive scaturite dall'accertamento (v. prod. ); CP_1 per quanto sopra rilevato, ne deriva che, vertendosi in tema di contributi dovuti dalla società sulla posizione assicurativa dei lavoratori dipendenti, la competenza territoriale nella trattazione della presente vertenza si radica presso il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere pertanto riassunta dalle parti interessate nei termini di cui all'art. 428 c.p.c.. Spese compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in favore del Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, concedendo termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Gabriella Gagliardi
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