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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00796/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Massimo Cannella, Luciano Salomoni, Salvatore La Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 84/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto che, all’esame proprio della presente fase, la domanda cautelare non possa essere accolta, risultando i plurimi elementi sintomatici di un pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa idonei a fondare la valutazione prognostica effettuata dalla Prefettura, in quanto non affetta da manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in subjecta materia ;
Ritenuto, pertanto, che nel bilanciamento degli interessi in gioco, debba ritenersi prevalente quello pubblicistico ad evitare l’afflusso di danaro pubblico nei confronti di imprese che possono subire il condizionamento della criminalità organizzata;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
Respinge l'appello (Ricorso numero: 924/2025);
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.