Sentenza 31 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01737/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2021, proposto da
AU AR e OS De IS, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 co. 1 L n. 86/2001, con condanna del datore di lavoro a versare le somme spettanti, oltre interessi legali dal dì del disposto trasferimento d’autorità e sino al soddisfo, previo annullamento, ove occorra, di ogni eventuale atto a ciò ostativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to M.L. Avellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I due ricorrenti sono militari della Guardia di Finanza e sono stati in servizio presso la Brigata Isole Tremiti sino alla soppressione di quest’ultima con decorrenza 1 ottobre 2015. Il Comando Generale della Guardia di Finanza quindi, con nota 0289332/15 del 3 luglio 2015 (v. doc. 1 ricorso), nel comunicare la soppressione di quella sede, avviava la procedura di trasferimento “ autoritativo ” del personale, nell’ambito, “ ove possibile, del medesimo contesto regionale ”, all’uopo precisando che, allo scopo di venire incontro alle esigenze personali degli interessati, gli stessi avrebbero potuto presentare domanda di trasferimento presso le sedi nella Regione Puglia dal 6 luglio 2015 al 12 luglio 2015 (a pena di irricevibilità) e che il trasferimento a domanda avrebbe potuto essere accordato, ove possibile, “ anche in soprannumero rispetto agli organici previsti ”, come da § 3, lett. “a” e “b” cit. nota. Nella medesima nota si precisava che in casi di mancata presentazione della citata domanda oppure di irricevibilità/archiviazione/diniego di tale domanda o di revoca del movimento, i militari sarebbero stati trasferiti d’autorità, possibilmente nello stesso Comando regionale di appartenenza in base alle esigenze di organico e di servizio (v. § 3, lett. “g”).
2) Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti presentavano domanda di trasferimento: l’App. Sc. AR indicava, nell’ordine, il Nucleo PT di Lecce, la Compagnia di Lecce, la Tenenza di IE (v. domanda AR) e l’App. Sc. De IS indicava, nell’ordine, le Tenenze di EU, RI e IE (v. domanda De IS). Con decorrenza 1 ottobre 2015, entrambi venivano trasferiti nella sede di prima scelta, ma senza che venisse loro corrisposta l’indennità di trasferimento di cui all’art.1, comma 1, della Legge n. 86/2001, che prevede che al personale trasferito d’autorità “ ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.
3) I ricorrenti chiedevano quindi la corresponsione di tale indennità con istanze del 29 ottobre 2019 (AR, v. doc. 5 ricorso) e del 16 ottobre 2019 (De IS, v. doc. 6 ricorso), ma il datore di lavoro non forniva alcun riscontro.
4) Di tanto si dolgono i ricorrenti con il gravame in esame, nel quale si deduce, in sintesi, che:
- a) il trasferimento è stato “imposto”, in quanto derivante da una scelta organizzativa datoriale che è stata adottata a monte, cioè la soppressione della sede di provenienza;
- b) non può applicarsi al caso di specie il successivo comma 1bis dell’art. 1 Legge n. 86/2001 (introdotto dall’articolo 1, comma 163, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi del quale l’indennità di trasferimento non spetta per il caso di trasferimento d’autorità presso sedi limitrofe, distanti anche oltre 10 km, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni), considerato che l’attuale sede di impiego è collocata in un Comune certamente non limitrofo e a distanza ampiamente superiore a 10 km rispetto al precedente ambito di servizio (Isole Tremiti).
5) I ricorrenti hanno quindi concluso per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 co. 1 L n. 86/2001, con condanna del datore di lavoro a versare le somme spettanti, oltre interessi legali dal dì del disposto trasferimento d’autorità e sino al soddisfo, previo annullamento, ove occorra, di ogni eventuale atto a ciò ostativo.
6) Si è costituita in giudizio la P.A. datrice di lavoro, che ha concluso nel senso dell’infondatezza delle pretese avverse.
7) All’udienza pubblica del 25 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Dal tenore della nota 0289332/15 del 3 luglio 2015 si evince che, a fronte della soppressione della sede delle Isole Tremiti, la P.A., nell’avviare la procedura di trasferimento del personale, ha inteso privilegiare le domande dei militari, tanto da prevedere al riguardo uno specifico termine di scadenza (al 12 luglio 2015). Solo in caso di mancata presentazione di tale domanda o in caso di irricevibilità/archiviazione/diniego della domanda o di revoca del movimento, si sarebbe applicata la procedura di trasferimento d’autorità (peraltro da attuare nella medesima regione, ove consentito dalle esigenze di organico e di servizio). Quindi, la P.A. ha applicato il trasferimento autoritativo come procedura “residuale” rispetto al procedimento “a domanda”, che è stato indubbiamente privilegiato e che, nel caso di specie, ha pure visto la destinazione di parte ricorrente nella sede di prima scelta. Ne deriva che, nel caso specifico, non ci si trova di fronte a un mero “gradimento” espresso dal militare su determinate sedi – gradimento che, come tale, non sarebbe in grado di affievolire la natura autoritativa della procedura di trasferimento (sul punto, cfr. C.d.S., Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n.1) – ma a un procedimento in cui è stata chiaramente incoraggiata la “domanda” del singolo militare e ad essa è stata data priorità.
9) Il trasferimento di parte ricorrente va quindi considerato “a domanda” e, pertanto, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dell’indennità invocata da parte ricorrente.
10) Il ricorso va quindi respinto.
11) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO