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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai signori:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1108/2023, promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MILANO, GALLERIA SAN BABILA, 4/A, presso lo studio dell'avvocato SIMONE FORTE, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in ORTA DI ATELLA (CE), VIA DEI GELSI, 4, presso lo studio dell'avvocato SAMANTHA CERRONE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: altri istituti – iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI MILANO, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o
annullamento della sentenza N. 1005/2022 del Tribunale di Varese del 12/10/2022 nel giudizio recante
r.g. n. 966/2020, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia
dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 3416/11719 del 17/06/2019, Registro particolare 14575 Registro
Generale 79481, con conseguente cancellazione della stessa, e di tutti gli atti impugnati e ogni altro
atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, poiché illegittimi, per quanto esposto in narrativa
annullando conseguentemente in ogni caso i medesimi poiché nulli e/o inesistenti;
- conseguentemente,
nel merito: ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 3416/11719 del 17/06/2019,
Registro particolare 14575 Registro Generale 79481, con conseguente cancellazione della stessa
poiché nulla e/o illegittima;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con
ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata,
nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il
proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle
deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”;
per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: nel merito: - dichiarare
inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 1005/2022 resa dal Tribunale di Varese (R.G. n.
pagina 2 di 21 966/2020 - G.I. dott. Giacomo Puricelli) e per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al Parte_1
tribunale di Milano nei confronti di , chiedendo che venisse Controparte_2
accertata la illegittimità della iscrizione ipotecaria n. rep. 3416/11719 del 17.06.2019, reg. part. 14575,
reg. gen. 79481, di cui era venuto a conoscenza in data 8.04.2020 previa ispezione ipotecaria telematica n T 12033, e venisse dichiarata nulla. A fondamento della sua domanda, l'attore asseriva: 1) che non gli erano mai stati notificati gli atti prodromici aventi a oggetto la pretesa creditoria e che era venuto a conoscenza di tale ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, avente a oggetto un immobile di sua proprietà sito in Ferno, solo in data 8.04.2020, quando aveva chiesto la concessione di un finanziamento a una banca, avendo ottenuto una visura ipotecaria presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
2) che tale ipoteca, iscritta il 20 giugno 2019, sarebbe comunque nulla per difetto di motivazione, ex art. 3 L. 241/1990 e art. 7 Statuto del Contribuente, non essendo stati indicati le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli atti prodromici all'esecuzione e al credito azionato.
L , costituitasi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, il Controparte_3
difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore del giudice tributario per la domanda avente a oggetto la dichiarazione di nullità dell'iscrizione di ipoteca in relazione alle cartelle n. 11720140015096515000,
n. 11720150002957667000, n. 11720160011669225000, n. 11720160026556202000 e n.
11720180000605726000 e, nel merito, aveva chiesto il rigetto delle domande svolte, producendo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, identificata con il n.
11776201900000204000, la quale faceva riferimento a un importo non pagato di € 57.363,24. Tale
somma riguardava il mancato pagamento di tutta una serie di atti e, in particolare, della cartella n. commesse nel 2004, della cartella n. 11720110016632076000 concernente le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2009 e nel 2010, delle cartelle n.
11720110020803938000 e n. 11720140010110503000 concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2010, delle cartelle n. 11720110025118229000 e n.
11720110032678927000 concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2009, delle cartelle n. 11720130009937557000 e n. 11720130013004941000
concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2012, della cartella n. 11720130015405149000 concernente le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada commesse nel 2011, le cartelle n. 11720140002756122000 e n. 11720150000914402000
concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2013, della cartella n. 11720140015096515000 relativa al mancato versamento IRPEF per il 2011 e relativi interessi, addizionali e sanzioni, della cartella n. 11720150002957667000 concernente il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2009, della cartella n. 11720160011669225000 concernente il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2010 e il 2012, della cartella n.
11720160017266108000 concernente delle sanzioni amministrative emesse nel 2015, della cartella n.
11720160026556202000 concernente il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2011, della cartella n. 11720170000135079000 concernente il mancato pagamento del contributo unificato per un processo tributario da versarsi nel 2015, della cartella n. 11720180000605726000 concernente il mancato pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani nel 2013, con relativi interessi e sanzioni,
dell'avviso di addebito n. 41720120000969133000 concernente l'omesso pagamento di contributi IVS
per il 2010 e il 2011, dell'avviso di addebito n. 41720120002979549000 concernente l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2011 e 2012, degli avvisi di addebito n. 41720130000386448000 e n. 41720130002074806000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2012, degli avvisi di addebito n. 41720140000306468000 e n. 417201400015766023000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2013, degli avvisi di addebito n. 41720140003150955000 e n.
pagina 4 di 21 4172015000103588000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2014, degli avvisi di addebito n. 41720160000529937000 e n. 41720160002489106000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2015, dell'avviso di addebito n. 41720170001151505000 concernente l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2016 e dell'avviso di addebito n. 41720180000075617000
concernente l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2011.
Il tribunale di Varese, con sentenza n. 1005/2022, pubblicata il 12.10.2022, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 11720140015096515000, n. 11720150002957667000,
n. 11720160011669225000, n. 11720160026556202000 e n. 11720180000605726000, respingendo,
per il resto le domande svolte, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
1) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI VALIDA PROCURA ALLE LITI NEL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO PER NON ESSERSI L COSTITUITA A MEZZO DI PERSONALE Controparte_2
INTERNO;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA NOTIFICAZIONE DI ALCUNA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA E/O SUCCESSIVA ALLE ISCRIZIONI IPOTECARIE OPPOSTE CON CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 77 D.P.R. 602/73, 41, 47 E 48
TFUE, 21 L. 241/90 E 97 COST.;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVERE DICHIARATO LA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI
PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED ESTINZIONE DELLA NOTIFICA;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA CP_4
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DA CP_5
pagina 5 di 21 5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DELLA INVALIDITÀ DELLE CP_4
NOTIFICHE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE;
6) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA RILEVATO LA INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA A CP_4
PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO;
7) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DELLA ECCEZIONE DI INVALIDITÀ CP_4
DELLA NOTIFICA EFFETTUATA PER COMPIUTA GIACENZA;
8) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA NONCHÉ PER
L'INDIRIZZO DELLA NOTIFICANTE , NON PROVENIENTE DAI Controparte_1
PUBBLICI ELENCHI;
9) NULLITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3
L. 241/1990 E ART. 7 STATUTO DEL CONTRIBUENTE;
OMESSA ELENCAZIONE DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO E DEGLI ATTI PRODROMICI ALL'ESECUZIONE NONCHÉ DEL
CREDITO AZIONATO.
L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al Collegio
l'udienza del 18.09.2024, rinviata, poi, per la modifica del consigliere relatore, all'udienza del
19.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 6 di 21 1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI VALIDA PROCURA ALLE LITI NEL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO PER NON ESSERSI L COSTITUITA A MEZZO DI PERSONALE Controparte_2
INTERNO;
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA NOTIFICAZIONE DI ALCUNA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA E/O SUCCESSIVA ALLE ISCRIZIONI IPOTECARIE OPPOSTE CON CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 77 D.P.R. 602/73, 41, 47 E 48
TFUE, 21 L. 241/90 E 97 COST.;
3. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVERE DICHIARATO LA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI
PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED ESTINZIONE DELLA NOTIFICA;
4. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA TENUTO CONTO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DA CONTROPARTE;
5. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA TENUTO CONTO DELLA INVALIDITÀ DELLE
NOTIFICHE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE;
6. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA RILEVATO LA INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA A
PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO;
7. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA TENUTO CONTO DELLA ECCEZIONE DI INVALIDITÀ
DELLA NOTIFICA EFFETTUATA PER COMPIUTA GIACENZA;
8. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA NONCHÉ PER
L'INDIRIZZO DELLA NOTIFICANTE NON PROVENIENTE DAI Controparte_1
PUBBLICI ELENCHI;
9. NULLITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3
L. 241/1990 E ART. 7 STATUTO DEL CONTRIBUENTE;
OMESSA ELENCAZIONE DELLE CARTELLE DI
pagina 7 di 21 PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO E DEGLI ATTI LL'ESECUZIONE NONCHÉ DEL CP_6
CREDITO AZIONATO.
1. In via preliminare, parte appellante chiede che sia dichiarata la nullità della costituzione dell' per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, così come modificato Controparte_2
dall'art. 9, comma 1, lett d), d.lgs. 156/2015, per essersi l' fatta rappresentare da un CP_1
avvocato del libero foro, anziché dal patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene rilevante richiamare al riguardo quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, che hanno enunciato i seguenti principi di diritto, ossia che “(a) impregiudicata la
generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di
pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si Controparte_3
avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43,
comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi
speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di
formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del
libero foro – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli
atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del
2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura
erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il
patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione pagina 8 di 21 dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la CP_1
sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al
riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. S.U. 30008/2019).
Il Collegio osserva che, da un punto di vista legislativo, in relazione alla difesa in giudizio dell'ente, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016, prevede che:
“L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base
convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli
atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del
libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al
giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in
ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.
Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. In ordine a tale disposizione il legislatore è intervenuto predisponendo una norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4
nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58, la quale ha previsto che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la
disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per Controparte_3
la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello
Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non pagina 9 di 21 si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il
patrocinio”. Tale norma chiarisce, quindi, con validità ex tunc, che la delibera motivata è
necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
In tal modo, dunque, il legislatore, secondo anche quanto rilevato dalla Suprema Corte, ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma – a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario – esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio “altresì”) tra le due facoltà radicate in capo all' Controparte_3
.
[...]
Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992,
secondo cui “L'ufficio e dell' di Controparte_7 Controparte_8
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui
confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata”, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia “pubblica-del libero foro”) dettate dalla prima parte dello stesso comma 8.
La Suprema Corte, anche recentemente (cfr. Cass. 6058/2023), ha affermato che detta soluzione interpretativa è conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello
Stato e l proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, Controparte_3
pagina 10 di 21 cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie
relative a: – liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); – liti innanzi alle
Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; – liti innanzi alle Commissioni Tributarie». Sul
punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno chiarito che “a) se la convenzione
riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l' può evitarla CP_1
solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè
adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora
ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva
all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di
apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del
libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale
di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i
casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti CP_1
delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto
alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso” (cfr. Cass. S.U. 30008/2019,
in motivazione, par. 26).
Alla luce di tali principi è evidente che, nel caso in esame, anche alla luce dello ius
superveniens, l' ben poteva costituirsi in primo grado, così Controparte_3
come nel presente giudizio, avvalendosi di un avvocato del libero foro.
2. Oggetto del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure, dopo avere escluso dalla sua giurisdizione le cartelle n.
11720140015096515000, relativa al mancato versamento dell'IRPEF per il 2011 e relativi interessi, addizionali e sanzioni, n. 11720150002957667000, relativa al mancato pagamento di pagina 11 di 21 tasse automobilistiche per il 2009, n. 11720160011669225000, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2010 e il 2012, n. 11720160026556202000, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2011, e n. 11720180000605726000, relativa al mancato pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani per il 2013, con relativi interessi e sanzioni, in favore del giudice tributario, ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo le contestazioni svolte generiche e irrilevanti in ordine al disconoscimento operato.
Secondo parte appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo espressamente disconosciuto i documenti prodotti comprovanti l'avvenuta notifica rispetto alle fotocopie prodotte da parte convenuta e non avendo quest'ultima assolto al proprio onere probatorio producendo gli originali dei documenti contestati, dando prova dell'avvenuta notifica. Secondo
l'appellante, inoltre, non sarebbe stata fornita la prova che le relate di notifica prodotte facciano effettivamente riferimento all'atto asseritamente notificato.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto regolare la notifica degli atti prodromici, senza tenere conto del disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte a dimostrazione del perfezionamento della notifica.
In materia di disconoscimento, il Collegio ritiene opportuno premettere che l'art. 2719 c.c.
prevede che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero, come nel caso di specie, non è espressamente disconosciuta in modo specifico ed inequivoco. Il Collegio,
osserva, infatti, in ordine alle modalità di tale disconoscimento, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere
“espressamente” la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione a uno o più determinati pagina 12 di 21 documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità
all'originale (cfr. Cass. 4912/2017), dovendosi precisare che la contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire, come nel caso di specie, con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la
documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass.
29993/2017). Alla luce di tali principi la Corte rileva che il disconoscimento effettuato da parte appellante non è stato caratterizzato da tali caratteri di specificità e di chiarezza, non indicando,
peraltro, nemmeno per quali ragioni le copie prodotte potrebbero differire dagli originali.
Risulta infatti, per tabulas dal verbale della prima udienza del 29.09.2020 che il procuratore di parte appellante, a fronte del deposito da parte appellata, si è limitato ad affermare: “Il
procuratore di parte attrice dichiara quindi a verbale di disconoscere formalmente la
documentazione depositata dalla controparte, in particolare gli avvisi di addebito e le cartelle
di pagamento”.
Si rileva, inoltre, che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2,
c.p.c., in quanto mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 25292/2018; Cass. 21338/2022). pagina 13 di 21 La Corte ritiene, infine, irrilevante l'eccezione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova del collegamento tra la notifica e l'atto effettivamente notificato, atteso che si osserva che, a fronte della prova delle notifiche degli atti presupposti, così come dimostrato dal deposito delle cartoline attestanti e indicanti gli atti a cui si riferivano, era onere della parte appellante provare che, unitamente alle notifiche, non erano state consegnate le cartelle di pagamento asseritamente notificate. Sul punto, infatti, il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. 16528/2018). Anche più recentemente la Cassazione ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa,
nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento (cfr. Cass. ord. 34765/2023).
3. Oggetto del quinto, sesto e settimo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rilevato che “parte convenuta ha, inoltre, prodotto la prova delle
notifiche delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria. Le
contestazioni su questo punto di sono generiche. In ogni caso, ha Pt_1 Pt_1
specificato di non aver voluto proporre, con l'atto di citazione notificato soltanto ad CP_9
un'impugnazione recuperatoria avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito.
L'attore ha chiarito di aver impugnato soltanto l'iscrizione di ipoteca. Si deve quindi
pagina 14 di 21 specificare che, anche in mancanza della previa valida notifica delle cartelle, il preavviso di
iscrizione ipotecaria sarebbe stato illegittimo, ma comunque efficace e quindi, non essendo
stato impugnato tempestivamente, costituisce in ogni caso il presupposto della successiva
iscrizione dell'ipoteca”.
Secondo l'appellante le notifiche degli atti presupposti effettuate non sarebbero valide e sarebbero affette da nullità, in quanto alcune sarebbero state inviate a persona diversa dal destinatario e non risulta una seconda raccomandata idonea a informare il contribuente di tali avvisi. Inoltre, la cartella di pagamento n. 11720160017266108000 risulta non validamente notificata in quanto si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza senza che siano state adempiute le garanzie di cui all'art. 140 c.p.c.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, in via preliminare, opportuno evidenziare che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, l'omessa notifica di un atto presupposto, come nel caso di cartelle di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia, nel caso di specie, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della iscrizione ipotecaria stessa, la quale si fonda appunto sul mancato pagamento delle cartelle
(cfr. Cass. 13314/2021). Il procedimento di riscossione è, infatti, attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché
l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga, con la conseguenza che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e pagina 15 di 21 la notificazione dell'atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr. Cass. S.U. 16412/2007; Cass.
13641/2019; Cass. ord. 31070/2018). Ne consegue, pertanto, nell'ipotesi, come quella di specie,
in cui il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica di un atto prodromico, i giudici chiamati a decidere devono limitarsi ad accertare la nullità della notifica delle cartelle presupposte e, in caso positivo,
dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata
(cfr. Cass. ord. 8410/2018).
Nel caso di specie, parte appellata ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando, non tenendo conto delle cartelle di pagamento n. 11720140015096515000, n.
11720150002957667000, n. 11720160011669225000, n. 11720160026556202000 e n.
11720180000605726000, oggetto di giurisdizione del giudice tributario, la regolare notifica delle cartelle di pagamento notificate a mano proprie del contribuente, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento n. 11720110025118229000, notificata in data 09 agosto 2011 (doc.
9.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720110032678927000, notificata in data 15 novembre
2011 (doc. 10.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720130009937557000, notificata in data
18 luglio 2013 (doc. 11.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720130013004941000,
notificata in data 25 ottobre 2013 (doc. 12.1 del fascicolo di parte appellata), n.
11720130015405149000, notificata in data 21 marzo 2014 (doc. 13.1 del fascicolo di parte appellata) e n. 11720140002756122000, notificata in data 25 giugno 2014 (doc. 14.1 del fascicolo di parte appellata).
Si ritiene, inoltre, che tale onere sia stato assolto anche per le cartelle di pagamento notificate al familiare convivente, ossia la cartella di pagamento n. 11720090040093283000, notificata in data 01 ottobre 2009 (doc.
6.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720110016632076000
pagina 16 di 21 notificata in data 15 giugno 2011 (doc.
7.1 del fascicolo di parte appellata), n.
11720110020803938000, notificata in data 19 luglio 2011 (doc.
8.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720140010110503000, notificata in data 26 settembre 2014 (doc. 15.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720150000914402000, notificata in data 25 febbraio 2015
(doc. 17.1 del fascicolo di parte appellata) e n. 11720170000135079000, notificata in data 18
maggio 2017 (doc. 22.1 del fascicolo di parte appellante). La Corte osserva la irrilevanza, nel caso di specie, dell'eccezione svolta da parte appellante in ordine al fatto che non sarebbe stato provato l'invio della raccomandata informativa come previsto dall'art. 60 D.P.R. 600/1973 e della disposizione di cui all'art. 7 L. 890/1982. Si rileva, infatti, che, nel caso di specie, le cartelle esattoriali sono state notificate, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che deve trovare applicazione la disciplina di cui al D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, e al D.M.
1.10.2008, artt. 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica,
che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senza che sia necessario altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Sul punto si deve ritenere, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che anche se dovessero mancare, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma), e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto resterebbe comunque valido. Nel costante orientamento interpretativo della
Cassazione, infatti, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale,
che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico,
assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di pagina 17 di 21 falso. Pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo,
mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario (cfr. Cass. 946/2020; Cass. 19680/2020;
Cass. ord. 4160/2022).
Si ritiene, infine, infondata anche l'eccezione di nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per assenza del destinatario in relazione alla cartella di pagamento n.
11720160017266108000, in quanto risulta, per tabulas, che dopo due tentativi infruttuosi di notifica, si è provveduto a depositare la raccomandata presso la dandone CP_10
comunicazione con raccomandata del 3.03.2017, regolarmente ricevuta in data 9.03.2017 (doc.
20.1 del fascicolo di parte appellata).
4. Oggetto dell'ottavo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che: “la convenuta ha prodotto la prova della notifica del preavviso di
iscrizione ipotecaria. La contestazione formulata al riguardo è generica e pertanto irrilevante.
La notifica è avvenuta con invio dell'atto con pec del 27 febbraio 2019, che risulta essere stata
consegnata nella casella del destinatario. L'attore non ha contestato che l'indirizzo pec
risultante dal documento prodotto dalla convenuta sia a lui riconducibile. ha anche CP_9
prodotto la comunicazione inviata all'attore relativa all'avvenuta iscrizione di ipoteca,
anch'essa regolarmente notificata”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la notifica dell'atto impugnato sarebbe inesistente e, dunque, non sanabile per il raggiungimento dello scopo, in quanto l'Ente non avrebbe utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito pagina 18 di 21 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e INPS, presente negli elenchi ufficiali delle Pubbliche
Amministrazioni.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, innanzitutto, che non sia condivisibile quanto asserito in ordine all'inesistenza della notifica, avendo la Suprema Corte circoscritto tale ipotesi quando la notifica manchi del tutto o manchi un collegamento tra la persona notificata e quella effettivamente destinataria dell'atto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (cfr. Cass. S.U.
14916/2016; Cass. S.U. 300/2020).
Si ritiene, inoltre, irrilevante la circostanza che l'indirizzo PEC utilizzato non fosse quello inserito nei pubblici registri, alla luce di quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte in tema di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass. S.U. 15979/2022), secondo la quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53
del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(cfr. Cass. 6015/2023). Si rileva, peraltro, che parte appellante, che ha lamentato la mancata notifica da parte dell' attraverso l'utilizzo di una pec istituzionale, non ha indicato, CP_1
come era suo onere, quale sia il concreto pregiudizio subito all'esercizio del suo diritto di difesa.
pagina 19 di 21 5. Oggetto del nono motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha asserito che: “L'attore ha contestato la motivazione degli atti di anche per quanto CP_9
riguarda la misura degli interessi. Il preavviso di iscrizione ipotecaria e la comunicazione
riguardante l'avvenuta iscrizione riportano però dati sufficienti, ovvero l'importo dovuto da
e le informazioni idonee ad identificare le cartelle di pagamento e gli avvisi di Pt_1
addebito. Gli interessi dovuti nel caso di riscossione di entrate erariali come quelle in esame
sono predeterminati per legge”.
Secondo l'appellante le iscrizioni ipotecarie sarebbero nulle in quanto omettono di elencare gli atti necessari, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per i quali si procede all'esecuzione, con violazione dell'obbligo di motivazione, di cui all'art. 3 L. 241/90 e all'art. 7
dello Statuto del Contribuente, dovendo l'Amministrazione Finanziaria specificare la natura della propria pretesa anche nella parte relativa alle modalità di calcolo degli interessi.
Tale motivo è infondato.
Si ritiene, infatti, alla luce dei documenti in atti, che gli avvisi in questione risultano regolarmente motivati, soprattutto con riferimento agli interessi, dovendosi rilevare, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (cfr. Cass. 28742/2023).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della Parte_1 pagina 20 di 21 causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (indeterminabile) di complessità media,
applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva dello scaglione di riferimento,
ex DM 147/2022, e i parametri minimi per la fase della decisione, essendo stata depositata dall' CP_1
una sola memoria, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 6.327,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11720090040093283000 concernente le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada pagina 3 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai signori:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1108/2023, promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in MILANO, GALLERIA SAN BABILA, 4/A, presso lo studio dell'avvocato SIMONE FORTE, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliata in ORTA DI ATELLA (CE), VIA DEI GELSI, 4, presso lo studio dell'avvocato SAMANTHA CERRONE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: altri istituti – iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI MILANO, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o
annullamento della sentenza N. 1005/2022 del Tribunale di Varese del 12/10/2022 nel giudizio recante
r.g. n. 966/2020, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia
dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 3416/11719 del 17/06/2019, Registro particolare 14575 Registro
Generale 79481, con conseguente cancellazione della stessa, e di tutti gli atti impugnati e ogni altro
atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, poiché illegittimi, per quanto esposto in narrativa
annullando conseguentemente in ogni caso i medesimi poiché nulli e/o inesistenti;
- conseguentemente,
nel merito: ordinare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 3416/11719 del 17/06/2019,
Registro particolare 14575 Registro Generale 79481, con conseguente cancellazione della stessa
poiché nulla e/o illegittima;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con
ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata,
nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il
proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle
deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”;
per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: nel merito: - dichiarare
inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 1005/2022 resa dal Tribunale di Varese (R.G. n.
pagina 2 di 21 966/2020 - G.I. dott. Giacomo Puricelli) e per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al Parte_1
tribunale di Milano nei confronti di , chiedendo che venisse Controparte_2
accertata la illegittimità della iscrizione ipotecaria n. rep. 3416/11719 del 17.06.2019, reg. part. 14575,
reg. gen. 79481, di cui era venuto a conoscenza in data 8.04.2020 previa ispezione ipotecaria telematica n T 12033, e venisse dichiarata nulla. A fondamento della sua domanda, l'attore asseriva: 1) che non gli erano mai stati notificati gli atti prodromici aventi a oggetto la pretesa creditoria e che era venuto a conoscenza di tale ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, avente a oggetto un immobile di sua proprietà sito in Ferno, solo in data 8.04.2020, quando aveva chiesto la concessione di un finanziamento a una banca, avendo ottenuto una visura ipotecaria presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
2) che tale ipoteca, iscritta il 20 giugno 2019, sarebbe comunque nulla per difetto di motivazione, ex art. 3 L. 241/1990 e art. 7 Statuto del Contribuente, non essendo stati indicati le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli atti prodromici all'esecuzione e al credito azionato.
L , costituitasi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, il Controparte_3
difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore del giudice tributario per la domanda avente a oggetto la dichiarazione di nullità dell'iscrizione di ipoteca in relazione alle cartelle n. 11720140015096515000,
n. 11720150002957667000, n. 11720160011669225000, n. 11720160026556202000 e n.
11720180000605726000 e, nel merito, aveva chiesto il rigetto delle domande svolte, producendo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, identificata con il n.
11776201900000204000, la quale faceva riferimento a un importo non pagato di € 57.363,24. Tale
somma riguardava il mancato pagamento di tutta una serie di atti e, in particolare, della cartella n. commesse nel 2004, della cartella n. 11720110016632076000 concernente le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2009 e nel 2010, delle cartelle n.
11720110020803938000 e n. 11720140010110503000 concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2010, delle cartelle n. 11720110025118229000 e n.
11720110032678927000 concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2009, delle cartelle n. 11720130009937557000 e n. 11720130013004941000
concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2012, della cartella n. 11720130015405149000 concernente le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada commesse nel 2011, le cartelle n. 11720140002756122000 e n. 11720150000914402000
concernenti le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse nel 2013, della cartella n. 11720140015096515000 relativa al mancato versamento IRPEF per il 2011 e relativi interessi, addizionali e sanzioni, della cartella n. 11720150002957667000 concernente il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2009, della cartella n. 11720160011669225000 concernente il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2010 e il 2012, della cartella n.
11720160017266108000 concernente delle sanzioni amministrative emesse nel 2015, della cartella n.
11720160026556202000 concernente il mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2011, della cartella n. 11720170000135079000 concernente il mancato pagamento del contributo unificato per un processo tributario da versarsi nel 2015, della cartella n. 11720180000605726000 concernente il mancato pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani nel 2013, con relativi interessi e sanzioni,
dell'avviso di addebito n. 41720120000969133000 concernente l'omesso pagamento di contributi IVS
per il 2010 e il 2011, dell'avviso di addebito n. 41720120002979549000 concernente l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2011 e 2012, degli avvisi di addebito n. 41720130000386448000 e n. 41720130002074806000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2012, degli avvisi di addebito n. 41720140000306468000 e n. 417201400015766023000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2013, degli avvisi di addebito n. 41720140003150955000 e n.
pagina 4 di 21 4172015000103588000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2014, degli avvisi di addebito n. 41720160000529937000 e n. 41720160002489106000 concernenti l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2015, dell'avviso di addebito n. 41720170001151505000 concernente l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2016 e dell'avviso di addebito n. 41720180000075617000
concernente l'omesso pagamento di contributi IVS per il 2011.
Il tribunale di Varese, con sentenza n. 1005/2022, pubblicata il 12.10.2022, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 11720140015096515000, n. 11720150002957667000,
n. 11720160011669225000, n. 11720160026556202000 e n. 11720180000605726000, respingendo,
per il resto le domande svolte, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
1) NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI VALIDA PROCURA ALLE LITI NEL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO PER NON ESSERSI L COSTITUITA A MEZZO DI PERSONALE Controparte_2
INTERNO;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA NOTIFICAZIONE DI ALCUNA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA E/O SUCCESSIVA ALLE ISCRIZIONI IPOTECARIE OPPOSTE CON CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 77 D.P.R. 602/73, 41, 47 E 48
TFUE, 21 L. 241/90 E 97 COST.;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVERE DICHIARATO LA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI
PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED ESTINZIONE DELLA NOTIFICA;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA CP_4
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DA CP_5
pagina 5 di 21 5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DELLA INVALIDITÀ DELLE CP_4
NOTIFICHE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE;
6) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA RILEVATO LA INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA A CP_4
PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO;
7) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NON HA TENUTO CONTO DELLA ECCEZIONE DI INVALIDITÀ CP_4
DELLA NOTIFICA EFFETTUATA PER COMPIUTA GIACENZA;
8) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA NONCHÉ PER
L'INDIRIZZO DELLA NOTIFICANTE , NON PROVENIENTE DAI Controparte_1
PUBBLICI ELENCHI;
9) NULLITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3
L. 241/1990 E ART. 7 STATUTO DEL CONTRIBUENTE;
OMESSA ELENCAZIONE DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO E DEGLI ATTI PRODROMICI ALL'ESECUZIONE NONCHÉ DEL
CREDITO AZIONATO.
L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al Collegio
l'udienza del 18.09.2024, rinviata, poi, per la modifica del consigliere relatore, all'udienza del
19.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 6 di 21 1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI VALIDA PROCURA ALLE LITI NEL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO PER NON ESSERSI L COSTITUITA A MEZZO DI PERSONALE Controparte_2
INTERNO;
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA NOTIFICAZIONE DI ALCUNA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA E/O SUCCESSIVA ALLE ISCRIZIONI IPOTECARIE OPPOSTE CON CONSEGUENTE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 77 D.P.R. 602/73, 41, 47 E 48
TFUE, 21 L. 241/90 E 97 COST.;
3. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVERE DICHIARATO LA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI
PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED ESTINZIONE DELLA NOTIFICA;
4. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA TENUTO CONTO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DA CONTROPARTE;
5. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA TENUTO CONTO DELLA INVALIDITÀ DELLE
NOTIFICHE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE;
6. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA RILEVATO LA INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA A
PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO;
7. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA VE NON HA TENUTO CONTO DELLA ECCEZIONE DI INVALIDITÀ
DELLA NOTIFICA EFFETTUATA PER COMPIUTA GIACENZA;
8. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA NONCHÉ PER
L'INDIRIZZO DELLA NOTIFICANTE NON PROVENIENTE DAI Controparte_1
PUBBLICI ELENCHI;
9. NULLITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 3
L. 241/1990 E ART. 7 STATUTO DEL CONTRIBUENTE;
OMESSA ELENCAZIONE DELLE CARTELLE DI
pagina 7 di 21 PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ADDEBITO E DEGLI ATTI LL'ESECUZIONE NONCHÉ DEL CP_6
CREDITO AZIONATO.
1. In via preliminare, parte appellante chiede che sia dichiarata la nullità della costituzione dell' per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, così come modificato Controparte_2
dall'art. 9, comma 1, lett d), d.lgs. 156/2015, per essersi l' fatta rappresentare da un CP_1
avvocato del libero foro, anziché dal patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene rilevante richiamare al riguardo quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, che hanno enunciato i seguenti principi di diritto, ossia che “(a) impregiudicata la
generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di
pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si Controparte_3
avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43,
comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi
speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di
formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del
libero foro – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli
atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del
2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura
erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il
patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla
riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione pagina 8 di 21 dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la CP_1
sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al
riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. S.U. 30008/2019).
Il Collegio osserva che, da un punto di vista legislativo, in relazione alla difesa in giudizio dell'ente, il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016, prevede che:
“L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base
convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli
atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del
libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al
giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in
ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.
Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. In ordine a tale disposizione il legislatore è intervenuto predisponendo una norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4
nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58, la quale ha previsto che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la
disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per Controparte_3
la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello
Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non pagina 9 di 21 si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il
patrocinio”. Tale norma chiarisce, quindi, con validità ex tunc, che la delibera motivata è
necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
In tal modo, dunque, il legislatore, secondo anche quanto rilevato dalla Suprema Corte, ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma – a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario – esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio “altresì”) tra le due facoltà radicate in capo all' Controparte_3
.
[...]
Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992,
secondo cui “L'ufficio e dell' di Controparte_7 Controparte_8
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui
confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata”, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia “pubblica-del libero foro”) dettate dalla prima parte dello stesso comma 8.
La Suprema Corte, anche recentemente (cfr. Cass. 6058/2023), ha affermato che detta soluzione interpretativa è conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello
Stato e l proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, Controparte_3
pagina 10 di 21 cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie
relative a: – liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); – liti innanzi alle
Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; – liti innanzi alle Commissioni Tributarie». Sul
punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno chiarito che “a) se la convenzione
riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l' può evitarla CP_1
solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè
adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora
ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva
all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di
apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del
libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale
di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i
casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti CP_1
delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto
alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso” (cfr. Cass. S.U. 30008/2019,
in motivazione, par. 26).
Alla luce di tali principi è evidente che, nel caso in esame, anche alla luce dello ius
superveniens, l' ben poteva costituirsi in primo grado, così Controparte_3
come nel presente giudizio, avvalendosi di un avvocato del libero foro.
2. Oggetto del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure, dopo avere escluso dalla sua giurisdizione le cartelle n.
11720140015096515000, relativa al mancato versamento dell'IRPEF per il 2011 e relativi interessi, addizionali e sanzioni, n. 11720150002957667000, relativa al mancato pagamento di pagina 11 di 21 tasse automobilistiche per il 2009, n. 11720160011669225000, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2010 e il 2012, n. 11720160026556202000, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2011, e n. 11720180000605726000, relativa al mancato pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani per il 2013, con relativi interessi e sanzioni, in favore del giudice tributario, ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo le contestazioni svolte generiche e irrilevanti in ordine al disconoscimento operato.
Secondo parte appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo espressamente disconosciuto i documenti prodotti comprovanti l'avvenuta notifica rispetto alle fotocopie prodotte da parte convenuta e non avendo quest'ultima assolto al proprio onere probatorio producendo gli originali dei documenti contestati, dando prova dell'avvenuta notifica. Secondo
l'appellante, inoltre, non sarebbe stata fornita la prova che le relate di notifica prodotte facciano effettivamente riferimento all'atto asseritamente notificato.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto regolare la notifica degli atti prodromici, senza tenere conto del disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte a dimostrazione del perfezionamento della notifica.
In materia di disconoscimento, il Collegio ritiene opportuno premettere che l'art. 2719 c.c.
prevede che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero, come nel caso di specie, non è espressamente disconosciuta in modo specifico ed inequivoco. Il Collegio,
osserva, infatti, in ordine alle modalità di tale disconoscimento, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere
“espressamente” la copia fotostatica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione a uno o più determinati pagina 12 di 21 documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità
all'originale (cfr. Cass. 4912/2017), dovendosi precisare che la contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire, come nel caso di specie, con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la
documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass.
29993/2017). Alla luce di tali principi la Corte rileva che il disconoscimento effettuato da parte appellante non è stato caratterizzato da tali caratteri di specificità e di chiarezza, non indicando,
peraltro, nemmeno per quali ragioni le copie prodotte potrebbero differire dagli originali.
Risulta infatti, per tabulas dal verbale della prima udienza del 29.09.2020 che il procuratore di parte appellante, a fronte del deposito da parte appellata, si è limitato ad affermare: “Il
procuratore di parte attrice dichiara quindi a verbale di disconoscere formalmente la
documentazione depositata dalla controparte, in particolare gli avvisi di addebito e le cartelle
di pagamento”.
Si rileva, inoltre, che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2,
c.p.c., in quanto mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 25292/2018; Cass. 21338/2022). pagina 13 di 21 La Corte ritiene, infine, irrilevante l'eccezione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova del collegamento tra la notifica e l'atto effettivamente notificato, atteso che si osserva che, a fronte della prova delle notifiche degli atti presupposti, così come dimostrato dal deposito delle cartoline attestanti e indicanti gli atti a cui si riferivano, era onere della parte appellante provare che, unitamente alle notifiche, non erano state consegnate le cartelle di pagamento asseritamente notificate. Sul punto, infatti, il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (cfr. Cass. 16528/2018). Anche più recentemente la Cassazione ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa,
nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento (cfr. Cass. ord. 34765/2023).
3. Oggetto del quinto, sesto e settimo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rilevato che “parte convenuta ha, inoltre, prodotto la prova delle
notifiche delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria. Le
contestazioni su questo punto di sono generiche. In ogni caso, ha Pt_1 Pt_1
specificato di non aver voluto proporre, con l'atto di citazione notificato soltanto ad CP_9
un'impugnazione recuperatoria avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito.
L'attore ha chiarito di aver impugnato soltanto l'iscrizione di ipoteca. Si deve quindi
pagina 14 di 21 specificare che, anche in mancanza della previa valida notifica delle cartelle, il preavviso di
iscrizione ipotecaria sarebbe stato illegittimo, ma comunque efficace e quindi, non essendo
stato impugnato tempestivamente, costituisce in ogni caso il presupposto della successiva
iscrizione dell'ipoteca”.
Secondo l'appellante le notifiche degli atti presupposti effettuate non sarebbero valide e sarebbero affette da nullità, in quanto alcune sarebbero state inviate a persona diversa dal destinatario e non risulta una seconda raccomandata idonea a informare il contribuente di tali avvisi. Inoltre, la cartella di pagamento n. 11720160017266108000 risulta non validamente notificata in quanto si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza senza che siano state adempiute le garanzie di cui all'art. 140 c.p.c.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, in via preliminare, opportuno evidenziare che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, l'omessa notifica di un atto presupposto, come nel caso di cartelle di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, ossia, nel caso di specie, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della iscrizione ipotecaria stessa, la quale si fonda appunto sul mancato pagamento delle cartelle
(cfr. Cass. 13314/2021). Il procedimento di riscossione è, infatti, attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché
l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga, con la conseguenza che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e pagina 15 di 21 la notificazione dell'atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr. Cass. S.U. 16412/2007; Cass.
13641/2019; Cass. ord. 31070/2018). Ne consegue, pertanto, nell'ipotesi, come quella di specie,
in cui il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica di un atto prodromico, i giudici chiamati a decidere devono limitarsi ad accertare la nullità della notifica delle cartelle presupposte e, in caso positivo,
dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata
(cfr. Cass. ord. 8410/2018).
Nel caso di specie, parte appellata ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando, non tenendo conto delle cartelle di pagamento n. 11720140015096515000, n.
11720150002957667000, n. 11720160011669225000, n. 11720160026556202000 e n.
11720180000605726000, oggetto di giurisdizione del giudice tributario, la regolare notifica delle cartelle di pagamento notificate a mano proprie del contribuente, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento n. 11720110025118229000, notificata in data 09 agosto 2011 (doc.
9.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720110032678927000, notificata in data 15 novembre
2011 (doc. 10.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720130009937557000, notificata in data
18 luglio 2013 (doc. 11.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720130013004941000,
notificata in data 25 ottobre 2013 (doc. 12.1 del fascicolo di parte appellata), n.
11720130015405149000, notificata in data 21 marzo 2014 (doc. 13.1 del fascicolo di parte appellata) e n. 11720140002756122000, notificata in data 25 giugno 2014 (doc. 14.1 del fascicolo di parte appellata).
Si ritiene, inoltre, che tale onere sia stato assolto anche per le cartelle di pagamento notificate al familiare convivente, ossia la cartella di pagamento n. 11720090040093283000, notificata in data 01 ottobre 2009 (doc.
6.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720110016632076000
pagina 16 di 21 notificata in data 15 giugno 2011 (doc.
7.1 del fascicolo di parte appellata), n.
11720110020803938000, notificata in data 19 luglio 2011 (doc.
8.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720140010110503000, notificata in data 26 settembre 2014 (doc. 15.1 del fascicolo di parte appellata), n. 11720150000914402000, notificata in data 25 febbraio 2015
(doc. 17.1 del fascicolo di parte appellata) e n. 11720170000135079000, notificata in data 18
maggio 2017 (doc. 22.1 del fascicolo di parte appellante). La Corte osserva la irrilevanza, nel caso di specie, dell'eccezione svolta da parte appellante in ordine al fatto che non sarebbe stato provato l'invio della raccomandata informativa come previsto dall'art. 60 D.P.R. 600/1973 e della disposizione di cui all'art. 7 L. 890/1982. Si rileva, infatti, che, nel caso di specie, le cartelle esattoriali sono state notificate, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che deve trovare applicazione la disciplina di cui al D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, e al D.M.
1.10.2008, artt. 20 e 26, a mente dei quali è sufficiente, per il perfezionamento della notifica,
che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senza che sia necessario altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Sul punto si deve ritenere, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che anche se dovessero mancare, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma), e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto resterebbe comunque valido. Nel costante orientamento interpretativo della
Cassazione, infatti, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall'ufficiale postale, quale pubblico ufficiale,
che attesta di aver svolto tale verifica nell'avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico,
assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di pagina 17 di 21 falso. Pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo,
mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario (cfr. Cass. 946/2020; Cass. 19680/2020;
Cass. ord. 4160/2022).
Si ritiene, infine, infondata anche l'eccezione di nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per assenza del destinatario in relazione alla cartella di pagamento n.
11720160017266108000, in quanto risulta, per tabulas, che dopo due tentativi infruttuosi di notifica, si è provveduto a depositare la raccomandata presso la dandone CP_10
comunicazione con raccomandata del 3.03.2017, regolarmente ricevuta in data 9.03.2017 (doc.
20.1 del fascicolo di parte appellata).
4. Oggetto dell'ottavo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha affermato che: “la convenuta ha prodotto la prova della notifica del preavviso di
iscrizione ipotecaria. La contestazione formulata al riguardo è generica e pertanto irrilevante.
La notifica è avvenuta con invio dell'atto con pec del 27 febbraio 2019, che risulta essere stata
consegnata nella casella del destinatario. L'attore non ha contestato che l'indirizzo pec
risultante dal documento prodotto dalla convenuta sia a lui riconducibile. ha anche CP_9
prodotto la comunicazione inviata all'attore relativa all'avvenuta iscrizione di ipoteca,
anch'essa regolarmente notificata”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la notifica dell'atto impugnato sarebbe inesistente e, dunque, non sanabile per il raggiungimento dello scopo, in quanto l'Ente non avrebbe utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito pagina 18 di 21 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e INPS, presente negli elenchi ufficiali delle Pubbliche
Amministrazioni.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, innanzitutto, che non sia condivisibile quanto asserito in ordine all'inesistenza della notifica, avendo la Suprema Corte circoscritto tale ipotesi quando la notifica manchi del tutto o manchi un collegamento tra la persona notificata e quella effettivamente destinataria dell'atto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (cfr. Cass. S.U.
14916/2016; Cass. S.U. 300/2020).
Si ritiene, inoltre, irrilevante la circostanza che l'indirizzo PEC utilizzato non fosse quello inserito nei pubblici registri, alla luce di quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte in tema di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass. S.U. 15979/2022), secondo la quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53
del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(cfr. Cass. 6015/2023). Si rileva, peraltro, che parte appellante, che ha lamentato la mancata notifica da parte dell' attraverso l'utilizzo di una pec istituzionale, non ha indicato, CP_1
come era suo onere, quale sia il concreto pregiudizio subito all'esercizio del suo diritto di difesa.
pagina 19 di 21 5. Oggetto del nono motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha asserito che: “L'attore ha contestato la motivazione degli atti di anche per quanto CP_9
riguarda la misura degli interessi. Il preavviso di iscrizione ipotecaria e la comunicazione
riguardante l'avvenuta iscrizione riportano però dati sufficienti, ovvero l'importo dovuto da
e le informazioni idonee ad identificare le cartelle di pagamento e gli avvisi di Pt_1
addebito. Gli interessi dovuti nel caso di riscossione di entrate erariali come quelle in esame
sono predeterminati per legge”.
Secondo l'appellante le iscrizioni ipotecarie sarebbero nulle in quanto omettono di elencare gli atti necessari, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per i quali si procede all'esecuzione, con violazione dell'obbligo di motivazione, di cui all'art. 3 L. 241/90 e all'art. 7
dello Statuto del Contribuente, dovendo l'Amministrazione Finanziaria specificare la natura della propria pretesa anche nella parte relativa alle modalità di calcolo degli interessi.
Tale motivo è infondato.
Si ritiene, infatti, alla luce dei documenti in atti, che gli avvisi in questione risultano regolarmente motivati, soprattutto con riferimento agli interessi, dovendosi rilevare, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (cfr. Cass. 28742/2023).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della Parte_1 pagina 20 di 21 causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (indeterminabile) di complessità media,
applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva dello scaglione di riferimento,
ex DM 147/2022, e i parametri minimi per la fase della decisione, essendo stata depositata dall' CP_1
una sola memoria, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 6.327,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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