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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9856/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
II Sezione Civile
In persona del Giudice unico dott. PASQUALE GRASSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n 9856/2021 promossa da:
(PI: e (PI: ), in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
persona dell'amministratrice , Parte_3
Avv. Federico Gavino
Attore
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore sig. P_ CP_2
Avv.ti Elena Fraternali e Valentina Gronò
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale ill.mo di Genova – contrariis reiectis – in via istruttoria, se ritenuto opportuno, disporre ex art 210 -213 cpc informazioni presso il Porto di Genova relativamente alla data di partenza e di arrivo della nave denominata Okee Lilo sulla quale era trasportato il Container n. TCLU6603587 NEL PERIODO DA LUGLIO A
NOVEMBRE 2020 nonché informazioni tramite la Ambasciata/consolato italiano a circa le CAUSE che hanno ritardato lo sdoganamento del container indicato a CP_3
disporre informazioni presso la relativamente alle due CP_3 Controparte_4
pratiche risalenti al luglio 2020 pertinenti i controlli su due container trattati da P_
1 sottoposti entrambi a controlli presso la stessa e sulla durata e svincolo degli CP_4
stessi container, acquisendo i rapporti predisposti dalla PER Controparte_4
COMPRENDERE TEMPI E MODALITA' DI DISBRIGO DELLA PRATICA
INERENTE IL CONTAINER sul quale la aveva stivato i beni delle società attrici P_
(TCLU6603587); disporre se del caso l'audizione del teste sig residente in [...]sulle Testimone_1
circostanze dedotte ed ammesse (teste di riferimento).
Nel merito e per le causali di cui in parte espositiva dell'atto introduttivo e nelle precedenti difese, richiamati gli artt. 1448 c.c. e/o 2041 c.c., e/o art 2043
c.c. - 629 c.p.e/o 640 c.p. e/o l'art 1434 c.c. e/o 1173 c.c. , 1737, 1739 c.c. dichiarare tenuta e condannare la convenuta all'immediato pagamento a favore di a Parte_1
titolo di restituzione e/o risarcimento del danno e/ indebito arricchimento o arricchimento senza causa e/o art 1434 c.c. della somma pari ad euro 18.000 – 1.500 o minor somma meglio ritenuta, oltre a interessi dal pagamento o dalla messa in mora ex decreto legislativo 231.2002 ovvero ex lege 162/2014 e/o art 1284 n 4 c.c.
Qualora venisse ritenuta la responsabilità ex art 2043 2059 c.c. 629 c.p e/o /640 c.p. dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000 o diversa minor somma meglio ritenuta, sempre a favore della . Accertare in via subordinata la nullità delle Parte_1
pretese della per violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale P_
e per l'effetto condannarla a restituire quanto percepito, risultante dalle fatture e bonifici in atti nella misura sopra indicata o minor misura meglio ritenuta.
Con vittoria di spese e compensi anche per la fase stragiudiziale, oltre accessori di legge.
Porre le spese di Ctu in via definitiva a carico di parte convenuta”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis:
NEL MERITO - respingere, per le ragioni esposte in atti, qui integralmente richiamate, le domande tutte di e siccome infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1 Parte_2
2 - condannarsi la società attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c, da determinarsi in via equitativa per le ragioni dedotte in narrativa. IN OGNI CASO con vittoria di spese, anche di CTU, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e entrambe in persona dell'amministratrice Parte_1 Parte_2 [...]
, convenivano in giudizio società operante nel ramo della Parte_3 P_
gestione di spedizioni internazionali (nel caso di specie dall'Italia al Senegal). Non svolgendo alcuna domanda la , allegava di aver stipulato contratto di Pt_2 Pt_1
trasporto internazionale con e domandava la restituzione delle somme versate per P_
l'effettuazione del trasporto di un carico di merce;
ciò sia sul presupposto dell'annullamento del contratto per la violenza attuata da con la richiesta di P_
ulteriore denaro, rispetto a quello inizialmente concordato, nelle more dell'esecuzione del contratto, sia in forza della richiesta di rescissione dello stesso, in quanto le somme in questione erano state richieste e corrisposte per la liberazione della merce in Dogana,
e quindi a fronte di uno stato di bisogno di controparte. L'attrice domandava l'annullamento del contratto anche per le ricadute civilistiche delle supposte condotte estorsive e truffaldine in tesi poste in essere da Proseguendo nelle domande, P_
proposte in via alternativa, allegava anche il ricorrere della responsabilità Pt_1
extracontrattuale di controparte, con correlato diritto alla restituzione di quanto pagato sotto forma di risarcimento del danno;
infine, parte attrice domandava la restituzione della minor somma tra l'arricchimento di e l'impoverimento di , sulla base P_ Pt_1
della disciplina dell'arricchimento senza causa;
per il caso di accertamento di fatto di reato, da ultimo, domandava il risarcimento del correlato danno morale. si costituiva contestando in fatto e in diritto le domande di controparte, e in P_
particolare allegando che il ritardo e le problematiche relative alla spedizione oggetto di causa (che avevano comportato oneri imprevisti) non erano ad essa imputabili e che in ogni caso non vi era alcun rapporto di natura contrattuale con le attrici. Ricordava infatti la convenuta di aver stipulato contratto di trasporto internazionale con tale
3 il quale d'accordo con e si era impegnato con detti Testimone_1 Pt_2 Pt_1
soggetti a far inserire in suddetto trasporto anche i beni di loro proprietà; tra e P_
, dunque, non era intercorso alcun contatto e contratto in fase di stipula del Pt_1
negozio di trasporto, ma gli unici contatti si sono verificati nella fase relativa ai pagamenti delle maggiori spese non previste. In particolare, la spedizione aveva avuto un costo preventivato di euro 2.500,00 che venivano versati in parte dal (euro Tes_1
1.000,00) ed in parte (euro 1.500,00) da;
tuttavia, il container messo a Pt_2
disposizione da veniva selezionato dal Servizio Vigilanza Antifrode della Dogana P_
(SVAD) per la verifica della merce, verifica che non veniva superata per le ragioni imputabili al così impedendosi la spedizione nei tempi previsti dagli accordi, e Tes_1
facendo maturare ingenti spese non previste. Tali spese venivano effettivamente versate da . Pt_1
****
Considerato che
- deve escludersi che tra e sia sorto alcun rapporto negoziale;
Pt_1 P_
- al contrario, l'istruttoria svolta induce ad affermare che ha incaricato, attraverso Pt_1
un mandato senza rappresentanza orale (pacificamente ammesso in giurisprudenza, cfr.
Cass.n.39566/21) il sig. di occuparsi della spedizione della propria Testimone_1
merce, così che questi - e non - stipulava (anche in proprio) con il mandato Pt_1 P_
di trasporto internazionale di cui al doc.1 allegato alla comparsa di costituzione;
- ciò posto, va ricordato che la disciplina del mandato senza rappresentanza impedisce al mandante (nel caso in esame ), in assenza di spendita del nome, di esperire azioni Pt_1
contrattuali dirette nei confronti del terzo (nel caso in esame 1, così che nel caso in P_
4 esame si impone il rigetto di tutte le domande contrattuali (artt. 1434, 1448, 1218, 1737
e 1739c.c.) proposte da;
Pt_1
- per completezza di motivazione, pare opportuno sottolineare che risulta facilmente superabile l'argomentazione di parte attrice avente ad oggetto la fattura pagata da quale corrispettivo iniziale della spedizione: tale documento non può certo Pt_2
avere alcuna rilevanza ai fini della prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra ed essendo soggetto giuridicamente distinto. Allo stesso modo, Pt_1 P_ Pt_2
non hanno rilevanza le fatture successive alla spedizione, che non provano l'esistenza di un previo accordo diretto;
CP_5
- anche la domanda di risarcimento ex art.2043c.c. è infondata;
- va al riguardo evidenziato che dava incarico al sopra menzionato Pt_1 [...]
di stivare la propria merce nel container2; detto elemento risulta decisivo per Tes_1
affermare l'assenza sia del nesso causale tra la condotta di e il supposto evento P_
lesivo, sia e comunque dell'elemento soggettivo in capo a detta società;
- va infatti sottolineato che il ritardo e l'aumento dei costi di spedizione - secondo quanto emerge pacificamente dalla documentazione in atti - sono stati causati dall'impossibilità da parte dell di effettuare i controlli sul container, impossibilità Controparte_4
unicamente imputabile alle modalità con le quali è stata stivata la merce nel container da parte del Gueye3: la responsabilità per il ritardo e i costi aggiuntivi non possono che essere ascritti al soggetto che si è occupato dello stivaggio della merce;
- infine, anche la domanda di arricchimento senza causa merita rigetto indipendentemente da ogni rilievo - pur possibile - circa il difetto dei presupposti di residualità propri
2 c.c. va, pertanto, rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento)”. 2 Il teste (padre del ha confermato che tali operazioni di carico venivano effettuate da lui con il Tes_2 Tes_1 CP_ figlio, mentre si limitava a fornire il muletto per facilitare le operazioni;
il fatto che le operazioni di stivaggio siano state effettuate dal è poi confermato dalla produzione 7 di parte convenuta, dichiarazione sottoscritta dallo stesso in Tes_1CP_ cui si obbliga verso a svolgere la predetta attività di stivaggio.
5 dell'azione in questione;
è infatti sufficiente evidenziare che le somme corrisposte da ad risultano documentalmente essere state utilizzate da quest'ultima per Pt_1 P_
coprire le maggiori spese verificatesi nel corso della spedizione per i sopra menzionati problemi in dogana, così che deve escludersi in radice la configurabilità di alcun arricchimento;
- merita infine rigetto la domanda ex art.96cpc formulata da parte convenuta, in difetto di prova adeguata della sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello “coperto” dal provvedimento di governo delle spese di lite, di seguito adottato;
- la ripartizione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo in base alle previsioni del D.M. 147/2022, e avuto riguardo allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00;
- l'esito processuale impone altresì di porre in via definitiva a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione ed istanza disattesa, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda ex art.96cpc formulata da parte convenuta;
- pone definitivamente a carico di e di le spese di ctu, come Parte_1 Parte_2
liquidate in corso di causa;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 P_
[...
spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 22.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta redatta dal MOT DOTT SIMONE BILLANTE
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.1705co.2cc si limita a prevedere che il mandante possa agire per il conseguimento dei crediti e non altro. Le SS.UU. si sono pronunciate in materia con la decisione n.24472 del 2008 affermando che “Le norme in tema di mandato … vanno interpretate nel senso che esse disegnano un complesso (anche se non del tutto coerente) sistema diacronico imperniato su di un evidente rapporto di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto, quella, di cui all'art. 1705 c.c., secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante. Eccezionali risulteranno, per converso, quelle disposizioni che, in deroga a tale, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante. Queste regole operazionali, tanto sostanziali quanto processuali, nel porsi come eccezioni rispetto alla disciplina generale del mandato, sono pertanto di stretta interpretazione, e non consentono alcuna integrazione di tipo analogico, né possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, nella già rilevata ottica della tutela della posizione del terzo contraente. L'espressione «diritti di credito» di cui all'art. 1705 comma 3 Chiara sul punto la CTU che riporta le parti del verbale dell'Agenzia: “Impossibile procedere con svuotamento poiché il terminal ha comunicato, con mail in data 19/08/2020, che si allega, di non poter procedere per motivi di sicurezza conseguenti alla modalità di stivaggio della merce all'interno delle unità”. A seguito di tale dichiarazione il container veniva inviato ai magazzini con conseguenti costi per il posizionamento. Pt_4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
II Sezione Civile
In persona del Giudice unico dott. PASQUALE GRASSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n 9856/2021 promossa da:
(PI: e (PI: ), in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
persona dell'amministratrice , Parte_3
Avv. Federico Gavino
Attore
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore sig. P_ CP_2
Avv.ti Elena Fraternali e Valentina Gronò
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale ill.mo di Genova – contrariis reiectis – in via istruttoria, se ritenuto opportuno, disporre ex art 210 -213 cpc informazioni presso il Porto di Genova relativamente alla data di partenza e di arrivo della nave denominata Okee Lilo sulla quale era trasportato il Container n. TCLU6603587 NEL PERIODO DA LUGLIO A
NOVEMBRE 2020 nonché informazioni tramite la Ambasciata/consolato italiano a circa le CAUSE che hanno ritardato lo sdoganamento del container indicato a CP_3
disporre informazioni presso la relativamente alle due CP_3 Controparte_4
pratiche risalenti al luglio 2020 pertinenti i controlli su due container trattati da P_
1 sottoposti entrambi a controlli presso la stessa e sulla durata e svincolo degli CP_4
stessi container, acquisendo i rapporti predisposti dalla PER Controparte_4
COMPRENDERE TEMPI E MODALITA' DI DISBRIGO DELLA PRATICA
INERENTE IL CONTAINER sul quale la aveva stivato i beni delle società attrici P_
(TCLU6603587); disporre se del caso l'audizione del teste sig residente in [...]sulle Testimone_1
circostanze dedotte ed ammesse (teste di riferimento).
Nel merito e per le causali di cui in parte espositiva dell'atto introduttivo e nelle precedenti difese, richiamati gli artt. 1448 c.c. e/o 2041 c.c., e/o art 2043
c.c. - 629 c.p.e/o 640 c.p. e/o l'art 1434 c.c. e/o 1173 c.c. , 1737, 1739 c.c. dichiarare tenuta e condannare la convenuta all'immediato pagamento a favore di a Parte_1
titolo di restituzione e/o risarcimento del danno e/ indebito arricchimento o arricchimento senza causa e/o art 1434 c.c. della somma pari ad euro 18.000 – 1.500 o minor somma meglio ritenuta, oltre a interessi dal pagamento o dalla messa in mora ex decreto legislativo 231.2002 ovvero ex lege 162/2014 e/o art 1284 n 4 c.c.
Qualora venisse ritenuta la responsabilità ex art 2043 2059 c.c. 629 c.p e/o /640 c.p. dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000 o diversa minor somma meglio ritenuta, sempre a favore della . Accertare in via subordinata la nullità delle Parte_1
pretese della per violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale P_
e per l'effetto condannarla a restituire quanto percepito, risultante dalle fatture e bonifici in atti nella misura sopra indicata o minor misura meglio ritenuta.
Con vittoria di spese e compensi anche per la fase stragiudiziale, oltre accessori di legge.
Porre le spese di Ctu in via definitiva a carico di parte convenuta”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis:
NEL MERITO - respingere, per le ragioni esposte in atti, qui integralmente richiamate, le domande tutte di e siccome infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1 Parte_2
2 - condannarsi la società attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c, da determinarsi in via equitativa per le ragioni dedotte in narrativa. IN OGNI CASO con vittoria di spese, anche di CTU, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e entrambe in persona dell'amministratrice Parte_1 Parte_2 [...]
, convenivano in giudizio società operante nel ramo della Parte_3 P_
gestione di spedizioni internazionali (nel caso di specie dall'Italia al Senegal). Non svolgendo alcuna domanda la , allegava di aver stipulato contratto di Pt_2 Pt_1
trasporto internazionale con e domandava la restituzione delle somme versate per P_
l'effettuazione del trasporto di un carico di merce;
ciò sia sul presupposto dell'annullamento del contratto per la violenza attuata da con la richiesta di P_
ulteriore denaro, rispetto a quello inizialmente concordato, nelle more dell'esecuzione del contratto, sia in forza della richiesta di rescissione dello stesso, in quanto le somme in questione erano state richieste e corrisposte per la liberazione della merce in Dogana,
e quindi a fronte di uno stato di bisogno di controparte. L'attrice domandava l'annullamento del contratto anche per le ricadute civilistiche delle supposte condotte estorsive e truffaldine in tesi poste in essere da Proseguendo nelle domande, P_
proposte in via alternativa, allegava anche il ricorrere della responsabilità Pt_1
extracontrattuale di controparte, con correlato diritto alla restituzione di quanto pagato sotto forma di risarcimento del danno;
infine, parte attrice domandava la restituzione della minor somma tra l'arricchimento di e l'impoverimento di , sulla base P_ Pt_1
della disciplina dell'arricchimento senza causa;
per il caso di accertamento di fatto di reato, da ultimo, domandava il risarcimento del correlato danno morale. si costituiva contestando in fatto e in diritto le domande di controparte, e in P_
particolare allegando che il ritardo e le problematiche relative alla spedizione oggetto di causa (che avevano comportato oneri imprevisti) non erano ad essa imputabili e che in ogni caso non vi era alcun rapporto di natura contrattuale con le attrici. Ricordava infatti la convenuta di aver stipulato contratto di trasporto internazionale con tale
3 il quale d'accordo con e si era impegnato con detti Testimone_1 Pt_2 Pt_1
soggetti a far inserire in suddetto trasporto anche i beni di loro proprietà; tra e P_
, dunque, non era intercorso alcun contatto e contratto in fase di stipula del Pt_1
negozio di trasporto, ma gli unici contatti si sono verificati nella fase relativa ai pagamenti delle maggiori spese non previste. In particolare, la spedizione aveva avuto un costo preventivato di euro 2.500,00 che venivano versati in parte dal (euro Tes_1
1.000,00) ed in parte (euro 1.500,00) da;
tuttavia, il container messo a Pt_2
disposizione da veniva selezionato dal Servizio Vigilanza Antifrode della Dogana P_
(SVAD) per la verifica della merce, verifica che non veniva superata per le ragioni imputabili al così impedendosi la spedizione nei tempi previsti dagli accordi, e Tes_1
facendo maturare ingenti spese non previste. Tali spese venivano effettivamente versate da . Pt_1
****
Considerato che
- deve escludersi che tra e sia sorto alcun rapporto negoziale;
Pt_1 P_
- al contrario, l'istruttoria svolta induce ad affermare che ha incaricato, attraverso Pt_1
un mandato senza rappresentanza orale (pacificamente ammesso in giurisprudenza, cfr.
Cass.n.39566/21) il sig. di occuparsi della spedizione della propria Testimone_1
merce, così che questi - e non - stipulava (anche in proprio) con il mandato Pt_1 P_
di trasporto internazionale di cui al doc.1 allegato alla comparsa di costituzione;
- ciò posto, va ricordato che la disciplina del mandato senza rappresentanza impedisce al mandante (nel caso in esame ), in assenza di spendita del nome, di esperire azioni Pt_1
contrattuali dirette nei confronti del terzo (nel caso in esame 1, così che nel caso in P_
4 esame si impone il rigetto di tutte le domande contrattuali (artt. 1434, 1448, 1218, 1737
e 1739c.c.) proposte da;
Pt_1
- per completezza di motivazione, pare opportuno sottolineare che risulta facilmente superabile l'argomentazione di parte attrice avente ad oggetto la fattura pagata da quale corrispettivo iniziale della spedizione: tale documento non può certo Pt_2
avere alcuna rilevanza ai fini della prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra ed essendo soggetto giuridicamente distinto. Allo stesso modo, Pt_1 P_ Pt_2
non hanno rilevanza le fatture successive alla spedizione, che non provano l'esistenza di un previo accordo diretto;
CP_5
- anche la domanda di risarcimento ex art.2043c.c. è infondata;
- va al riguardo evidenziato che dava incarico al sopra menzionato Pt_1 [...]
di stivare la propria merce nel container2; detto elemento risulta decisivo per Tes_1
affermare l'assenza sia del nesso causale tra la condotta di e il supposto evento P_
lesivo, sia e comunque dell'elemento soggettivo in capo a detta società;
- va infatti sottolineato che il ritardo e l'aumento dei costi di spedizione - secondo quanto emerge pacificamente dalla documentazione in atti - sono stati causati dall'impossibilità da parte dell di effettuare i controlli sul container, impossibilità Controparte_4
unicamente imputabile alle modalità con le quali è stata stivata la merce nel container da parte del Gueye3: la responsabilità per il ritardo e i costi aggiuntivi non possono che essere ascritti al soggetto che si è occupato dello stivaggio della merce;
- infine, anche la domanda di arricchimento senza causa merita rigetto indipendentemente da ogni rilievo - pur possibile - circa il difetto dei presupposti di residualità propri
2 c.c. va, pertanto, rigorosamente circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento)”. 2 Il teste (padre del ha confermato che tali operazioni di carico venivano effettuate da lui con il Tes_2 Tes_1 CP_ figlio, mentre si limitava a fornire il muletto per facilitare le operazioni;
il fatto che le operazioni di stivaggio siano state effettuate dal è poi confermato dalla produzione 7 di parte convenuta, dichiarazione sottoscritta dallo stesso in Tes_1CP_ cui si obbliga verso a svolgere la predetta attività di stivaggio.
5 dell'azione in questione;
è infatti sufficiente evidenziare che le somme corrisposte da ad risultano documentalmente essere state utilizzate da quest'ultima per Pt_1 P_
coprire le maggiori spese verificatesi nel corso della spedizione per i sopra menzionati problemi in dogana, così che deve escludersi in radice la configurabilità di alcun arricchimento;
- merita infine rigetto la domanda ex art.96cpc formulata da parte convenuta, in difetto di prova adeguata della sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello “coperto” dal provvedimento di governo delle spese di lite, di seguito adottato;
- la ripartizione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo in base alle previsioni del D.M. 147/2022, e avuto riguardo allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00;
- l'esito processuale impone altresì di porre in via definitiva a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione ed istanza disattesa, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda ex art.96cpc formulata da parte convenuta;
- pone definitivamente a carico di e di le spese di ctu, come Parte_1 Parte_2
liquidate in corso di causa;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 P_
[...
spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 22.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta redatta dal MOT DOTT SIMONE BILLANTE
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.1705co.2cc si limita a prevedere che il mandante possa agire per il conseguimento dei crediti e non altro. Le SS.UU. si sono pronunciate in materia con la decisione n.24472 del 2008 affermando che “Le norme in tema di mandato … vanno interpretate nel senso che esse disegnano un complesso (anche se non del tutto coerente) sistema diacronico imperniato su di un evidente rapporto di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto, quella, di cui all'art. 1705 c.c., secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante. Eccezionali risulteranno, per converso, quelle disposizioni che, in deroga a tale, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante. Queste regole operazionali, tanto sostanziali quanto processuali, nel porsi come eccezioni rispetto alla disciplina generale del mandato, sono pertanto di stretta interpretazione, e non consentono alcuna integrazione di tipo analogico, né possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, nella già rilevata ottica della tutela della posizione del terzo contraente. L'espressione «diritti di credito» di cui all'art. 1705 comma 3 Chiara sul punto la CTU che riporta le parti del verbale dell'Agenzia: “Impossibile procedere con svuotamento poiché il terminal ha comunicato, con mail in data 19/08/2020, che si allega, di non poter procedere per motivi di sicurezza conseguenti alla modalità di stivaggio della merce all'interno delle unità”. A seguito di tale dichiarazione il container veniva inviato ai magazzini con conseguenti costi per il posizionamento. Pt_4